Sentenza 13 febbraio 2004
Massime • 1
In materia di rifiuti, inserire "false indicazioni", che non hanno quindi alcuna corrispondenza nella realtà, nei registri di carico e scarico integra il reato di cui all'art. 484 cod. pen. ( Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso l'applicabilità, in base al principio di specialità, dell'art. 52 del D.Lgs. N. 22/97 che reprime con una sanzione pecuniaria la violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico, riferendosi tale norma alla tenuta dei registri "in modo incompleto" ovvero in modo "inesatto", cioè a dati esistenti anche se non completi o esatti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2004, n. 10753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10753 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 13/02/2004
1. Dott. DE CHIARA CO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 349
3. Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 39001/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VE OB;
2) GH RI EP;
3) OR ER RI;
4) RI OB;
5) RI NN;
6) UF OB;
7) CI EL;
8) NA SC;
9) DI IE AT;
Avverso la sentenza 08/05/2003 della Corte d'appello di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale PASSACANTANDO G., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di UF, NA e DI IE;
rigettarsi quelli di OR, GH, VE, RI OB e RI NN e l'annullamento senza rinvio per non avere commesso il fatto nei confronti di CI;
Uditi i difensori degli imputati:
- Avv. Ferruccio Rattazzi del Foro di Asti per GH e OR;
- Avv. Salvatore Piovani del Foro di Torino per GH;
- Avv. Petringa Nicolasi Rabito del Foro di Milano per VE;
- Avv. Ambrosetti Gerardo del Foro di Varese per VE;
- Avv. Fibiani Giampaolo del Foro di Roma per RI NN e RI OB;
udita la parte civile avv. ALFREDO CODACCI PISANELLI del Foro di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'otto maggio 2003 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza 10 aprile 2002 del locale tribunale nella parte in cui quest'ultimo aveva condannato:
OB VE in ordine ai reati di cui agli artt.:
81 e 650 cod. pen. (Bernate in permanenza A);
21 comma 4 l. n. 319 del 1976 ora 59 comma 5 D. L.vo n. 152 del 1999 (Bernate 5.10.98 B);
110 cod. pen. 51 comma 3 D. L.vo n. 22 del 1997 (Bernate fino al 26.02.99 C 14.09.99 AN);
81 e 674 cod. pen. (Bernate 17.02.99 D);
81 cod. pen. 1 sexies L. n. 431 del 1985 ora 163 D. L.vo n. 490 del 1999 (Bernate 17.02.99 E);
110 cod. pen. 51 comma 1 lett. a) D. L.vo n. 22 del 1997 (Bernate, Mariglianella, Marcianise e altrove 17.4.98 2.99 F, G, H, O, Q, T, Z, AF, AG);
110 cod. pen. 51 comma 1 D. L.vo n. 22 del 1997 (Bernate, Pescara, Comabbio 01.02.99 AA, AC);
81 cod. pen. 4 comma 11 e 4 nonché 89 D. L.vo n. 626 del 1994 (Bernate 8.10.98 AE);
81, 110 e 648 cod. pen. (Mariglianella, Bernate 2.99 M);
81, 61 n. 2, 484 cod. pen. (luogo e data c.s. N);
81, 110 e 640 cod. pen. (TI, 14.09.99 AP). RI GH in ordine ai reati di cui agli artt.:
110 cod. pen. 51 comma 3 D. L.vo n. 22 del 1997 (Bernate fino al 26.02.99 C, TI 14.09.99 AN);
81 e 674 cod. pen. (Bernate 17.02.99 D);
81 cod. pen. 1 sexies L. n. 431 del 1985 ora 163 D. L.vo n. 490 del 1999 (Bernate 17.02.99 E);
110 cod. pen. 51 comma 1 lett. a) D. L.vo n. 22 del 1997 (Bernate, Mariglianella, Marcianise e altrove 17.4.98 2.99 F, G, H, O, Q, T, Z, AF, AG);
81, 110 e 648 cod. pen. (Mariglianella, Bernate 2.99 M);
81, 61 n. 2, 484 cod. pen. (luogo e data c.s. N);
110 cod. pen. 51 comma 1 D. L.vo n. 22 del 1997 (Bernate, Pescara, Comabbio 01.02.99 AA,AC);
81, 110 e 640 cod. pen. (TI, 14.09.99 AP). ER RI OR in ordine al reato di cui agli artt.:
110 cod. pen. 51 comma 1 lett. a) D. L.vo n. 22 del 1997, in Bernate e altrove febbraio 1999 O);
110 cod. pen. 51 comma 3 D. L.vo n. 22 del 1997 (TI 14.9.99 AN);
81, 110 e 640 cod. pen. (TI, 14.09.99 AP). OB RI e NN RI in ordine ai reati di cui agli artt.:
110, 81, 484 cod. pen. (Boffalora, Briona 7.98 AH). OB UF in ordine ai reati di cui agli artt.:
110 cod. pen. 51 comma 3 D. L.vo n. 22 del 1997 (TI L. 14.11.99 capo AN);
31 u.c. D. L.vo n. 22 del 1997 in rel. all'art. 483 cod. pen. (Pavia 14.11.99 capo AO);
81, 110 e 640 comma 2 cod. pen. (TI L. fino al 14.9.99 capo AP);
110 cod. pen. 51 comma 3 D. L.vo n. 22 del 1997 (Cornaredo 21.03.2000, capo AR);
110, 640 cod. pen. Cornaredo, 21.03.2000 capo AS);
31 u.c. D. L.vo n. 22 del 1997 in rel. all'art. 483 cod. pen. (Milano 15.05.98 capo AT);
110 cod. pen. 51 comma 4 D. L.vo n. 22 del 1997 (Cornaredo 02.12.99 capo AV);
110 cod. pen. 51 comma 3 D. L.vo n. 22 del 1997 (ER 12.98 capo AZ);
31 u.c. D. L.vo n. 22 del 1997 in rel. all'art. 483 cod. pen. (Milano 13.06.98 capo BA);
110, 640 cod. pen. (ER e Cornaredo, 12.98 capo BB);
81, 61 n. 2, 110 e 674 cod. pen. (ER, 11.03.99 capo BD);
110 cod. pen. 51 comma 3 D. L.vo n. 22 del 1997 (Marcallo con C. 25.02.99, capo BE);
31 u.c. D. L.vo n. 22 del 1997 in rel. all'art. 483 cod. pen. (Milano 11.12.98 capo BF);
81, 110 e 640 comma 2 cod. pen. (Cornaredo e Marcallo L. fino al 25.02.99 capo BG);
81, 61 n. 2, 110 e 674 cod. pen. (Marcallo, 21.01.99 capo BI). EL CI in ordine ai reati di cui agli artt.:
110 cod. pen. 51 comma 3 D. L.vo n. 22 del 1997 (Cornaredo 21.03.2000, capo AR);
110 cod. pen. 51 comma 4 D. L.vo n. 22 del 1997 (Cornaredo 02.12.99 capo AV).
SC NA in ordine ai reati di cui agli artt.:
110 cod. pen. 51 comma 3 D. L.vo n. 22 del 1997 (ER 12.98 capo AZ);
31 u.c. D. L.vo n. 22 del 1997 in rel. all'art. 483 cod. pen. (Milano 13.06.98 capo BA);
110, 640 cod. pen. (ER e Cornaredo, 12.98 capo BB);
81 e 650 cod. pen. in permanenza BC e BH;
81, 61 n. 2, 110 e 674 cod. pen. (ER, 11.03.99 capo BD);
110 cod. pen. 51 comma 3 D. L.vo n. 22 del 1997 (Marcallo con C. 25.02.99, capo BE);
31 u.c. D. L.vo n. 22 del 1997 in rel. all'art. 483 cod. pen. (Milano 11.12.98 capo BF);
81, 110 e 640 comma 2 cod. pen. (Cornaredo e Marcallo L. fino al 25.02.99 capo BG);
81 110 e 674 cod. pen. (Marcallo 21.01.99 BI). AT DI IE in ordine ai reati di cui agli artt.:
110 cod. pen. 51 comma 3 D. L.vo n. 22 del 1997 (Marcallo con C. 25.02.99, capo BE) 81 110 e 674 cod. pen. (Marcallo 21.01.99 BI). I fatti, in estrema sintesi sono stati così ricostruiti dalla Corte territoriale.
L'accusa riguarda l'attività di stoccaggio e smaltimento di rifiuti posta in essere da:
1) I.T.R. (Iataltecno Recuperi) in Bernate Ticino gestita da VE e GN;
2) A.A.I. (Aurora Attività Innovative) in TI EL, gestita da OR ZU, VE e GN;
3) Sunword in Cornaredo gestita da ZU, che, poi, ha ceduto l'attività a Medio Ambiente gestita da RN (posizione definita) e ON;
4) Tecno Impianti in ER gestita da EN e ZU;
5) Tecno Impianti in Marcallo con NE, gestita da ZU, EN e Di PI.
Ad eccezione della Sunword - Medio Ambiente le imprese hanno operato in regime semplificato, presentando la prevista comunicazione alla Provincia.
Le accuse iniziali sono quelle di gestione di discarica e smaltimento abusivi. In particolare muovono dal ritiro presso vari centri di stoccaggio di enormi quantità di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti non destinati all'effettivo recupero, ma trasportati in aree di stoccaggio, previa formazione di formulari d'identificazione che certificavano falsamente il conferimento per il recupero;
questi rifiuti, poi, dai luoghi di stoccaggio venivano smaltiti in modo definitivo abusivamente in diversi territori (tra i quali anche la lontana Regione Campania).
Altra contestazione concerne la ricordata falsificazione dei menzionati formulari, nei quali gli imputati scrivevano o lasciavano annotare false indicazioni relative alla movimentazione dei rifiuti, rubricata come reato di cui all'art. 484 cod. pen.. Su questa qualificazione si svolgono diversi ricorsi ed in particolare quello di BE e NN DO. Altra accusa è quella di cui all'art. 640 cod. pen., perché con artifici e raggiri consistiti nella presentazione agli enti locali competenti comunicazioni ex art. 33 della legge n. 22 del 1997, nelle quali si dichiarava falsamente la sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalle norme tecniche e dalle prescrizioni adottate dai decreti ministeriali in materia con riferimento al tipo di trattamento da eseguire, alla quantità complessiva dei rifiuti nonché al reimpiego in attività economica e destinazione finale, operando nella consapevolezza di porre in essere un impianto non idoneo al recupero d'ingenti quantitativi di rifiuti e senza adeguate e concrete garanzie di un loro effettivo utilizzo, perché in assenza di rapporti con soggetti legittimati al ritiro (quali centrali elettriche o altri impianti abilitati alla combustione).
In tal modo si procuravano un ingiusto profitto consistito in somme ricavate dal ritiro di rifiuti in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna;
in spese non sostenute per l'eventuale avvio allo smaltimento definitivo secondo modalità legali, in mancato pagamento di macchinari ricevuti in leasing con danno per la P.A., corrispondente al danno ambientale di cui all'art. 18 della legge n. 349 del 1986 ed alle spese per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti (art. 17 comma 9 della legge n. 22 del 1997) aggravato, perché ai danni di
Regione, Provincia e Comune.
Si richiama qui per relationem la completa ricostruzione delle vicende processuali, compiuta in punto di fatto con le due amplissime sentenze di merito.
Vanno ora esaminati i singoli ricorsi proposti.
Per chiarezza espositiva si precisa che qui di seguito sono rappresentati dettagliatamente i singoli motivi dedotti da ciascun imputato e ad ognuno dei medesimi è fornita immediata successiva motivazione della decisione adottata dal collegio. GH e OR propongono otto motivi comuni.
Con il primo lamentano difetto di motivazione sull'ammissibilità della costituzione delle parti civili, in quanto la Corte territoriale sul tema si è limitata a condividere la decisione del primo giudice.
Il primo motivo non può essere accolto, perché la motivazione per relationem è consentita, quando, come nella specie, non sono state prospettate ragioni per assumere una decisione diversa. È, infatti, superfluo andare alla ricerca di altre argomentazioni inesistenti o rinnovare quelle già ampie e chiare (come nel caso in esame) formulate dal giudice del precedente grado di giudizio con una mera trasposizione di nozioni già espresse, al solo scopo formale di dimostrare di averle esaminate, quando le stesse sono state correttamente risolte (in tal senso dalla datata decisone delle S.U. del 10/12/1981 u.d. 10/10/1981 rv. 151244 la giurisprudenza non ha mutato orientamento fino alla più recente pronunzia n. 03751 della quinta sezione resa all'udienza del 15/02/2000 deposita il 23/03/2000 con n. di massima 215722).
Con il secondo motivo deducono manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, pur avendo - quei giudici - ammesso la produzione di documenti e riconosciuto la loro rilevanza. La censura di cui al secondo motivo è priva di specificità, poiché i ricorrenti si limitano a menzionare la "rinnovazione istruttoria" senza alcun'altra precisazione.
Con il terzo rappresentano la nullità della sentenza per difetto di motivazione su talune eccezioni processuali. In particolare non sarebbero indicati: nel capo N) quali false annotazioni sarebbero state inserite nei registri;
nel capo M) la provenienza dei formulari asseritamente ricettati;
negli altri capi quale sarebbe il comportamento addebitato.
Il terzo motivo è palesemente infondato:
da un lato è sufficiente leggere i capi d'imputazione per rendersi conto che essi sono opportunamente chiari e precisi e dall'altro occorre rilevare che nell'imputazione non è necessario un dettagliato elenco delle annotazioni dei registri e dei formulari, essendo sufficiente che l'imputato abbia avuto la piena conoscenza degli addebiti e la possibilità di svolgere ogni utile difesa, come nella specie è avvenuto.
Con il quarto motivo s'evidenzia l'asserita contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza della responsabilità. In particolare:
per GH mancherebbe la precisazione, in ordine al delitto di truffa, degli artifici e raggiri. La Corte si sarebbe limitata ad utilizzare la formula "è pacifico che", ignorando le analitiche censure relative: all'esistenza di una dettagliata relazione tecnica descrittiva del ciclo di lavorazione;
all'approvazione del progetto da parte dei vigili del fuoco;
all'effettiva produzione di emissioni in atmosfera;
all'iscrizione il 13/07/1997 dell'Aurora nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti, rilasciata dalla Provincia di Pavia, dopo accurata istruzione della pratica;
all'altezza effettiva del capannone.
Vi sarebbe, poi, difetto di motivazione sulle altre osservazioni mosse nell'atto d'appello.
Il quarto motivo è manifestamente infondato.
In ordine alla posizione di GN con riferimento al residuo delitto di truffa la Corte territoriale ha reso ampia e completa motivazione - da pagina sessantanove a pagina settantadue - che, collegata con quella della sentenza di primo grado, richiamata per relationem, rende la sentenza eccezionalmente dettagliata ed immune dalle censure che le sono state mosse.
Per OR non sarebbe stato considerato che quest'ultimo è stato il legale rappresentante per circa un mese, cessando dalla carica prima che venisse iniziata la pratica volta all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Provincia e l'attività operativa della società, posta in essere da altri.
Non corrisponde alla realtà processuale l'assunto svolto con questo quarto motivo in relazione alla posizione di OR. È sufficiente al riguardo leggere la pagine 74 della sentenza d'appello per rendersi conto che il profilo qui dedotto è stato preso in esame espressamente (da rigo trentuno) in maniera puntuale e pienamente convincente, poiché non è la durata dell'incarico che determina in sè l'esclusione della responsabilità; tale parametro può soltanto incidere sulla determinazione della pena.
Con il quinto motivo sostengono la nullità della sentenza per carenza di motivazione in punto di responsabilità, nonché per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Osservano che dai documenti allegati all'atto d'impugnazione sono conseguite smentite sia alle circostanze di fatto fondanti l'accusa sia all'attendibilità delle testimonianze. In particolare la Corte territoriale non avrebbe dato conto: a) della difformità tra l'effettiva dimensione del capannone di TI EL con quell'indicata dal teste d'accusa, come emergente dalla planimetria del capannone medesimo;
b) dell'effettiva presenza di rifiuti fuori dal capannone, come esposto nei verbali di sequestro. Sarebbero state valutate in modo apodittico le dichiarazioni del coimputato ZU, senza una motivazione peculiare.
Rilevano, poi, un contrasto nella motivazione: nella sentenza d'appello s'afferma che l'imputato ZU avrebbe confermato che nel sito non si svolgeva alcun'attività di recupero e riutilizzo, mentre nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem nella premessa in fatto, s'assume che nei capannoni v'erano ruspe e mulini per tritare i rifiuti.
Il quinto motivo è nella prima parte meramente assertivo e nella seconda è svolto sull'esame delle emergenze processuali (dimensione del capannone, presenza di rifiuti) non deducibili in sede di legittimità, perché non desumibili dal testo del provvedimento impugnato.
Nè sussiste incompatibilità logica tra i due menzionati passaggi della sentenza di primo grado e quella di secondo grado, poiché l'estrapolazione di un brano, non determinante ai fini del decidere e non espressamente richiamato dalla sentenza d'appello, non inficia la complessiva motivazione della ritenuta responsabilità, particolarmente ove si tenga conto dell'equivocità concreta del secondo assunto su ruspe e mulini.
Con il sesto motivo sostengono carenza di motivazione sulla quantificazione della pena: la Corte si sarebbe limitata ad indicare la gravità dei fatti, senza distinguere le loro due posizioni rispetto a quelle d'altri imputati;
anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe immotivato. Il sesto motivo è manifestamente infondato: la corte, nel capo relativo alla pena, ha preso in esame molti profili: gravità dei fatti, precedenti penali, durata degli illeciti, danno ambientale, comportamento processuale. Ne consegue che non doveva necessariamente eseguire un raffronto con quell'irrogata ad altri imputati;
va d'altronde costatato che la censura è priva di riferimento specifico e del doveroso raffronto concreto.
Con il settimo motivo rilevano la manifesta illogicità sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino stato dell'area, in quanto, non essendo più detta zona di loro proprietà, occorre il consenso di soggetti estranei. La corte, inoltre, non avrebbe considerato che l'area è stata già totalmente bonificata.
Il settimo motivo è infondato, poiché in sè la perdita della proprietà (asserita) non è d'ostacolo alla bonifica: questa statuizione, infatti, dovrà essere rivalutata in sede d'esecuzione, nella quale sarà verificata la sua concretezza sia alla luce della disponibilità concreta dell'area per eseguire i necessari lavori, sia per controllare la pretesa avvenuta bonifica. Con l'ottavo motivo rappresentano la nullità della sentenza per vizi della motivazione in ordine al risarcimento dei danni ed all'applicazione della provvisionale. Sul risarcimento non sarebbe stata indicata la prova dell'esistenza di danni diretti ed il loro ammontare;
sulla provvisionale, mancherebbe la prova dei danni e non sarebbe stata tenuta presente l'intervenuta bonifica.
L'ottavo motivo è manifestamente infondato, poiché la condanna al risarcimento è per un verso obbligatoria ex art. 185 cod. pen. e per l'altro è meramente generica, dovendo essere i danni liquidati in separata sede. Secondo il costante orientamento di questa Corte (in tal senso sez. u. sent. 0 2246 del 19/02/1991 ud. 19/12/1990 rv. 186722 Imp. Capelli e da ultimo mass. 215770), poi, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma, a titolo di provvisionale, da Imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. GH presenta anche un ricorso distinto tramite altro difensore. Con il primo motivo insiste nel difetto di motivazione in tema di rinnovazione del dibattimento, assumendo che "l'autorevolezza del teste di cui si chiedeva l'ammissione, vice-comandante del nucleo ecologico dei Carabinieri, avrebbe potuto comportare un probabile ribaltamento della decisione di primo grado.
Aggiunge che sul tema dei costi di bonifica dell'area di TI EL, la rinnovazione richiesta sarebbe decisiva, poiché dimostrerebbe l'assenza di un ingiusto profitto.
Il primo motivo autonomo presentato da GN non può essere accolto, perché l'"autorevolezza" non rende per ciò solo ammissibile la testimonianza.
Nè è comprensibile il rapporto tra profitto e costi della bonifica:
la bonifica non elimina in sè il profitto, che è antecedente alla stessa, che costituisce un evidente ed ininfluente post factum. Con il secondo motivo assume, in tema di truffa, che mancano gli artifici e raggiri, in quanto la comunicazione di cui all'art. 33 fu predisposta e presentata da ZU. Afferma, inoltre, che la Corte richiama documenti e testimonianze, senza indicarli (neppure nominativamente).
Il secondo motivo è svolto in fatto con riferimento alla redazione della comunicazione.
In relazione alla mancata specificazione dei documenti e delle testimonianze non sussiste difetto di motivazione, poiché sul tema la Corte richiama espressamente (pag. 70) la sentenza di primo grado, nella quale v'è un'approfondita disamina complessiva. Con il terzo motivo insiste nel difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità. In particolare sarebbe stato ritenuto provato lo stoccaggio di materiali appartenenti alla tipologia n. 14.1 sulla base di soggettive sensazioni olfattive degli operanti e per l'oggettivo putridume derivato dalla presenza d'insetti. Anche in ordine agli altri reati la prova - assume - non è desunta da rilievi scientifici ma da elementi tipici di ogni rifiuto: in altri termini, da un modesto indizio si sarebbe ritenuta l'esistenza di rifiuti non autorizzati.
Sul tema in oggetto va osservato che la prova della responsabilità è congruamente motivata, non essendo necessario, in assenza di specifica statuizione normativa, l'obbligo di procedere ad accertamenti tecnici.
Al riguardo deve essere richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui (per tutte sez. 5 sent. 0 7569 del 11/06/1999 ud. 21/04/1999 rv. 213637 ric. Jovino) "In tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso, quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti" con la conseguenza che (sez. 1^ sent. 0 6911 del 11/06/1992 ud. 29/04/1992 rv. 190555 rie. Velia) "in caso di rigetto della relativa richiesta di parte, il giudizio del giudice di appello, allorquando sia logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in Cassazione, trattandosi di giudizio di fatto". Con il quarto motivo rileva difetto di motivazione sulla responsabilità in relazione al decreto legislativo n. 22 del 1997 succ. modif.. Mancherebbe una logica spiegazione in ordine alla natura e tipologia dei rifiuti, essendosi la Corte limitata a riferire delle anzidette sensazioni olfattive.
Anche il quarto motivo in ordine alla ritenuta sussistenza delle violazioni al decreto legislativo n. 22 del 1997 vanno ripetute le medesime considerazioni relative al terzo motivo.
Con un motivo numerato del pari sub quattro ma sostanzialmente autonomo si duole del difetto di motivazione sull'irrogazione della sanzione detentiva con riferimento alle contravvenzioni per le quali è prevista la pena alternativa.
Il motivo attinente all'applicazione della detenzione per le contravvenzioni sanzionate con pena alternativa è privo di specificità per un verso e per l'altro costituisce inammissibile censura di merito.
Con il quinto motivo lamenta il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena: la Corte avrebbe telegraficamente richiamato la gravità dei fatti, senza altra precisazione e senza distinguere la sua posizione da quella degli altri coimputati. Assume che il suo comportamento processuale non è mai stato improntato ad atteggiamento ostruzionistico.
Il quinto motivo sulla determinazione della pena non può essere accolto, per le ragioni già esposte con riferimento al sesto motivo comune ad ambedue i ricorrenti.
UF ricorre avverso la sentenza con cui nella medesima data la corte, ai sensi dell'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 1.950,00 euro di multa;
lo ha altresì condannato alla rifusione solidale delle spese forfetarie in favore delle parti civili costituite. Espone quattro motivi.
Con il primo evidenzia violazione degli artt. 451 e 592 cod. proc. pen. con riferimento all'erronea condanna solidale alle spese liquidate a favore di tutte le parti civili costituite, anche in ordine a trentuno imputazioni a lui non contestate. Tal errore della decisione d'appello deriva dalla condanna unitaria pronunziata, laddove la sentenza di primo grado aveva distinto le posizioni dei singoli imputati. La Corte avrebbe dovuto limitare la condanna alle spese nei confronti soltanto di quelle parti civili che si sono costituite in relazione ai capi d'imputazione a lui ascritti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Pavia, Comune di NE con Marcallo, Comune di ER. La Corte ha confermato la prima pronunzia anche nella parte relativa alla sua condanna al pagamento di una provvisionale in favore dei citati enti.
La pronunzia della Corte non è nel senso indicato dal ricorrente ma è apparentemente equivoca nella sua formulazione (anche se una diversa interpretazione del documento non è possibile, in quanto comporterebbe un indebito arricchimento per l'eventuale parte civile, che procedesse ad eseguire una tabi illegale pretesa): è, quindi, opportuno renderla più specifica attraverso la precisazione secondo cui la condanna concerne soltanto la rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite nei suoi confronti (con l'esclusione della Regione Campania e del Comune di Bernate Ticino). Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 521 e 546 cod. proc. pen. con riferimento all'erronea indicazione del Comune di
Bernate Ticino quale asserito luogo di consumazione dei reati a lui ascritti. In realtà, osserva, tale luogo si riferisce a RI GN: conseguirebbe la nullità della sentenza d'appello per la difformità tra il fatto contestato e quello ritenuto. Il secondo motivo palesemente infondato, poiché la semplice erronea indicazione del luogo di commissione dei reati nella premessa della sentenza d'appello non determina alcuna nullità, non avendo intaccato la sostanza del giudizio formulato. Esso determina soltanto la necessità di rettificare la motivazione della sentenza di secondo grado nel senso che le imputazioni sono quelle di cui alla sentenza di primo grado e qui trascritte innanzi.
Con il terzo motivo rappresenta l'erronea applicazione degli artt. 129 e 521 cod. proc. pen., per non avere il giudice d'appello rilevato l'assoluta estraneità ai fatti di cui ai capi AV), AZ), BA), BB), BD), BE), BF), BG), BI) della società TECNOIMPIANTI s.r.l.. In particolare la Corte non avrebbe precisato che in base agli atti processuali tutte le incolpazioni concernenti le vicende verificatesi in ER (via Archimede) e Marcallo con NE (via Varese) riguardavano la ditta individuale NO di CO EN. Tal errore avrebbe portato ad una difformità tra i fatti contestati e quelli ritenuti. In particolare dovrebbe essere annullata l'intera sentenza d'appello, atteso che la pena base è stata determinata con riferimento al reato di truffa aggravata contemplato in relazione al capo BG innanzi menzionato, come uno di quelli cui la società TECNOIMPIANTI s.r.l. era estranea. Il terzo motivo è inammissibile, perché richiede un esame degli atti, invocato dal ricorrente, non consentito in sede di legittimità, particolarmente quando la sentenza è stata pronunziata ai sensi dell'art. 599 quarto comma cod. proc. pen.. Con il quarto motivo evidenzia erronea applicazione degli artt. 129 e 521 cod. proc. pen. in relazione alla sua mancata assoluzione da tutti i delitti di truffa aggravata e di falso ideologico ex art. 31 del D. L.vo n. 22 del 1997 e carenza di motivazione. La Corte avrebbe utilizzato mere formule di stile.
A) In assenza d'elementi idonei a provare l'esistenza d'artifici o raggiri la Corte avrebbe dovuto assolverlo, tenendo anche presente che il reato di cui al citato decreto legislativo n. 22 è speciale:
diversamente s'irrogherebbe una sanzione più grave rispetto alla pena inflitta a colui che pone in essere la stessa condotta senza contatto con la P.A..
L'assunto di cui al punto A) del quarto motivo è privo di specificità nella prima parte ed è infondato, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, atteso che l'esistenza di artifici e raggiri comporta proprio la diversità della condotta rispetto a quella ordinariamente prevista dal decreto de quo. B) In ordine alla truffa aggravata riguardante i fatti avvenuti in Marcallo con NE, la Corte non avrebbe rilevato che dalle dichiarazioni del teste NT la condotta ha avuto inizio il 22 settembre 1998, in un'epoca antecedente alla data di presentazione della comunicazione - 11 novembre 1998 - ex art. 33 D. L.vo n. 22 del 1997: ciò escluderebbe l'elemento soggettivo.
Sul punto B) del quarto motivo va osservato che esso non può essere dedotto in Cassazione, attenendo alla valutazione delle dichiarazioni del teste menzionato. Ciò, a prescindere dalla constatazione della rinunzia agli altri motivi di ricorso, estranei a quelli in ordine alla determinazione della pena.
C) Per i fatti di TI EL, la comunicazione afferma - fu presentata il 14 maggio 1999 senza la relazione tecnica, destinata ad illustrare i macchinari utilizzati: non v'era, pertanto, possibilità d'induzione. Dalla sentenza di primo grado emerge che la ditta fu esclusa dall'elenco di quelle che trattavano rifiuti di cui al punto 14.1 del D.M.
5.2.1998. Per le stesse ragioni non è prospettabile il punto C) del quarto motivo.
D) Anche in ordine al falso ideologico la Corte avrebbe dovuto emettere una pronunzia ex art. 12 9 cod. proc. pen. (capi AO), AT), BA), BF). La condanna sarebbe fondata su un'erronea interpretazione della legislazione ambientale, poiché la comunicazione dell'art. 33 doveva intendersi equiparata ad una dichiarazione d'inizio d'attività, priva d'autonoma finalità di descrizione della futura attività aziendale.
Il motivo è infondato palesemente, poiché l'art. 31 ultimo comma riguarda qualsiasi denunzia o domanda a qualunque titolo presentata, non essendovi nel testo della norma alcuna esclusione. Anche a NA SC è stata applicata in appello, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena sospesa di un anno e cinque mesi di reclusione e 750,00 euro di multa. Ricorre, deducendo tre motivi, analoghi a quelli di UF. Con il primo si duole della condanna al pagamento in solido delle spese in favore di tutte le parti civili anche in ordine a capi d'imputazione a lui non contestati. La Corte avrebbe dovuto limitare le statuizioni suddette nei confronti delle sole parti civili che si sono costituite in riferimento alle imputazioni a lui ascritte:
Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Marcallo con NE, Comune di ER;
andavano esclusi la Regione Campania, la Provincia di Pavia, il comune di Semate Ticino.
Con il secondo motivo rappresenta la violazione degli artt. 129 e 521 cod. proc. pen., in relazione al mancato rilievo dell'assoluta estraneità ai fatti della società NO s.r.l..: tutte le incolpazioni concernenti le vicende verificatesi nei siti di ER via Archimede e Marcallo con NE riguardavano la ditta individuale e non la società. Ne deriverebbe una difformità tra i fatti contestati e quelli delibati: conseguirebbe l'assoluzione per non avere commesso il fatto.
Con il terzo motivo espone la medesima doglianza con riferimento a tutti i reati di truffa aggravata e di falso ideologico ex art. 31 cit.. La Corte avrebbe utilizzato clausole di stile. A) La vigente disciplina di cui al decreto citato sarebbe speciale rispetto alla truffa: diversamente sarebbe ingiustamente più lieve la posizione di coloro che conseguono il medesimo risultato senza previo contatto con la P.A...
B) Con riferimento alla truffa aggravata l'assoluzione era imposta dalla valutazione delle dichiarazioni del teste NT, il quale ha precisato che l'illecita attività ha avuto inizio (22 settembre 1998) antecedentemente alla data di presentazione della comunicazione (11 novembre 1998).
C) La Corte avrebbe dovuto assolverlo anche dal reato di cui al citato art. 31, poiché secondo la legislazione ambientale vigente all'epoca dei fatti la comunicazione di cui all'art. 33 era equiparata ad una dichiarazione d'inizio d'attività. Le risposte ai predetti motivi sono identiche a quelle concernenti il ricorso di ZU.
A DI IE è stata applicata, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, la pena di cinque mesi di arresto e 3.000,00 euro di multa.
Ricorre l'imputato.
Il primo motivo è sostanzialmente identico a quello esposto da ZU e EN.
Con il secondo motivo assume che tutte le imputazioni di Marcallo con NE, come emerge dagli atti processuali, riguardavano la ditta individuale NO di EN CO e non la omonima società. Ne deriverebbe la difformità tra i fatti addebitati e quelli ritenuti con la conseguente nullità della sentenza. Le risposte ai predetti motivi sono identiche a quelle concernenti il ricorso di ZU.
VE deduce nove motivi.
1) Con il primo assume che la motivazione mancherebbe, in quanto non sarebbe conforme alle regole di rito un mero rinvio a quella di primo grado: la Corte avrebbe dovuto evidenziare il proprio convincimento con argomentazioni autonome.
2) Ciò sarebbe avvenuto con riferimento alla condanna per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. (capo A). La motivazione, invero, non è affatto assente, poiché il richiamo a quella di primo grado è sufficiente, nell'ipotesi In cui, come già evidenziato, non vi siano elementi nuovi o diversi da apprezzare. 3) Con il terzo espone che il reato d'inquinamento (capo B) accertato il 5 ottobre 1998 si sarebbe prescritto il 5 aprile 2003, in quanto, pur essendo stata affermata la continuazione con altro reato perfezionatosi nel settembre 1999, esso sarebbe autonomo rispetto a tutte le altre imputazioni, poiché in quest'ipotesi l'elemento soggettivo è colposo mentre negli altri è doloso.
Il motivo è infondato. La negazione della continuazione muove dall'erroneo presupposto astratto che la contravvenzione de qua sia punita solo a titolo di colpa, laddove l'elemento soggettivo di quest'illecito comprende in sè anche il dolo, non posto in discussione nella sede di merito, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato.
4) Con il quarto adduce violazione dell'art. 51 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni (capo C). Ricorda che la norma non fornisce una definizione del termine discarica, la quale sarebbe ravvisabile solo quando vi sia l'abbandono di rifiuti in modo incontrollato e definitivo. Nella specie mancherebbe questo requisito, poiché la I.T.R. voleva trasformare i rifiuti in C.D.R. destinato ai cementifici. Il materiale era, quindi, stoccato nell'attesa della produzione di C.D.R., essendovi in loco macchinari idonei. Non sussisterebbe, quindi, il reato in esame. La manifesta infondatezza dell'assunto difensivo si desume con chiarezza ove si tenga conto della motivazione integrata delle due sentenze di merito: in particolare in quella di primo grado (ben trentadue pagine sono dedicate all'argomento: da pag. 11 a pag. 43) v'è una dettagliata ed amplissima confutazione specifica di quest'asserzione. Anche la sentenza d'appello - sia pure in maniera doverosamente più succinta - esamina tale censura e, dopo avere ricordato la genericità della deduzione, precisa, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, che la persistente presenza d'esalazioni maleodoranti e l'incontrollato rilascio di liquami dimostra che la pretesa volontà di eliminare correttamente i rifiuti è contraddetta dall'effettiva esistenza di una vera e propria discarica, nel senso indicato dallo stesso ricorrente, derivante proprio dal mancato smaltimento di enormi quantità di rifiuti.
5) Con il quinto, in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 674 cod. pen. e 1 sexies della legge n. 431 del 1985 (capi D ed E),
rileva che la Corte non avrebbe valutato la deposizione del Dott. Vitale, geologo, il quale ha riscontrato che questi fatti non sussistono;
sarebbero stati, inoltre, ignorati i documenti del laboratorio ambientale di Buscate.
Questo motivo non può essere esaminato, poiché con lo stesso si prospetta un presunto travisamento del fatto, non deducibile in sede di legittimità, perché, a prescindere dalla sua rilevanza, non si desume dal testo del provvedimento impugnato.
6) Con il sesto, in ordine alla gestione dei rifiuti speciali senza autorizzazione (capi F, G, H, O, Q, T, Z, AA, AC, AF, AG, AN), assume che la motivazione è svolta anche qui per relationem e che il suo ruolo non era attivo.
Si ripete ancora una volta che la motivazione per relationem è consentita, quando essa si presenta tanto dettagliata (come nella specie) da rispondere a tutte le osservazioni dell'appellante. 7) Con il settimo, in ordine ai delitti di cui agli artt. 484 e 648 cod. pen., osserva che la prova della ricettazione di falsi formulari d'identificazione di rifiuti di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo è stata desunta soltanto dal disconoscimento da parte d'alcuni autisti, che non avevano riconosciuto la propria firma, senza considerare che questi possono essere caduti in errore. Soltanto una perizia grafica - asserisce - avrebbe potuto dare la certezza. Aggiunge che la contestazione di ricettazione è basata sempre sulle dichiarazioni degli autisti, le cui deposizioni non dimostrano in modo certo che i conferimenti non vi sono stati. Ne deriverebbe l'insussistenza dei falsi nei registri. Il settimo motivo non è prospettabile in questa sede, poiché con esso da un lato si critica la decisione fondata sulle dichiarazioni degli autisti, ipotizzando supposti errori, e, così, evidenziando chiaramente valutazioni di merito, inammissibili in Cassazione, e dall'altro s'assume la necessità di una perizia, che, com'è già precisato, non può essere considerata prova decisiva. 8) Con l'ottavo, in ordine al reato di truffa di cui al capo AP, rileva che la Corte ha ritenuto integrato il delitto sul presupposto che egli, nel momento in cui presentava la comunicazione, stesse dolosamente preordinando di ottenere ingiusti profitti, sia coitì effettivi ricavi sia come mancate spese. A tale conclusione la Corte sarebbe pervenuta in assenza di prove e sulla base di deduzioni logiche.
La critica svolta con l'ottavo motivo è assolutamente apodittica e priva di specificità, anche in considerazione, proprio sotto il profilo logico, delle dettagliate e convincenti argomentazioni adottate dai giudici del territorio.
9) Con il nono, espone che il danno ambientale sarebbe, inoltre, inesistente, poiché v'è condanna alla bonifica dei siti. Questo motivo è pretestuoso, poiché la condanna alla bonifica futura - e da eseguire - non elimina il danno già verificatosi. CI EL ricorre, deducendo sei motivi.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che qui di seguito s'espongono.
Con il primo evidenzia la manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corte territoriale dapprima formula dubbi sulla sua colpevolezza, tanto da porre il problema dell'applicabilità dell'art. 530 capoverso cod. proc. pen., e, poi, invece, ritiene accertata la responsabilità.
Il primo motivo è palesemente infondato. Esternare l'esistenza di "qualche problema d'accertamento della responsabilità" non è indice di contraddittorietà della motivazione della sentenza, ma anzi evidenzia l'accuratezza con la quale il giudice di secondo grado ha approfondito il tema della responsabilità ed il massimo scrupolo critico con cui ha affrontato ogni questione.
Con il secondo assume la mancanza della motivazione sulla responsabilità, che sarebbe stata desunta dall'assunto "non poteva non sapere" ed in particolare dall'esperienza dei procedimenti subiti, neppure indicati e comunque riguardanti reati diversi, quali la bancarotta. Aggiunge che la Corte ricorda la visita ispettiva del maresciallo NT e della funzionarla OL, senza considerare che esso ricorrente era amministratore da soli quindici giorni. In definitiva la responsabilità deriverebbe dall'essere rimasto in carica per quarantacinque giorni.
