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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentario • 1
- 1. I criptofonini: sistemi informatici criptati e server occulti*Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 14 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2023, n. 17647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17647 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LU CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, ha depositato conclusioni scritte, richiamate in udienza, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
in difesa di LU IC sono presenti l'avv. IC PUTRINO del foro di MI e l'avv. Vincenzo Nico D'ASCOLA del foro di REGGIO CALABRIA, i quali hanno illustrato i motivi di ricorso, chiedendone raccoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17647 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 28/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale cittadino aveva applicato a LU IC la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 2), 6), 8), 15), 16) e 17) della contestazione provvisoria [partecipazione a un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d. P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. (in OI TA fino al 13/1/2021) e più reati fine ai sensi degli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309/1990, anch'essi aggravati ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. (concorso in importazioni di cocaina dall'estero, tra il 22/11/2020 e il 12/1/2021)]. 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria. In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to-end prodotta e fornita dalla società canadese SKY GLOBAL, come precisato nella nota 2 dell'ordinanza genetica) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giudiziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server. Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocannera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella, cioè, condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla 2 citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa). Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi O.E.I. all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, cioè a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi nota 1 della pag. 6 dell'ordinanza impugnata). Pertanto, secondo il Tribunale, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), di un flusso di comunicazioni in atto, cioè, al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi, bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti. Il Tribunale del riesame, poi, ha ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto degli ordini emessi, richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto il limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici. Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma SKY ECC), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in 3 cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha poi rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di Reggio Calabria e riportate nella nota sopra richiamata. Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. In merito alla identificazione degli indagati, quali users dei singoli PIN associati ai dispositivi, il Tribunale ha dato atto di quanto esposto nella informativa circa il metodo utilizzato dagli inquirenti: si era accertato, infatti, che alcuni indagati erano utilizzatori di criptofonini per scambio di messaggistica sulla piattaforma SKY ECC, ove ogni user è identificato con un PIN, al quale è a sua volta associato un nickname coincidente con il nomignolo, con il quale gli indagati venivano chiamati durante le conversazioni intercettate. Così, muovendo dall'analisi dei riferimenti operati dagli stessi utilizzatori dei dispositivi (soprannomi/nomignoli, nome e cognome, particolari di vita o accadimenti attribuiti a determinati soggetti), era stato possibile associare PIN e nickname a ciascun indagato, anche grazie ai riscontri di polizia giudiziaria operati sull'oggetto dei riferimenti di volta in volta effettuati dai soggetti interessati. Quanto al LU, il Tribunale ha elencato gli elementi valorizzati alle pagg. da 7 a 9 dell'ordinanza impugnata, riguardanti l'utenza in uso allo stesso e le coincidenti geolocalizzazioni;
la compatibilità della sua residenza con i riferimenti ricavati dai messaggi e la geolocalizzazione di altri co-indagati, quali NA RE;
alcuni eventi, come la sua scarcerazione, compatibile con le risultanze acquisite;
il periodo di circa 11 anni di detenzione dello stesso;
l'avvenuta scarcerazione del fratello;
la riconducibilità al medesimo di un terreno sito in provincia di Catanzaro;
infine, l'organizzazione di uno spostamento a Palmi con NA RE. Fatte tali premesse, il Tribunale ha dunque affrontato il vaglio della gravità indiziaria, sia con riferimento al reato associativo, che avuto riguardo ai singoli reati fine. Ha, così, ritenuto sussistenti gravi indizi della sua intraneità al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria e del suo concorso nelle singole operazioni oggetto dei reati fine contestati al medesimo, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo. Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato. In particolare, ha descritto analiticamente le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di OI TA delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle 4 pagg. da 10 a 21 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in OI TA e Palmi) per la esfiltrazione della droga da quel porto;
a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde garantire la loro presenza all'arrivo della droga;
a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che poi veniva prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene efficacemente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto). Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi. In tale schema, il compito del LU, unitamente a CU RO e NA RE, era quello di assicurare l'uscita dei carichi dal porto, previa individuazione del container da usare per occultare i carichi esfiltrati, ma anche provvedere alla materiale contraffazione del sigillo da apporre al container usato per l'uscita e alla consegna della droga nei luoghi indicati dai vertici associativi. Inoltre, il LU era risultato essere interlocutore privilegiato di ZZ AN (che nell'associazione rivestirebbe un ruolo apicale), attivandosi su impulso di costui anche con l'aiuto del citato NA e, nella fase della consegna, con quello di CU RO. Il Tribunale, in conclusione, ha ritenuto che gli elementi disponibili consentissero di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni. L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa supportata da una trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale. In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando le attività di dettaglio;
