Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2011, n. 20123
CASS
Sentenza 20 gennaio 2011

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La scriminante relativa all'adempimento di un dovere, prevista dall'art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta colposa dell'agente derivi dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta nelle ipotesi di delitto colposo, quando la condotta riferibile all'agente che ricopre una posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di distruzione pluriaggravata colposa di opere militari, contestata in relazione alla cosiddetta strage di Nassiriyah).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2011, n. 20123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20123
    Data del deposito : 20 gennaio 2011

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