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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/10/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 413/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario CH LE ha pronunziato la seguente SENTENZA DEFINITIVA resa nella controversia iscritta al numero 413 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA TRA
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso in riassunzione, dall'Avvocato Rosalina Muzio, presso il cui studio professionale in Campobasso II Traversa via San Giovanni n. 1, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 33;
CONVENUTO-CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 3.3.2020, i signori e , Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio il sig. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria;
accertare e dichiarare, previa autorizzazione a procedere alla regolarizzazione dei beni, l'intervenuta usucapione in favore del sig.
(attore), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 c.c., della proprietà esclusiva Parte_1 dei seguenti beni: a) abitazione dei genitori dell'odierno attore, ricadente sulle p.lle n. 233 e 177 del foglio 80 confinante, con spalle all'ingresso principale, con la proprietà: lato destro comunione
Trivisonno, lato sinistro proprietà, di fatto, + 1: 2) legnaia ubicata al foglio 80, p.lla 177 Parte_3 posizionata nella parte frontale della propria abitazione che si è sempre atteggiata ad una pertinenza di quest'ultima; 3) unità autorimessa censita al mappale al foglio 80, p.lla 177 confinante (spalle pagina 1 di 11 all'ingresso principale) sul lato sinistro con proprietà comunione Trivisonno ed al lato destro con la proprietà in comunione di cui alla p.lla 934 del medesimo foglio 80; 4)la porzione di terreno sita alle spalle dell'abitazione predetta e di pertinenza di quest'ultima, confinante con le proprietà, di fatto,
e;
procedere, in relazione alle unità immobiliare residue rispetto a Persona_1 Persona_2 quelle oggetto di domanda di intervenuta usucapione, previa autorizzazione alla regolarizzazione catastale dei beni, alla divisione dell'asse ereditario con l'attribuzione, in favore dell'odierno attore, del 50% del valore della massa, proceduto al giudizio di stima e redatto il progetto di divisione, con assegnazione dei beni alle parti o, in caso di non comoda divisibilità, previo ordine di vendita degli stessi con assegnazione dei relativi profitti pro quota;
in relazione al terreno identificato al catasto al foglio n. 80, p.lle n. 933 e 934, procedere alla divisione dello stesso riconoscendo in favore del sig.
(attore) ed attribuendogli la quota di proprietà in qualità di erede pari ad 1/3 del Parte_1 terreno, nonché la quota di proprietà acquistata per atto di compravendita, congiuntamente alla coniuge sig.ra , ed in conseguenza procederne alla attribuzione agli attori coniugi in ragione Parte_2 di altro terzo;
riconoscere l'intervenuta usucapione anche della servitù di passaggio insistente sul terreno comune residuo rispetto ai fabbricati in relazione alla porzione di proprietà dell'odierno convenuto consentendone la percorribilità fino all'abitazione di cui al punto 1) di cui in citazione;
accertare e dichiarare il danno patito dai coniugi a seguito del comportamento ostativo ed Parte_1 omissivo del convenuto e procederne alla liquidazione in via equitativa…”. Nello specifico Persona_3
(attore) deduceva di essere intestatario, pro quota del 50% unitamente al convenuto, di alcuni
[...] beni siti in Campobasso alla c.da Mascione, identificati al catasto al foglio 80, p.lle 177, 233, 933 e
934, in virtù di comunione ereditaria conseguente la successione legittima dei rispettivi genitori;
che, in particolare, con riguardo al terreno identificato al catasto con le p.lle 933 e 934, del quale 1/3 già di proprietà di (attore) in ragione del lascito ereditario e che in origine ricadeva in Persona_3 comunione ordinaria tra i genitori delle odierne parti processuali ed il sig. , Parte_4 quest'ultimo, con atto di compravendita del 30.4.1980, cedeva in comproprietà agli odierni attori la propria quota di 1/3; che sulle altre particelle (n. 233 e 177), insistevano due fabbricati rurali, due rimesse e n. 2 vani legnaia, non accatastati e che, con riguardo ad alcuni di essi, parte attrice
( ) aveva acquistato la proprietà per intervenuta usucapione della restante quota del Parte_1
50% cointestata al convenuto e della servitù di passaggio insistente sul terreno comune residuo rispetto ai fabbricati;
che inutili erano stati i tentativi per giungere ad una divisione bonaria dei restanti beni in comunione.
Disposti diversi rinvii anche per la sopraggiunta emergenza pandemica, con ordinanza del 12 maggio
2021 veniva dichiarata la contumacia del convenuto e assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, pagina 2 di 11 c.p.c.; ammesse ed espletate le prove testimoniale e la CTU tecnica, con ordinanza del 13 giugno 2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione sulla sola domanda di usucapione;
assegnato il fascicolo allo scrivente, all'udienza del 24 gennaio 2025, precisate le conclusioni dalla parte costituita, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190, secondo comma, c.p.c.. Con ordinanza del 6 aprile 2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio all'esito del quale, all'udienza del 20.6.2025, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione senza termini. Con sentenza non definitiva n.
763/2025, depositata il 18.8.2025, questo Giudice sulla domanda di usucapione avanzata da parte attrice, così provvedeva:” Il Tribunale di Campobasso, non definitivamente nella causa civile iscritta al n. 413/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, respinte o assorbite, così dispone: accoglie la domanda di parte attrice e dichiara la proprietà di , nato a [...]
Campobasso il 24.4.1948, per intervenuta usucapione ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158
c.c., della quota di proprietà indivisa, pari a ½ dell'intero degli stessi, già di proprietà dello stesso attore, degli immobili di seguito indicati siti nel Comune di Campobasso in c.da Mascione: 1) immobile adibito ad abitazione ricadente nel foglio 80, p.lle 177 e 233, di mq. 30,00, come meglio individuato nella consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6.6.2025 a pag. 3, in pianta denominato come “ Unità A”; 2) garage ricadente nel foglio 80, p.lla 177, di mq. 20,00, come meglio individuato nella consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6.6.2025 a pag. 3, in pianta denominato come “ Unità
C”; 3) legnaia ricadente nel foglio 80, p.lla 177, di mq. 7,00, come meglio individuata nella consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6.6.2025 a pag. 3, in pianta denominata come “ Unità E”; 4) porzione di terreno (corte) sita alle spalle di cui alle unità “C-D-B”, confinante con le proprietà
e , ricadente nella p.lla 233 e meglio individuata e determinata dal Persona_1 Persona_2
CTU nella relazione del 6.6.2025 a pag. 6 nella pianta relativa alla corte e alle servitù; 5) dichiara che il sig. , nato a [...] il [...], ha acquistato per intervenuta usucapione il Parte_1 diritto di servitù di passaggio pedonale che, per la larghezza di 60 cm, costeggia il perimetro laterale del locale garage (unità C) e raggiunge la porzione di terreno (corte) posta alle spalle dei fabbricati, cosi come graficamente individuato a pag. 6 della c.t.u. con la denominazione “servitù lotto 6”; ordina alla competente Agenzia delle Entrate, uff. Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e ad ogni conseguente necessario incombente e alla competente Agenzia delle Entrate, uff. Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle volture inerenti la variazione nella titolarità dei suddetti beni immobili, con esonero da ogni responsabilità al riguardo”.Con ordinanza resa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio ai fini della decisione sulla domanda di divisione. pagina 3 di 11 In limine si osserva che le risultanze della pregressa sentenza non definitiva 763/2025, depositata il
18.8.2025, con la quale è stata accolta la domanda di usucapione proposta da parte attrice, sono vincolanti per il Tribunale all'atto della decisione delle domande del giudizio, rappresentando punto ormai deciso che non può essere più esaminato.
In punto di diritto, va osservato che, con la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 25021/2019 a
Sezioni Unite, è stata superata la tesi della natura dichiarativa e retroattiva della divisione avendo affermato il principio secondo cui "è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la
(com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni. Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa…. lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà giuridica. Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la
(com)proprietà di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi ("aliquid datum, aliquid retentum"); sorgono, dunque, tante proprietà individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà……”.
Alla tesi della natura costitutivo-traslativa dell'atto divisionale, consegue sia la verifica della comproprietà dei beni di cui si chiede la divisione (essendo la titolarità del diritto dominicale in capo alle parti una condizione dell'azione di scioglimento della comunione) e sia la verifica dell'integrità del contraddittorio.
Infatti, "stante il principio dell'universalità della divisione di cui all'art. 784 c.p.c., secondo cui la divisione ereditaria e lo scioglimento di qualsiasi altra comunione deve essere richiesta nei confronti di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono, l'esame nel merito della domanda di divisione non può prescindere dall'accertamento d'ufficio della titolarità dei beni della comunione e dalla verifica officiosa dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari (ovvero creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione ex art. 1113 c.c. e art.
784 c.p.c.) " (Trib. Milano 19 luglio 2017, App. Roma 7 marzo 2012).
La prova della proprietà dei beni immobili da dividere e dell'integrità del contraddittorio richiede dunque, quale presupposto indefettibile, la produzione non solo del titolo di acquisto della proprietà, ma anche della documentazione ipocatastale (certificati storici catastali e documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni dell'ultimo ventennio), ovvero di una relazione notarile sostitutiva pagina 4 di 11 (attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari), che consentano di accertare l'effettiva e persistente titolarità del bene al momento della proposizione della domanda, non potendosi escludere che il bene sia stato oggetto di atti traslativi a favore di terzi nel lasso di tempo intercorrente tra l'acquisto della proprietà del bene immobile da parte dei comproprietari e la domanda volta ad ottenere la divisione ovvero che esistano altri creditori o aventi causa dei proprietari, anch'essi potenziali litisconsorti necessari ex art. 1113 c.c. e art. 784 c.p.c.
Parte attrice, a riprova della propria legittimazione ad agire e dell'integrità del contraddittorio, con la propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha depositato il Certificato notarile a firma del Notaio dott.
dell'8 luglio 2021 contenente la storia ipocatastale ventennale degli immobili;
tale Persona_4 certificazione, redatta ai sensi dell'art. 567 c.p.c., attesta quanto risulta dalla Conservatoria dei RR.II. di
Campobasso in relazione agli immobili per cui è causa in riferimento ai titoli di provenienza e le formalità di trascrizione e di iscrizione, anche ai sensi dell'art. 113 c.c., e in essa sono pure indicate analiticamente tutte le provenienze nel ventennio.
Va premesso, che ai fini della formazione del progetto divisionale, non si terrà conto della denuncia di successione modificativa in morte di operata sulla base della Dichiarazione Persona_5
Sostitutiva dell'Atto di Notorietà del 19 maggio 2020 resa dal convenuto nella quale si dichiara: “ che i terreni come di seguito elencati in agro del comune di Campobasso in catasto al foglio di mappa n. 80 particella 177 per la quota di ½, foglio 80 particella 933, per la quota di 1/54, foglio 80 particella 934, per la quota di 95/100, foglio 80 particella 233 per la quota di 600/1000, sono stati posseduti bonariamente da mia madre , che era nata a [...] l'[...] e Persona_5 deceduta il 3 febbraio 2016” (cfr. allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. di parte attrice).
Trattasi di dichiarazione di alcuna rilevanza perchè gli effetti del possesso, evidentemente ai fini dell'usucapione, vanno giudizialmente accertati in contraddittorio con il comproprietario dei beni indivisi mentre, nel caso in esame, come emerge dalla relazione notarile, “non risultano, in capo alla de cuius , titoli trascritti aventi ad oggetto il trasferimento in suo favore del Persona_5 maggiore diritto di proprietà alla medesima attribuito”.
Consegue, da quanto detto, che è corretta la decisione del CTU di procedere all'attribuzione delle quote ereditarie, in favore delle odierne parti processuali, tenendo conto delle successioni dichiarate dalle parti e certificate dal notaio di in data 8.7.2021 (cfr. allegato alla seconda memoria ex Per_4 Per_4 art. 183 c.p.c. di parte attrice).
In particolare, dalla relazione notarile si evince che i beni immobili da dividere (provenienti dalla successione legittima dei rispettivi genitori delle odierne parti processuali) è composta da: 1) Terreno in
Campobasso alla c.da Mascione in catasto terreni al foglio 80, p.lla 177 di are 1,90; in data 27 febbraio pagina 5 di 11 1949, con atto per Notar di Campobasso, registrato il 10.3.1949 al n. 205, i germani Persona_6
nato a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_5 Parte_6
7.1.1915 (di ), acquistavano, in ragione di ½ ciascuno, la piena proprietà del suddetto immobile;
Pt_1
2) Terreno in Campobasso alla contrada Mascione in catasto terreni del Comune di Campobasso al foglio 80, p.lla 233 di ca. 87, con atto del 28 gennaio 1957 per Notar da Persona_7
Campobasso, registrato l'8 febbraio 1957 al n. 1961, i signori nato a [...] Parte_6 il 7.1.1915 (di ) e acquistavano, in ragione di 2/4 ciascuno, la Pt_1 Controparte_1 piena proprietà dell'immobile indicato;
3) Terreno in Campobasso alla c.da Mascione in catasto al foglio 80 p.lla n. 933 di are 2,20 e p.lla n. 934 di are 2,20, dove l'originaria p.lla 186 di are 4,40 si apparteneva ai germani del 1939, del 1915 e Parte_4 Parte_6 Parte_5 del 1920, con atto del 30 aprile 1980 per Notar registrato in
[...] Persona_8
Campobasso il 13.5.1980 e trascritto il 19.5.1980 ai nn. 4402/3826, del 1948 e Parte_1
del 1954, in regime di comunione legale dei beni, acquistavano da i Parte_2 Parte_4 diritti in ragione di 2/6 sul predetto terreno. Dopo aver riportato tutte le vicende successorie, il notaio ha certificato che gli immobili sopra descritti, non tenendo conto delle errate intestazioni Per_4 catastale per effetto della dichiarazione unilateralmente resa dal convenuto, attualmente sono di legittima proprietà come segue: “1) p.lla 177 e p.lla 233 del foglio 80: nato a [...]
Campobasso il 9.12.1949 per i diritti in ragione di ½; , nato a [...] il Parte_1
24.4.1948, per i diritti in ragione di ½; 2) p.lla 933 e p.lla 934 del foglio 80: del Parte_1
1948, proprietario per 3/6, del 1954, proprietario per 1/6 e del 1949 Parte_2 Parte_1 proprietario per 2/6” Detti immobili non risultano gravati da alcuna formalità pregiudizievole ma non risulta osservata la continuità delle trascrizioni nel ventennio per mancata trascrizione delle accettazioni tacite di eredità conseguenti alle denunce di successione sopra riportate”.
A tale ultimo riguardo, costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (cfr. Cass. 6574/2017).
Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (cfr. Cass. n. 10796/2009). Peraltro, gli pagina 6 di 11 effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi vi provveda
(cfr. Cass. n. 3270/2018).
Poiché del 1948 e del 1949 hanno provveduto alla presentazione Parte_1 Parte_1 della dichiarazione di successione dalla quale è scaturita la variazione catastale con conseguente aggiornamento alla data della morte dell'ultimo loro dante causa, può ritenersi che vi sia prova di un'accettazione tacita dell'eredità già al momento di questa variazione catastale e senza considerare che entrambi gli eredi sono nel possesso dei rispettivi fabbricati rurali realizzati dai rispettivi danti causa.
Provata l'effettiva e persistente titolarità del bene al momento della proposizione della domanda, il compendio ereditario e in parte ordinario oggetto della domanda divisionale, composto dai beni immobili come sopra descritti, è stato stimato nella relazione tecnica a firma del ctu dott. Per_9
depositata il 14.5.2024 integrata dalla relazione suppletiva depositata il 6.6.2025, le cui
[...] conclusioni, con le precisazioni che in seguito si diranno, vanno condivise in quanto motivate con apprezzabile metodologia tecnica e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. La relazione è altrettanto condivisibile nella parte in cui il consulente, nel procedere all'attribuzione delle quote in favore delle odierne parti processuali, ha tenuto conto delle sole successioni dichiarate dalle parti e certificate dal notaio di in data 8.7.2021. Per_4 Per_4
Ritiene il Tribunale che la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria e ordinaria possa essere accolta limitatamente ai terreni di cui alle particelle n. 933, 934 e 233 del foglio 80 con esclusione dei fabbricati rurali atteso che alcuni di essi sono stati già oggetto di riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione in favore dell'attore , come da sentenza non definitiva n. Parte_1
763/2025 e gli altri, quelli nella disponibilità del convenuto indicati dal CTU nelle unità B-D-F, ricadenti nella particella 177 del foglio 80 ( cfr. pag. 15 e 16 della relazione tecnica), essendo stati realizzati antecedentemente al 1967, non risultano accatastati.
Ebbene, va fatto applicazione del principio secondo il quale: "Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera
è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967" (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25021/2019). Infatti, per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere pagina 7 di 11 prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.
Non risultando prodotta agli atti una simile attestazione, lo scioglimento della comunione non può operare per i richiamati fabbricati rurali indicati nella relazione come unità B-D-F.
Parte attrice ha chiesto l'assegnazione dei beni nella misura del 50% del valore della massa.
Ai sensi dell'art. 729 c.c. l'assegnazione delle porzioni uguali è fatta mediante estrazione a sorte.
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di non procedere all'estrazione delle quote bensì alla loro assegnazione.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 4426/2017 nella quale si è affermato che: "In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte".
Inoltre, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità, la comoda divisibilità comporta ed impone che, sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (cfr. Cass. n.
16918/2015). Sotto il profilo specifico dell'assegnazione, pertanto, il Tribunale, preso atto della esatta identificazione dei beni immobili in comproprietà tra le parti in giudizio, come da relazione peritale del
CTU incaricato, dell'assenza di vincoli pregiudizievoli, della comoda divisibilità degli stessi e del valore dei terreni, ritiene di dover assegnare in piena ed esclusiva proprietà alle parti in giudizio i beni immobili così come compiutamente indicati a pag. 23 della relazione peritale depositata in data
14.5.2024 e a pag. 5 e 6 della relazione peritale integrativa depositata il 6.6.2025, in piena conformità alle quote individuate per ciascun condividente, come da stralci planimetrici redatti dal CTU, da considerarsi integralmente richiamati ai fini della presente assegnazione. pagina 8 di 11 Invero, il CTU ha proceduto alla formazione dei lotti considerando che le p.lle 933 e 934, per effetto dell'atto notarile del Notaio del 30 aprile 1980, cadono in proprietà per 2/3 in capo agli Persona_8 attori e per 1/3 in favore del convenuto e, quanto all'assegnazione, tenendo conto che parte attrice è proprietaria dell'immobile ricadente nella p.lla 231 confinante con la p.lla 933.
Per l'effetto, dovrà procedersi alle attribuzioni, secondo i condivisibili schemi indicati dal CTU nella relazione depositata il 14.5.2024 e quella integrativa depositata il 6.6.2025, nei termini che seguono : 1) attribuzione in proprietà esclusiva degli attori del 1948 e del lotto 1) Parte_1 Parte_7 di mq 220 identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 933, del lotto 2 di mq 73 identificato catastalmente al foglio 80, p.lla 934, meglio descritto a pag. 23 della relazione depositata il 14.5.2024 alla quale integralmente si rinvia e attribuzione in proprietà esclusiva a del 1948 del Parte_1 lotto 5) di mq. 43,5 identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 233 e meglio descritto a pag. 6 della relazione integrativa depositata il 6.6.2025 alla quale integralmente si rinvia;
2) attribuzione in proprietà esclusiva di del 1949 del lotto 3) di mq. 147 identificato catastalmente al Parte_1 foglio 80 p.lla 934 e meglio descritto a pag. 23 della relazione depositata il 14.5.2024 alla quale integralmente si rinvia e del lotto 4) di mq 43,5 identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 233, meglio descritto a pag. 6 della relazione integrativa depositata il 6.6.2025 alla quale integralmente si rinvia.
Considerato che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria (cfr. Cass. 15182/2019), deve ritenersi perdurante la comunione tra le parti in causa relativamente al lotto 7), di cui allo stralcio planimetrico a pag. 6 della relazione peritale del 6.6.2025, catastalmente identificato al foglio 80 p.lla 177, costituendo, detta porzione, area destinata ad accedere agli immobili rurali di entrambe le parti in causa.
Orbene, sotto tale profilo, il Tribunale reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Va rilevato, peraltro, che alcuna osservazione è pervenuta al CTU dall'unica parte costituita.
Ritenuto corretto l'operato del CTU, il quale nella formazione dei lotti ha considerato le quote di proprietà di ogni singolo condividente, la domanda di parte attrice va senz'altro accolta. pagina 9 di 11 Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance nella vendita del fabbricato rurale richiesta dall'attore . Parte_1
E' noto, difatti, che in ambito extracontrattuale colui che agisce è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso ma, finanche, la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce (nesso causale).
L'attore nulla ha provato in termini dell'an del danno, del suo quantum e di sussistenza del nesso causale, neppure in termini di mera chances. In particolare, trattandosi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c., l'attore avrebbe dovuto provare non solo il sicuro nesso causale tra la perdita dell'occasione favorevole e l'inadempienza della controparte ma anche e soprattutto il pregiudizio subìto e la quantificazione di un danno i cui presupposti non sono stati nemmeno correttamente allegati.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (valore indeterminabile di complessità bassa) con riduzione del valore medio tabellare della fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, che ha dato causa all'insorgere dell'odierno giudizio, come emerge dalla documentazione depositata in atti dagli attori.
Le spese di CTU poiché finalizzate alla predisposizione del progetto di divisione e quindi sostenute nell'interesse di entrambe le parti vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti ciascuno per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario CH LE, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nato a [...] il [...] e da Parte_1
nei confronti di , nato a [...] il [...], così provvede: Parte_2 Parte_1
- accoglie la domanda di parte attrice di scioglimento e divisione della comunione ereditaria e ordinaria, e per l'effetto dispone: 1) l'attribuzione in proprietà esclusiva degli attori Parte_1 del 1948 e del lotto 1) di mq 220 identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 933, del Parte_2 lotto 2) di mq 73, identificato catastalmente al foglio 80, p.lla 934, come da stralcio planimetrico a pag.
23 della relazione depositata il 14.5.2024 e l'attribuzione in proprietà esclusiva di Parte_1 del 1948 del lotto 5) di mq. 43,5, identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 233, meglio descritto a pag. 6 della relazione integrativa depositata il 6.6.2025; 2) attribuzione in proprietà esclusiva del convenuto del 1949 del lotto 3) di mq. 147, identificato catastalmente al foglio 80 Parte_1
p.lla 934, meglio descritto nello stralcio planimetrico a pag. 23 della relazione depositata il 14.5.2024 e del lotto 4) di mq 43,5, identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 233, meglio descritto a pag. 6 della relazione integrativa depositata il 6.6.2025;
pagina 10 di 11 - dispone che l'allineamento delle intestazioni catastali e del frazionamento alle attuali risultanze di cui alla presente sentenza, restano a carico delle parti e ciascuna vi provvederà in relazione alla propria quota;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il convenuto , nato a [...] il [...]. al pagamento delle spese Parte_1 processuali liquidate in favore di parte attrice in Euro 6.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge nonché euro 545,00 per esborsi;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti ciascuno per la metà;
- autorizza il Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero di ogni responsabilità al riguardo.
