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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 26/11/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 593/2023
Oggi 26 novembre 2025 alle ore 10.26, innanzi al Giudice SC CC, sono comparsi: per l'avv. MAININI ENZA Parte_1 per l'avv. Controparte_1
GA NO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate e si riportano integralmente ai propri atti.
L'avv. Mainini precisa che i dati forniti da sono determinati in base ad una normativa, per tutte le CP_2 lesioni ci sono delle voci che conferiscono una percentuale di invalidità, dunque il 20% è composto da vari danni biologici, mentre per la lesione per cui è causa la percentuale è del 7% come anche stimato dai CTU.
L'avv. Maganetti replica che non sia possibile raffrontare percentuali e percentuali civilistiche CP_2 perché i parametri sono diversi.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SC CC
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice SC CC ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 593/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MAININI ENZA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_1
), con l'avv. GA NO e l'avv. PIAZZOLA EMANUELA P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
(di seguito, per brevità, anche , chiedendo al Tribunale di Sondrio, previo
[...] CP_1 accertamento della responsabilità medico contrattuale della convenuta con riferimento ai danni subiti in ragione dell'errato trattamento della frattura bimalleolare sinistra dal 4 settembre 2014, con conseguente aggravamento della invalidità e dei danni da ciò rivenienti, di condannare al CP_1 risarcimento del danno biologico iatrogeno incrementale e del danno patrimoniale, determinato in complessivi € 57.288,69, ovvero, in subordine, in € 43.973, 01, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, parte ricorrente esponeva che:
pagina 2 di 13 - in data 4 settembre 2014 subiva un sinistro in località Tresivio, mentre procedeva alla guida del proprio motociclo, munito di casco, riportando gravissime lesioni, tanto che, immediatamente trasportato in Ospedale a , rimaneva ricoverato per politrauma e fratture miste;
CP_1
- in particolare, dagli esami strumentali effettuati in occasione del ricovero, si evidenziavano la frattura II medio claveare sx senza significativa scomposizione, la frattura composta del corpo scapolare, fratture costali multiple dalla II all'VIII modicamente scomposte a sinistra, frattura spiroide senza significativa scomposizione sovramalleolare perone, frattura composta malleolo tibiale, piccoli frammenti da possibili distacchi parcellari processo laterale astragalo sinistro, frattura composta falange ungueale I dito;
- il 9 settembre 2014 veniva eseguito un drenaggio pleurico a sinistra per evacuazione di emitorace;
nel frattempo, era già stato applicato un tutore alla spalla sinistra e steccato lo stivaletto della gamba sinistra;
- il successivo 12 settembre 2014 si posizionava uno stivaletto gessato per la frattura bimalleolare sinistra e veniva posizionato un bendaggio a 8 per la frattura claveare sinistra;
all'esito di una radiografia di controllo si prescriveva la mobilizzazione in scarico a sinistra;
- il seguente 20 settembre 2014 veniva trasferito presso il reparto di recupero e riabilitazione funzionale, dove seguiva un programma rieducativo per rendersi autonomo nel passaggio letto/poltrona ed effettuare in autonomia brevi tratti di deambulazione con scarico a sinistra;
- veniva dimesso il successivo 2 ottobre 2014 con prescrizione di controllo ortopedico dopo 35 giorni;
- il 22 ottobre seguente effettuava un controllo ortopedico, nel corso del quale gli veniva consigliata fisioterapia alla caviglia, al piede ed alla spalla sinistra, deambulazione assistita con carico parziale, gambaletto elastico e controllo dopo 15 giorni;
il seguente 6 novembre eseguiva un ulteriore controllo ortopedico, nel corso del quale gli veniva consigliato un gambaletto elastico ed un tutore bivalva, terapia con vitamina C e calcio, e successivo controllo -anche RX- dopo 40 giorni;
- seguivano una serie di controlli ortopedici, in data 11 dicembre 2014, 12 gennaio 2015, 27 gennaio 2015, 4 febbraio 2015 e 23 febbraio 2015, all'esito dei quali riprendeva la propria attività lavorativa (in data 11 maggio 2015) ma con limitazioni alla mansione (gli veniva prescritto di evitare movimentazione di carichi pesanti, deambulazione prolungata, postura eretta protratta), in ragione degli esiti della frattura trimalleolare alla caviglia sinistra, che pagina 3 di 13 neppure evidenziava segni di riparazione e guarigione, ed iniziava a manifestare fenomeni degenerativi pseudo-artrosici ed altre alterazioni gravi;
- veniva consultato un medico legale, il quale evidenziava che il trattamento della frattura bimalleolare non era avvenuto correttamente, in quanto, a fronte di una TAC che aveva evidenziato l'esistenza di una scomposizione della frattura in assenza di callo osseo riparativo e suggeriva l'esecuzione di un intervento chirurgico di natura riparativa, al fine di ripristinare i corretti rapporti articolati tibio-peroneali, l'ortopedico presso l'Ospedale di aveva CP_1 prescritto semplicemente l'uso di un plantare ed una terapia farmacologica con alendronati, oltre naturalmente alla gestione del carico sulla frattura;
- promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo, veniva stimata una invalidità temporanea iatrogena al 50% per la durata di 50 giorni, oltre a 30 giorni al 25%; quanto invece all'invalidità permanente, veniva indicata in un danno di natura iatrogena da valutarsi nella misura dall'8% al 15% compreso;
- era stata erogata una rendita sulla base del danno valutato prima che si verificasse CP_2
l'evento lesivo imputabile alla di , ossia senza che potesse tener conto CP_1 CP_1 CP_2 dell'aggravamento della lesione procurato dalla imperizia medica.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate in CP_1 fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta esponeva che:
- la domanda del ricorrente era infondata nell'an e nel quantum;
- in particolare, la rendita INAIL percepita dal sig. doveva essere tenuta in considerazione Pt_1 ai fini dell'eventuale quantificazione del danno;
- l'asserita medical malpractice era da considerarsi integralmente ricompresa nelle valutazioni svolte in sede , tanto più con una TAC ed una RMN che, mesi prima, rilevavano CP_2 un'intervenuta scomposizione della frattura;
- le condizioni del paziente, dal maggio 2015 in avanti e visto il consolidamento della frattura, erano da considerarsi sostanzialmente stabili dal punto di vista della valutazione complessiva del danno non patrimoniale;
- il danno differenziale stabilito dal Collegio Peritale, sulla scorta delle tabelle milanesi 2021, risultava integralmente assorbito dalla rendita percepita dal ricorrente.
pagina 4 di 13 Concessi alle parti i termini di cui all'articolo 281 duodecies, comma quarto, c.p.c., con ordinanza del
17.06.2024 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP RG 169/2022 e ordinato all' di esibire in giudizio tutta la documentazione inerente la posizione di e, in CP_2 Parte_1 particolare, il riconoscimento di rendita vitalizia e/o di qualsiasi importo riconosciuto e/o versato dall'ente assistenziale in conseguenza del sinistro per cui è causa (occorso in data 04 settembre 2014), con specificazione del valore capitale di tale rendita, nonché titoli e importi della relativa liquidazione.
L' depositava la documentazione richiesta in data 29.10.2024. CP_2
Infine, con ordinanza del 23.12.2024, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex articolo
281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive sino al 19.11.2025.
***
La responsabilità dell' sanitaria convenuta andrà certamente dichiarata, essendo emersi, nel CP_1 corso dell'istruttoria, evidenti profili di colpa a carico del personale sanitario dipendente della struttura pubblica.
È pacifico che nel caso di paziente preso in carico presso una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria, la responsabilità della stessa per danni cagionati dai medici propri dipendenti agli utenti si instaura sulla base del contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura (c.d. contratto di spedalità). Sul punto la Cassazione è stata costante nell'affermare che “l'accettazione di un paziente in una struttura ospedaliera (pubblica o privata) ai fini del ricovero o di una visita comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, laddove la responsabilità del medico dipendente dell'ente ospedaliero verso il paziente è fondata sul contatto sociale instauratosi tra questo ultimo e il medico” (ex multis Cass. 7768 del 2015). In particolare, l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che l'azienda sanitaria risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa dai suoi dipendenti, alla stregua delle norme di cui agli art. 1176 e 2236 c.c., essendo ravvisabile una responsabilità contrattuale del committente per l'errore commesso dai suoi preposti (ex multis Cass. Sez. 3, 8 maggio 2001, n. 6386). La responsabilità del medico, poi, si espande alla struttura sanitaria ove la stessa opera e nella cui organizzazione è inserito: l'art. 1228 c.c., infatti, esplica una forma di responsabilità contrattuale indiretta secondo cui: “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi”. La struttura sanitaria, pertanto, sarà responsabile (Cass. Civ., Sez. III, 28/8/2009, n. 18805;
pagina 5 di 13 Cass. Civ., Sez. III, 31/03/2015, n. 6436) in caso di malpractice del proprio dipendente: la stessa per essere esente da responsabilità dovrà dimostrare di aver predisposto in maniera ottimale e tempestiva tutti i servizi alla stessa richiesti e di essersi avvalsa, nell'esplicazione degli stessi, di personale idoneo e competente.
La predetta impostazione, come noto, è stata pienamente recepita dalla legge ” che, CP_4 facendo propri gli approdi della giurisprudenza sul punto, ha qualificato positivamente la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss.
Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione.
L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La diligenza, a propria volta, dovrà essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176 c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non potrà rispondere dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Ciò chiarito, come anticipato, sui fatti di causa è stata acquisita nel presente giudizio la consulenza medico legale effettuata dal Collegio Peritale nel procedimento di ATP n. rg. 169/2022 Trib. Sondrio che, con massimo rigore scientifico, ha ricostruito nel dettaglio la vicenda per cui è causa esplicitando, nel rispetto del contraddittorio delle parti, le ragioni che conducevano a concludere per l'esistenza di un errore iatrogeno.
Pertanto, avendo il Collegio Peritale adempiuto al proprio incarico mediante il deposito di una perizia del tutto coerente con la documentazione in atti e priva di vizi logici e giuridici, questo Giudice intende farla propria.
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento che si ritiene di condividere, ha affermato che “qualora il Giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni perché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”(cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza n. 25671/2021).
pagina 6 di 13 Ebbene, il Collegio Peritale aveva rilevato che “in seguito all'incidente stradale del 04.09.2014 il sig. riportava un politrauma scheletrico con diverse fratture: difatti, venivano accertate plurime Pt_1 fratture costali, frattura della clavicola sinistra, frattura composta della scapola sinistra, frattura della tibio – tarsica sinistra e infine frattura della falange distale dell'alluce sinistro. (…) La materia dell'odierno accertamento peritale riguarda esclusivamente il complesso lesivo della tibio – tarsica sinistra per il cui trattamento veniva inizialmente posizionato un emistivaletto gessato: tale scelta, in considerazione del noto quadro cronico neurologico deficitario dell'arto inferiore sinistro con piede cavo supinato, appare giustificato dalla necessità di stabilizzare i focolai di frattura permettendo un più agevole controllo del quadro cutaneo e dello stato vasculo – nervoso periferico. (…) le linee guida internazionali sul trattamento delle fratture malleolari pongono infatti indicazione alla riduzione anatomica a cielo aperto ed alla osteosintesi interna (…) la frattura bimalleolare composta del sig.
essendo per definizione instabile a causa del decorso obliquo della rima peroneale e Pt_1 presentando concomitante lesione capsulo – legamentosa mediale, trova indicazione chirurgica quantomeno alla sintesi del perone. (…) dopo il risultato radiografico del 03.10.2015 (rectius
03.10.2014) vi era stretta indicazione a procedere chirurgicamente. (…) Sulla base di tutto quanto detto finora emerge che fu omesso il necessario ed indicato trattamento chirurgico delle fratture di caviglia. È possibile riconoscere che ciò ha determinato l'aggravamento della naturale evoluzione in senso artrosico tipica delle fratture articolari, ed in particolar modo di quelle alla caviglia, e quindi dei postumi menomativi. (…) In sostanza, quindi, l'omessa riduzione chirurgica delle fratture ha determinato un maggior danno rispetto a quanto atteso in caso di trattamento corretto delle lesioni della caviglia del sig. ” Pt_1
Alla luce di quanto sopra, dunque, può dirsi che, qualora i sanitari che avevano preso in cura il paziente fossero tempestivamente intervenuti con un trattamento chirurgico di riduzione delle fratture, come indicato dalla letteratura medica, con alta probabilità il paziente non avrebbe avuto una persistente sintomatologia dolorosa, rilevanti limitazioni funzionali nonché un maggior danno di natura iatrogena.
In particolare, il danno iatrogeno che ci occupa era valutato dal Collegio Peritale quale danno differenziale dal momento che, a seguito dell'incidente, sarebbero comunque residuati danni in capo al ricorrente, seppur in misura minore rispetto a quelli effettivamente verificatisi. I componenti del
Collegio Peritale, tenuto ampiamente conto di tutti i fattori incidenti nel caso di specie, concludevano affermando che in capo al sig. a seguito dell'incidente, sarebbe residuato un danno pari a circa 7 Pt_1
pagina 7 di 13 punti percentuali mentre, a causa dell'errore medico, il maggior danno di natura iatrogena doveva stimarsi dall'8% al 15% compresi (cfr. CTU pag. 15).
Si tratta, in altri termini, di un danno iatrogeno differenziale, ossia quella che, in giurisprudenza, viene definita la percentuale di danno che si sarebbe potuta evitare se l'intervento medico fosse stato adeguato, distinguendosi così dal danno complessivo subito dal paziente. Il danno iatrogeno differenziale, pertanto, andrà calcolato “monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo” (Cass. Civile Sez. III, 27/09/2021, n. 26117).
Passando alla quantificazione economica di tale danno, come noto, la l. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, ha previsto che il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 15 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli.
Pertanto, sulla base di tali parametri, considerato che in capo al ricorrente sono residuati postumi invalidanti complessivi pari al 15 % (cfr. CTU pag. 15), tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del danno (68 anni), tali postumi invalidanti corrispondono, in applicazione della Tabella Unica Nazionale D.P.R. 12 del 13/01/2025 (attuativa dell'articolo 138
Codice delle Assicurazioni private) ad € 44.339,89, somma già comprensiva dell'aumento medio per il danno morale, esclusa la possibilità di personalizzazione del danno. Sul punto, si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (cfr. Corte di cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 31 maggio 2019,
n. 15084).
pagina 8 di 13 In particolare, l'attore non ha allegato né fornito prova della sussistenza di specifiche circostanze di fatto da cui desumere l'esistenza di conseguenze non comuni di danno, idonee a giustificare la richiesta personalizzazione del medesimo.
In assenza dell'errore medico, invece, i postumi invalidanti residuati sarebbero stati pari al 7%, liquidabili, in base alle tabelle ministeriali di cui all'art. 139 Cod. Ass., in complessivi € 12.129,55.
Ne discende che, in applicazione di quanto sopra detto in ordine al calcolo del danno differenziale, il danno non patrimoniale permanente “differenziale” ammonta ad € 32.210,34.
A tale somma andrà aggiunto il danno liquidabile per l'invalidità temporanea “differenziale”, calcolata dal Collegio peritale in giorni 30 di temporanea parziale al 50% e giorni 30 di temporanea parziale al
25 % (cfr. pag. 14 CTU). Dunque, dovrà essere liquidata a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea la somma di € 1.802,21.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute all'attore vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Occorre altresì considerare che, dal 2015, il ricorrente percepisce una rendita . CP_2
Ebbene, è stato autorevolmente affermato sul punto che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale
( ) riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, se CP_2
l'indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. S.U. 12566/2018).
Il concetto di danno differenziale risponde, infatti, alla logica per cui a seguito di un fatto illecito andrà risarcito tutto il danno ma solo il danno.
Sul punto, si evidenzia che, qualora il fatto dannoso abbia, quale conseguenza immediata e diretta, accanto al danno, anche un vantaggio – quale può essere certamente considerata una rendita erogata da un istituto previdenziale - quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento. È principio ormai consolidato nel nostro ordinamento che il danno non può costituire una pagina 9 di 13 fonte di lucro per il danneggiato, con la conseguenza che la misura del risarcimento non potrebbe superare quella dell'interesse leso e portare ad un ingiustificato arricchimento del danneggiato. D'altro canto, lo stesso articolo 1223 c.c. prevede che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. È ovvio, dunque, che il risarcimento deve coprire tutto il danno, compensando il danneggiato, seppur in termini monetari, delle poste perdute ma è altrettanto ovvio che tale risarcimento non potrebbe condurre ad una situazione del danneggiato addirittura migliore rispetto al momento dell'illecito. In altri termini, con il risarcimento, il danneggiato dovrà essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito.
Pertanto, se la rendita erogata dall'istituto di previdenza sociale costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario, tale rendita andrà a soddisfare, in parte neutralizzandola, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo danneggiante.
Nel caso che ci occupa, è pacifico che l' abbia riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire, CP_2 oltre che un indennizzo per il danno patrimoniale subito, anche una rendita vitalizia per la lesione dell'integrità psico-fisica subita a seguito dell'evento dannoso allo stesso occorso in data 04.09.2014.
Ed infatti, a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito, l' comunicava che “il CP_2
Sig. è titolare di rendita ai sensi dell'art.13 D.lgS 38/2000 con grado di menomazione Parte_1 dell'integrità psico-fisica pari al 20% con decorrenza 11/05/2015, aumentato, a seguito di revisione, al
22% con decorrenza 01/06/2017. Il rateo mensile, soggetto a rivalutazione annuale, attualmente ammonta a € 385,93 e il totale dei ratei versati, dalla decorrenza della rendita alla data del
30/09/2024, è pari ad € 35.616,05.” (cfr. documentazione depositata dall' a seguito dell'ordine CP_2 di esibizione in data 29.10.2024).
Ebbene, la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito quali siano le modalità di calcolo del danno iatrogeno differenziale in caso di rendita (cfr. Cassazione, CP_2
Sezione III, sentenza n. 26117 del 27 settembre 2021) “ (…) Criterio corretto sarà invece: a) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento (coi criteri che meglio si diranno in seguito); b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall sommando i ratei di rendita già percepiti e CP_2 capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale;
c) verificare se
l'indennizzo totale sub (b) sia inferiore o superiore al danno base. Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo per intero;
nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall'aggravamento la differenza
pagina 10 di 13 tra l'indennizzo e il danno-base. Algebricamente, il criterio può così esprimersi: Se I (minore) CP_2
DB: il risarcimento dell'aggravamento è dovuto per intero. Se I (maggiore) DB: l'aggravamento va liquidato con la seguente formula. DD = Agg - (I - DB). Dove: DD è il danno differenziale;
Agg è
l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno); I è l'indennizzo pagato dall , capitalizzato coi CP_2 criteri sopra indicati;
DB è il "danno-base", ovvero il controvalore monetario del grado di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio, anche in assenza del fatto illecito. In pratica, il criterio corretto consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo rispetto al danno-base.
7.4. Resta da CP_2 sottolineare che tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità: e dunque sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità (come ritenne erroneamente il primo giudice, pur avendo sostanzialmente intuito quale fosse il calcolo corretto). Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure”.
Applicando tali principi al caso di specie, occorre in primo luogo rilevare che la rendita è stata CP_2 corrisposta per più danni biologici sommati tra loro, ossia riferiti a lesioni complessive di vario tipo, che includono “esiti di fratture costali multiple emitorace sn con danno funzionale respiratorio, limitazione funzionale spalla sn in soggetto con emiparesi sn, limitazione algico-disfuzionale caviglia sn”, per un totale di 20 punti di invalidità permanente, divenuti poi 22 punti di invalidità permanente.
Ebbene, facendo applicazione dell'insegnamento della Corte di Cassazione sopra richiamata, il complessivo indennizzo dovuto dall' ottenuto cumulando i ratei di rendita già percepiti dal CP_2 ricorrente a titolo di ristoro del danno biologico (pari ad € 18.147,71) nonché la capitalizzazione della rendita futura (pari ad € 35.127,31) ammonta ad € 53.275,02 (cfr. documentazione depositata dall' in data 29.10.2024) CP_2
Tale importo deve tuttavia essere proporzionato alla invalidità riferita alla caviglia sinistra, e non a quella riveniente da tutte le menomazioni indicate da , di talché, facendo riferimento alla sola CP_2 invalidità riferita alla caviglia sinistra (ossia alla percentuale del 7%, come stimato dal Collegio
Peritale, quale percentuale di postumi permanenti che sarebbero residuati in assenza di errore medico e considerando il 21 % quale valore medio tra il 20% e il 22% relativo al grado di menomazione pagina 11 di 13 dell'integrità psico -fisica stimata da ), si ottiene la somma di € 17.758,34, che corrisponde CP_2 all'indennizzo complessivo che ha già corrisposto e corrisponderà al ricorrente per il danno alla CP_2 caviglia (non aggravato dall'errore medico).
Questa somma è superiore al danno – base, ovvero al danno, in termini monetari, che sarebbe comunque residuato in capo al ricorrente in assenza di errore medico in ordine al trattamento della frattura alla caviglia, pari ad € 12.129,55.
Dunque, applicando i principi espressi da Cassazione Civile n. 26117/2021, parte convenuta, responsabile dell'aggravamento, sarà tenuta a risarcire la somma di € 26.581,55 a titolo di danno biologico permanente differenziale, risultante all'esito della sottrazione, dall'aggravamento, della differenza tra l'indennizzo e il danno-base, secondo la seguente formula: DD = Agg - (I - DB), CP_2 dove DD è il danno differenziale;
Agg è l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno); I è
l'indennizzo pagato dall' , capitalizzato coi criteri sopra indicati;
DB è il "danno-base", e dunque: CP_2
Danno differenziale = € 32.210,34 - (€ 17.758,34 - € 12.129,55), oltre ad € 1.802,21 a titolo di danno per l'invalidità temporanea “differenziale”.
In conclusione, al ricorrente andrà riconosciuta la complessiva somma di € 28.383,76 a titolo di danno non patrimoniale differenziale, oltre accessori di legge come sopra descritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere Controparte_3 condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (in base al Parte_1 valore accertato pari ad € 28.383,76) in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 518,00 per esborsi.
deve essere altresì condannata a rifondere al ricorrente le spese Controparte_3 relative al procedimento di ATP (spese per CTU, spese per CTP e spese legali) nella somma pari ad €
11.160,85 (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente), con esclusione della fattura di cui al doc. 6 fascicolo ricorrente, non trattandosi di spesa relativa al procedimento di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accerta e dichiara la responsabilità medico contrattuale della
[...]
con riferimento ai danni procurati al sig. in Controparte_5 Parte_1 ragione dell'errato trattamento della frattura alla caviglia sinistra, da cui è scaturito l'aggravamento della invalidità e dei danni dallo stesso subiti;
pagina 12 di 13 - condanna a corrispondere a Controparte_5 Parte_1 la somma di € 28.383,76 a titolo di danno non patrimoniale differenziale, oltre accessori come in parte motiva;
- condanna ed alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 CP_3 [...]
, liquidate in motivazione in € 7.616,00 per compensi, oltre 15 % rimborso spese Pt_1 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 518,00 per esborsi;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese relative al Controparte_3 procedimento di ATP (spese per CTU, spese per CTP e spese legali) pari ad € 11.160,85.
Sondrio, 26 novembre 2025.
Il Giudice
SC CC
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 593/2023
Oggi 26 novembre 2025 alle ore 10.26, innanzi al Giudice SC CC, sono comparsi: per l'avv. MAININI ENZA Parte_1 per l'avv. Controparte_1
GA NO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate e si riportano integralmente ai propri atti.
L'avv. Mainini precisa che i dati forniti da sono determinati in base ad una normativa, per tutte le CP_2 lesioni ci sono delle voci che conferiscono una percentuale di invalidità, dunque il 20% è composto da vari danni biologici, mentre per la lesione per cui è causa la percentuale è del 7% come anche stimato dai CTU.
L'avv. Maganetti replica che non sia possibile raffrontare percentuali e percentuali civilistiche CP_2 perché i parametri sono diversi.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SC CC
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice SC CC ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 593/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MAININI ENZA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_1
), con l'avv. GA NO e l'avv. PIAZZOLA EMANUELA P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
(di seguito, per brevità, anche , chiedendo al Tribunale di Sondrio, previo
[...] CP_1 accertamento della responsabilità medico contrattuale della convenuta con riferimento ai danni subiti in ragione dell'errato trattamento della frattura bimalleolare sinistra dal 4 settembre 2014, con conseguente aggravamento della invalidità e dei danni da ciò rivenienti, di condannare al CP_1 risarcimento del danno biologico iatrogeno incrementale e del danno patrimoniale, determinato in complessivi € 57.288,69, ovvero, in subordine, in € 43.973, 01, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, parte ricorrente esponeva che:
pagina 2 di 13 - in data 4 settembre 2014 subiva un sinistro in località Tresivio, mentre procedeva alla guida del proprio motociclo, munito di casco, riportando gravissime lesioni, tanto che, immediatamente trasportato in Ospedale a , rimaneva ricoverato per politrauma e fratture miste;
CP_1
- in particolare, dagli esami strumentali effettuati in occasione del ricovero, si evidenziavano la frattura II medio claveare sx senza significativa scomposizione, la frattura composta del corpo scapolare, fratture costali multiple dalla II all'VIII modicamente scomposte a sinistra, frattura spiroide senza significativa scomposizione sovramalleolare perone, frattura composta malleolo tibiale, piccoli frammenti da possibili distacchi parcellari processo laterale astragalo sinistro, frattura composta falange ungueale I dito;
- il 9 settembre 2014 veniva eseguito un drenaggio pleurico a sinistra per evacuazione di emitorace;
nel frattempo, era già stato applicato un tutore alla spalla sinistra e steccato lo stivaletto della gamba sinistra;
- il successivo 12 settembre 2014 si posizionava uno stivaletto gessato per la frattura bimalleolare sinistra e veniva posizionato un bendaggio a 8 per la frattura claveare sinistra;
all'esito di una radiografia di controllo si prescriveva la mobilizzazione in scarico a sinistra;
- il seguente 20 settembre 2014 veniva trasferito presso il reparto di recupero e riabilitazione funzionale, dove seguiva un programma rieducativo per rendersi autonomo nel passaggio letto/poltrona ed effettuare in autonomia brevi tratti di deambulazione con scarico a sinistra;
- veniva dimesso il successivo 2 ottobre 2014 con prescrizione di controllo ortopedico dopo 35 giorni;
- il 22 ottobre seguente effettuava un controllo ortopedico, nel corso del quale gli veniva consigliata fisioterapia alla caviglia, al piede ed alla spalla sinistra, deambulazione assistita con carico parziale, gambaletto elastico e controllo dopo 15 giorni;
il seguente 6 novembre eseguiva un ulteriore controllo ortopedico, nel corso del quale gli veniva consigliato un gambaletto elastico ed un tutore bivalva, terapia con vitamina C e calcio, e successivo controllo -anche RX- dopo 40 giorni;
- seguivano una serie di controlli ortopedici, in data 11 dicembre 2014, 12 gennaio 2015, 27 gennaio 2015, 4 febbraio 2015 e 23 febbraio 2015, all'esito dei quali riprendeva la propria attività lavorativa (in data 11 maggio 2015) ma con limitazioni alla mansione (gli veniva prescritto di evitare movimentazione di carichi pesanti, deambulazione prolungata, postura eretta protratta), in ragione degli esiti della frattura trimalleolare alla caviglia sinistra, che pagina 3 di 13 neppure evidenziava segni di riparazione e guarigione, ed iniziava a manifestare fenomeni degenerativi pseudo-artrosici ed altre alterazioni gravi;
- veniva consultato un medico legale, il quale evidenziava che il trattamento della frattura bimalleolare non era avvenuto correttamente, in quanto, a fronte di una TAC che aveva evidenziato l'esistenza di una scomposizione della frattura in assenza di callo osseo riparativo e suggeriva l'esecuzione di un intervento chirurgico di natura riparativa, al fine di ripristinare i corretti rapporti articolati tibio-peroneali, l'ortopedico presso l'Ospedale di aveva CP_1 prescritto semplicemente l'uso di un plantare ed una terapia farmacologica con alendronati, oltre naturalmente alla gestione del carico sulla frattura;
- promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo, veniva stimata una invalidità temporanea iatrogena al 50% per la durata di 50 giorni, oltre a 30 giorni al 25%; quanto invece all'invalidità permanente, veniva indicata in un danno di natura iatrogena da valutarsi nella misura dall'8% al 15% compreso;
- era stata erogata una rendita sulla base del danno valutato prima che si verificasse CP_2
l'evento lesivo imputabile alla di , ossia senza che potesse tener conto CP_1 CP_1 CP_2 dell'aggravamento della lesione procurato dalla imperizia medica.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate in CP_1 fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta esponeva che:
- la domanda del ricorrente era infondata nell'an e nel quantum;
- in particolare, la rendita INAIL percepita dal sig. doveva essere tenuta in considerazione Pt_1 ai fini dell'eventuale quantificazione del danno;
- l'asserita medical malpractice era da considerarsi integralmente ricompresa nelle valutazioni svolte in sede , tanto più con una TAC ed una RMN che, mesi prima, rilevavano CP_2 un'intervenuta scomposizione della frattura;
- le condizioni del paziente, dal maggio 2015 in avanti e visto il consolidamento della frattura, erano da considerarsi sostanzialmente stabili dal punto di vista della valutazione complessiva del danno non patrimoniale;
- il danno differenziale stabilito dal Collegio Peritale, sulla scorta delle tabelle milanesi 2021, risultava integralmente assorbito dalla rendita percepita dal ricorrente.
pagina 4 di 13 Concessi alle parti i termini di cui all'articolo 281 duodecies, comma quarto, c.p.c., con ordinanza del
17.06.2024 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP RG 169/2022 e ordinato all' di esibire in giudizio tutta la documentazione inerente la posizione di e, in CP_2 Parte_1 particolare, il riconoscimento di rendita vitalizia e/o di qualsiasi importo riconosciuto e/o versato dall'ente assistenziale in conseguenza del sinistro per cui è causa (occorso in data 04 settembre 2014), con specificazione del valore capitale di tale rendita, nonché titoli e importi della relativa liquidazione.
L' depositava la documentazione richiesta in data 29.10.2024. CP_2
Infine, con ordinanza del 23.12.2024, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex articolo
281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive sino al 19.11.2025.
***
La responsabilità dell' sanitaria convenuta andrà certamente dichiarata, essendo emersi, nel CP_1 corso dell'istruttoria, evidenti profili di colpa a carico del personale sanitario dipendente della struttura pubblica.
È pacifico che nel caso di paziente preso in carico presso una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria, la responsabilità della stessa per danni cagionati dai medici propri dipendenti agli utenti si instaura sulla base del contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura (c.d. contratto di spedalità). Sul punto la Cassazione è stata costante nell'affermare che “l'accettazione di un paziente in una struttura ospedaliera (pubblica o privata) ai fini del ricovero o di una visita comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, laddove la responsabilità del medico dipendente dell'ente ospedaliero verso il paziente è fondata sul contatto sociale instauratosi tra questo ultimo e il medico” (ex multis Cass. 7768 del 2015). In particolare, l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che l'azienda sanitaria risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa dai suoi dipendenti, alla stregua delle norme di cui agli art. 1176 e 2236 c.c., essendo ravvisabile una responsabilità contrattuale del committente per l'errore commesso dai suoi preposti (ex multis Cass. Sez. 3, 8 maggio 2001, n. 6386). La responsabilità del medico, poi, si espande alla struttura sanitaria ove la stessa opera e nella cui organizzazione è inserito: l'art. 1228 c.c., infatti, esplica una forma di responsabilità contrattuale indiretta secondo cui: “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi”. La struttura sanitaria, pertanto, sarà responsabile (Cass. Civ., Sez. III, 28/8/2009, n. 18805;
pagina 5 di 13 Cass. Civ., Sez. III, 31/03/2015, n. 6436) in caso di malpractice del proprio dipendente: la stessa per essere esente da responsabilità dovrà dimostrare di aver predisposto in maniera ottimale e tempestiva tutti i servizi alla stessa richiesti e di essersi avvalsa, nell'esplicazione degli stessi, di personale idoneo e competente.
La predetta impostazione, come noto, è stata pienamente recepita dalla legge ” che, CP_4 facendo propri gli approdi della giurisprudenza sul punto, ha qualificato positivamente la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss.
Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione.
L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La diligenza, a propria volta, dovrà essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176 c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non potrà rispondere dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Ciò chiarito, come anticipato, sui fatti di causa è stata acquisita nel presente giudizio la consulenza medico legale effettuata dal Collegio Peritale nel procedimento di ATP n. rg. 169/2022 Trib. Sondrio che, con massimo rigore scientifico, ha ricostruito nel dettaglio la vicenda per cui è causa esplicitando, nel rispetto del contraddittorio delle parti, le ragioni che conducevano a concludere per l'esistenza di un errore iatrogeno.
Pertanto, avendo il Collegio Peritale adempiuto al proprio incarico mediante il deposito di una perizia del tutto coerente con la documentazione in atti e priva di vizi logici e giuridici, questo Giudice intende farla propria.
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento che si ritiene di condividere, ha affermato che “qualora il Giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni perché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”(cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza n. 25671/2021).
pagina 6 di 13 Ebbene, il Collegio Peritale aveva rilevato che “in seguito all'incidente stradale del 04.09.2014 il sig. riportava un politrauma scheletrico con diverse fratture: difatti, venivano accertate plurime Pt_1 fratture costali, frattura della clavicola sinistra, frattura composta della scapola sinistra, frattura della tibio – tarsica sinistra e infine frattura della falange distale dell'alluce sinistro. (…) La materia dell'odierno accertamento peritale riguarda esclusivamente il complesso lesivo della tibio – tarsica sinistra per il cui trattamento veniva inizialmente posizionato un emistivaletto gessato: tale scelta, in considerazione del noto quadro cronico neurologico deficitario dell'arto inferiore sinistro con piede cavo supinato, appare giustificato dalla necessità di stabilizzare i focolai di frattura permettendo un più agevole controllo del quadro cutaneo e dello stato vasculo – nervoso periferico. (…) le linee guida internazionali sul trattamento delle fratture malleolari pongono infatti indicazione alla riduzione anatomica a cielo aperto ed alla osteosintesi interna (…) la frattura bimalleolare composta del sig.
essendo per definizione instabile a causa del decorso obliquo della rima peroneale e Pt_1 presentando concomitante lesione capsulo – legamentosa mediale, trova indicazione chirurgica quantomeno alla sintesi del perone. (…) dopo il risultato radiografico del 03.10.2015 (rectius
03.10.2014) vi era stretta indicazione a procedere chirurgicamente. (…) Sulla base di tutto quanto detto finora emerge che fu omesso il necessario ed indicato trattamento chirurgico delle fratture di caviglia. È possibile riconoscere che ciò ha determinato l'aggravamento della naturale evoluzione in senso artrosico tipica delle fratture articolari, ed in particolar modo di quelle alla caviglia, e quindi dei postumi menomativi. (…) In sostanza, quindi, l'omessa riduzione chirurgica delle fratture ha determinato un maggior danno rispetto a quanto atteso in caso di trattamento corretto delle lesioni della caviglia del sig. ” Pt_1
Alla luce di quanto sopra, dunque, può dirsi che, qualora i sanitari che avevano preso in cura il paziente fossero tempestivamente intervenuti con un trattamento chirurgico di riduzione delle fratture, come indicato dalla letteratura medica, con alta probabilità il paziente non avrebbe avuto una persistente sintomatologia dolorosa, rilevanti limitazioni funzionali nonché un maggior danno di natura iatrogena.
In particolare, il danno iatrogeno che ci occupa era valutato dal Collegio Peritale quale danno differenziale dal momento che, a seguito dell'incidente, sarebbero comunque residuati danni in capo al ricorrente, seppur in misura minore rispetto a quelli effettivamente verificatisi. I componenti del
Collegio Peritale, tenuto ampiamente conto di tutti i fattori incidenti nel caso di specie, concludevano affermando che in capo al sig. a seguito dell'incidente, sarebbe residuato un danno pari a circa 7 Pt_1
pagina 7 di 13 punti percentuali mentre, a causa dell'errore medico, il maggior danno di natura iatrogena doveva stimarsi dall'8% al 15% compresi (cfr. CTU pag. 15).
Si tratta, in altri termini, di un danno iatrogeno differenziale, ossia quella che, in giurisprudenza, viene definita la percentuale di danno che si sarebbe potuta evitare se l'intervento medico fosse stato adeguato, distinguendosi così dal danno complessivo subito dal paziente. Il danno iatrogeno differenziale, pertanto, andrà calcolato “monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo” (Cass. Civile Sez. III, 27/09/2021, n. 26117).
Passando alla quantificazione economica di tale danno, come noto, la l. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, ha previsto che il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 15 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli.
Pertanto, sulla base di tali parametri, considerato che in capo al ricorrente sono residuati postumi invalidanti complessivi pari al 15 % (cfr. CTU pag. 15), tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso al momento del danno (68 anni), tali postumi invalidanti corrispondono, in applicazione della Tabella Unica Nazionale D.P.R. 12 del 13/01/2025 (attuativa dell'articolo 138
Codice delle Assicurazioni private) ad € 44.339,89, somma già comprensiva dell'aumento medio per il danno morale, esclusa la possibilità di personalizzazione del danno. Sul punto, si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (cfr. Corte di cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 31 maggio 2019,
n. 15084).
pagina 8 di 13 In particolare, l'attore non ha allegato né fornito prova della sussistenza di specifiche circostanze di fatto da cui desumere l'esistenza di conseguenze non comuni di danno, idonee a giustificare la richiesta personalizzazione del medesimo.
In assenza dell'errore medico, invece, i postumi invalidanti residuati sarebbero stati pari al 7%, liquidabili, in base alle tabelle ministeriali di cui all'art. 139 Cod. Ass., in complessivi € 12.129,55.
Ne discende che, in applicazione di quanto sopra detto in ordine al calcolo del danno differenziale, il danno non patrimoniale permanente “differenziale” ammonta ad € 32.210,34.
A tale somma andrà aggiunto il danno liquidabile per l'invalidità temporanea “differenziale”, calcolata dal Collegio peritale in giorni 30 di temporanea parziale al 50% e giorni 30 di temporanea parziale al
25 % (cfr. pag. 14 CTU). Dunque, dovrà essere liquidata a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea la somma di € 1.802,21.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute all'attore vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento dannoso, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Occorre altresì considerare che, dal 2015, il ricorrente percepisce una rendita . CP_2
Ebbene, è stato autorevolmente affermato sul punto che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale
( ) riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, se CP_2
l'indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. S.U. 12566/2018).
Il concetto di danno differenziale risponde, infatti, alla logica per cui a seguito di un fatto illecito andrà risarcito tutto il danno ma solo il danno.
Sul punto, si evidenzia che, qualora il fatto dannoso abbia, quale conseguenza immediata e diretta, accanto al danno, anche un vantaggio – quale può essere certamente considerata una rendita erogata da un istituto previdenziale - quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento. È principio ormai consolidato nel nostro ordinamento che il danno non può costituire una pagina 9 di 13 fonte di lucro per il danneggiato, con la conseguenza che la misura del risarcimento non potrebbe superare quella dell'interesse leso e portare ad un ingiustificato arricchimento del danneggiato. D'altro canto, lo stesso articolo 1223 c.c. prevede che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. È ovvio, dunque, che il risarcimento deve coprire tutto il danno, compensando il danneggiato, seppur in termini monetari, delle poste perdute ma è altrettanto ovvio che tale risarcimento non potrebbe condurre ad una situazione del danneggiato addirittura migliore rispetto al momento dell'illecito. In altri termini, con il risarcimento, il danneggiato dovrà essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito.
Pertanto, se la rendita erogata dall'istituto di previdenza sociale costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario, tale rendita andrà a soddisfare, in parte neutralizzandola, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo danneggiante.
Nel caso che ci occupa, è pacifico che l' abbia riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire, CP_2 oltre che un indennizzo per il danno patrimoniale subito, anche una rendita vitalizia per la lesione dell'integrità psico-fisica subita a seguito dell'evento dannoso allo stesso occorso in data 04.09.2014.
Ed infatti, a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito, l' comunicava che “il CP_2
Sig. è titolare di rendita ai sensi dell'art.13 D.lgS 38/2000 con grado di menomazione Parte_1 dell'integrità psico-fisica pari al 20% con decorrenza 11/05/2015, aumentato, a seguito di revisione, al
22% con decorrenza 01/06/2017. Il rateo mensile, soggetto a rivalutazione annuale, attualmente ammonta a € 385,93 e il totale dei ratei versati, dalla decorrenza della rendita alla data del
30/09/2024, è pari ad € 35.616,05.” (cfr. documentazione depositata dall' a seguito dell'ordine CP_2 di esibizione in data 29.10.2024).
Ebbene, la Corte di Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito quali siano le modalità di calcolo del danno iatrogeno differenziale in caso di rendita (cfr. Cassazione, CP_2
Sezione III, sentenza n. 26117 del 27 settembre 2021) “ (…) Criterio corretto sarà invece: a) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento (coi criteri che meglio si diranno in seguito); b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall sommando i ratei di rendita già percepiti e CP_2 capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale;
c) verificare se
l'indennizzo totale sub (b) sia inferiore o superiore al danno base. Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo per intero;
nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall'aggravamento la differenza
pagina 10 di 13 tra l'indennizzo e il danno-base. Algebricamente, il criterio può così esprimersi: Se I (minore) CP_2
DB: il risarcimento dell'aggravamento è dovuto per intero. Se I (maggiore) DB: l'aggravamento va liquidato con la seguente formula. DD = Agg - (I - DB). Dove: DD è il danno differenziale;
Agg è
l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno); I è l'indennizzo pagato dall , capitalizzato coi CP_2 criteri sopra indicati;
DB è il "danno-base", ovvero il controvalore monetario del grado di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio, anche in assenza del fatto illecito. In pratica, il criterio corretto consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo rispetto al danno-base.
7.4. Resta da CP_2 sottolineare che tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità: e dunque sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità (come ritenne erroneamente il primo giudice, pur avendo sostanzialmente intuito quale fosse il calcolo corretto). Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure”.
Applicando tali principi al caso di specie, occorre in primo luogo rilevare che la rendita è stata CP_2 corrisposta per più danni biologici sommati tra loro, ossia riferiti a lesioni complessive di vario tipo, che includono “esiti di fratture costali multiple emitorace sn con danno funzionale respiratorio, limitazione funzionale spalla sn in soggetto con emiparesi sn, limitazione algico-disfuzionale caviglia sn”, per un totale di 20 punti di invalidità permanente, divenuti poi 22 punti di invalidità permanente.
Ebbene, facendo applicazione dell'insegnamento della Corte di Cassazione sopra richiamata, il complessivo indennizzo dovuto dall' ottenuto cumulando i ratei di rendita già percepiti dal CP_2 ricorrente a titolo di ristoro del danno biologico (pari ad € 18.147,71) nonché la capitalizzazione della rendita futura (pari ad € 35.127,31) ammonta ad € 53.275,02 (cfr. documentazione depositata dall' in data 29.10.2024) CP_2
Tale importo deve tuttavia essere proporzionato alla invalidità riferita alla caviglia sinistra, e non a quella riveniente da tutte le menomazioni indicate da , di talché, facendo riferimento alla sola CP_2 invalidità riferita alla caviglia sinistra (ossia alla percentuale del 7%, come stimato dal Collegio
Peritale, quale percentuale di postumi permanenti che sarebbero residuati in assenza di errore medico e considerando il 21 % quale valore medio tra il 20% e il 22% relativo al grado di menomazione pagina 11 di 13 dell'integrità psico -fisica stimata da ), si ottiene la somma di € 17.758,34, che corrisponde CP_2 all'indennizzo complessivo che ha già corrisposto e corrisponderà al ricorrente per il danno alla CP_2 caviglia (non aggravato dall'errore medico).
Questa somma è superiore al danno – base, ovvero al danno, in termini monetari, che sarebbe comunque residuato in capo al ricorrente in assenza di errore medico in ordine al trattamento della frattura alla caviglia, pari ad € 12.129,55.
Dunque, applicando i principi espressi da Cassazione Civile n. 26117/2021, parte convenuta, responsabile dell'aggravamento, sarà tenuta a risarcire la somma di € 26.581,55 a titolo di danno biologico permanente differenziale, risultante all'esito della sottrazione, dall'aggravamento, della differenza tra l'indennizzo e il danno-base, secondo la seguente formula: DD = Agg - (I - DB), CP_2 dove DD è il danno differenziale;
Agg è l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno); I è
l'indennizzo pagato dall' , capitalizzato coi criteri sopra indicati;
DB è il "danno-base", e dunque: CP_2
Danno differenziale = € 32.210,34 - (€ 17.758,34 - € 12.129,55), oltre ad € 1.802,21 a titolo di danno per l'invalidità temporanea “differenziale”.
In conclusione, al ricorrente andrà riconosciuta la complessiva somma di € 28.383,76 a titolo di danno non patrimoniale differenziale, oltre accessori di legge come sopra descritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere Controparte_3 condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (in base al Parte_1 valore accertato pari ad € 28.383,76) in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 518,00 per esborsi.
deve essere altresì condannata a rifondere al ricorrente le spese Controparte_3 relative al procedimento di ATP (spese per CTU, spese per CTP e spese legali) nella somma pari ad €
11.160,85 (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente), con esclusione della fattura di cui al doc. 6 fascicolo ricorrente, non trattandosi di spesa relativa al procedimento di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accerta e dichiara la responsabilità medico contrattuale della
[...]
con riferimento ai danni procurati al sig. in Controparte_5 Parte_1 ragione dell'errato trattamento della frattura alla caviglia sinistra, da cui è scaturito l'aggravamento della invalidità e dei danni dallo stesso subiti;
pagina 12 di 13 - condanna a corrispondere a Controparte_5 Parte_1 la somma di € 28.383,76 a titolo di danno non patrimoniale differenziale, oltre accessori come in parte motiva;
- condanna ed alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 CP_3 [...]
, liquidate in motivazione in € 7.616,00 per compensi, oltre 15 % rimborso spese Pt_1 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 518,00 per esborsi;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese relative al Controparte_3 procedimento di ATP (spese per CTU, spese per CTP e spese legali) pari ad € 11.160,85.
Sondrio, 26 novembre 2025.
Il Giudice
SC CC
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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