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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza dell'11 DICEMBRE 2025,
a seguito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n°6454/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato il [...] ad [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
Laudando
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 09.10.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario .
Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità della domanda, e comunque rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . Tuttavia, nel merito, la CP_1 domanda è infondata.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerlo, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetto, non invalido ai sensi della l.
n.222/1984, in relazione alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
Ciò posto, è noto che la valutazione attinente alla diminuzione della capacità di lavoro ai sensi della legge 222/1984 va riferita alla capacità di lavoro semispecifica dell'assicurato, e cioè a quella capacità di produrre proficui atti lavorativi nel proprio abituale settore occupazionale o in quell'ambito di attività alternative compatibili con le sue qualità personali e le caratteristiche di preparazione professionale.
Ebbene, nel caso di specie, il Ctu, ha ritenuto che le patologie di cui è affetto il ricorrente
(Spondiloartrosi con diffuse ernie lombari, Cardiopatia ipertensiva, Gonalgia bilaterale) non diminuiscano in modo considerevole le sue capacità fisiche e la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In particolare, in relazione alla patologia dell'apparato locomotore-rachide e cardiologica, il Ctu, con riferimento all'apparto osteoarticolare, ha ritenuto che tale malattia risulta avere “scarsa incidenza funzionale interessando la colonna vertebrale e le ginocchia”; con riferimento alla cardiopatia ipertensiva, “risulta ben compensata dalla terapia in atto”. Tali infermità, a parere del
CTU, nel loro complesso erano già presenti all'epoca della domanda amministrativa e non sono andate incontro a peggioramento clinico e, pertanto, non costituiscono patologie invalidanti per il riconoscimento del diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a norma della Legge 222/84, non determinando le stesse patologie una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni.
Né è stata depositata nuova documentazione medica idonea a provare un effettivo peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente rispetto all'epoca degli accertamenti medico legali svolti in sede di ATP.
La conclusione cui giunge il CTU è che il quadro morboso delineato, globalmente considerato, non determina una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le sue attitudini, a meno di un terzo.
La valutazione appare corretta sotto il profilo metodologico, oltre che esaustiva, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della invalidità ordinaria, avendo egli considerato in concreto le condizioni del soggetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale, in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte, o di svolgere attività diverse da quelle espletate (cfr. Cass. 4710/2016) confacenti alle attitudini dell'assicurato e, pertanto, può essere condivisa da questo giudice.
In definitiva, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità.
Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c. resa dal ricorrente, sono irripetibili. CP_ Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ex lege n. 222/1984;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate in separato decreto.
Si comunichi
Nola, lì 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza dell'11 DICEMBRE 2025,
a seguito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n°6454/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato il [...] ad [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
Laudando
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 09.10.2024, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario .
Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità della domanda, e comunque rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . Tuttavia, nel merito, la CP_1 domanda è infondata.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerlo, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetto, non invalido ai sensi della l.
n.222/1984, in relazione alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
Ciò posto, è noto che la valutazione attinente alla diminuzione della capacità di lavoro ai sensi della legge 222/1984 va riferita alla capacità di lavoro semispecifica dell'assicurato, e cioè a quella capacità di produrre proficui atti lavorativi nel proprio abituale settore occupazionale o in quell'ambito di attività alternative compatibili con le sue qualità personali e le caratteristiche di preparazione professionale.
Ebbene, nel caso di specie, il Ctu, ha ritenuto che le patologie di cui è affetto il ricorrente
(Spondiloartrosi con diffuse ernie lombari, Cardiopatia ipertensiva, Gonalgia bilaterale) non diminuiscano in modo considerevole le sue capacità fisiche e la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In particolare, in relazione alla patologia dell'apparato locomotore-rachide e cardiologica, il Ctu, con riferimento all'apparto osteoarticolare, ha ritenuto che tale malattia risulta avere “scarsa incidenza funzionale interessando la colonna vertebrale e le ginocchia”; con riferimento alla cardiopatia ipertensiva, “risulta ben compensata dalla terapia in atto”. Tali infermità, a parere del
CTU, nel loro complesso erano già presenti all'epoca della domanda amministrativa e non sono andate incontro a peggioramento clinico e, pertanto, non costituiscono patologie invalidanti per il riconoscimento del diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a norma della Legge 222/84, non determinando le stesse patologie una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni.
Né è stata depositata nuova documentazione medica idonea a provare un effettivo peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente rispetto all'epoca degli accertamenti medico legali svolti in sede di ATP.
La conclusione cui giunge il CTU è che il quadro morboso delineato, globalmente considerato, non determina una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le sue attitudini, a meno di un terzo.
La valutazione appare corretta sotto il profilo metodologico, oltre che esaustiva, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della invalidità ordinaria, avendo egli considerato in concreto le condizioni del soggetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale, in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte, o di svolgere attività diverse da quelle espletate (cfr. Cass. 4710/2016) confacenti alle attitudini dell'assicurato e, pertanto, può essere condivisa da questo giudice.
In definitiva, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità.
Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c. resa dal ricorrente, sono irripetibili. CP_ Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ex lege n. 222/1984;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate in separato decreto.
Si comunichi
Nola, lì 11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini