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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/04/2024, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS N.R.G. 561/2023 e causa riunita r.g. n. 56/2024. Oggi 16 aprile 2024, alle ore 12:00, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , l'avv. STEFANO CAZZATO in Parte_1 sostituzione dell'avv. FORTE SIMONE, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per , l'avv. Controparte_1
ALBANESE DOMENICO, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto per l'avv. Mario Roberto Tarzia, la cui identità è verificata dal giudice sulla base Org_1 della dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il Giudice avverte che l'eventuale produzione di documenti in udienza di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle del Magistrato, può avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre dietro espressa autorizzazione del giudice- e che vale come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul P.C.T.; ricorda altresì che sono ammesse deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi. Il Giudice avverte che in caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari o impossibilità di ripristino, il giudice rinvierà l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio. Il Giudice avverte che se all'esito della discussione occorre prendere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora di prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il Giudice VISTI gli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. PRENDE ATTO che la causa iscritta per seconda avente r.g. n. 56/2024 è stata riunita alla presente causa iscritta per prima e dispone procedersi oltre. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento delle domande per entrambe le cause riunite.
1 Parte resistente DE discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande per entrambe le cause riunite. Org_ Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande per entrambe le cause riunite. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 561/2023 (e causa riunita r.g. n. 56/2024) promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
è elett forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (causa r.g. n. 561/2023) (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ALBANESE DOMENICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(causa r.g. n. 56/2024) (C.F. Parte_2
), rapprese dio è P.IVA_2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, (r.g. n. 561/2023), premettendo che in Controparte_2 data 03.08.2023 riceveva la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876202300003641000 per un complessivo importo di € 70.307,18, comprensivo dei crediti portati dai seguenti avvisi di addebito oggetto del presente giudizio: - avviso di addebito n. 36820170023871387000; - avviso di addebito n. 36820180021315385000; - avviso di addebito n. 3682019002680884000; - avviso di addebito n. 36820210001141008000.
Ha mosso le seguenti censure: 1) nullità derivata della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notificazione dei singoli atti;
2) nullità per difetto di motivazione ed omessa indicazione degli interessi e del tasso applicato agli importi ingiunti e scarsa chiarezza in ordine alle modalità di calcolo dei compensi per la riscossione.
Ha, infine, formulato le seguenti conclusioni nella causa r.g. n. 561/2023: “in Via Pregiudiziale, sospendere
l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di ipoteca opposta recante n. 06876202300003641000; - In Via
Principale, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la comunicazione preventiva di ipoteca opposta recante n. 06876202300003641000 per omessa, nulla, illegittima e/o irrituale previa
1 notificazione dei prodromici avvisi di addebito in essa riportati, - In Via Subordinata, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca opposta recante n. 06876202300003641000 per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990; - Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare ulteriori atti cautelari od esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore dei difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
si è costituita con rispettivo atto. Controparte_2
Ha eccepito: - l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem, per contestuale pendenza di giudizio avanti al Tribunale di Milano, sezione Lavoro;
- inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine perentorio di giorni 40 dalla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999; - infondatezza dell'opposizione per notificazione degli avvisi di addebito;
- difetto di legittimazione passiva;
- nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Al presente giudizio è stato riunito il giudizio avente r.g. n. 56/2024, iscritto a ruolo in data 24.01.2024 in riassunzione da declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per identità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Le cause sono state riunite ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. attesa l'identità di questioni di fatto inerenti due degli avvisi di addebito, portati tanto dall'intimazione di pagamento quanto dalla comunicazione preventiva di ipoteca.
, ricorrente in riassunzione (r.g. n. 56/2024), ha promosso Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2023 9022112166 000 portante il credito pari a complessivi € 19.893,62 (comprensivi di sanzioni ed interessi dovuti), per i seguenti avvisi di addebito: - avviso di addebito n. 368 2017 0023871387 000; - avviso di addebito n. 368 2019 0026808840 000.
Ha mosso le seguenti censure: 1) nullità derivata della intimazione di pagamento per omessa notificazione dei singoli atti;
2) nullità per difetto di motivazione ed omessa indicazione degli interessi e del tasso applicato agli importi ingiunti e scarsa chiarezza in ordine alle modalità di calcolo dei compensi per la riscossione;
3) infondatezza della pretesa per inutile decorso della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali portati dai due avvisi di addebito;
4) nullità dell'intimazione in quanto non seguita dall'atto tipico successivo cui essa è strutturalmente funzionale.