a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i containers di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra vertici e operai infedeli). Il gruppo era poi dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro). 5 Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art.274, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla necessità di un approfondimento dei fatti e di altri eventuali episodi e alla necessità di individuare correi e altri partecipi;
ma anche nel pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, rinviando, da un lato, alla gravità delle modalità della condotta, dimostrative del fatto che il LU, ove non ristretto, potrebbe porre in essere reati della stessa specie;
dall'altro, alla sua personalità, egli essendosi reso disponibile, attraverso un sistema collaudato e non occasionale, ad importare quantitativi non esigui di cocaina. Ha, inoltre, valorizzato la vicinanza nel tempo delle condotte e ritenuto la misura più afflittiva l'unica in grado di scongiurare il mantenimento dell'inestricabile reticolo di rapporti e cointeressenze illecite intessuto dagli indagati, risolutivamente rinviando alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura infrannuraria, in difetto di elementi di segno contrario. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, vizio della motivazione e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, con riferimento alla documentazione acquisita dall'autorità francese, rilevando che sarebbe stato precluso alla difesa l'accesso alla sua integralità, avendo l'ufficio di Procura ammesso l'esistenza di "ulteriore materiale" pervenuto successivamente e non trasmesso poiché ancora in fase di traduzione. Tale affermazione è ritenuta dalla difesa di cruciale importanza, a fronte di quella del Tribunale secondo la quale gli atti già trasmessi sarebbero idonei a fondare la piena utilizzabilità del dato informatico. La parzialità della documentazione avrebbe precluso la conoscenza dello svolgimento dell'attività investigativa, in essa dovendosi ricomprendere anche la fase acquisitiva dei dati e, quindi, l'attività difensiva inerente al vaglio della ritualità, attendibilità e valenza dimostrativa dei dati stessi. In altri termini, secondo la difesa, l'integrale traduzione del materiale in atti rappresenterebbe un pre-requisito funzionale a porre l'interessato in condizione di difendersi. Sul piano della legislazione interna, poi, si ritiene violato l'art. 143, cod. proc. pen., riformulato dal d. Igs. 32/2014 che ha dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete e a disporre di una traduzione scritta entro un termine congruo con riferimento a taluni atti, tra i quali, per l'appunto, i provvedimenti cautelari. Sotto altro profilo, si è contestata la utilizzabilità dei risultati delle indagini svolte dall'autorità francese, nell'ordinanza impugnata non facendosi cenno alla verifica della legittimità dell'iter investigativo seguito da quella autorità alla luce delle regole dettate dal nostro sistema processuale, informate al principio generale della legalità della prova, corrispondente del principio codicistico e costituzionale della legalità penale, reputando a tal fine insufficiente la generica affermazione secondo la quale la messaggistica non costituisce corrispondenza o intercettazione, intese come captazione di flussi di comunicazione in corso, ma documentazione apprezzabile ai sensi dell'art. 234 bis, cod. proc. pen., difettando in ogni caso il consenso da parte del legittimo titolare dei dati, ossia il gestore del server. In maniera 6 contraddittoria, peraltro, il Tribunale avrebbe negato natura di intercettazione al mezzo di prova in esame, rinviando però a un orientamento formatosi proprio con riferimento alle intercettazioni. In realtà, trattasi di strumenti molto diversi, l'uno postulando l'esistenza di conversazioni in corso decriptate con algoritmo, ascoltate e successivamente trascritte;
l'altro, quella di conversazioni già avvenute per iscritto, non potendo la difesa operare una verifica a posteriori sulla genuinità della chat, laddove, per le intercettazioni può esaminare gli atti, ascoltare le registrazioni, ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Cosicché, l'indisponibilità dell'algoritmo non determina violazione del diritto di difesa nel primo caso, traducendosi in quello in esame, invece, in un palese vizio genetico del contraddittorio. Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla esistenza, in termini di gravità indiziaria, di un'associazione criminosa dedita al narcotraffico, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza di un patto siglato dal ricorrente e diretto alla commissione di più reati in materia di stupefacenti, avvalendosi in modo stabile di una idonea organizzazione di strutture e persone. L'ordinanza, sul punto, svelerebbe una evidente contraddizione: infatti, anche a voler ritenere che l'acquisto e successiva commercializzazione della droga avvenissero attraverso un rodato modus operandi e una sinergia tra i soggetti interessati, nella reciproca consapevolezza della caratura criminale e delle specifiche competenze, il coinvolgimento del LU sarebbe stato sempre limitato ad alcuni isolati episodi entro un limitato arco temporale di circa cinquanta giorni. Il dato dovrebbe smentire, nell'ottica difensiva, la ritenuta continuità, frequenza e intensità dei rapporti con gli altri presunti sodali e le caratteristiche dimensionali, gerarchiche e organizzative di un'associazione conforme allo schema di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309/1990. Sotto altro profilo, il deducente rileva che, in caso di c.d. "droga parlata", il vaglio giudiziario deve essere ancor più rigoroso, nella specie difettando la prova di una a ffectio societatis;
di un contributo stabile e funzionalmente orientato ad assicurare la conservazione e il rafforzamento del gruppo;
di una condivisione delle metodiche. Il tutto aggravato dal fatto che non sono stati neppure individuati una piazza di spaccio, un locale destinato alle riunioni, materiale atto al confezionamento, una cassa comune, un meccanismo di divisione degli utili, un tariffario, una contabilità, una pluralità di stabili canali di approvvigionamento, infine, la capacità di controllare il mercato, saturandolo. Oltre a ciò, la difesa rileva che il LU avrebbe avuto contatti solo con RE NA e AN ZZ e che il Tribunale sarebbe incorso anche in un errore metodologico, pretendendo di trarre dalla commissione dei reati fine il quadro gravemente indiziario circa l'esistenza dell'associazione, non potendosi assegnare ai primi una impropria funzione di supplenza probatoria della partecipazione al retrostante reato associativo. Quanto, poi, all'aggravante mafiosa, dalla ordinanza emergerebbe con evidenza una impropria contrazione del giudizio sulla gravità indiziaria e un generico riferimento ai protagonisti delle singole vicende, accomunati in un indistinto probatorio, senza una effettiva ricostruzione del dolo specifico che sta alla base della contestata aggravante e finisce per costituirne elemento fondante a causa della insufficiente tipizzazione della condotta. 7 Infine, con un terzo motivo, la difesa ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza per insussistenza delle esigenze cautelari, quanto a quella di cui all'art. 274 lett. a), cod. proc. pen., rilevandone il difetto di attualità e concretezza in ragione della natura della piattaforma probatoria;
quanto a quella di prevenzione speciale, rilevando la non pertinenza del parametro degli ingentissimi e facili guadagni economici, valorizzato dal Tribunale. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo tema devoluto è inerente alla valutazione della esistenza o meno della violazione delle regole del contraddittorio, prospettata in relazione alla incompletezza della documentazione trasmessa dall'ufficio di Procura, con specifico riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti informatici (chats decriptate, acquisite dall'autorità giudiziaria francese), trasmessi in evasione di appositi O.E.I. inviati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria all'autorità giudiziaria che, li deteneva. 3. Il motivo è infondato. La questione è stata prospettata, non già in relazione alla violazione del disposto di cui all'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. («Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonchè tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini»), essendo incontestato che la misura è stata emessa alla luce del compendio riversato in sede di riesame. Pertanto, non è in discussione, in questa sede, la sussistenza di una violazione idonea a far scattare la sanzione processuale prevista dal comma 10 della norma richiamata. In ogni caso, qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli, egli ha l'onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, c. 10, cod. proc. pen. (sez. 6, n. 5405 del 27/1/2022, Salvato, Rv. 283000). Pertanto, l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, c. 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436). Ne consegue anche la inconferenza del richiamo operato all'art. 143, cod. proc. pen., non avendo la difesa allegato che gli atti non trasmessi, poiché in corso di traduzione, fossero stati posti a base dell'iniziativa cautelare del pubblico ministero, prima, e del titolo custodiale, dopo. 8 3.1. Ciò posto, venendo al punto cruciale della doglianza difensiva, occorre effettuare una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo. Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I dei Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Possiamo, pertanto, affermare che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al 9 sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di Quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). 3.2. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine deve solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. E, nella specie, la richiesta ha riguardato la "Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione", con riferimento alle chat, ai files, agli audio e ai video inerenti ai PIN degli users del sistema SKY ECC d'interesse per la presente indagine. Tali prove è indiscusso che siano state già acquisite dal Tribuna! judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta dell'ufficio di Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server). Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione. L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. 3.3. A fronte di tale premessa, non può non rilevarsi come la censura difensiva si fondi su due errati presupposti. 10 / Da un lato, la difesa ritiene esistente un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana;
dall'altro, in maniera del tutto generica, allega una ipotetica esistenza di elementi valutativi rilevanti ai fini di tale vaglio, che potrebbero essere contenuti nella documentazione successivamente trasmessa alla Procura di Reggio Calabria (quindi, non valutata dal GIP nella ordinanza oggetto della richiesta di riesame) e ancora in fase di traduzione. Il primo argomento è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di Reggio Calabria ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: si è già affermato, per esempio, che l'utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di essa, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria). 11 Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido valido nel caso di acquisizione di documentazione). 3.4. Quanto al secondo profilo, invece, deve rilevarsi che la misura è stata emessa sulla scorta della documentazione posta nella disponibilità della difesa, con pieno rispetto dunque delle regole del contraddittorio e delle prerogative difensive. Essa è costituita da atti richiesti all'autorità giudiziaria francese che li aveva autonomamente acquisiti secondo le regole processuali proprie di quello Stato membro. La verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento è stata operata dal Tribunale che, oltre ad avere richiamato in nota (vedi pag. 6 della ordinanza impugnata) le norme processuali penali francesi, ha precisato che l'apprensione di quei dati era stata disposta dall'autorità giudiziaria e non da un organo di polizia, in maniera coerente con il principio fondamentale posto dall'art. 15 della nostra Costituzione. Quanto agli atti, invece, non ancora resi disponibili, siccome in fase di traduzione, deve rilevarsi l'assoluta aspecificità della censura: la difesa non ha prospettato profili rilevanti ai fini della verifica del rispetto in genere dei diritti fondamentali e del principio di proporzione, scrutinio che, in ogni caso, il Tribunale ha già operato sulla documentazione disponibile;
né ha allegato che quei dati siano stati valutati dal giudice al momento della emissione del titolo, cosicché non può dirsi integrata, come già sopra chiarito, una violazione dell'obbligo disciplinato dall'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. e, di conseguenza, operante la sanzione processuale del comma 10 dello stesso articolo. Tale censura, quindi, si risolve sostanzialmente nella mera prospettazione, in termini ipotetici, che negli atti successivamente trasmessi ancora in fase di traduzione, non utilizzati dal GIP per la emissione del titolo, possano astrattamente esistere dati idonei a denunciare la violazione dei principi fondamentali e delle norme inderogabili del nostro sistema, unico vaglio che il Tribunale poteva fare e che ha condotto sulla scorta della documentazione disponibile. 3.5. La stessa genericità contraddistingue l'argomento difensivo che fa leva sulla mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita, censura con la quale si è sostanzialmente introdotto anche il tema, invero prospettato in termini meramente ipotetici, della corrispondenza del dato originale con quello trasmesso. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in 12 transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta;
né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "SKY ECC" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, in motivazione;
sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.). 3.6. Infine, è destituito di fondamento l'argomento difensivo con il quale si è allegata una violazione del protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen. Ribadito che la nnessaggistica di che trattasi non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso), in altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del 13 legittimo titolare». Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato tale questione sotto il profilo della esistenza di un valido consenso all'acquisizione, trattandosi di dati non pubblici, detenuti dal Tribunale di Parigi che ne poteva legittimamente disporre. In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. In plurime decisioni di questa Corte, ormai, si è riconosciuta l'applicabilità, ai casi come quello all'esame, della disposizione di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenuto il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907/21, Ci vale, cit., in motivazione). Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la SKY GLOBAL che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piuttosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.). In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, 14 memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Moliterno, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). 4. Il secondo motivo è infondato. Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (sia pur in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La ricostruzione della associazione è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto la esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo del LU all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo. La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali (in termini di mero concorso nei reati fine), preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di incongruità motivazionali smentite però dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. 15 (2f 4.1. La doglianza difensiva non coglie neppure nel segno laddove evidenzia un silenzio motivazionale sugli elementi dai quali è stata desunta l'aggravante mafiosa. Premesso che, per la sua configurabilità, non è richiesta necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416 bis cod. pen. (sez. 2, n. 27548 del 17/5/2019, Galle/li, Rv. 276109-01), nella specie, il Tribunale ha descritto la fase della "committenza" dei lavori di esfiltrazione da parte dell'organizzazione cirminale importatrice che si rivolge a uno dei gruppi criminosi (due dei quali operativi in OI TA e Palmi), al fine di organizzare le operazioni di esflitrazione della droga dal porto, sino alla fase della consegna della droga nel luogo indicato dalla committenza. In ogni caso e risolutivamente, ai fini della valutazione dell'interesse all'annullamento, deve rilevarsi che, confermato il grave quadro indiziario nei termini di cui alla incolpazione provvisoria (ivi compresa l'aggravante speciale della transnazionalità di cui all'art. 61 bis, cod. pen., non contestata dalla difesa), la legittimità della misura non può ricondursi all'eventuale difetto dei presupposti di detta aggravante, stante l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela (sez. 3, n. 20891 del 18/6/2020, Piccirillo, Rv. 279508) anche quanto alla riduzione dei termini di fase della misura in atto (sez. 3, n. 36731 del 17/4/2014, Inzerra, Rv. 260256). 5. Il terzo motivo, infine, è manifestamente infondato. A parte la considerazione che, in ricorso, non è denunciato un vizio specifico dell'ordinanza, deve rilevarsi che il Tribunale ha giustificato la sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante l'operatività della presunzione relativa che presidia quel vaglio e quello sulla scelta della misura, in difetto di elementi di segno contrario atti a superarle (neppure richiamati nel ricorso). La motivazione supera in ogni caso le generiche censure articolate con il motivo, quanto alla esigenza probatoria, osservandosi che il pertinente riferimento alla necessità di identificare correi o individuare altre attività criminose non è scalfito dall'unico inciso contenuto in ricorso che fa riferimento alla natura del materiale probatorio. Quanto all'esigenza specialpreventiva, la motivazione è coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in 16 ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). Nella specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa è stato direttamente collegato alle modalità della condotta, connotata da una notevole rete di rapporti, indispensabile per il funzionamento dello schema sottostante alle singole operazioni programmate, tenuto anche conto della vicinanza nel tempo dei fatti contestati, il tutto valutabile in termini di prognosi cautelare, come concreto pericolo di reviviscenza di quei legami con l'ambiente criminale nel quale i delitti sono maturati. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. perì. Deciso il 28 marzo 2023. Il Consigliere estensore Il Pr sid nte , IE CA Francgs lampi --es:7-(9-reS2—C---k9 r.,,,?,1 E ,9, , , 17
il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, ha depositato conclusioni scritte, richiamate in udienza, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
in difesa di LU IC sono presenti l'avv. IC PUTRINO del foro di MI e l'avv. Vincenzo Nico D'ASCOLA del foro di REGGIO CALABRIA, i quali hanno illustrato i motivi di ricorso, chiedendone raccoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17647 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 28/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale cittadino aveva applicato a LU IC la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 2), 6), 8), 15), 16) e 17) della contestazione provvisoria [partecipazione a un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d. P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. (in OI TA fino al 13/1/2021) e più reati fine ai sensi degli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309/1990, anch'essi aggravati ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. (concorso in importazioni di cocaina dall'estero, tra il 22/11/2020 e il 12/1/2021)]. 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici, dalle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria. In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to-end prodotta e fornita dalla società canadese SKY GLOBAL, come precisato nella nota 2 dell'ordinanza genetica) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giudiziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server. Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocannera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella, cioè, condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla 2 citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa). Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi O.E.I. all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, cioè a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi nota 1 della pag. 6 dell'ordinanza impugnata). Pertanto, secondo il Tribunale, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), di un flusso di comunicazioni in atto, cioè, al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi, bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti. Il Tribunale del riesame, poi, ha ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto degli ordini emessi, richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto il limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici. Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma SKY ECC), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in 3 cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha poi rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di Reggio Calabria e riportate nella nota sopra richiamata. Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. In merito alla identificazione degli indagati, quali users dei singoli PIN associati ai dispositivi, il Tribunale ha dato atto di quanto esposto nella informativa circa il metodo utilizzato dagli inquirenti: si era accertato, infatti, che alcuni indagati erano utilizzatori di criptofonini per scambio di messaggistica sulla piattaforma SKY ECC, ove ogni user è identificato con un PIN, al quale è a sua volta associato un nickname coincidente con il nomignolo, con il quale gli indagati venivano chiamati durante le conversazioni intercettate. Così, muovendo dall'analisi dei riferimenti operati dagli stessi utilizzatori dei dispositivi (soprannomi/nomignoli, nome e cognome, particolari di vita o accadimenti attribuiti a determinati soggetti), era stato possibile associare PIN e nickname a ciascun indagato, anche grazie ai riscontri di polizia giudiziaria operati sull'oggetto dei riferimenti di volta in volta effettuati dai soggetti interessati. Quanto al LU, il Tribunale ha elencato gli elementi valorizzati alle pagg. da 7 a 9 dell'ordinanza impugnata, riguardanti l'utenza in uso allo stesso e le coincidenti geolocalizzazioni;
la compatibilità della sua residenza con i riferimenti ricavati dai messaggi e la geolocalizzazione di altri co-indagati, quali NA RE;
alcuni eventi, come la sua scarcerazione, compatibile con le risultanze acquisite;
il periodo di circa 11 anni di detenzione dello stesso;
l'avvenuta scarcerazione del fratello;
la riconducibilità al medesimo di un terreno sito in provincia di Catanzaro;
infine, l'organizzazione di uno spostamento a Palmi con NA RE. Fatte tali premesse, il Tribunale ha dunque affrontato il vaglio della gravità indiziaria, sia con riferimento al reato associativo, che avuto riguardo ai singoli reati fine. Ha, così, ritenuto sussistenti gravi indizi della sua intraneità al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria e del suo concorso nelle singole operazioni oggetto dei reati fine contestati al medesimo, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo. Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato. In particolare, ha descritto analiticamente le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di OI TA delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle 4 pagg. da 10 a 21 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in OI TA e Palmi) per la esfiltrazione della droga da quel porto;
a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde garantire la loro presenza all'arrivo della droga;
a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che poi veniva prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene efficacemente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto). Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi. In tale schema, il compito del LU, unitamente a CU RO e NA RE, era quello di assicurare l'uscita dei carichi dal porto, previa individuazione del container da usare per occultare i carichi esfiltrati, ma anche provvedere alla materiale contraffazione del sigillo da apporre al container usato per l'uscita e alla consegna della droga nei luoghi indicati dai vertici associativi. Inoltre, il LU era risultato essere interlocutore privilegiato di ZZ AN (che nell'associazione rivestirebbe un ruolo apicale), attivandosi su impulso di costui anche con l'aiuto del citato NA e, nella fase della consegna, con quello di CU RO. Il Tribunale, in conclusione, ha ritenuto che gli elementi disponibili consentissero di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni. L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa supportata da una trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale. In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando le attività di dettaglio;
a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i containers di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra vertici e operai infedeli). Il gruppo era poi dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro). 5 Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ravvisate in quella di cui all'art.274, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla necessità di un approfondimento dei fatti e di altri eventuali episodi e alla necessità di individuare correi e altri partecipi;
ma anche nel pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, rinviando, da un lato, alla gravità delle modalità della condotta, dimostrative del fatto che il LU, ove non ristretto, potrebbe porre in essere reati della stessa specie;
dall'altro, alla sua personalità, egli essendosi reso disponibile, attraverso un sistema collaudato e non occasionale, ad importare quantitativi non esigui di cocaina. Ha, inoltre, valorizzato la vicinanza nel tempo delle condotte e ritenuto la misura più afflittiva l'unica in grado di scongiurare il mantenimento dell'inestricabile reticolo di rapporti e cointeressenze illecite intessuto dagli indagati, risolutivamente rinviando alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura infrannuraria, in difetto di elementi di segno contrario. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, vizio della motivazione e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, con riferimento alla documentazione acquisita dall'autorità francese, rilevando che sarebbe stato precluso alla difesa l'accesso alla sua integralità, avendo l'ufficio di Procura ammesso l'esistenza di "ulteriore materiale" pervenuto successivamente e non trasmesso poiché ancora in fase di traduzione. Tale affermazione è ritenuta dalla difesa di cruciale importanza, a fronte di quella del Tribunale secondo la quale gli atti già trasmessi sarebbero idonei a fondare la piena utilizzabilità del dato informatico. La parzialità della documentazione avrebbe precluso la conoscenza dello svolgimento dell'attività investigativa, in essa dovendosi ricomprendere anche la fase acquisitiva dei dati e, quindi, l'attività difensiva inerente al vaglio della ritualità, attendibilità e valenza dimostrativa dei dati stessi. In altri termini, secondo la difesa, l'integrale traduzione del materiale in atti rappresenterebbe un pre-requisito funzionale a porre l'interessato in condizione di difendersi. Sul piano della legislazione interna, poi, si ritiene violato l'art. 143, cod. proc. pen., riformulato dal d. Igs. 32/2014 che ha dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul diritto dell'imputato all'assistenza di un interprete e a disporre di una traduzione scritta entro un termine congruo con riferimento a taluni atti, tra i quali, per l'appunto, i provvedimenti cautelari. Sotto altro profilo, si è contestata la utilizzabilità dei risultati delle indagini svolte dall'autorità francese, nell'ordinanza impugnata non facendosi cenno alla verifica della legittimità dell'iter investigativo seguito da quella autorità alla luce delle regole dettate dal nostro sistema processuale, informate al principio generale della legalità della prova, corrispondente del principio codicistico e costituzionale della legalità penale, reputando a tal fine insufficiente la generica affermazione secondo la quale la messaggistica non costituisce corrispondenza o intercettazione, intese come captazione di flussi di comunicazione in corso, ma documentazione apprezzabile ai sensi dell'art. 234 bis, cod. proc. pen., difettando in ogni caso il consenso da parte del legittimo titolare dei dati, ossia il gestore del server. In maniera 6 contraddittoria, peraltro, il Tribunale avrebbe negato natura di intercettazione al mezzo di prova in esame, rinviando però a un orientamento formatosi proprio con riferimento alle intercettazioni. In realtà, trattasi di strumenti molto diversi, l'uno postulando l'esistenza di conversazioni in corso decriptate con algoritmo, ascoltate e successivamente trascritte;
l'altro, quella di conversazioni già avvenute per iscritto, non potendo la difesa operare una verifica a posteriori sulla genuinità della chat, laddove, per le intercettazioni può esaminare gli atti, ascoltare le registrazioni, ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Cosicché, l'indisponibilità dell'algoritmo non determina violazione del diritto di difesa nel primo caso, traducendosi in quello in esame, invece, in un palese vizio genetico del contraddittorio. Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla esistenza, in termini di gravità indiziaria, di un'associazione criminosa dedita al narcotraffico, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza di un patto siglato dal ricorrente e diretto alla commissione di più reati in materia di stupefacenti, avvalendosi in modo stabile di una idonea organizzazione di strutture e persone. L'ordinanza, sul punto, svelerebbe una evidente contraddizione: infatti, anche a voler ritenere che l'acquisto e successiva commercializzazione della droga avvenissero attraverso un rodato modus operandi e una sinergia tra i soggetti interessati, nella reciproca consapevolezza della caratura criminale e delle specifiche competenze, il coinvolgimento del LU sarebbe stato sempre limitato ad alcuni isolati episodi entro un limitato arco temporale di circa cinquanta giorni. Il dato dovrebbe smentire, nell'ottica difensiva, la ritenuta continuità, frequenza e intensità dei rapporti con gli altri presunti sodali e le caratteristiche dimensionali, gerarchiche e organizzative di un'associazione conforme allo schema di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309/1990. Sotto altro profilo, il deducente rileva che, in caso di c.d. "droga parlata", il vaglio giudiziario deve essere ancor più rigoroso, nella specie difettando la prova di una a ffectio societatis;
di un contributo stabile e funzionalmente orientato ad assicurare la conservazione e il rafforzamento del gruppo;
di una condivisione delle metodiche. Il tutto aggravato dal fatto che non sono stati neppure individuati una piazza di spaccio, un locale destinato alle riunioni, materiale atto al confezionamento, una cassa comune, un meccanismo di divisione degli utili, un tariffario, una contabilità, una pluralità di stabili canali di approvvigionamento, infine, la capacità di controllare il mercato, saturandolo. Oltre a ciò, la difesa rileva che il LU avrebbe avuto contatti solo con RE NA e AN ZZ e che il Tribunale sarebbe incorso anche in un errore metodologico, pretendendo di trarre dalla commissione dei reati fine il quadro gravemente indiziario circa l'esistenza dell'associazione, non potendosi assegnare ai primi una impropria funzione di supplenza probatoria della partecipazione al retrostante reato associativo. Quanto, poi, all'aggravante mafiosa, dalla ordinanza emergerebbe con evidenza una impropria contrazione del giudizio sulla gravità indiziaria e un generico riferimento ai protagonisti delle singole vicende, accomunati in un indistinto probatorio, senza una effettiva ricostruzione del dolo specifico che sta alla base della contestata aggravante e finisce per costituirne elemento fondante a causa della insufficiente tipizzazione della condotta. 7 Infine, con un terzo motivo, la difesa ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza per insussistenza delle esigenze cautelari, quanto a quella di cui all'art. 274 lett. a), cod. proc. pen., rilevandone il difetto di attualità e concretezza in ragione della natura della piattaforma probatoria;
quanto a quella di prevenzione speciale, rilevando la non pertinenza del parametro degli ingentissimi e facili guadagni economici, valorizzato dal Tribunale. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo tema devoluto è inerente alla valutazione della esistenza o meno della violazione delle regole del contraddittorio, prospettata in relazione alla incompletezza della documentazione trasmessa dall'ufficio di Procura, con specifico riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti informatici (chats decriptate, acquisite dall'autorità giudiziaria francese), trasmessi in evasione di appositi O.E.I. inviati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria all'autorità giudiziaria che, li deteneva. 3. Il motivo è infondato. La questione è stata prospettata, non già in relazione alla violazione del disposto di cui all'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. («Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonchè tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini»), essendo incontestato che la misura è stata emessa alla luce del compendio riversato in sede di riesame. Pertanto, non è in discussione, in questa sede, la sussistenza di una violazione idonea a far scattare la sanzione processuale prevista dal comma 10 della norma richiamata. In ogni caso, qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli, egli ha l'onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, c. 10, cod. proc. pen. (sez. 6, n. 5405 del 27/1/2022, Salvato, Rv. 283000). Pertanto, l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, c. 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436). Ne consegue anche la inconferenza del richiamo operato all'art. 143, cod. proc. pen., non avendo la difesa allegato che gli atti non trasmessi, poiché in corso di traduzione, fossero stati posti a base dell'iniziativa cautelare del pubblico ministero, prima, e del titolo custodiale, dopo. 8 3.1. Ciò posto, venendo al punto cruciale della doglianza difensiva, occorre effettuare una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo. Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I dei Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Possiamo, pertanto, affermare che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al 9 sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di Quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). 3.2. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine deve solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. E, nella specie, la richiesta ha riguardato la "Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione", con riferimento alle chat, ai files, agli audio e ai video inerenti ai PIN degli users del sistema SKY ECC d'interesse per la presente indagine. Tali prove è indiscusso che siano state già acquisite dal Tribuna! judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta dell'ufficio di Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server). Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione. L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. 3.3. A fronte di tale premessa, non può non rilevarsi come la censura difensiva si fondi su due errati presupposti. 10 / Da un lato, la difesa ritiene esistente un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana;
dall'altro, in maniera del tutto generica, allega una ipotetica esistenza di elementi valutativi rilevanti ai fini di tale vaglio, che potrebbero essere contenuti nella documentazione successivamente trasmessa alla Procura di Reggio Calabria (quindi, non valutata dal GIP nella ordinanza oggetto della richiesta di riesame) e ancora in fase di traduzione. Il primo argomento è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di Reggio Calabria ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: si è già affermato, per esempio, che l'utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di essa, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria). 11 Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido valido nel caso di acquisizione di documentazione). 3.4. Quanto al secondo profilo, invece, deve rilevarsi che la misura è stata emessa sulla scorta della documentazione posta nella disponibilità della difesa, con pieno rispetto dunque delle regole del contraddittorio e delle prerogative difensive. Essa è costituita da atti richiesti all'autorità giudiziaria francese che li aveva autonomamente acquisiti secondo le regole processuali proprie di quello Stato membro. La verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento è stata operata dal Tribunale che, oltre ad avere richiamato in nota (vedi pag. 6 della ordinanza impugnata) le norme processuali penali francesi, ha precisato che l'apprensione di quei dati era stata disposta dall'autorità giudiziaria e non da un organo di polizia, in maniera coerente con il principio fondamentale posto dall'art. 15 della nostra Costituzione. Quanto agli atti, invece, non ancora resi disponibili, siccome in fase di traduzione, deve rilevarsi l'assoluta aspecificità della censura: la difesa non ha prospettato profili rilevanti ai fini della verifica del rispetto in genere dei diritti fondamentali e del principio di proporzione, scrutinio che, in ogni caso, il Tribunale ha già operato sulla documentazione disponibile;
né ha allegato che quei dati siano stati valutati dal giudice al momento della emissione del titolo, cosicché non può dirsi integrata, come già sopra chiarito, una violazione dell'obbligo disciplinato dall'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. e, di conseguenza, operante la sanzione processuale del comma 10 dello stesso articolo. Tale censura, quindi, si risolve sostanzialmente nella mera prospettazione, in termini ipotetici, che negli atti successivamente trasmessi ancora in fase di traduzione, non utilizzati dal GIP per la emissione del titolo, possano astrattamente esistere dati idonei a denunciare la violazione dei principi fondamentali e delle norme inderogabili del nostro sistema, unico vaglio che il Tribunale poteva fare e che ha condotto sulla scorta della documentazione disponibile. 3.5. La stessa genericità contraddistingue l'argomento difensivo che fa leva sulla mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita, censura con la quale si è sostanzialmente introdotto anche il tema, invero prospettato in termini meramente ipotetici, della corrispondenza del dato originale con quello trasmesso. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in 12 transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta;
né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "SKY ECC" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, in motivazione;
sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.). 3.6. Infine, è destituito di fondamento l'argomento difensivo con il quale si è allegata una violazione del protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen. Ribadito che la nnessaggistica di che trattasi non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso), in altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del 13 legittimo titolare». Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato tale questione sotto il profilo della esistenza di un valido consenso all'acquisizione, trattandosi di dati non pubblici, detenuti dal Tribunale di Parigi che ne poteva legittimamente disporre. In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. In plurime decisioni di questa Corte, ormai, si è riconosciuta l'applicabilità, ai casi come quello all'esame, della disposizione di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenuto il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907/21, Ci vale, cit., in motivazione). Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la SKY GLOBAL che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piuttosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.). In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, 14 memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Moliterno, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). 4. Il secondo motivo è infondato. Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (sia pur in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La ricostruzione della associazione è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto la esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo del LU all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo. La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali (in termini di mero concorso nei reati fine), preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di incongruità motivazionali smentite però dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. 15 (2f 4.1. La doglianza difensiva non coglie neppure nel segno laddove evidenzia un silenzio motivazionale sugli elementi dai quali è stata desunta l'aggravante mafiosa. Premesso che, per la sua configurabilità, non è richiesta necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416 bis cod. pen. (sez. 2, n. 27548 del 17/5/2019, Galle/li, Rv. 276109-01), nella specie, il Tribunale ha descritto la fase della "committenza" dei lavori di esfiltrazione da parte dell'organizzazione cirminale importatrice che si rivolge a uno dei gruppi criminosi (due dei quali operativi in OI TA e Palmi), al fine di organizzare le operazioni di esflitrazione della droga dal porto, sino alla fase della consegna della droga nel luogo indicato dalla committenza. In ogni caso e risolutivamente, ai fini della valutazione dell'interesse all'annullamento, deve rilevarsi che, confermato il grave quadro indiziario nei termini di cui alla incolpazione provvisoria (ivi compresa l'aggravante speciale della transnazionalità di cui all'art. 61 bis, cod. pen., non contestata dalla difesa), la legittimità della misura non può ricondursi all'eventuale difetto dei presupposti di detta aggravante, stante l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela (sez. 3, n. 20891 del 18/6/2020, Piccirillo, Rv. 279508) anche quanto alla riduzione dei termini di fase della misura in atto (sez. 3, n. 36731 del 17/4/2014, Inzerra, Rv. 260256). 5. Il terzo motivo, infine, è manifestamente infondato. A parte la considerazione che, in ricorso, non è denunciato un vizio specifico dell'ordinanza, deve rilevarsi che il Tribunale ha giustificato la sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante l'operatività della presunzione relativa che presidia quel vaglio e quello sulla scelta della misura, in difetto di elementi di segno contrario atti a superarle (neppure richiamati nel ricorso). La motivazione supera in ogni caso le generiche censure articolate con il motivo, quanto alla esigenza probatoria, osservandosi che il pertinente riferimento alla necessità di identificare correi o individuare altre attività criminose non è scalfito dall'unico inciso contenuto in ricorso che fa riferimento alla natura del materiale probatorio. Quanto all'esigenza specialpreventiva, la motivazione è coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in 16 ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). Nella specie, il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa è stato direttamente collegato alle modalità della condotta, connotata da una notevole rete di rapporti, indispensabile per il funzionamento dello schema sottostante alle singole operazioni programmate, tenuto anche conto della vicinanza nel tempo dei fatti contestati, il tutto valutabile in termini di prognosi cautelare, come concreto pericolo di reviviscenza di quei legami con l'ambiente criminale nel quale i delitti sono maturati. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. perì. Deciso il 28 marzo 2023. Il Consigliere estensore Il Pr sid nte , IE CA Francgs lampi --es:7-(9-reS2—C---k9 r.,,,?,1 E ,9, , , 17