Sentenza 17 ottobre 2019
Massime • 1
L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all'omessa trasmissione dei tabulati telefonici, atteso che il giudice della misura non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell'informativa di polizia giudiziaria, sicché gli stessi non rientravano tra gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la sua richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2019, n. 5981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5981 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2019 |
Testo completo
944 REPUBBLICA ITALIANA 0598 1-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1434/2019 PATRIZIA PICCIALLI -CC 17/10/2019 Relatore - ALDO ESPOSITO R.G.N. 25881/2019 ALESSANDRO RANALDI DANIELE CENCI DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO EF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/05/2019 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO che conclude per il rigetto del ricorso. Nessun difensore è presente. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Mona- co FA avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 21 aprile 2019 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., 1, 2 e 4 L. n. 895 del 1967. Limitando la trattazione agli argomenti rilevanti per la decisione, il Tribunale del riesame ha osservato che il G.I.P. aveva posto alla base delle proprie valutazioni esclusivamente le risultanze del verbale di arresto in flagranza. I giudici della cautela hanno ritenuto infondata l'eccezione difensiva relativa alla mancata trasmissione degli atti posti a fondamento della misura. Il riferimento nel verbale di arresto ad alcune conversazioni telefoniche intercettate e di analisi dei tabulati non poteva indurre a diversa conclusione, trattandosi di attività tecnica svolta nell'ambito di altro procedimento penale.
2. Il AC, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 268 e ss. e 309 cod. proc. pen.. Si deduce l'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di in- tercettazione telefonica ed ambientale, dei tabulati telefonici, dell'attività di localiz- zazione GPS installata sull'auto in uso al AC nonché dell'attività di installazione di telecamere all'interno del box di Vanzago v. Nazario Sauro n. 9 e v. Meli. La tra- smissione del solo verbale di arresto non poneva la difesa nella condizione di eserci- tare un effettivo e completo controllo della legittimità dei suddetti atti. Il G.I.P. aveva indicato come materiale indiziario il solo verbale di arresto, ma in concreto faceva riferimento al contenuto delle intercettazioni, dalle quali emergeva la pre- senza degli indagati nell'hinterland milanese, e al localizzatore satellitare GPS, che consentiva di verificare i loro spostamenti. La richiesta dei decreti di intercettazione e di acquisizione dei tabulati era presentata in data 2 maggio 2019, primo giorno utile successivo al ricevimento dell'avviso camerale. La provenienza di tali atti da altro procedimento non escludeva l'obbligo del controllo della loro legittimità.
2.2. Violazione degli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.. Si osserva che i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni erano sforniti della motivazione e dell'indicazione delle ragioni d'urgenza. Inoltre, la remotizzazio- ne era stata effettuata attraverso apparecchiatura appositamente noleggiata, non presso i locali della Procura, bensì in prossimità del luogo di ascolto.