Così deciso in Campobasso il 23 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario
CH LE
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario CH LE ha pronunziato la seguente SENTENZA DEFINITIVA resa nella controversia iscritta al numero 413 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA TRA
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso in riassunzione, dall'Avvocato Rosalina Muzio, presso il cui studio professionale in Campobasso II Traversa via San Giovanni n. 1, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 33;
CONVENUTO-CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 3.3.2020, i signori e , Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio il sig. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria;
accertare e dichiarare, previa autorizzazione a procedere alla regolarizzazione dei beni, l'intervenuta usucapione in favore del sig.
(attore), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 c.c., della proprietà esclusiva Parte_1 dei seguenti beni: a) abitazione dei genitori dell'odierno attore, ricadente sulle p.lle n. 233 e 177 del foglio 80 confinante, con spalle all'ingresso principale, con la proprietà: lato destro comunione
Trivisonno, lato sinistro proprietà, di fatto, + 1: 2) legnaia ubicata al foglio 80, p.lla 177 Parte_3 posizionata nella parte frontale della propria abitazione che si è sempre atteggiata ad una pertinenza di quest'ultima; 3) unità autorimessa censita al mappale al foglio 80, p.lla 177 confinante (spalle pagina 1 di 11 all'ingresso principale) sul lato sinistro con proprietà comunione Trivisonno ed al lato destro con la proprietà in comunione di cui alla p.lla 934 del medesimo foglio 80; 4)la porzione di terreno sita alle spalle dell'abitazione predetta e di pertinenza di quest'ultima, confinante con le proprietà, di fatto,
e;
procedere, in relazione alle unità immobiliare residue rispetto a Persona_1 Persona_2 quelle oggetto di domanda di intervenuta usucapione, previa autorizzazione alla regolarizzazione catastale dei beni, alla divisione dell'asse ereditario con l'attribuzione, in favore dell'odierno attore, del 50% del valore della massa, proceduto al giudizio di stima e redatto il progetto di divisione, con assegnazione dei beni alle parti o, in caso di non comoda divisibilità, previo ordine di vendita degli stessi con assegnazione dei relativi profitti pro quota;
in relazione al terreno identificato al catasto al foglio n. 80, p.lle n. 933 e 934, procedere alla divisione dello stesso riconoscendo in favore del sig.
(attore) ed attribuendogli la quota di proprietà in qualità di erede pari ad 1/3 del Parte_1 terreno, nonché la quota di proprietà acquistata per atto di compravendita, congiuntamente alla coniuge sig.ra , ed in conseguenza procederne alla attribuzione agli attori coniugi in ragione Parte_2 di altro terzo;
riconoscere l'intervenuta usucapione anche della servitù di passaggio insistente sul terreno comune residuo rispetto ai fabbricati in relazione alla porzione di proprietà dell'odierno convenuto consentendone la percorribilità fino all'abitazione di cui al punto 1) di cui in citazione;
accertare e dichiarare il danno patito dai coniugi a seguito del comportamento ostativo ed Parte_1 omissivo del convenuto e procederne alla liquidazione in via equitativa…”. Nello specifico Persona_3
(attore) deduceva di essere intestatario, pro quota del 50% unitamente al convenuto, di alcuni
[...] beni siti in Campobasso alla c.da Mascione, identificati al catasto al foglio 80, p.lle 177, 233, 933 e
934, in virtù di comunione ereditaria conseguente la successione legittima dei rispettivi genitori;
che, in particolare, con riguardo al terreno identificato al catasto con le p.lle 933 e 934, del quale 1/3 già di proprietà di (attore) in ragione del lascito ereditario e che in origine ricadeva in Persona_3 comunione ordinaria tra i genitori delle odierne parti processuali ed il sig. , Parte_4 quest'ultimo, con atto di compravendita del 30.4.1980, cedeva in comproprietà agli odierni attori la propria quota di 1/3; che sulle altre particelle (n. 233 e 177), insistevano due fabbricati rurali, due rimesse e n. 2 vani legnaia, non accatastati e che, con riguardo ad alcuni di essi, parte attrice
( ) aveva acquistato la proprietà per intervenuta usucapione della restante quota del Parte_1
50% cointestata al convenuto e della servitù di passaggio insistente sul terreno comune residuo rispetto ai fabbricati;
che inutili erano stati i tentativi per giungere ad una divisione bonaria dei restanti beni in comunione.
Disposti diversi rinvii anche per la sopraggiunta emergenza pandemica, con ordinanza del 12 maggio
2021 veniva dichiarata la contumacia del convenuto e assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, pagina 2 di 11 c.p.c.; ammesse ed espletate le prove testimoniale e la CTU tecnica, con ordinanza del 13 giugno 2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione sulla sola domanda di usucapione;
assegnato il fascicolo allo scrivente, all'udienza del 24 gennaio 2025, precisate le conclusioni dalla parte costituita, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190, secondo comma, c.p.c.. Con ordinanza del 6 aprile 2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio all'esito del quale, all'udienza del 20.6.2025, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione senza termini. Con sentenza non definitiva n.
763/2025, depositata il 18.8.2025, questo Giudice sulla domanda di usucapione avanzata da parte attrice, così provvedeva:” Il Tribunale di Campobasso, non definitivamente nella causa civile iscritta al n. 413/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, respinte o assorbite, così dispone: accoglie la domanda di parte attrice e dichiara la proprietà di , nato a [...]
Campobasso il 24.4.1948, per intervenuta usucapione ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158
c.c., della quota di proprietà indivisa, pari a ½ dell'intero degli stessi, già di proprietà dello stesso attore, degli immobili di seguito indicati siti nel Comune di Campobasso in c.da Mascione: 1) immobile adibito ad abitazione ricadente nel foglio 80, p.lle 177 e 233, di mq. 30,00, come meglio individuato nella consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6.6.2025 a pag. 3, in pianta denominato come “ Unità A”; 2) garage ricadente nel foglio 80, p.lla 177, di mq. 20,00, come meglio individuato nella consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6.6.2025 a pag. 3, in pianta denominato come “ Unità
C”; 3) legnaia ricadente nel foglio 80, p.lla 177, di mq. 7,00, come meglio individuata nella consulenza tecnica d'ufficio depositata il 6.6.2025 a pag. 3, in pianta denominata come “ Unità E”; 4) porzione di terreno (corte) sita alle spalle di cui alle unità “C-D-B”, confinante con le proprietà
e , ricadente nella p.lla 233 e meglio individuata e determinata dal Persona_1 Persona_2
CTU nella relazione del 6.6.2025 a pag. 6 nella pianta relativa alla corte e alle servitù; 5) dichiara che il sig. , nato a [...] il [...], ha acquistato per intervenuta usucapione il Parte_1 diritto di servitù di passaggio pedonale che, per la larghezza di 60 cm, costeggia il perimetro laterale del locale garage (unità C) e raggiunge la porzione di terreno (corte) posta alle spalle dei fabbricati, cosi come graficamente individuato a pag. 6 della c.t.u. con la denominazione “servitù lotto 6”; ordina alla competente Agenzia delle Entrate, uff. Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e ad ogni conseguente necessario incombente e alla competente Agenzia delle Entrate, uff. Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle volture inerenti la variazione nella titolarità dei suddetti beni immobili, con esonero da ogni responsabilità al riguardo”.Con ordinanza resa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio ai fini della decisione sulla domanda di divisione. pagina 3 di 11 In limine si osserva che le risultanze della pregressa sentenza non definitiva 763/2025, depositata il
18.8.2025, con la quale è stata accolta la domanda di usucapione proposta da parte attrice, sono vincolanti per il Tribunale all'atto della decisione delle domande del giudizio, rappresentando punto ormai deciso che non può essere più esaminato.
In punto di diritto, va osservato che, con la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 25021/2019 a
Sezioni Unite, è stata superata la tesi della natura dichiarativa e retroattiva della divisione avendo affermato il principio secondo cui "è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la
(com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni. Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa…. lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà giuridica. Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la
(com)proprietà di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi ("aliquid datum, aliquid retentum"); sorgono, dunque, tante proprietà individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà……”.
Alla tesi della natura costitutivo-traslativa dell'atto divisionale, consegue sia la verifica della comproprietà dei beni di cui si chiede la divisione (essendo la titolarità del diritto dominicale in capo alle parti una condizione dell'azione di scioglimento della comunione) e sia la verifica dell'integrità del contraddittorio.
Infatti, "stante il principio dell'universalità della divisione di cui all'art. 784 c.p.c., secondo cui la divisione ereditaria e lo scioglimento di qualsiasi altra comunione deve essere richiesta nei confronti di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono, l'esame nel merito della domanda di divisione non può prescindere dall'accertamento d'ufficio della titolarità dei beni della comunione e dalla verifica officiosa dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari (ovvero creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione ex art. 1113 c.c. e art.
784 c.p.c.) " (Trib. Milano 19 luglio 2017, App. Roma 7 marzo 2012).
La prova della proprietà dei beni immobili da dividere e dell'integrità del contraddittorio richiede dunque, quale presupposto indefettibile, la produzione non solo del titolo di acquisto della proprietà, ma anche della documentazione ipocatastale (certificati storici catastali e documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni dell'ultimo ventennio), ovvero di una relazione notarile sostitutiva pagina 4 di 11 (attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari), che consentano di accertare l'effettiva e persistente titolarità del bene al momento della proposizione della domanda, non potendosi escludere che il bene sia stato oggetto di atti traslativi a favore di terzi nel lasso di tempo intercorrente tra l'acquisto della proprietà del bene immobile da parte dei comproprietari e la domanda volta ad ottenere la divisione ovvero che esistano altri creditori o aventi causa dei proprietari, anch'essi potenziali litisconsorti necessari ex art. 1113 c.c. e art. 784 c.p.c.
Parte attrice, a riprova della propria legittimazione ad agire e dell'integrità del contraddittorio, con la propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha depositato il Certificato notarile a firma del Notaio dott.
dell'8 luglio 2021 contenente la storia ipocatastale ventennale degli immobili;
tale Persona_4 certificazione, redatta ai sensi dell'art. 567 c.p.c., attesta quanto risulta dalla Conservatoria dei RR.II. di
Campobasso in relazione agli immobili per cui è causa in riferimento ai titoli di provenienza e le formalità di trascrizione e di iscrizione, anche ai sensi dell'art. 113 c.c., e in essa sono pure indicate analiticamente tutte le provenienze nel ventennio.
Va premesso, che ai fini della formazione del progetto divisionale, non si terrà conto della denuncia di successione modificativa in morte di operata sulla base della Dichiarazione Persona_5
Sostitutiva dell'Atto di Notorietà del 19 maggio 2020 resa dal convenuto nella quale si dichiara: “ che i terreni come di seguito elencati in agro del comune di Campobasso in catasto al foglio di mappa n. 80 particella 177 per la quota di ½, foglio 80 particella 933, per la quota di 1/54, foglio 80 particella 934, per la quota di 95/100, foglio 80 particella 233 per la quota di 600/1000, sono stati posseduti bonariamente da mia madre , che era nata a [...] l'[...] e Persona_5 deceduta il 3 febbraio 2016” (cfr. allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. di parte attrice).
Trattasi di dichiarazione di alcuna rilevanza perchè gli effetti del possesso, evidentemente ai fini dell'usucapione, vanno giudizialmente accertati in contraddittorio con il comproprietario dei beni indivisi mentre, nel caso in esame, come emerge dalla relazione notarile, “non risultano, in capo alla de cuius , titoli trascritti aventi ad oggetto il trasferimento in suo favore del Persona_5 maggiore diritto di proprietà alla medesima attribuito”.
Consegue, da quanto detto, che è corretta la decisione del CTU di procedere all'attribuzione delle quote ereditarie, in favore delle odierne parti processuali, tenendo conto delle successioni dichiarate dalle parti e certificate dal notaio di in data 8.7.2021 (cfr. allegato alla seconda memoria ex Per_4 Per_4 art. 183 c.p.c. di parte attrice).