Ha formulato le seguenti conclusioni: “nel merito: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In Via
Principale, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, e, per l'effetto, annullare anche gli Avvisi di Addebito, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi
2 titolo; - Sempre In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17
- L. n. 212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990; - Ancora, accertare la maturazione dei termini di prescrizione delle pretese oggetto di contestazione per violazione dei relativi termini di Legge;
- Ancora, accertare la nullità dell'intimazione di pagamento per quanto esposto nel punto IV del presente ricorso;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l
[...] anche e soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c. Il tutto con vittoria di spese CP_3
e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito in riassunzione (r.g. n. 56/2024), che ha eccepito: Controparte_4
- l'infondatezza della eccezione di prescrizione;
- la decadenza ex art. 24 c.5 d.lgs. 46/99 ed ex artt. 617 e 618 bis c.p.c. per la tardività dell'opposizione promossa dalla ricorrente;
nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituita in riassunzione (r.g. n. 56/2024), reiterando le difese svolte Controparte_1 nel giudizio r.g. n. 561/2023, contestando puntualmente le deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Entrambe le cause riunite sono state istruite a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso entrambi i giudizi mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via pregiudiziale sussiste la legittimazione passiva di entrambi gli enti convenuti, in quanto l'eccepita prescrizione dei crediti giustifica la partecipazione al processo di titolare del credito, e di Org_1 [...]
, del tutto legittimi contraddittori (v. cass. sez. lav. sent. n. 18522 del 9.9.2011; v. Cass. Controparte_2 civ. Sez. lavoro Sent., 15/01/2016, n. 594).
Nel merito, occorre esaminare congiuntamente le censure mosse dalla ricorrente, che in taluni casi risultano identiche per entrambi i giudizi.
A)Prima di approfondire la tematica della regolarità e perfezionamento della notificazione di ogni singolo atto portato dall'atto di intimazione opposto, occorre esaminare l'eccezione di tardività formulata da parte resistente.
L'eccezione deve dirsi infondata, per i seguenti motivi.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il cui principio è applicabile alla fattispecie in esame: “deve ritenersi
3 che nel caso che occupa si verta nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avendo, infatti, la domanda introduttiva del giudizio, ad oggetto, la deduzione di fatti estintivi della formazione del titolo (eccezione relativa alla prescrizione quinquennale del credito per omissione contributiva a norma della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), e non di irregolarità nel procedimento di notifica dello stesso” (v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 08-11-2018, n. 28583).
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito di cui alla L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., del 23-02-2021, n.
4901; v. pure Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004; v. altresì Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 12-06-
2018, n. 15223; v. conforme Cass. civ. Sez. III Sent., 03/05/2011, n. 9698).
Nel caso in esame parte ricorrente, nell'impugnare l'intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 del d.p.r.
n. 602/1973, censura sì l'omessa notificazione dei singoli avvisi contenuti nell'intimazione opposta, ma soprattutto eccepisce l'illegittimità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito.
Consegue dalla disamina della domanda che la parte contesta, effettivamente, il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata (seppur non ancora avviata). Org_1
Si rende opportuno qualificare la domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c., senza che alcun termine decadenziale sia maturato a carico della parte che eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento (fatto estintivo), verificatasi successivamente alla notificazione dell'ultimo atto di esecuzione.
B)Occorre richiamare i condivisibili principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di notificazione (estensibili anche all'avviso di addebito per previsione normativa, v. comma 14 dell'art. 30, d.l.
n. 78/2010):
a) se la parte destinataria di una cartella di pagamento contesta di averne ricevuto la notificazione,
l'Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi, posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (cass. 25292/2018 e cass. n. 33525 del
2019);
b) la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.p.r. n. 602 del 1973, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la
4 persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(cass. civ. sent. n. 11708 del 27.5.2011);
c) non è nemmeno necessario che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n. 20027/2011);
d) è stato ribadito altresì che “in tema di notifica della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata, né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. La cartella, pertanto, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. civ. Sez. III, 07/05/2015, n. 9246);
e) gli atti sono legittimamente notificati a mezzo della posta (cfr. cass. 1091/2013) se consegnati come nella specie a soggetto rinvenuto nel domicilio del destinatario, del resto dovendo ricordarsi che la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui l'atto è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cass. sez. 5, sent. n. 11708 del 27.5.2011; cass. sez. 5, sent. n. 270 del 12.1.2012 e ss. conformi);
f) è stato chiarito dalla giurisprudenza (nonché, da ultimo, dal legislatore, v. il comma 4-bis dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo da ultimo modificato, vigente dal 21.12.2021) che l'estratto di ruolo non è impugnabile, trattandosi di un documento, ovvero di un elaborato informatico formato dall'esattore non contenente alcuna pretesa impositiva, il che comporta la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, salva l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella invalidamente notificata, ove asseritamente conosciuta attraverso
5 l'estratto di ruolo (v. Cass. SSUU, sent. n. 19704 del 2015).
