Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2567
CASS
Sentenza 22 febbraio 2002

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Le comunicazioni dei magistrati dell'ufficio del P.M. al Procuratore Generale e al Ministero della Giustizia, dirette a fornire notizie circa lo stato dei procedimenti penali, non possono essere ricomprese nell'attività di indagine, nell'esercizio di poteri processuali, essendo, invece, riconducibili all'attività di controllo, di carattere amministrativo ed interno, sull'osservanza da parte dei predetti magistrati dei poteri - doveri inerenti all'esercizio della propria funzione, controllo demandato dalla legge, nell'ambito dell'ufficio stesso del P.M., al Procuratore capo della Repubblica ed al Procuratore Generale, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere di avocazione, ed, esternamente, al Ministro della Giustizia, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare. Ne consegue l'inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta, ai sensi della legge n. 117 del 1988, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione al contenuto di tali comunicazioni, in quanto la predetta legge disciplina esclusivamente il risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

L'art. 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che disciplina la responsabilità civile dei magistrati per fatti costituenti reato, pur non contemplando espressamente il filtro preventivo rappresentato dal giudizio di ammissibilità ex art. 5 della stessa legge per le ipotesi di dolo, colpa grave e diniego di giustizia, richiede ugualmente l'espletamento di tale preventivo giudizio, ove proposta direttamente in sede civile, prescindendo dall'azione penale, per fatti commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni dopo l'entrata in vigore della citata legge, nei confronti del magistrato stesso ovvero anche nei soli confronti dello Stato. Ed infatti, il menzionato art. 13, nel disporre che l'azione civile per il risarcimento del danno da reato, ed il suo esercizio nei confronti dello Stato in quanto responsabile civile, sono regolati dalle norme ordinarie, fa riferimento - essendo la legge n. 117 del 1988 entrata in vigore nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 - alle disposizioni sull'azione civile contenute in detto codice, che contemplava la pregiudizialità dell'azione penale nei confronti dell'azione civile, rendendo superfluo, con riferimento alle ipotesi di responsabilità in questione, il preventivo giudizio di ammissibilità. La richiamata disciplina dell'art. 13 trova applicazione anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale solo nelle ipotesi in cui il danneggiato eserciti l'azione civile in sede penale, ovvero direttamente in sede civile dopo che sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato; mentre, ove egli proponga direttamente l'azione risarcitoria in sede civile - come consentito dal nuovo codice -, mancando il filtro del giudizio penale, detta azione è soggetta, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio del giudice, al preventivo vaglio di ammissibilità di cui all'art. 5 della legge n. 117 del 1988.

Commentario1

  • 1Magistrato che sbaglia non può essere citato per danni in sede civile (Cass. 11936/06)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2020

    Impossibile proporre direttamente in sede civile domanda di risarcimento dei danni per fatto illecito integrante reato commesso dal magistrato, senza sottoporre la domanda stessa al preventivo scrutinio di ammissibilità, di cui all'art. 5: il complesso sistema apprestato dalla L. n. 117 del 1988 impone il rispetto di determinate condizioni per l'esercizio dell'azione (art. 4) e pone in essere un filtro particolarmente significativo (art. 5) per eliminare il più rapidamente possibile azioni inammissibili per difetto dei presupposti richiesti o per mancato rispetto di termini ovvero manifestamente infondate nel merito La particolare disciplina non è finalizzata a creare benefici o …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2567
Data del deposito : 22 febbraio 2002

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