In particolare, dalla relazione notarile si evince che i beni immobili da dividere (provenienti dalla successione legittima dei rispettivi genitori delle odierne parti processuali) è composta da: 1) Terreno in
Campobasso alla c.da Mascione in catasto terreni al foglio 80, p.lla 177 di are 1,90; in data 27 febbraio pagina 5 di 11 1949, con atto per Notar di Campobasso, registrato il 10.3.1949 al n. 205, i germani Persona_6
nato a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_5 Parte_6
7.1.1915 (di ), acquistavano, in ragione di ½ ciascuno, la piena proprietà del suddetto immobile;
Pt_1
2) Terreno in Campobasso alla contrada Mascione in catasto terreni del Comune di Campobasso al foglio 80, p.lla 233 di ca. 87, con atto del 28 gennaio 1957 per Notar da Persona_7
Campobasso, registrato l'8 febbraio 1957 al n. 1961, i signori nato a [...] Parte_6 il 7.1.1915 (di ) e acquistavano, in ragione di 2/4 ciascuno, la Pt_1 Controparte_1 piena proprietà dell'immobile indicato;
3) Terreno in Campobasso alla c.da Mascione in catasto al foglio 80 p.lla n. 933 di are 2,20 e p.lla n. 934 di are 2,20, dove l'originaria p.lla 186 di are 4,40 si apparteneva ai germani del 1939, del 1915 e Parte_4 Parte_6 Parte_5 del 1920, con atto del 30 aprile 1980 per Notar registrato in
[...] Persona_8
Campobasso il 13.5.1980 e trascritto il 19.5.1980 ai nn. 4402/3826, del 1948 e Parte_1
del 1954, in regime di comunione legale dei beni, acquistavano da i Parte_2 Parte_4 diritti in ragione di 2/6 sul predetto terreno. Dopo aver riportato tutte le vicende successorie, il notaio ha certificato che gli immobili sopra descritti, non tenendo conto delle errate intestazioni Per_4 catastale per effetto della dichiarazione unilateralmente resa dal convenuto, attualmente sono di legittima proprietà come segue: “1) p.lla 177 e p.lla 233 del foglio 80: nato a [...]
Campobasso il 9.12.1949 per i diritti in ragione di ½; , nato a [...] il Parte_1
24.4.1948, per i diritti in ragione di ½; 2) p.lla 933 e p.lla 934 del foglio 80: del Parte_1
1948, proprietario per 3/6, del 1954, proprietario per 1/6 e del 1949 Parte_2 Parte_1 proprietario per 2/6” Detti immobili non risultano gravati da alcuna formalità pregiudizievole ma non risulta osservata la continuità delle trascrizioni nel ventennio per mancata trascrizione delle accettazioni tacite di eredità conseguenti alle denunce di successione sopra riportate”.
A tale ultimo riguardo, costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (cfr. Cass. 6574/2017).
Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (cfr. Cass. n. 10796/2009). Peraltro, gli pagina 6 di 11 effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi vi provveda
(cfr. Cass. n. 3270/2018).
Poiché del 1948 e del 1949 hanno provveduto alla presentazione Parte_1 Parte_1 della dichiarazione di successione dalla quale è scaturita la variazione catastale con conseguente aggiornamento alla data della morte dell'ultimo loro dante causa, può ritenersi che vi sia prova di un'accettazione tacita dell'eredità già al momento di questa variazione catastale e senza considerare che entrambi gli eredi sono nel possesso dei rispettivi fabbricati rurali realizzati dai rispettivi danti causa.
Provata l'effettiva e persistente titolarità del bene al momento della proposizione della domanda, il compendio ereditario e in parte ordinario oggetto della domanda divisionale, composto dai beni immobili come sopra descritti, è stato stimato nella relazione tecnica a firma del ctu dott. Per_9
depositata il 14.5.2024 integrata dalla relazione suppletiva depositata il 6.6.2025, le cui
[...] conclusioni, con le precisazioni che in seguito si diranno, vanno condivise in quanto motivate con apprezzabile metodologia tecnica e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. La relazione è altrettanto condivisibile nella parte in cui il consulente, nel procedere all'attribuzione delle quote in favore delle odierne parti processuali, ha tenuto conto delle sole successioni dichiarate dalle parti e certificate dal notaio di in data 8.7.2021. Per_4 Per_4
Ritiene il Tribunale che la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria e ordinaria possa essere accolta limitatamente ai terreni di cui alle particelle n. 933, 934 e 233 del foglio 80 con esclusione dei fabbricati rurali atteso che alcuni di essi sono stati già oggetto di riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione in favore dell'attore , come da sentenza non definitiva n. Parte_1
763/2025 e gli altri, quelli nella disponibilità del convenuto indicati dal CTU nelle unità B-D-F, ricadenti nella particella 177 del foglio 80 ( cfr. pag. 15 e 16 della relazione tecnica), essendo stati realizzati antecedentemente al 1967, non risultano accatastati.
Ebbene, va fatto applicazione del principio secondo il quale: "Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera
è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967" (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25021/2019). Infatti, per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere pagina 7 di 11 prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.
Non risultando prodotta agli atti una simile attestazione, lo scioglimento della comunione non può operare per i richiamati fabbricati rurali indicati nella relazione come unità B-D-F.
Parte attrice ha chiesto l'assegnazione dei beni nella misura del 50% del valore della massa.
Ai sensi dell'art. 729 c.c. l'assegnazione delle porzioni uguali è fatta mediante estrazione a sorte.
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di non procedere all'estrazione delle quote bensì alla loro assegnazione.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 4426/2017 nella quale si è affermato che: "In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte".
Inoltre, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità, la comoda divisibilità comporta ed impone che, sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (cfr. Cass. n.
16918/2015). Sotto il profilo specifico dell'assegnazione, pertanto, il Tribunale, preso atto della esatta identificazione dei beni immobili in comproprietà tra le parti in giudizio, come da relazione peritale del
CTU incaricato, dell'assenza di vincoli pregiudizievoli, della comoda divisibilità degli stessi e del valore dei terreni, ritiene di dover assegnare in piena ed esclusiva proprietà alle parti in giudizio i beni immobili così come compiutamente indicati a pag. 23 della relazione peritale depositata in data
14.5.2024 e a pag. 5 e 6 della relazione peritale integrativa depositata il 6.6.2025, in piena conformità alle quote individuate per ciascun condividente, come da stralci planimetrici redatti dal CTU, da considerarsi integralmente richiamati ai fini della presente assegnazione. pagina 8 di 11 Invero, il CTU ha proceduto alla formazione dei lotti considerando che le p.lle 933 e 934, per effetto dell'atto notarile del Notaio del 30 aprile 1980, cadono in proprietà per 2/3 in capo agli Persona_8 attori e per 1/3 in favore del convenuto e, quanto all'assegnazione, tenendo conto che parte attrice è proprietaria dell'immobile ricadente nella p.lla 231 confinante con la p.lla 933.
Per l'effetto, dovrà procedersi alle attribuzioni, secondo i condivisibili schemi indicati dal CTU nella relazione depositata il 14.5.2024 e quella integrativa depositata il 6.6.2025, nei termini che seguono : 1) attribuzione in proprietà esclusiva degli attori del 1948 e del lotto 1) Parte_1 Parte_7 di mq 220 identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 933, del lotto 2 di mq 73 identificato catastalmente al foglio 80, p.lla 934, meglio descritto a pag. 23 della relazione depositata il 14.5.2024 alla quale integralmente si rinvia e attribuzione in proprietà esclusiva a del 1948 del Parte_1 lotto 5) di mq. 43,5 identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 233 e meglio descritto a pag. 6 della relazione integrativa depositata il 6.6.2025 alla quale integralmente si rinvia;
2) attribuzione in proprietà esclusiva di del 1949 del lotto 3) di mq. 147 identificato catastalmente al Parte_1 foglio 80 p.lla 934 e meglio descritto a pag. 23 della relazione depositata il 14.5.2024 alla quale integralmente si rinvia e del lotto 4) di mq 43,5 identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 233, meglio descritto a pag. 6 della relazione integrativa depositata il 6.6.2025 alla quale integralmente si rinvia.
Considerato che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria (cfr. Cass. 15182/2019), deve ritenersi perdurante la comunione tra le parti in causa relativamente al lotto 7), di cui allo stralcio planimetrico a pag. 6 della relazione peritale del 6.6.2025, catastalmente identificato al foglio 80 p.lla 177, costituendo, detta porzione, area destinata ad accedere agli immobili rurali di entrambe le parti in causa.
Orbene, sotto tale profilo, il Tribunale reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Va rilevato, peraltro, che alcuna osservazione è pervenuta al CTU dall'unica parte costituita.
Ritenuto corretto l'operato del CTU, il quale nella formazione dei lotti ha considerato le quote di proprietà di ogni singolo condividente, la domanda di parte attrice va senz'altro accolta. pagina 9 di 11 Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance nella vendita del fabbricato rurale richiesta dall'attore . Parte_1
E' noto, difatti, che in ambito extracontrattuale colui che agisce è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso ma, finanche, la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce (nesso causale).
L'attore nulla ha provato in termini dell'an del danno, del suo quantum e di sussistenza del nesso causale, neppure in termini di mera chances. In particolare, trattandosi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c., l'attore avrebbe dovuto provare non solo il sicuro nesso causale tra la perdita dell'occasione favorevole e l'inadempienza della controparte ma anche e soprattutto il pregiudizio subìto e la quantificazione di un danno i cui presupposti non sono stati nemmeno correttamente allegati.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (valore indeterminabile di complessità bassa) con riduzione del valore medio tabellare della fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, che ha dato causa all'insorgere dell'odierno giudizio, come emerge dalla documentazione depositata in atti dagli attori.
Le spese di CTU poiché finalizzate alla predisposizione del progetto di divisione e quindi sostenute nell'interesse di entrambe le parti vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti ciascuno per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario CH LE, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nato a [...] il [...] e da Parte_1
nei confronti di , nato a [...] il [...], così provvede: Parte_2 Parte_1
- accoglie la domanda di parte attrice di scioglimento e divisione della comunione ereditaria e ordinaria, e per l'effetto dispone: 1) l'attribuzione in proprietà esclusiva degli attori Parte_1 del 1948 e del lotto 1) di mq 220 identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 933, del Parte_2 lotto 2) di mq 73, identificato catastalmente al foglio 80, p.lla 934, come da stralcio planimetrico a pag.
23 della relazione depositata il 14.5.2024 e l'attribuzione in proprietà esclusiva di Parte_1 del 1948 del lotto 5) di mq. 43,5, identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 233, meglio descritto a pag. 6 della relazione integrativa depositata il 6.6.2025; 2) attribuzione in proprietà esclusiva del convenuto del 1949 del lotto 3) di mq. 147, identificato catastalmente al foglio 80 Parte_1
p.lla 934, meglio descritto nello stralcio planimetrico a pag. 23 della relazione depositata il 14.5.2024 e del lotto 4) di mq 43,5, identificato catastalmente al foglio 80 p.lla 233, meglio descritto a pag. 6 della relazione integrativa depositata il 6.6.2025;
pagina 10 di 11 - dispone che l'allineamento delle intestazioni catastali e del frazionamento alle attuali risultanze di cui alla presente sentenza, restano a carico delle parti e ciascuna vi provvederà in relazione alla propria quota;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il convenuto , nato a [...] il [...]. al pagamento delle spese Parte_1 processuali liquidate in favore di parte attrice in Euro 6.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge nonché euro 545,00 per esborsi;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti ciascuno per la metà;
- autorizza il Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero di ogni responsabilità al riguardo.
Così deciso in Campobasso il 23 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario
CH LE
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