Articolo 13 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 marzo 2006
Art. 13. 1. All' articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale , dopo le parole: "del codice penale " sono aggiunte le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 266 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo dal telefono;
f-bis) delitti previsti dall' art. 600-ter, terzo comma, del codice penale , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater. 1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall' art. 614 del codice penale , l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.».
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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