C)Deve ribadirsi che la prescrizione dei crediti contributivi è quinquennale (cfr. art. 3, commi 9 e 10 della L.
n. 335 del 1995) atteso che la definitività della cartella o dell'avviso di addebito non vale a determinare la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr.
Cass., sez. U., sent. n. 23397 del 17.11.2016 e, tra le altre, da ultimo, Cass., sez. VI, ord. n. 11335 del 26.4.2019;
v. altresì cass. ord. n. 7879 del 2019). La prescrizione ha uguale durata per le sanzioni, che costituiscono una obbligazione accessoria ex lege, che partecipa della stessa natura giuridica dell'obbligazione principale (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22/02/2012, n. 2620).
C.1.) Occorre sottolineare che la prescrizione quinquennale è sospesa per l'effetto di una serie di interventi normativi nel periodo emergenziale, quali il d.l. n. 34/2020, gli artt. 37, 67 commi 1 e 4 e 68 del d.l. n. 18/2020
(convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)(che richiama l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015), il d.l. n. 104/2020, il d.l. n. 125/2020, l'art. 11 comma 9 del d.l. n. 183/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21), l'art. 4 del d.l. n. 41/2021 in materia di sospensione dell'attività di riscossione, il d.l. n. 73/2021, che hanno sospeso la decorrenza del termine prescrizionale dei contributi per il periodo dal 8.3.2020 al 31.8.2021, per complessivi 541 giorni.
C.2.) Occorre esaminare nel merito l'eccezione di prescrizione, sul presupposto che gli atti interruttivi della prescrizione devono avere rilevanza esterna ed essere portati a conoscenza del debitore e che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
06/11/2009, n. 23600).
C.3.) Si chiarisce che questo Giudice ritiene che l'avviso di intimazione sia atto interruttivo della prescrizione, in quanto contenente l'intimazione ad adempiere che importa esercizio del diritto ad opera del titolare.
C.4.)La richiesta di rateazione, sottoscritta e presentata dal debitore, con relativo piano di ammortamento del debito, concreta un riconoscimento e produce un effetto interruttivo della prescrizione, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (v. la recente Cass. civ. Sez.
VI - Lavoro, Ord. del 11-05-2022, n. 14991, v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 04-01-2016, n. 5; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 29/12/2015, n. 26013; Cass. 24555/2010, Cass. 23.2.2010 n. 4324, Cass.
7.9.2007 n.
18904). In conclusione, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti normativamente previsti trimestrali, configura infatti un riconoscimento di debito, come tale interruttivo della prescrizione.
6 D)In via generale si procede ad esaminare i singoli atti oggetto di causa in relazione ai corrispondenti periodi di imposta, con la precisazione che la prescrizione viene eccepita esclusivamente per i crediti portati dagli avvisi numerati di seguito ai nn. 1) e 3) nel giudizio r.g. n. 56/2024.
1) AVA n. 36820170023871387000, formato in data 09.12.2017, periodo di riferimento gennaio 2016, Org_ notificato in data 11.01.2018 (v. doc. 3 fasc. giudizio r.g. n. 56/2024), portante il credito di € 9.194,23; gli enti convenuti documentano i seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: a) pagamenti parziali effettuati dalla ricorrente negli anni 2019, 2021, 2022 con relativo rilascio di quietanza, aventi valore di riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. quale atto non recettizio (doc. n.
6.3. fasc. DE, giudizio r.g. n.
561/2023) su dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) presentata dalla ricorrente in data 30.04.2019 (prot. in data 03.05.2019)(docc. nn. 6 – 6.0 fasc. DE giudizio r.g. n. 56/2024); istanza di rateazione presentata in data 04.10.2021 (doc. n.
6.5 fasc. DE giudizio r.g. n. 56/2024); b) intimazione di pagamento n. 068 2023 90221121 66/000 notificata alla ricorrente in data 12.07.2023 (doc. n.
3.2. fasc. DE, giudizio r.g. n. 561/2023).
2) AVA n. 36820180021315385000, notificato in data 12.12.2018 (v. doc. n.
4.2. fasc. DE, giudizio r.g. n.
