Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8492 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
084 9 2 / 0 2 Aula 'A' REPUBBLICA ITALI IN NOM EL HIPOLOU | LA CORTĮ ULTEMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G. N. 5780/00 Cron.23383 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 12/02/02 DE RENZIS ConsigliereDott. Alessandro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGRI 1 presso lo studio dell'avvocato PASQUALE ΝΑΡΡΙ, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e 2002 657 difende, giusta procura speciale atto notar PAOLO -1- CASTELLINI di ROMA del 7 luglio 2000, rep. N. 59915; resistente con procura avverso la sentenza n. 4111/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/03/99 R.G. N. 48707/90;- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ARISTIDE POLICE per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Roma, BE AV, sostenendo di essere dipendente dell'Ente FERROVIE DELLO STATO e di avere prestato lavoro straordinario dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1986. chiese che si condannasse l'Ente al pagamento delle differenze retributive a tale titolo spettantile. Costituendosi in giudizio, l'Ente eccepi la prescrizione quinquennale. A seguito di consulenza contabile d'ufficio, il Pretore accolse la domanda. A Su appells all fue seguito di altra consulenza contabile d'ufficio, il Tribunale, parzialmente riformando la decisione pretorile, respinse la domanda avente per oggetto i crediti maturati fino al 23 marzo 1982, ed accolse la domanda in relazione ai crediti residui. La sentenza, dopo aver rilevato la tempestività dell'eccezione di prescrizione sollevata dell'Ente resistente, osserva che la circolare del 15 ottobre 1980, con cui la Direzione Generale dell'Ente invitava gli organi in indirizzo a trattenere le istanze di compenso del lavoro straordinario e faceva presente che il relativo accoglimento esigeva un provvedimento estraneo alla competenza aziendale e che per questo motivo i timori relativi alla prescrizione non avevano ragione d'essere, era fondata su un'esigenza di razionalizzazione amministrativa (indicare modalità operative per disciplinare l'enorme afflusso delle domande), e non conteneva il riconoscimento d'un diritto: e pertanto era inidonea ad interrompere il corso della prescrizione. In base alla logica della sentenza, il primo atto interruttivo era costituito dalla lettera pervenuta all'Ente il 23 marzo 1987, contenente, con 3 la manifestazione di volontà di far valere il diritto, formale richiesta di adempimento. Per la cassazione di questa sentenza ricorre BE AV, percorrendo le linee d'un unico motivo. La FERROVIE DELLO STATO S.p.a. ha depositato procura. Motivi della decisione dnow Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn.- 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 2944 e 1362 e segg. cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva dato superficiale lettura della circolare;
questo atto, ove si dichiarava che "non hanno motivo di sussistere i manifestati timori circa la decorrenza della prescrizione", esprimeva chiaramente la volontà della società di considerare le richieste come interruzione della prescrizione. Anche la giurisprudenza di legittimità, esaminando analoga questione, aveva ritenuto che il comportamento assunto dall'ente con la circolare in questione configura certamente un'ipotesi di colpa grave, che è da equiparare al dolo di cui all'art. 2941 cod. civ., e costituiva atto di riconoscimento del diritto, con efficacia interruttiva. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare un principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "in tema di prescrizione, la sospensione (art. 2943 cod. civ.) e l'interruzione (art. 2944 cod. civ.) costituiscono istituti nettamente distinti, i quali non si presentano in rapporto di progressività, con la conseguenza che l'eccezione d'interruzione della prescrizione non può ritenersi né equipollente né comprensiva di quella relativa alla sospensione (Cass. 22 giugno 1993 n. 6601). Ai fini della sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ., è necessario che il debitore, per l'occultamento doloso dell'esistenza dell'obbligazione ponga in essere una positiva attività ingannatrice e fraudolenta che precluda al creditore la possibilità di far Anon valere il proprio diritto;
tale attività è l'esatto contrario del riconoscimento del debito (che ha efficacia interruttiva) con la conseguenza che un medesimo atto (nella specie, la lettera circolare dell'Ente FERROVIE DELLO STATO del 15 ottobre 1980), se ha efficacia interruttiva (come riconosciuto da questa Corte con le pronunce nn. 576 del 1994 e 27 giugno 1996 n. 5030), non può avere contemporaneamente efficacia sospensiva della prescrizione, neanche sotto il profilo della colpa grave, dedotta dal ricorrente in maniera generica e senza specificare come e perché un atto di riconoscimento del suo diritto abbia potuto occultare colposamente l'esistenza del debito. Di recente questa Corte ha avuto occasione, con la sentenza 7 novembre 1998 n. 11252, di ribadire questi concetti, formulando i seguenti principi di diritto, proprio con riferimento al caso di specie e cioè dell'ENTE FERROVIE DELLO STATO che, a mezzo del suo direttore generale e d'un direttore compartimentale, aveva rassicurato i dipendenti in ordine alla non decorrenza della prescrizione del credito per il compenso per lavoro straordinario: "Il credito del lavoratore subordinato avente per oggetto compensi per lavoro straordinario che, costituendo un elemento accessorio, ancorché eventuale, della retribuzione ordinaria, va corrisposto (tranne che in casi eccezionali) con la stessa periodicità di questa e rientra, pertanto, come questa, tra le prestazioni di cui all'art. 2948 con. 4 cod. civ. - 5 è assoggettato alla prescrizione abbreviata quinquennale”. Ed inoltre, "l'atto scritto con cui la Pubblica Amministrazione debitrice induca il creditore in buona fede a non esercitare il diritto di credito non integra un occultamento Араго del debito e quindi non è riconducibile alla previsione della sospensione della prescrizione, quale contenuta nell'art. 2941 n. 8 cod. civ., ma può soltanto dar luogo ad un riconoscimento del debito con efficacia interruttiva". Il Tribunale, nella decisione impugnata si è attenuto a questi principi sia per quanto riguarda l'applicabilità della prescrizione abbreviata quinquennale, sia in ordine all'esclusione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di sospensione della prescrizione;
in putno di fatto ha poi accertato il giudice del riesame che "il primo valido atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla richiesta di pagamento ricevuta dall'Ente il 23 marzo 1987, sicché devono ritenersi prescritti tutti i crediti vantati dal ricorrente fino al 23 marzo 1982". Il ricorrente non censura la decisione in merito all'applicabilità della prescrizione breve, ma si limita a contestare l'affermazione del Tribunale secondo cui la lettera circolare del 15 ottobre 1980 non conterrebbe "un riconoscimento del diritto dei dipendenti alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario, che anzi l'Ente sostanzialmente nega". La critica in astratto è fondata, perché il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che non richiede un'intenzione ricognitiva, essendo sufficiente la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, come ripetutamente affermato da questa Corte;
in concreto, però, la censura 6 è irrilevante, poiché l'atto che validamente interrompe il corso della prescrizione quinquennale è del 23 marzo 1987, con la conseguenza che possono farsi valere solo i crediti vantati fino al 23 marzo 1982, mentre I dalla cui data s'inizia un nuovo periodo de presenzione: aut. 2945/1c.c.) for l'atto interruttivo invocato dalla parte in proprio favore è del 1980. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Sixth Cross IL PRESIDENTĘ Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 13 510. 2002 B E R P IL CANCELLIERECall I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L . T R L , A N O ' A B S L 3 E L I P 7 E D - S D 8 I A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D L O T R T E I T T A S R I L I N L G E D S E E E R O D 7