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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1059/2023
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1059/2023 tra
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 11.40 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per , avv. Giulia Fabbris, in sostituzione dell'avv. De Franceschi;
Parte_1
Per , avv. Marco Fina;
CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note e/o memorie conclusive depositate, e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
L'avv. Fina richiama l'assenza di obbligo di legge di gestire le uscite con le macchine dei dipendenti. L'avv. Fabbris richiama trattarsi di argomentazioni già trattate, e richiama la facoltà per le società di tracciare e catalogare le uscite delle macchine, con foglio degli utilizzi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, e all'esito della stessa emette la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1059/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Nadia De Franceschi con domicilio eletto presso il Comando di Polizia Locale
Associata Medio Polesine in Polesella (RO) Piazza Matteotti n. 11, giusta procura in atti;
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fina, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bologna, Via Masini n. 4, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 544/2022 del Giudice di Pace di Rovigo emessa in data
7.11.2022 e depositata in data 15.11.2022 (R.G. 5065/2022).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5.2.2025 di discussione ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.7.2022 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ha proposto avanti il Giudice di Pace di Rovigo opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del C.D.S. n. U0000000000520300520922 elevato dalla Polizia Locale
Associata Medio Polesine, con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 126 bis comma 2 del
Codice della Strada perché la società ometteva, senza giustificato e documentato motivo, di ottemperare alla richiesta di comunicare i dati del conducente, che al momento della violazione contestata in data 10.2.2022 con verbale n. 2347/2022, si trovava alla guida del veicolo. pagina 2 di 8 Il ricorrente ha dedotto l'assenza di responsabilità per la contestata violazione amministrativa, allegando di aver ottemperato all'obbligo con pec del 2.3.2022, fornendo una dichiarazione negativa, ovvero di non conoscenza delle generalità e del numero della patente di guida della persona che al momento della violazione si trovava alla guida, in ragione dell'attività svolta dalla società, ossia di noleggio auto senza conducente, e visto i numerosi dipendenti della stessa che utilizzano le autovetture, senza possibilità di risalire volta per volta al nominativo del singolo dipendente che ha fatto utilizzo di un'automobile aziendale.
L'appellante, ha quindi chiesto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento del verbale di contestazione.
Si è costituito in giudizio avanti il Giudice di Pace di Rovigo, causa RG 5086/2022, il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del verbale
[...]
di accertamento, rilevando la genericità della dichiarazione emessa dalla società in adempimento del dovere prescritto dalla legge, l'assenza di prova e di altri elementi utili di valutazione del contenuto della dichiarazione e, considerando che, le motivazioni addotte, non integravano il “giustificato motivo” richiesto dalla norma, ritenendo quindi indimostrata la descrizione dei fatti, come contenuta nella dichiarazione.
Con la sentenza n. 544/2022 emessa in data 7.11.2022 e depositata in data 15.11.2022 (R.G.
5065/2022) il Giudice di Pace di Rovigo ha accolto il ricorso e disposto la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo il verbale di contestazione opposto, sul rilievo che il ricorrente avesse debitamente ottemperato all'invito dei verbalizzanti contenuto nel verbale prodromico, mediante l'invio della comunicazione pec del 2.3.2022, con la quale aveva riferito di non essere in grado di individuare il conducente della vettura aziendale tg GD660NU al momento dell'accertata violazione, stante l'utilizzo della stessa vettura al pari di tutte le altre auto aziendali, dai numerosi dipendenti della società.
Il Giudice di prime cure ha rilevato che, per una corretta interpretazione della norma, non si può prescindere dalla buona fede dell'utente, che potrà essere sanzionato laddove non ottemperi in alcun modo alla disposizione normativa, ma non anche quando renda una dichiarazione negativa, ritenendo quindi correttamente adempiuto l'obbligo previsto dall'art. 126bis C.d.S. mediante invio della pec la cui ricezione non era stata negata dall'amministrazione.
