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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 u.c. c.p.c.) nella causa iscritta al n. 1585/2024 R.G.A.C., promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Della Parte_1 C.F._1
Corte
Parte ricorrente
C o n t r o
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore
Parte resistente contumace sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere l'elenco dei condomini morosi con l'indicazione delle generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), delle quote millesimali di proprietà, dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- per l'effetto condannare il sig. (C.F. ), nella sua qualità Controparte_2 C.F._2
di amministratore pro tempore del (c.f. ), a Controparte_1 P.IVA_1 consegnare al ricorrente entro un prefiggendo termine l'elenco dei condomini morosi con le generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato pari ad euro 100,00 - o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza di condanna. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 16.10.2024, quale creditore nei Pt_1
confronti del resistente della somma di 10.072,52 euro (oltre interessi e spese); tanto in CP_1
forza del decreto ingiuntivo n. 108/2024 del Tribunale della Spezia.
La parte a fondamento delle domande formulate ha dedotto: che il suddetto tiolo, ritualmente notificato a controparte, è stato dichiarato esecutivo in data 2.07.2024 (cfr. docc. 1 e 2); di aver più volte richiesto all'amministratore (da ultimo, con pec del 2.10.2024) la comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi, al fine di procedere esecutivamente nei loro confronti per il recupero del credito in questione, senza riscontro.
Il , pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Tanto premesso, richiamato l'art. 63 disp. att. c.p.c, commi 1 e 2 (“Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”), va senz'altro ritenuta l'illiceità del comportamento di parte resistente contumace.
L'azione è stata correttamente esercitata nei confronti del piuttosto che CP_1 dell'amministratore personalmente.
In tal senso, l'orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile (cfr., da ultimo, Tribunale Santa
Maria Capua Vetere n.2850/2022), che ha evidenziato, da un lato, come l'amministratore sia obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione, dall'altro, come in tal modo sia assicurata tutela al creditore indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo.
Quanto, poi, alle informazioni richieste in ricorso, esse, avuto riguardo alla ratio della disciplina, sono da ritenersi tutte ricomprese nel relativo obbligo di comunicazione.
Circa la conoscenza anche delle quote millesimali dei singoli condomini in particolare, l'interesse è quello di procedere all'esecuzione dell'obbligazione (parziaria) senza il rischio di una successiva opposizione (cfr. Cass. n. 22856/2017).
Deve, pertanto, essere emesso l'ordine oggetto di domanda.
Merita parimenti accoglimento la domanda di parte volta ad ottenere la determinazione, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
somma che, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del pregiudizio che la perdurante inerzia di parte debitrice può presumibilmente causare alle ragioni del ricorrente, viene fissata in 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della sentenza (che parte ricorrente vorrà effettuare).
Le spese di lite devono essere poste a carico del , che con il suo comportamento CP_1 ingiustificatamente omissivo ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicato lo scaglione tra
5.200,01 e 26.000,00 e tenuto conto dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo (esclusa quella istruttoria).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, a fornire al CP_1
ricorrente, con riferimento al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 108/2024 del Tribunale della
Spezia, l'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione dei millesimi di proprietà, delle somme dovute da ciascuno e dei dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in 50,00 euro la somma dovuta al ricorrente dal CP_1
resistente per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione dello stesso;
condanna il condominio alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in 264,00 euro per esborsi e 1.698,50 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso alla Spezia all'udienza del 6.2.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 u.c. c.p.c.) nella causa iscritta al n. 1585/2024 R.G.A.C., promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Della Parte_1 C.F._1
Corte
Parte ricorrente
C o n t r o
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore
Parte resistente contumace sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere l'elenco dei condomini morosi con l'indicazione delle generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), delle quote millesimali di proprietà, dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- per l'effetto condannare il sig. (C.F. ), nella sua qualità Controparte_2 C.F._2
di amministratore pro tempore del (c.f. ), a Controparte_1 P.IVA_1 consegnare al ricorrente entro un prefiggendo termine l'elenco dei condomini morosi con le generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato pari ad euro 100,00 - o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza di condanna. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 16.10.2024, quale creditore nei Pt_1
confronti del resistente della somma di 10.072,52 euro (oltre interessi e spese); tanto in CP_1
forza del decreto ingiuntivo n. 108/2024 del Tribunale della Spezia.
La parte a fondamento delle domande formulate ha dedotto: che il suddetto tiolo, ritualmente notificato a controparte, è stato dichiarato esecutivo in data 2.07.2024 (cfr. docc. 1 e 2); di aver più volte richiesto all'amministratore (da ultimo, con pec del 2.10.2024) la comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi, al fine di procedere esecutivamente nei loro confronti per il recupero del credito in questione, senza riscontro.
Il , pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Tanto premesso, richiamato l'art. 63 disp. att. c.p.c, commi 1 e 2 (“Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”), va senz'altro ritenuta l'illiceità del comportamento di parte resistente contumace.
L'azione è stata correttamente esercitata nei confronti del piuttosto che CP_1 dell'amministratore personalmente.
In tal senso, l'orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile (cfr., da ultimo, Tribunale Santa
Maria Capua Vetere n.2850/2022), che ha evidenziato, da un lato, come l'amministratore sia obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione, dall'altro, come in tal modo sia assicurata tutela al creditore indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo.
Quanto, poi, alle informazioni richieste in ricorso, esse, avuto riguardo alla ratio della disciplina, sono da ritenersi tutte ricomprese nel relativo obbligo di comunicazione.
Circa la conoscenza anche delle quote millesimali dei singoli condomini in particolare, l'interesse è quello di procedere all'esecuzione dell'obbligazione (parziaria) senza il rischio di una successiva opposizione (cfr. Cass. n. 22856/2017).
Deve, pertanto, essere emesso l'ordine oggetto di domanda.
Merita parimenti accoglimento la domanda di parte volta ad ottenere la determinazione, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., di una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
somma che, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del pregiudizio che la perdurante inerzia di parte debitrice può presumibilmente causare alle ragioni del ricorrente, viene fissata in 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della sentenza (che parte ricorrente vorrà effettuare).
Le spese di lite devono essere poste a carico del , che con il suo comportamento CP_1 ingiustificatamente omissivo ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicato lo scaglione tra
5.200,01 e 26.000,00 e tenuto conto dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo (esclusa quella istruttoria).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, a fornire al CP_1
ricorrente, con riferimento al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 108/2024 del Tribunale della
Spezia, l'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione dei millesimi di proprietà, delle somme dovute da ciascuno e dei dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in 50,00 euro la somma dovuta al ricorrente dal CP_1
resistente per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione dello stesso;
condanna il condominio alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in 264,00 euro per esborsi e 1.698,50 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso alla Spezia all'udienza del 6.2.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto