Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2014, n. 9843
CASS
Sentenza 7 maggio 2014

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Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere fatto riferimento ai risultati di una consulenza tecnica d'ufficio svoltasi in altra causa, senza indicarne neppure gli estremi).

Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. Né tale effetto è riconducibile alla notificazione della sentenza al comune presso l'avvocatura comunale, organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poiché la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all'organo suddetto.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la censura in ordine a elementi incidenti sulla concreta liquidazione del credito, si risolve non in una critica ad un principio di diritto, ma in un apprezzamento di fatto ed è, dunque, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tal fine, l'atto del giudizio di merito in cui la contestazione sia stata tempestivamente formulata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2014, n. 9843
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9843
Data del deposito : 7 maggio 2014

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