Il motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha argomentato in ordine all'esistenza dell'elemento psicologico non sulla base del "non poteva non sapere" ma alla luce della constatazione della gravità macroscopica della situazione abusiva, della trascorsa esperienza giudiziaria del ricorrente e della visita ispettiva da lui subita, idonea a metterlo nella consapevolezza della violazione. Non è ovviamente possibile un'introspezione invasiva della psicologia, al fine d'accertare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato. Ne deriva che gli estremi di fatto indicati dai giudici milanesi sono idonei a suffragare le conclusioni cui sono giunti e non possono essere posti in discussione in sede di legittimità.
Con il terzo motivo rappresenta l'omessa motivazione in ordine all'esclusione della sua buona fede. La Corte mostrerebbe un ragionevole dubbio sul tema, rilevando la "fugace comparsa di ON sulla scena", senza trame le dovute conseguenze. Tale osservazione è palesemente ininfluente: l'elemento indicato non assume alcun significato ai fini della configurazione degli illeciti a carico del prevenuto, poiché la durata della partecipazione può incidere soltanto ai fini della determinazione della pena e non anche della responsabilità.
Con il quarto motivo evidenzia la mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità alla Sunworld dell'attività oggetto del procedimento: la Corte avrebbe omesso ogni riferimento alla circostanza documentalmente provata, secondo cui durante la permanenza in carica di ON, all'interno del capannone in Cornaredo ha operato esclusivamente la predetta Sunworld di ZU, essendo titolare dell'autorizzazione non ancora volturata. A quest'ultima erano intestate le fatture e le schede tecniche trovate all'interno del capannone.
Il quarto motivo contrasta con il dettato dell'art. 606 comma 3, perché non rientra nel novero di quelli consentiti, in quanto non può essere esaminato in questa sede, poiché con esso s'introduce un tema che, per essere verificato, richiede l'esame della documentazione, inibito in Cassazione.
Con il quinto motivo espone la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della sentenza di primo grado, atteso che in quest'ultima il suo nome non compare. Manifestamente infondato è il quinto motivo, poiché le due sentenze di merito nella ricostruzione dei fatti di causa s'integrano. Va, comunque, osservato che la posizione del ricorrente è stata esaminata in modo attento e completo dalla Corte territoriale.
Con il sesto motivo assume l'illogicità della motivazione in ordine alla congruità della pena. Aggiunge che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla bonifica dell'area è sproporzionata alla gravità del fatto, sia per non essere imputabile a lui l'accatastamento del materiale riciclabile, riconducibile ad un periodo antecedente alla sua immissione nella carica d'amministratore, sia perché il periodo della sua presunta responsabilità (solo due mesi) sarebbe sproporzionato alla bonifica dell'intera area.
Il sesto motivo non può essere dedotto in questa sede nei termini in cui la questione è stata prospettata, poiché involge una valutazione di merito, non consentita ai giudici di legittimità. La bonifica, comunque, non può essere divisa in parti corrispondenti - come sembra pretendere il ricorrente - ai periodi di responsabilità di ogni coimputato.
NN RI e OB RI sono stati condannati: la prima alla pena di due mesi di reclusione ed il secondo a quella di quattro mesi di reclusione.
Hanno presentato un ricorso unico, deducendo tre motivi. Con il primo rappresentano la violazione dell'art. 484 cod. pen. e la manifesta illogicità della sentenza per l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo AH), così formulato "perché in concorso tra loro, ognuno nella rispettiva qualità sopra indicata, alfine di conseguire il profitto di cui al capo che precede, essendo obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti gestiti dalla società RI SERVIZI AMBIENTALI s.a.s. ai sensi dell'art. 12 d. l.vo n. 22 del 1997 - registrazioni soggette a ispezione e/o controlli dell'Autorità - scrivevano e/o lasciavano scrivere sul registro di carico e scarico le false indicazioni relative alle operazioni di trattamento presso il proprio impianto dei circa 506.400 kg. di rifiuti non pericolosi prodotti dalla Cartiera Pirinoli s.p.a. di Roccavione."
Affermano che l'ipotesi non sarebbe ravvisabile, difettando sia la qualifica soggettiva sia l'oggetto materiale della condotta di "falsità in registri".
Precisano che l'art. 484 punisce soltanto le falsità poste in essere dal soggetto "per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione della autorità di pubblica sicurezza". Ricordano che questa Corte nella sentenza 20 marzo 1987, ric. Delvino ha affermato che il reato non è configurabile quando uno specifico potere di controllo è affidato ad organi dell'amministrazione (nella specie finanziaria) dello stato.
Rilevano che il riferimento alla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente ed alle funzioni di vigilanza e controllo demandate al Corpo Forestale ed al nucleo ecologico dei Carabinieri sarebbe ininfluente, in quanto le autorità di pubblica sicurezza sono soltanto quelle tassativamente indicate dall'art. 1 delle leggi di P.S. e dall'art. 1 del Regolamento attuativo (Prefetto, Questore o, in mancanza, Sindaco).
Parimenti inutile sarebbe il richiamo all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 ed al decreto legislativo n. 201 del 1995,
poiché la Guardia di Finanza è compresa tra le forze di polizia agli effetti della tutela dell'ordine pubblico ma non fa parte dell'organizzazione amministrativa della pubblica sicurezza. Aggiungono che la nozione di "pubblica sicurezza" accolta dalla Corte territoriale sarebbe troppo ampia fino a comprendere in essa la materia dei rifiuti, così sconfinando nell'analogia in malam partem. Assumono che l'esistenza di un sistema normativo speciale, che sottopone i registri di carico e scarico al controllo di autorità diverse da quelle di pubblica sicurezza, prevede anche sanzioni specifiche.
Con il secondo motivo rappresentano violazione degli artt. 15 e 484 cod. pen. e 9 della legge n. 689 del 1981 nonché manifesta illogicità della motivazione sul capo AH).
Nei motivi d'appello - affermano - avevano sostenuto che il fatto non costituiva reato ma illecito amministrativo ai sensi dell'art. 52 d. l.vo n. 22 del 1997. La Corte territoriale ha escluso il rapporto di specialità, in quanto l'art. 484 sanzionerebbe l'annotazione di dati falsi, mentre la previsione amministrativa punirebbe l'omessa, inesatta o irregolare tenuta dei registri, cioè, la mera inosservanza formale. In contrario osservano che le fattispecie di cui al citato articolo 52 costituiscono specifiche ipotesi di falso, poiché il terzo comma disciplina le stesse ipotesi in relazione ai rifiuti classificati come pericolosi ed opera quoad poenam un rinvio a quella stabilita dall'art. 483 cod. pen.; il medesimo richiamo riguarda colui che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti "fornisce false indicazioni". Precisano che l'ultimo comma con riferimento alle indicazioni formalmente incomplete o inesatte previste dai commi 1, 2 e 3 prevede una diminuzione della sanzione amministrativi quando sia possibile ricostruire la realtà attraverso altri riscontri esterni. L'art. 52 sarebbe speciale, poiché si riferisce proprio ai registri di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, mentre l'oggetto dell'art. 484 sono i registri soggetti ad ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza: conseguirebbe che il legislatore ha depenalizzato tali condotte.
Con il terzo motivo rappresentano la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. nonché omessa motivazione sul punto con riferimento al reato continuato di cui al capo AH). La Corte avrebbe omesso d'indicare la pena base e la più grave tra le presunte plurime violazioni.
Il ricorso deve essere rigettato.
La materia dei rifiuti, come è noto, è disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il cui art. 52, tra l'altro,
reprime con una sanzione pecuniaria la violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico, nei quali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, vanno annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti medesimi. Il citato art. 52, però, prevede soltanto la tenuta dei registri "in modo incompleto"; nulla dispone con riferimento all'inserimento nei registri medesimi di dati completamente falsi (come nella specie) ne' nel senso di ritenerli sanzionati dalla statuizione de qua ne' nel senso d'escludere l'applicabilità di disposizioni del codice penale. I rapporti tra le diverse norme sono, invece, regolati in via generale dalla legge 24 novembre 198|, n. 689, il cui art. 9 prevede il principio di specialità, in virtù del quale, quando "uno stesso fatto" è punito da una disposizione penale e da altra amministrativa si applica quella speciale.
L'espressione "stesso fatto" non si riferisce certamente alla stessa materia ma al concreto accadimento esaminato in tutti i suoi elementi. Ne deriva che quando è previsto in linea generale da due statuizioni, una delle quali aggiunge un estremo ulteriore e specializzante, prevale quest'ultima statuizione sulla prima, proprio in applicazione del principio de quo.
Nella specie la materia attiene ai rifiuti ma il "fatto" normativamente disciplinato è per l'art. 52 quello della tenuta dei registri "in modo incompleto" o (comma 4 dello stesso articolo) inesatto e per l'art. 484 cod. pen. quello di avere scritto o lasciato scrivere in essi "false indicazioni".
Come si constata dalla semplice lettura delle due previsioni le condotte sono completamente diverse, poiché il dato previsto dall'art. 52 deve essere esistente anche se non completo o non esatto, mentre quello di cui all'art. 484 deve presentare il carattere della non rispondenza alla realtà, che viene stravolta, inventata.
Anche sotto il profilo dell'offensività l'ipotesi penale è di maggiore gravità, poiché consiste non in un comportamento scarsamente diligente, derivante da un inserimento meramente irregolare, ma nella formulazione di dati scientemente alterati. Nè la previsione del comma 3 dell'art. 52 secondo cui s'applica l'art. 483 cod. pen. nel caso di "chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni" dimostra, come sostiene il ricorrente, che la mancanza d'analoga statuizione con riferimento alla fattispecie in esame nell'antecedente comma 2 e nel successivo comma 4 in relazione alla tenuta dei registri di carico e scarico indica l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 484 cod. pen.. Reputa il collegio che l'espresso richiamo all'art. 483 era necessario proprio per escludere qualsiasi dubbio che poteva in concreto nascere dalla stessa intitolazione dell'art. "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico", la quale è in sè equivoca in ordine ai certificati d'analisi.
L'art. 484 in esame, invece, completa in modo organico la previsione normativa in materia di rifiuti, rendendo il sistema sufficientemente completo in modo d'assicurare una più ampia tutela repressiva proprio nel momento fondamentale della formazione dei registri che hanno grande importanza nell'ambito dei controlli da parte degli organi addetti.
A tal proposito va anche chiarito che i registri de quibus sono soggetti all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza. È noto che la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349) assegnava i compiti di vigilanza e repressione anche al Corpo Forestale dello Stato ed al Nucleo Ecologico dei Carabinieri. Queste ultime attività di verifica sono, poi, state assegnate dal decreto legislativo n. 22 del 1997 (artt. 19 e 20) alle Regioni ed alle Province, che possono avvalersi, a tal fine, delle medesime istituzioni precedenti.
Come correttamente ha osservato la Corte territoriale, detti organismi svolgono certamente funzioni di pubblica sicurezza, come specificato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121. Conferma della ritenuta sottoposizione dei registri ai controlli di pubblica sicurezza s'evince, d'altronde, dalla stessa impostazione del codice penale che al libro terzo, titolo primo disciplina le "contravvenzioni di polizia" distinguendo le "contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza" (capo primo) e le "contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale" (capo secondo).
Tra le prime indica le "contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica", nel cui novero iscrive all'art. 674 (contestata nel presente giudizio) il "getto pericoloso di cose", che sanziona appunto chiunque "getta o versa... cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone...".
In tale norma sarebbe da iscrivere tutta la materia dei rifiuti, se non esistesse la disciplina speciale. È, quindi, evidente che i registri di carico e scarico dei rifiuti, riguardano la pubblica incolumità e, pertanto, la pubblica sicurezza e sono assoggettati ai relativi controlli.
L'ultimo motivo è parimenti infondato, poiché la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere a carico di BE DO e NN DO in ordine al reato di cui al capo AG ed ha eliminato l'intero aumento per la continuazione, senza tenere conto della così detta continuazione interna al delitto in esame. In assenza d'impugnazione del pubblico ministero tale rilievo non può essere certamente sollevato dagli imputati, che non hanno interesse. Le spese del procedimento, il versamento in favore della cassa delle ammende;
le spese e gli onorari in favore della parte civile costituita Amministrazione Provinciale di Pavia vanno determinate come da dispositivo.
La specificazione resa ex art. 619 cod. proc. pen. in ordine alle posizioni di ZU, EN e Di PI consiglia l'esclusione delle condanne di costoro al pagamento delle spese ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di Di PI, ZU e EN;
dichiara altresì inammissibile il ricorso di ON;
rigetta quelli di OR, VE, GN, DO NN e DO BE;
rettifica la sentenza impugnata nel senso che la condanna solidale al risarcimento dei danni ed al pagamento della provvisionale è riferita alle sole parti civili come costituite nei confronti dei singoli imputati;
condanna ON, OR, VE, GN, DO BE e DO NN al pagamento in solido delle spese processuali e ON anche al versamento di euro 300,00 alla cassa delle ammende;
condanna altresì VE, GN, OR e ZU al pagamento in solido delle spese ed onorari di questo grado in favore della p.c.c. Amministrazione Provinciale di Pavia e liquida le stesse in euro 5.795,74 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2004