Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2019, n. 5981
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Sentenza 17 ottobre 2019

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L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all'omessa trasmissione dei tabulati telefonici, atteso che il giudice della misura non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell'informativa di polizia giudiziaria, sicché gli stessi non rientravano tra gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la sua richiesta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2019, n. 5981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5981
    Data del deposito : 17 ottobre 2019

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