Articolo 1389 del Codice civile
Articolo 1388Articolo 1390
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19 aprile 1942
Art. 1389.

(Capacita' del rappresentante e del rappresentato).

Quando la rappresentanza e' conferita dall'interessato, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacita' di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

In ogni caso, per la validita' del contratto concluso dal rappresentante e' necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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