561/2023);
3) AVA n. 3682019002680884000, formato in data 23.11.2019, periodo di riferimento gennaio 2018, Org_ notificato in data 08.01.2020 (v. doc. n. 4 fasc. giudizio r.g. n. 56/2024), portante il credito di € 9.585,97; gli enti convenuti documentano i seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: a) pagamenti parziali effettuati dalla ricorrente negli anni 2021, 2022 con relativo rilascio di quietanza, valevoli quale atto di riconoscimento del debito (attestazione di pagamento doc. n.
6.4. fasc. DE, giudizio r.g. n. 561/2023), su istanza di rateazione presentata dalla stessa ricorrente - Identificativo istanza 674432 del 04/10/2021- (v. doc. n.
6.2. fasc. DE giudizio r.g. n. 561/2023); b) intimazione di pagamento n. 068 2023 90221121 66/000 notificata alla ricorrente in data 12.07.2023 (doc. n.
3.2. fasc. DE, giudizio r.g. n. 561/2023).
4) AVA n. 36820210001141008000, notificato in data 09.11.2021 (v. doc. n.
4.4. fasc. DE, giudizio r.g. n.
561/2023).
Gli enti convenuti hanno provato il regolare perfezionamento della notificazione a mani della ricorrente degli avvisi di addebito.
Ogni relata di notifica prodotta reca – in prossimità del codice a barre- il codice numero identificativo di ogni singolo atto, ad esso sicuramente ricollegabile.
La prescrizione non è maturata per i crediti portati dai due avvisi di addebito, per i quali è stata eccepita.
L'intimazione di pagamento n. 068 2023 90221121 66/000 oggetto di opposizione, prodromica alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, risulta notificata a mani della ricorrente in data 12.07.2023
(v. relata di notificazione sub doc. n.
3.3. fasc. DE, giudizio r.g. n. 561/2023), come dalla stessa ammesso nel ricorso del giudizio r.g. n. 56/2024.
7 La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300003641000 oggetto di opposizione ed atto successivo risulta, del pari, ritualmente notificata a mani della ricorrente in data 03.08.2023 come dalla stessa ammesso nel ricorso del giudizio r.g. n. 561/2023 (cfr. relata di notificazione sub doc. n.
2.1. fasc. DE, giudizio r.g. n. 561/2023).
E.1) L'eccezione sulla scarsa chiarezza della modalità di calcolo degli interessi è parimenti infondata.
Sia sufficiente precisare che la modalità di calcolo è prevista dalla legge (artt. 20, 25 comma 2, 30 del d.p.r. n.
602/1973, con indicazione della decorrenza degli interessi di mora), conoscibile dall'interessato. In aggiunta, la Corte di Cassazione ha da tempo esposto che: “il calcolo degli interessi, diversamente da quanto lamentato dal contribuente, è agevolmente ricostruibile "considerato che il tasso e il tempo sono due elementi conoscibili" (v. Cass. civ. Sez.
V, Sent. del 18-01-2018, n. 1111).
E.2) L'eccezione sulla mancata indicazione dei criteri di calcolo dell'aggio della riscossione è infondata.
Non può che farsi riferimento a quanto esposto dalla Corte di Cassazione: “l'aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l'attività esattoriale, e questa natura non muta in base al soggetto - contribuente, ente impositore od entrambi pro quota - a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868,
Rv. 630747; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25932, Rv. 638287). Per questa sua invariabile natura retributiva, l'aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione, senza che possa farsi questione di
(ir)retroattività rispetto all'anno d'imposta cui si riferisce l'iscrizione a ruolo”.
Deve evidenziarsi che la norma di legge è chiara nel porre a carico del debitore l'aggio della riscossione a meno che non intervenga il tempestivo pagamento delle somme iscritte a ruolo: tale circostanza di fatto non risulta però allegata da parte ricorrente, né emerge dagli atti di causa.
E.3) Tanto l'intimazione di pagamento n. 068 2023 90221121 66/000 quanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300003641000 risultano congruamente motivate quanto alle pretese vantate dall'ente impositore ed al corretto computo delle stesse, né la ricorrente, in entrambi i casi, deduce di vizi precisi tali da pregiudicare un proprio diritto di difesa.
F)Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di entrambi i resistenti e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di previdenza, i valori medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv.
Albanese Domenico, procuratore di , dichiaratosi antistatario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta entrambi i ricorsi riuniti;
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte resistente delle spese di
8 lite, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 8.000,00 per competenze professionali, spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Albanese, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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