Il ha impugnato la suddetta sentenza, lamentando che il giudice di prime cure Parte_1
avrebbe errato laddove ha affermato che il ricorrente avesse debitamente ottemperato all'invito dei verbalizzanti mediante l'invio della comunicazione a mezzo per del 2.3.2022, anche se di contenuto pagina 3 di 8 negativo, sul rilievo della genericità e della non dimostrata giustificazione dell'uso del veicolo da parte dei dipendenti della società appellata.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO in riforma dell'appellata sentenza, si confermi il verbale n. U0000000000520300520922 notificato dalla Polizia
Locale Associata del “Medio Polesine” ed impugnato, con ogni conseguente provvedimento”.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo in via preliminare l'emissione di Controparte_1
“un'ordinanza non reclamabile ex art. 348 bis c.p.c. con dichiarazione di inammissibilità dell'appello” per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, e nel merito contestando la fondatezza dei motivi d'appello e deducendo la correttezza della decisione del primo giudice per aver tempestivamente provveduto con pec del 2.3.2022 a rendere edotto l'Ufficio di Polizia Locale della circostanza di non essere a conoscenza delle generalità del conducente l'autovettura, comportamento ritenuto conforme al dettato normativo.
L'appellata società ha formulato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: -Accertare e dichiarare l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
in qualità di capofila avverso la Parte_1 Pt_1 Parte_2
sentenza N. 544/2022, emessa in data 7/11/2022 dal Giudice di Pace di Rovigo e depositata in cancelleria il giorno 15/11/2022, in conformità all'orientamento della S. Corte di Cassazione, e per
l'effetto, dichiarare con ordinanza non reclamabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis
c.p.c., l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello proposto, con conferma della sentenza impugnata
e statuizione delle spese di giudizio. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -Accertare e dichiarare
l'infondatezza dell'appello proposto dal avverso la sentenza N. 544/2022 e, per Parte_1
l'effetto, rigettare l'appello proposto dal suddetto confermando integralmente la sentenza di Pt_1 primo grado e, dunque, l'annullamento del verbale. Con vittoria delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 8.11.2023 la parte appellante ha eccepito l'inammissibilità della produzione del “libro giornale dei lavoratori delle società facenti parte del
” (doc. 1 parte appellata), deducendo l'operatività della preclusione di cui all'art. 345 co. 3 CP_1
c.p.c. evidenziando che la parte avrebbe potuto e dovuto produrre il documento già nel giudizio di primo grado avanti il Giudice di Pace e non ravvisandosi delle circostanze che ne abbiano impedito la produzione.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e discussa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
5.2.2025, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive.
***
pagina 4 di 8 Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. formulata dalla società appellata, dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche che appaiono tali da non consentire di esprimere un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa.
Invece, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della produzione del nuovo documento denominato “libro giornale dei lavoratori delle società facenti parte del Gruppo M” allegato dall'appellata sub doc. 1, perché in violazione dell'art. 345 co. 3 c.p.c., trattandosi di atto che la parte avrebbe potuto e dovuto produrre nel procedimento di primo grado, non potendosi quindi ammettere la produzione documentale dell'appellante.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento, occorrendo accogliere il motivo d'appello proposto dal . Parte_1
Nel caso di specie, è stata contestata alla società appellata l'omessa comunicazione del soggetto che era alla guida del veicolo, al momento della contestazione dell'infrazione prevista dall'art. 126bis comma 2 del CdS, la quale dispone che “la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro
pagina 5 di 8 lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166”.
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 126 bis comma 2 C.d.S., la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, per cui dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti, necessariamente risponde a titolo di colpa negligente, per l'inosservanza del dovere di vigilare sull'affidamento, in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass. Ord. 29.11.2018 n. 30939).
Grava quindi sul proprietario, l'onere di conoscere con esattezza il nominativo di chi abbia guidato il veicolo.
Ancora sul punto, con la sentenza n. 9555 del 18.4.2018 la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio giuridico: “In tema di sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada, occorre distinguere la condotta - di per sé meritevole di sanzione - del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 9555 del
18/04/2018, Rv. 648094 - 01).
Appare, pertanto, rilevante ai fini della sussistenza della violazione, distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che non risponda alla richiesta di comunicazione dell'identità del conducente, e la condotta del proprietario che ha fornito una dichiarazione avente contenuto negativo, di non conoscenza della identità del conducente.
La norma limita la punibilità dell'omessa comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente all'ipotesi che tale comunicazione venga omessa “senza giustificato e documentato motivo”.
pagina 6 di 8 Si tratta quindi di stabilire se, il motivo per il quale la società appellata proprietaria del veicolo, ha dichiarato di non essere a conoscenza dei dati del conducente risulti “documentato” e “giustificato”, valutazione ed apprezzamento spettante al giudice di merito.
La Corte di Cassazione, ha ritenuto che, il giustificato motivo di mancata conoscenza da parte del proprietario dei veicolo, dell'identità di chi ne abbia avuto la guida, è configurabile nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o nella presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili, che impediscano al proprietario di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante le misure adottate (“Ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, codice della strada, come modificato dall'art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del
2006, ai fini dell'esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all'epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida. (Nella specie, la S.C. ha indicato, come esempi di "giustificato motivo", la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell'illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di comunicare l'identità del conducente in presenza di una infrazione)” (Sentenza n. 30939 del 29/11/2018).
Nel caso di specie, la dichiarazione della società non è idonea ad escludere la Controparte_1
presunzione di responsabilità a carico del dichiarante.
Infatti, nella dichiarazione resa, avente il seguente tenore “si ottempera all'obbligo di comunicazione del conducente dichiarando però che allo stato non è possibile risalire a chi fosse alla guida dell'autovettura il giorno dell'infrazione in quanto in uso a tutti i propri dipendenti” (doc. 2 fascicolo primo grado non è ravvisabile un giustificato motivo di non individuazione del Controparte_1
conducente, non avendo la parte dichiarante neppure allegato di aver adottato misure idonee, esigibili secondo i criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità dei vari soggetti che si avvicendano nella guida dei veicoli aziendali.
Il fatto storico allegato e, cioè, l'uso del veicolo da parte “di tutti i propri dipendenti” non è stato provato in giudizio, e sul punto non sono state formulate istanze di prova orale nel giudizio di primo grado.
pagina 7 di 8 Ancora, e più nello specifico, risulta compito delle società, chiaramente esigibile secondo un criterio di ordinaria diligenza ed organizzazione aziendale, la predisposizione di misure di organizzazione e verifica dei soggetti utilizzatori dei diversi veicoli, senza che, appunto, lo schermo societario, possa giungere a costituire una non prevista scriminante, nei termini di non individuabilità del soggetto conducente del singolo veicolo oggetto di infrazione.
Per quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata.
In considerazione dell'accoglimento dell'appello le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellata e sono liquidate in favore dell'appellante in Controparte_1
conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 modificato dal 147/2022, in ragione del valore della causa (scaglione fino a € 1.101,00). Per il giudizio di primo grado si applicano i valori medi per tutte le fasi e per il giudizio di appello i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della fase istruttoria non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello proposto dal e in riforma della sentenza n. 544/2022 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Rovigo in data 7.11.2022 e depositata il 15.11.2022, conferma il verbale n. U0000000000520300520922 del 20.6.2022 emesso dalla Polizia Locale Associata del
“Medio Polesine”;
2) Condanna l'appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione in favore del , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di Parte_1
lite del giudizio di primo grado liquidate in euro 43,00 per anticipazioni e in euro 345,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna l'appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione, in favore del in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio d'appello liquidate in euro 91,50 per anticipazioni ed euro 462,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Rovigo, 5.02.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1059/2023 tra
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 11.40 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per , avv. Giulia Fabbris, in sostituzione dell'avv. De Franceschi;
Parte_1
Per , avv. Marco Fina;
CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note e/o memorie conclusive depositate, e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
L'avv. Fina richiama l'assenza di obbligo di legge di gestire le uscite con le macchine dei dipendenti. L'avv. Fabbris richiama trattarsi di argomentazioni già trattate, e richiama la facoltà per le società di tracciare e catalogare le uscite delle macchine, con foglio degli utilizzi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, e all'esito della stessa emette la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1059/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Nadia De Franceschi con domicilio eletto presso il Comando di Polizia Locale
Associata Medio Polesine in Polesella (RO) Piazza Matteotti n. 11, giusta procura in atti;
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fina, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bologna, Via Masini n. 4, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 544/2022 del Giudice di Pace di Rovigo emessa in data
7.11.2022 e depositata in data 15.11.2022 (R.G. 5065/2022).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5.2.2025 di discussione ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.7.2022 in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ha proposto avanti il Giudice di Pace di Rovigo opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del C.D.S. n. U0000000000520300520922 elevato dalla Polizia Locale
Associata Medio Polesine, con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 126 bis comma 2 del
Codice della Strada perché la società ometteva, senza giustificato e documentato motivo, di ottemperare alla richiesta di comunicare i dati del conducente, che al momento della violazione contestata in data 10.2.2022 con verbale n. 2347/2022, si trovava alla guida del veicolo. pagina 2 di 8 Il ricorrente ha dedotto l'assenza di responsabilità per la contestata violazione amministrativa, allegando di aver ottemperato all'obbligo con pec del 2.3.2022, fornendo una dichiarazione negativa, ovvero di non conoscenza delle generalità e del numero della patente di guida della persona che al momento della violazione si trovava alla guida, in ragione dell'attività svolta dalla società, ossia di noleggio auto senza conducente, e visto i numerosi dipendenti della stessa che utilizzano le autovetture, senza possibilità di risalire volta per volta al nominativo del singolo dipendente che ha fatto utilizzo di un'automobile aziendale.
L'appellante, ha quindi chiesto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento del verbale di contestazione.
Si è costituito in giudizio avanti il Giudice di Pace di Rovigo, causa RG 5086/2022, il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del verbale
[...]
di accertamento, rilevando la genericità della dichiarazione emessa dalla società in adempimento del dovere prescritto dalla legge, l'assenza di prova e di altri elementi utili di valutazione del contenuto della dichiarazione e, considerando che, le motivazioni addotte, non integravano il “giustificato motivo” richiesto dalla norma, ritenendo quindi indimostrata la descrizione dei fatti, come contenuta nella dichiarazione.
Con la sentenza n. 544/2022 emessa in data 7.11.2022 e depositata in data 15.11.2022 (R.G.
5065/2022) il Giudice di Pace di Rovigo ha accolto il ricorso e disposto la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo il verbale di contestazione opposto, sul rilievo che il ricorrente avesse debitamente ottemperato all'invito dei verbalizzanti contenuto nel verbale prodromico, mediante l'invio della comunicazione pec del 2.3.2022, con la quale aveva riferito di non essere in grado di individuare il conducente della vettura aziendale tg GD660NU al momento dell'accertata violazione, stante l'utilizzo della stessa vettura al pari di tutte le altre auto aziendali, dai numerosi dipendenti della società.
Il Giudice di prime cure ha rilevato che, per una corretta interpretazione della norma, non si può prescindere dalla buona fede dell'utente, che potrà essere sanzionato laddove non ottemperi in alcun modo alla disposizione normativa, ma non anche quando renda una dichiarazione negativa, ritenendo quindi correttamente adempiuto l'obbligo previsto dall'art. 126bis C.d.S. mediante invio della pec la cui ricezione non era stata negata dall'amministrazione.
Il ha impugnato la suddetta sentenza, lamentando che il giudice di prime cure Parte_1
avrebbe errato laddove ha affermato che il ricorrente avesse debitamente ottemperato all'invito dei verbalizzanti mediante l'invio della comunicazione a mezzo per del 2.3.2022, anche se di contenuto pagina 3 di 8 negativo, sul rilievo della genericità e della non dimostrata giustificazione dell'uso del veicolo da parte dei dipendenti della società appellata.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO in riforma dell'appellata sentenza, si confermi il verbale n. U0000000000520300520922 notificato dalla Polizia
Locale Associata del “Medio Polesine” ed impugnato, con ogni conseguente provvedimento”.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo in via preliminare l'emissione di Controparte_1
“un'ordinanza non reclamabile ex art. 348 bis c.p.c. con dichiarazione di inammissibilità dell'appello” per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, e nel merito contestando la fondatezza dei motivi d'appello e deducendo la correttezza della decisione del primo giudice per aver tempestivamente provveduto con pec del 2.3.2022 a rendere edotto l'Ufficio di Polizia Locale della circostanza di non essere a conoscenza delle generalità del conducente l'autovettura, comportamento ritenuto conforme al dettato normativo.
L'appellata società ha formulato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: -Accertare e dichiarare l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
in qualità di capofila avverso la Parte_1 Pt_1 Parte_2
sentenza N. 544/2022, emessa in data 7/11/2022 dal Giudice di Pace di Rovigo e depositata in cancelleria il giorno 15/11/2022, in conformità all'orientamento della S. Corte di Cassazione, e per
l'effetto, dichiarare con ordinanza non reclamabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis
c.p.c., l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello proposto, con conferma della sentenza impugnata
e statuizione delle spese di giudizio. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -Accertare e dichiarare
l'infondatezza dell'appello proposto dal avverso la sentenza N. 544/2022 e, per Parte_1
l'effetto, rigettare l'appello proposto dal suddetto confermando integralmente la sentenza di Pt_1 primo grado e, dunque, l'annullamento del verbale. Con vittoria delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 8.11.2023 la parte appellante ha eccepito l'inammissibilità della produzione del “libro giornale dei lavoratori delle società facenti parte del
” (doc. 1 parte appellata), deducendo l'operatività della preclusione di cui all'art. 345 co. 3 CP_1
c.p.c. evidenziando che la parte avrebbe potuto e dovuto produrre il documento già nel giudizio di primo grado avanti il Giudice di Pace e non ravvisandosi delle circostanze che ne abbiano impedito la produzione.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e discussa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
5.2.2025, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive.
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pagina 4 di 8 Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. formulata dalla società appellata, dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche che appaiono tali da non consentire di esprimere un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa.
Invece, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della produzione del nuovo documento denominato “libro giornale dei lavoratori delle società facenti parte del Gruppo M” allegato dall'appellata sub doc. 1, perché in violazione dell'art. 345 co. 3 c.p.c., trattandosi di atto che la parte avrebbe potuto e dovuto produrre nel procedimento di primo grado, non potendosi quindi ammettere la produzione documentale dell'appellante.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento, occorrendo accogliere il motivo d'appello proposto dal . Parte_1
Nel caso di specie, è stata contestata alla società appellata l'omessa comunicazione del soggetto che era alla guida del veicolo, al momento della contestazione dell'infrazione prevista dall'art. 126bis comma 2 del CdS, la quale dispone che “la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro
pagina 5 di 8 lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166”.
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 126 bis comma 2 C.d.S., la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, per cui dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti, necessariamente risponde a titolo di colpa negligente, per l'inosservanza del dovere di vigilare sull'affidamento, in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass. Ord. 29.11.2018 n. 30939).
Grava quindi sul proprietario, l'onere di conoscere con esattezza il nominativo di chi abbia guidato il veicolo.
Ancora sul punto, con la sentenza n. 9555 del 18.4.2018 la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio giuridico: “In tema di sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada, occorre distinguere la condotta - di per sé meritevole di sanzione - del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 9555 del
18/04/2018, Rv. 648094 - 01).
Appare, pertanto, rilevante ai fini della sussistenza della violazione, distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che non risponda alla richiesta di comunicazione dell'identità del conducente, e la condotta del proprietario che ha fornito una dichiarazione avente contenuto negativo, di non conoscenza della identità del conducente.
La norma limita la punibilità dell'omessa comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente all'ipotesi che tale comunicazione venga omessa “senza giustificato e documentato motivo”.
pagina 6 di 8 Si tratta quindi di stabilire se, il motivo per il quale la società appellata proprietaria del veicolo, ha dichiarato di non essere a conoscenza dei dati del conducente risulti “documentato” e “giustificato”, valutazione ed apprezzamento spettante al giudice di merito.
La Corte di Cassazione, ha ritenuto che, il giustificato motivo di mancata conoscenza da parte del proprietario dei veicolo, dell'identità di chi ne abbia avuto la guida, è configurabile nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o nella presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili, che impediscano al proprietario di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante le misure adottate (“Ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, codice della strada, come modificato dall'art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del
2006, ai fini dell'esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all'epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida. (Nella specie, la S.C. ha indicato, come esempi di "giustificato motivo", la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell'illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di comunicare l'identità del conducente in presenza di una infrazione)” (Sentenza n. 30939 del 29/11/2018).
Nel caso di specie, la dichiarazione della società non è idonea ad escludere la Controparte_1
presunzione di responsabilità a carico del dichiarante.
Infatti, nella dichiarazione resa, avente il seguente tenore “si ottempera all'obbligo di comunicazione del conducente dichiarando però che allo stato non è possibile risalire a chi fosse alla guida dell'autovettura il giorno dell'infrazione in quanto in uso a tutti i propri dipendenti” (doc. 2 fascicolo primo grado non è ravvisabile un giustificato motivo di non individuazione del Controparte_1
conducente, non avendo la parte dichiarante neppure allegato di aver adottato misure idonee, esigibili secondo i criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità dei vari soggetti che si avvicendano nella guida dei veicoli aziendali.
Il fatto storico allegato e, cioè, l'uso del veicolo da parte “di tutti i propri dipendenti” non è stato provato in giudizio, e sul punto non sono state formulate istanze di prova orale nel giudizio di primo grado.
pagina 7 di 8 Ancora, e più nello specifico, risulta compito delle società, chiaramente esigibile secondo un criterio di ordinaria diligenza ed organizzazione aziendale, la predisposizione di misure di organizzazione e verifica dei soggetti utilizzatori dei diversi veicoli, senza che, appunto, lo schermo societario, possa giungere a costituire una non prevista scriminante, nei termini di non individuabilità del soggetto conducente del singolo veicolo oggetto di infrazione.
Per quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata.
In considerazione dell'accoglimento dell'appello le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellata e sono liquidate in favore dell'appellante in Controparte_1
conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 modificato dal 147/2022, in ragione del valore della causa (scaglione fino a € 1.101,00). Per il giudizio di primo grado si applicano i valori medi per tutte le fasi e per il giudizio di appello i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della fase istruttoria non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello proposto dal e in riforma della sentenza n. 544/2022 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Rovigo in data 7.11.2022 e depositata il 15.11.2022, conferma il verbale n. U0000000000520300520922 del 20.6.2022 emesso dalla Polizia Locale Associata del
“Medio Polesine”;
2) Condanna l'appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione in favore del , in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di Parte_1
lite del giudizio di primo grado liquidate in euro 43,00 per anticipazioni e in euro 345,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna l'appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione, in favore del in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio d'appello liquidate in euro 91,50 per anticipazioni ed euro 462,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Rovigo, 5.02.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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