2.3. Violazione degli artt. 292, 275 e 275 bis cod. proc. pen.. 3 Si rileva che l'applicazione degli arresti domiciliari avrebbe consentito di recidere i contatti tra il AC e il contesto criminale. Non si teneva conto dello stato di in- censuratezza dell'indagato e dello scarso rilievo del ruolo ricoperto, stante la sua estraneità all'esecuzione materiale del furto. Inoltre, non sono state l'illustrate le ragioni dell'inidoneità degli arresti domiciliari con l'ausilio del cd. braccialetto elettronico ai fini della salvaguardia delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il primo motivo di ricorso in ordine all'omessa trasmissione al Tribunale del rie- same dei decreti di intercettazione e dei tabulati telefonici, è infondato, in quanto il G.I.P. non ne aveva avuto conoscenza diretta, ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell'informativa di Polizia giudiziaria, sicché gli stessi non rientrano tra gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la sua richiesta. L'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., infatti, riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nes- sun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 19896 del 17/04/2019, Lista, non massimata;
Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Jussi, Rv. 257698; relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto in- fondata la doglianza della difesa in ordine all'omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei tabulati telefonici, atteso che il G.I.P. non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell'informativa di P.G.; Sez. 4, n. 35952 del 03/04/2003, Pacini Rv. 228305). Non v'è nessuna prova della presenza dei predetti atti tra quelli inoltrati al G.I.P. e, pertanto, non può ritenersi maturata la lamentata violazione dell'art. 309, com- ma 5, cod. proc. pen.. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Come riportato nell'ordinanza impugnata, nei provvedimenti d'urgenza autorizza- tivi delle intercettazioni il P.M. e il G.I.P. davano adeguatamente conto, con motiva- zione lineare e coerente, delle emergenze derivanti dall'imminenza degli assalti agli sportelli bancomat siti nell'hinterland milanese, dell'urgenza delle operazioni di cap- tazione e dell'esigenza di ascolto in luogo prossimo ai fatti, argomentazioni con le quali il ricorrente ha dimostrato di non confrontarsi. I giudici della cautela hanno correttamente applicato il principio giurisprudenzia- le, secondo cui, in tema di captazione di flussi comunicativi, la condizione necessa- ria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione sia avvenu- ta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esisten- ti, mentre l'ascolto può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, senza che, in questo caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, ter- zo comma, cod. proc. pen., in quanto le intercettazioni non possono essere conside- rate come eseguite per mezzo di impianti esterni all'ufficio requirente (Sez. 4, n. 58371 del 25/10/2018, Baiata, non massimata;
Sez. 2, n. 6846 del 21/01/2015, Biondo, Rv. 263430; Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395).
3. E' altresì infondato il terzo motivo di ricorso. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha desunto la notevole capacità criminale del AC dalle modalità di partecipazione dello stesso al fatto, consistite in plurimi assalti a breve distanza temporale tra loro, con stupefacente professionalità, in danno di istituti di credito, mediante l'utilizzo di congegni artigia- nali esplosivi, dall'atteggiamento di noncuranza del rischio per l'altrui incolumità, dalla mancanza di segni di rivisitazione critica in ordine alla vicenda criminosa e di presa di distanza dal contesto delinquenziale sopra descritto e dall'inverosimiglianza della versione dei fatti fornita in sede di interrogatorio di garanzia. In siffatto contesto processuale, va ritenuto ineccepibile il percorso argomentati- vo seguito dal Tribunale del riesame, al fine di escludere la possibilità degli arresti domiciliari di costituire una soluzione compatibile con l'elevata pericolosità sociale dell'indagato. La completa ed esauriente analisi svolta rendeva superfluo l'esame analitico di ogni singola deduzione difensiva, che riguardava solo singoli elementi di fatto implicitamente ritenuti privi di incidenza sul mutamento del quadro cautelare raffigurato. Conclusivamente, sulla base di un apparato motivazionale correttamente esplici- tato e sopra sintetizzato, i giudici della cautela hanno logicamente escluso che fos- sero stati acquisiti elementi sufficienti a soddisfare le esigenze precauzionali neces- sarie mediante la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame ha poi ritenuto la custodia in carcere l'unica misura ido- nea a fronteggiare le esigenze cautelari;
se posto agli arresti domiciliari, il ricorren- te avrebbe potuto commettere reati della stessa specie anche dal domicilio, contat- tando soggetti inseriti nel contesto criminale e fornire un supporto all'ideazione e alla pianificazione di altre analoghe azioni criminali. Stante la completezza della motivazione sull'assoluta inderogabilità della custo- dia in carcere, non occorreva un'espressa spiegazione relativamente al diniego di concessione degli arresti domiciliari mediante il c.d. braccialetto elettronico (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, Masella, dep. 2016, Rv. 265891). 15 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia Piccia mall- Aldo Esposito DI CASS A M E DEPOSITATO IN CANCELLERIA R P * 17/02/2020oggi, N O Z E A I U E S T R O C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo