Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 2
Le comunicazioni dei magistrati dell'ufficio del P.M. al Procuratore Generale e al Ministero della Giustizia, dirette a fornire notizie circa lo stato dei procedimenti penali, non possono essere ricomprese nell'attività di indagine, nell'esercizio di poteri processuali, essendo, invece, riconducibili all'attività di controllo, di carattere amministrativo ed interno, sull'osservanza da parte dei predetti magistrati dei poteri - doveri inerenti all'esercizio della propria funzione, controllo demandato dalla legge, nell'ambito dell'ufficio stesso del P.M., al Procuratore capo della Repubblica ed al Procuratore Generale, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere di avocazione, ed, esternamente, al Ministro della Giustizia, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare. Ne consegue l'inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta, ai sensi della legge n. 117 del 1988, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione al contenuto di tali comunicazioni, in quanto la predetta legge disciplina esclusivamente il risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
L'art. 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che disciplina la responsabilità civile dei magistrati per fatti costituenti reato, pur non contemplando espressamente il filtro preventivo rappresentato dal giudizio di ammissibilità ex art. 5 della stessa legge per le ipotesi di dolo, colpa grave e diniego di giustizia, richiede ugualmente l'espletamento di tale preventivo giudizio, ove proposta direttamente in sede civile, prescindendo dall'azione penale, per fatti commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni dopo l'entrata in vigore della citata legge, nei confronti del magistrato stesso ovvero anche nei soli confronti dello Stato. Ed infatti, il menzionato art. 13, nel disporre che l'azione civile per il risarcimento del danno da reato, ed il suo esercizio nei confronti dello Stato in quanto responsabile civile, sono regolati dalle norme ordinarie, fa riferimento - essendo la legge n. 117 del 1988 entrata in vigore nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 - alle disposizioni sull'azione civile contenute in detto codice, che contemplava la pregiudizialità dell'azione penale nei confronti dell'azione civile, rendendo superfluo, con riferimento alle ipotesi di responsabilità in questione, il preventivo giudizio di ammissibilità. La richiamata disciplina dell'art. 13 trova applicazione anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale solo nelle ipotesi in cui il danneggiato eserciti l'azione civile in sede penale, ovvero direttamente in sede civile dopo che sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato; mentre, ove egli proponga direttamente l'azione risarcitoria in sede civile - come consentito dal nuovo codice -, mancando il filtro del giudizio penale, detta azione è soggetta, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio del giudice, al preventivo vaglio di ammissibilità di cui all'art. 5 della legge n. 117 del 1988.
Commentario • 1
- 1. Magistrato che sbaglia non può essere citato per danni in sede civile (Cass. 11936/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2020
Impossibile proporre direttamente in sede civile domanda di risarcimento dei danni per fatto illecito integrante reato commesso dal magistrato, senza sottoporre la domanda stessa al preventivo scrutinio di ammissibilità, di cui all'art. 5: il complesso sistema apprestato dalla L. n. 117 del 1988 impone il rispetto di determinate condizioni per l'esercizio dell'azione (art. 4) e pone in essere un filtro particolarmente significativo (art. 5) per eliminare il più rapidamente possibile azioni inammissibili per difetto dei presupposti richiesti o per mancato rispetto di termini ovvero manifestamente infondate nel merito La particolare disciplina non è finalizzata a creare benefici o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
IA L I A A D IT S , S 5 O 1 A . A L M T C . L , I T G O L A R B S B A A E B I ' P U L M D S P L I A E CORTE SUPRE0 25 67/02 . N T D S G P I 8 O O S 8 P S N - A E 4 M D I - S E 3 E I 1 A IN NOM , A D DICASSAZIONE O R E R E O Oggetto G T T T S G T N I I E E G R S L E I SEZIONE PRIMA CIVILE E R D A L O Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L E D R.G.N. 5753/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Presidente - Cron. 6214 Consigliere Dott. Mario ADAMO - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Ud. 27/09/01 Rel. Consigliere - Dott. Francesco Maria FIORETTI Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME CO, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI e difeso dall'avvocato rappresentato VINCENZO PETRALIA, giusta procura in calce al ricorso;
CASSAZIONE,
- ricorrente -
contro
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del PRESIDENZA Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
controricorrente l'ordinanza della Corte d'Appello di MESSINA, * 2001 1999 avverso -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica depositata il 07/01/00; - udienza del 27/09/2001 dal Consigliere Dott. Francesco udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Bruni, Maria FIORETTI;
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
in persona del Sostituto Procuratore Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il udito il P.M. Generale rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 2 aprile 1998 l'avv. Francesco NE ha convenuto dinanzi al Tribunale di ES la Presidenza del Consiglio dei Ministri, proponendo molteplici domande risarcitorie per illeciti ascritti all'operato dei magistrati: d.ssa Marisa VO, addetta, quale sostituto procuratore, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dr. Mario Busacca, Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale, dr. Francesco Bua, addetto, quale sostituto procuratore generale, alla Procura Generale presso la Corte d'appello di Catania. Il tribunale adito, con decreto dell'11.12-17.12.1998, dichiarava inammissibili dette domande. Contro tale decreto l'avv. NE proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'appello di ES, che, con ordinanza 6.12.99/7.1.2000, respingeva il reclamo. La corte di merito osservava: 1) che con il primo motivo il reclamante aveva censurato la decisione del tribunale per aver questo ritenuto che la verifica di ammissibilità della domanda, prevista dall'art. 5 della legge 13 aprile 1988 n. 117, si estendesse anche alle domande risarcitorie, fondate su illeciti commessi dal personale degli uffici di cancelleria e segreteria;
che con tali domande aveva dedotto di aver subito danni in conseguenza dell'ingiustificato ritardo, con cui il personale amministrativo degli uffici giudiziari presso il Tribunale di Catania aveva trasmesso alla Corte di cassazione il suo ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame, emesso in data 3.5.96; che con detto provvedimento il tribunale del riesame aveva respinto l'appello avverso il provvedimento con cui il GIP, in data 2.4.96, aveva sospeso il NE dalla carica di direttore generale provvisorio dell'IACP di Catania, che la corte di cassazione aveva dichiarato il ricorso improcedibile per carenza di interesse, essendo ormai decorso il termine di efficacia della misura interdittiva;
che i fatti in questione erano imputabili "genericamente" agli uffici giudiziari di Catania, con la conseguenza che l'azione risarcitoria, proposta per tali fatti, doveva ritenersi ammissibile a prescindere dal "filtro" di cui all'art. 5 della legge che tale motivo doveva ritenersi infondato, avendo il NE proposto azione summenzionata;
per l'affermazione della civile responsabilità dei suddetti magistrati d.ssa VO, dr. Busacca e dr. Bua, per cui l'oggetto del giudizio, da lui promosso davanti al Tribunale di ES, doveva ritenersi limitato a fatti imputabili a detti magistrati, con esclusione di condotte in ipotesi imputabili a personale degli uffici di segreteria e cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di che competente per il giudizio relativo a tali ultime condotte doveva ritenersi Catania;
soltanto l'Ufficio Giudiziario, da cui dipendeva il personale amministrativo che le aveva eventualmente poste in essere, sull'operato del quale i magistrati accusati dal NE non avevano certamente potere di ingerenza;
2) che con il secondo motivo il reclamante aveva censurato il provvedimento del tribunale per aver ritenuto che la verifica di ammissibilità dell'azione si estendesse alle domande risarcitorie fondate su illeciti commessi da magistrati nell'esercizio di funzioni non giudiziarie, avendo questi usato espressioni, ritenute dal NE offensive del proprio onore, contenute non in provvedimenti giudiziari, ma in semplici "note" inviate al Ministero ed altri Uffici, rispettivamente il 2.5.96 dal dr. Bua, il 17.4.96 dal dr. Busacca ed il 22.3.95 dalla d.ssa VO;
che tale censura era infondata, dato che anche l'azione fondata sul contenuto di dette note non poteva essere sottratta alla verifica di ammissibilità della domanda, rappresentando queste pur sempre un'attività posta in essere dal magistrato inquirente nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, un'attività di carattere giurisdizionale anche se priva di efficacia esterna;
che le espressioni, ritenute dal reclamante offensive del suo onore e decoro, non potevano farsi rientrare tra i comportamenti od attività causativi di un danno di carattere patrimoniale risarcibile;
che, in mancanza di un giudicato penale, non si sarebbe potuta ritenere la sussistenza a carico dei magistrati catanesi del reato di diffamazione ipotizzato dal reclamante, con la conseguente possibilità per lo stesso di pretendere il ristoro di un danno di carattere non patrimoniale. Né il reclamante avrebbe potuto invocare, per questa e per altre ipotesi di reato da lui prospettate a carico dei magistrati della Procura di Catania, l'art. 13 della legge n. 117/1988, riferendosi questo a fattispecie che richiedono, oltre al dolo previsto dalle ipotesi di responsabilità contemplate dall'art. 2 della stessa legge, l'ulteriore estremo della costituzione di parte civile nel processo penale eventualmente instaurato a carico del magistrato ovvero di una sentenza penale di condanna del medesimo passata in giudicato. Con la conseguenza che, qualora si prospetti, in difetto di tali presupposti, di aver subito un danno come conseguenza del compimento di reati da parte di magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, la relativa domanda non si sottrae al giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5, in quanto, ove il preteso danneggiato potesse liberamente agire in un giudizio civile ( in via alternativa o cumulativa nei fun 3 confronti del magistrato e dello Stato) semplicemente prospettando ipotesi di reato a carico del magistrato, risulterebbero completamente vanificati le limitazioni ed il filtro imposti dalla legge all'ammissibilità di tale azione;
3) che con il quarto e il quinto motivo il reclamante aveva denunciato la erroneità della decisione impugnata per avere ritenuto inammissibili - in difetto del presupposto dell'esistenza di un giudicato penale sulla responsabilità del magistrato le domande correlate a condotte, poste in essere dai magistrati summenzionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, secondo la sua prospettazione penalmente rilevanti. Al riguardo il tribunale non avrebbe potuto limitarsi a rilevare l'assenza di un giudicato penale, ma avrebbe dovuto ugualmente procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge ( malgrado intervenuta archiviazione, in sede penale, delle denunce da lui presentate per illeciti commessi dalla d.ssa VO), dal momento che il decreto di archiviazione "non costituisce statuizione in ordine ai diritti vantati dall'attore”, né pregiudica tali diritti;
che anche tale censura era destituita di fondamento, non potendo vantare, nella specie, il reclamante alcun diritto al risarcimento dei danni, perché i fatti demunciati avevano costituito oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ES e questa era sfociata nell'ordinanza di archiviazione del 22.11.1996. Per quanto riguarda, poi, l'accusa rivolta ai di avere adottato atti dell'Ufficio ( in magistrati catanesi dal reclamante particolare richieste di archiviazione di denunce da lui presentate contro l'ing. TU) in violazione dell'obbligo di astensione, con la conseguente prospettazione a loro carico del delitto di cui all'art. 323 c.p., poteva aggiungersi alle precedenti considerazioni il rilievo che l'obbligo di astensione vale esclusivamente per il giudice e non anche per il P.M., il quale non è limitato nella sua attività dalle ragioni di incompatibilità previste per il giudice, non può essere ricusato né ha l'obbligo di astenersi, se non per gravi ragioni di convenienza, nella specie non ravvisabili;
4) che con il sesto motivo il reclamante aveva dedotto la erroneità del provvedimento del tribunale per aver negato la sussistenza della colpa grave di cui all'art. 2 della legge anzicitata. Al riguardo aveva fatto presente che risultavano connotati da colpa grave i seguenti fatti: a) nella richiesta di rinvio a giudizio del 22.1.96 la d.ssa VO gli aveva contestato di aver calunniato l'ing. TU (Commissario dell'IACP), per averlo accusato di essersi appropriato di somme destinate per legge ai dipendenti dell'Ente, pur sapendo che non si era appropriato di alcuna somma. Tale contestazione era frutto di negligenza inescusabile, giacchè dagli atti e dal tenore testuale delle sue denunce emergeva inconfutabilmente che egli aveva segnalato soltanto il tentativo di appropriazione e non un'ipotesi di reato consumato, essendo stata la consumazione impedita da lui e da altro dirigente;
b) nella stessa richiesta di rinvio a giudizio la d.ssa VO aveva affermato allo scopo di desumerne il dolo del reato contestatogli - che tutte le - denunce da lui presentate contro il commissario TU erano determinate da intento ritorsivo (per l'esattezza da animosità e "delirio di rivalsa") per avere costui adottato provvedimenti (di sospensione e soppressione di alcune indennità), che avevano inciso nella sfera patrimoniale del reclamante, mentre dagli atti in possesso del P.M. d.ssa VO risultava incontrastabilmente che dette denunce risalivano agli inizi del 1994 ed erano antecedenti alla data di adozione dei provvedimenti predetti, sicché era da escludersi l'ipotizzato movente, che anche tale censura non aveva pregio, non potendo ravvisarsi colpa grave del magistrato nell'accusare una persona di un delitto tentato, anziché consumato, non escludendo ciò la sussistenza del reato di calunnia, ove l'accusa sia falsa. Dall'esame degli atti e, in particolare, dalla richiesta di archiviazione del 22 giugno 1995, formulata dalla d.ssa VO nel procedimento avente ad oggetto le numerose denunce del NE contro l'operato del commissario straordinario dell'IACP di Catania ing. TU, si evinceva che la stessa, dopo avere aperto le inchieste e svolto le necessarie indagini, aveva operato un'ampia valutazione della complessa vicenda denunziata, pervenendo alla richiesta di archiviazione attraverso un complesso iter logico, che non si era limitato a considerare la fattispecie criminosa prospettata dal denunciante, ma si era spinto fino a ricomprendere ogni possibile condotta antigiuridica attribuita al TU. Non poteva affermarsi, pertanto, che l'avere esteso gli accertamenti ad una fattispecie criminosa consumata avesse comportato un travisamento colposo della denunzia del NE, che potesse dar luogo a responsabilità ai sensi della legge Conclusivamente osservava la corte di merito che tutti i rilievi, mossi dal n. 117/88. reclamante alla Procura della Repubblica di Catania, apparivano infondati sotto un duplice aspetto: 1) perché il comportamento del giudice, per dar luogo a responsabilità civile dello stesso, deve essere connotato da dolo o colpa grave, quest'ultima intesa secondo le specifiche previsioni della citata legge, senza che possa dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove;
2) perché, in ogni caso, occorre un rapporto di causalità diretta tra la condotta colposa del magistrato ed il danno lamentato, nesso di causalità che, nella specie, - come risultava dagli atti - le richieste dovevasi escludere, dal momento che fm della d.ssa VO nei confronti del NE avevano trovato puntuale accoglimento da parte del GIP di Catania. Avverso il provvedimento in parola l'avv. NE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito, producendo memoria ex art. 5 1. Con il prime motivo il ricorrente denuncia violazione della legge 117/1988 - 117/88. MOTIVI DELLA DECISIONE Violazione del giudicato interno sulla competenza - Violazione dell'art. 38 c.p.c. e delle regole processuali in tema di connessione e di cumulo di domande In particolare il ricorrente censura il provvedimento impugnato con riferimento al Contraddittorietà. punto in cui si afferma che “l'oggetto del giudizio promosso dall'attore davanti al Tribunale di ES ...è limitato a fatti imputabili” ai magistrati d.ssa Marisa VO, dr. Mario Busacca, dr. Francesco Bua" con esclusione di condotte in ipotesi imputabili a personale degli uffici di segreteria e cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, condotte in relazione alle quali era competente a giudicare solo l'Ufficio Giudiziario da cui dipendeva il personale amministrativo suddetto, sull'operato del quale certamente i magistrati accusati dal NE non avevano potere di ingerenza.”. a) che la semplice lettura dell'atto di citazione è sufficiente per constatare che - Deduce al riguardo il ricorrente: contrariamente all'assunto della corte di merito - il giudizio da lui promosso davanti al Tribunale di ES ha espressamente ad oggetto condotte imputabili a personale degli uffici di segreteria e di cancelleria, avendo egli dedotto (pag.39) di aver subito danni dal ritardo ingiustificato, con il quale fu trasmesso alla Corte di ZI ( dopo 20 giorni dalla sua presentazione in cancelleria) il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, per di più privo di copia del provvedimento interdittivo;
che l'ingiustificato ritardo e l'incompletezza degli atti avevano vanificato del tutto il ricorso, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
che nel petitum finale, a pag.42, aveva specificato che tali fatti erano imputabili genericamente agli uffici giudiziari, con la conseguenza che l'azione risarcitoria contro lo Stato, proposta ex art. 28 Cost., doveva essere ammessa senza il filtro di cui alla L. 117/88; b) che la statuizione di incompetenza dei giudici messinesi a conoscere delle domande risarcitorie fondate sulle condotte illecite attribuite agli uffici era illegittima, essendo stata rilevata dal giudice, in contrasto con il disposto dell'art. 38 c.p.c., soltanto dopo la prima udienza di trattazione e che, comunque, era erronea, avendo la corte di merito ignorato che dette domande erano connesse con le altre proposte con la medesima citazione, c) che, infine, l'affermazione che "i magistrati non avevano potere di ingerenza sull'operato del personale amministrativo" costituiva accertamento incompatibile con la dichiarazione di incompetenza dei giudici messinesi a conoscere delle domande, che, appartenendo alla fase di merito, presupponeva il superamento della fase di ammissibilità, che era infondata nel merito, spettando ai magistrati preposti agli uffici giudiziari il potere- dovere di vigilare sull'andamento degli uffici stessi e sull'operato del personale;
Am d) che il rigetto del reclamo, con conseguente conferma della declaratoria di inammissibilità delle domande emessa dal tribunale, sarebbe illogica ed eccederebbe i poteri del giudice a quo, precludendo a qualsiasi giudice - ivi compreso quello che la corte d'appello ha ritenuto competente – la possibilità - di conoscere le domande in questione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge 117/1988 - Violazione dell'art. 14 delle preleggi - Violazione degli artt. 3 e 28 Cost. Violazione del giudicato interno - Illogicità e contraddittorietà. Censura il ricorrente il provvedimento impugnato per aver ritenuto soggette alla verifica di ammissibilità le domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni, subiti per effetto della lesione all'onore ed alla reputazione recata dai dottori Bua, Busacca e VO con le frasi offensive, da essi usate nelle note inviate al Ministero e ad altri uffici rispettivamente il 2 maggio 1996 dal dr. Bua, il 17 aprile 1996 dal dr. Busacca ed il 22 marzo 1995 dalla d.ssa VO. a) che la legge 117/88 non sarebbe invocabile con riguardo alle attività, che non Deduce il ricorrente: implichino l'esercizio di funzioni giudiziarie, cioè della giurisdizione in senso tecnico, le cui caratteristiche non potrebbero rinvenirsi in un carteggio interno, che non ha per destinatario nessun giudice e in relazione al quale non è previsto alcun contraddittorio con l'interessato. Inoltre la corte, affermando che l'attività in questione rappresenta pur sempre un'attività di carattere giurisdizionale anche se priva di efficacia esterna, non avrebbe potuto modificare - in assenza di contestazioni sul punto - la valutazione fattuale del tribunale di ES, operata nel suo decreto, alla stregua della quale le espressioni offensive dell'onore e della rispettabilità, contenute in atti কখ meramente interni, non integrano un'attività giudiziaria o di c.d. amministrazione di giurisdizione in senso lato;
Detta modifica integrerebbe violazione del giudicato interno;
b) che la statuizione con la quale la corte di merito ha escluso che nelle frasi offensive in questione possano ravvisarsi “comportamenti od attività causativi di un danno di carattere patrimoniale risarcibile" esulerebbe dall'ambito proprio della delibazione finalizzata alla verifica della manifesta infondatezza della domanda, implicando già una valutazione piena del merito della pretesa, che presuppone lo svolgimento dell'attività istruttoria;
sarebbe erronea in fatto, avendo la rappresentazione offensiva e diffamatoria dell'immagine umana e professionale del ricorrente provocato sul piano eziologico l'adozione, da parte dell'IACP, del provvedimento di recesso dall'impiego; sarebbe giuridicamente errata, atteso che la lesione ai beni dell'onore e della reputazione della persona è fonte di danno risarcibile, incidendo su diritti fondamentali della personalità; è suscettibile di incidere sulla integrità psico-fisica e, quindi, sulla salute;
è suscettibile di incidere sull'attività produttiva di reddito, come avvenuto nel caso del ricorrente, avendo indotto l'IACP a revocargli l'incarico dirigenziale ricoperto;
c) che la mancanza di un giudicato di carattere penale - contrariamente all'assunto -non precluderebbe al giudice civile di sostituirsi al giudice della corte di merito penale al fine di accertare, in via incidentale, la sussistenza dell'illecito penale;
d) che l'azione promossa non presupporrebbe l'esistenza di un giudicato penale sulla responsibilità del magistrato, perché non si fonderebbe sull'art. 13 della ব 10 citata legge 177/88, trattandosi di frasi offensive contenute in atti o comportamenti che non sono espressione di esercizio di funzioni giudiziarie. Con il motivo, indicato come secondo bis, il ricorrente denuncia violazione della L. 177/88 - Omesso esame di motivi di reclamo - Difetto di motivazione su punto decisivo. Deduce il ricorrente che nessuna motivazione sarebbe stata data dalla corte di merito sulle ragioni per cui le domande, di cui al secondo motivo, correlate alla lesione dei beni dell'onore e della reputazione, ritenute soggette alla verifica di ammissibilità, sarebbero in concreto inammissibili. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea interpretazione degli artt. 2 e 13 della L. 117/88 - Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e delle norme costituzionali che vincolano il legislatore al rispetto della volontà referendaria. Censura il ricorrente la statuizione della corte di merito di integrale conferma di quella del tribunale, con cui quest'ultimo aveva affermato la necessità che la verifica di ammissibilità debba essere effettuata anche con riguardo alle domande fondate su condotte, poste in essere dai magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, che, secondo la tesi dello stesso ricorrente, costituivano reato. Tale erronea statuizione nascerebbe dall'aver limitato la portata dell'art. 13 della L. 117/88, ritenendo che l'azione (non soggetta alla fase di ammissibilità) ivi accordata al danneggiato (sia nei confronti del magistrato, sia nei confronti dello Stato) sia esercitabile solo nei casi di costituzione di parte civile nel processo penale ovvero di una sentenza penale di condanna passata in giudicato. Secondo il ricorrente tale interpretazione, come invece ritenuto dalla corte di appello, non sarebbe confortata dal fatto che l'art. 2 della legge 117/88 prevede la 11 _ fase di ammissibilità anche per i comportamenti posti in essere dal giudice “con dolo", atteso che il comportamento doloso, cui si riferisce tale norma, è quello La portata della disposizione in questione non dovrebbe essere limitata ai casi di caratterizzato da dolo a rilevanza civile. illecito penale già qualificati tali in sede penale, mentre la verifica di ammissibilità, se giustificata dai valori protetti dagli artt. da 101 a 113 della Costituzione, con riguardo alle azioni proposte direttamente nei confronti del magistrato, non avrebbe più tale giustificazione allorché, come avvenuto nel caso di specie, l'azione risarcitoria sia promossa solo contro lo Stato. Tale interpretazione sarebbe avvalorata: dalla statuizione contenuta nella sentenza n. 468/90 della Corte Costituzionale, la quale avrebbe ribadito che la necessità del filtro, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giurisdizionale, concerne soltanto la esperibilità di azioni giudiziarie dirette nei confronti del magistrato;
dal fatto che la interpretazione accolta dalla corte di merito violerebbe l'art. 24 della Costituzione, finendo con il negare del tutto tutela alla componente risarcitoria costituita dal danno morale, che può essere riconosciuta solo ove si dal principio affermato dalla sentenza n. 11044/98 della Corte di cassazione, accerti l'esistenza di un reato;
secondo il quale, nel caso di illecito da reato, l'eventuale declaratoria di improponibilità della domanda nei confronti del magistrato (quale effetto del - negativo giudizio preliminare di ammissibilità) ne impedirebbe l'esame nel merito nei confronti del magistrato, ma non si estenderebbe all'azione Jon proposta contro lo Stato. 12 Non vi sarebbe dubbio, pertanto, che nella ipotesi in cui l'azione è proposta contro lo Stato, non vi sarebbe ragione di imporre il filtro preventivo di ammissibilità per le azioni risarcitorie fondate sul dolo da reato del giudice, azioni che, ove proposte contro lo Stato, erano ammissibili senza filtro prima In mancanza di accoglimento di tale tesi, il ricorrente chiede che venga promosso della consultazione referendaria. incidente di costituzionalità sotto i profili sopra evidenziati. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della legge 117/88 - Omissione della verifica concreta di ammissibilità. Con tale motivo il ricorrente censura il capo della pronuncia del tribunale, confermato dalla corte d'appello, con il quale le domande risarcitorie, correlate a condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e ritenute dall'avv. NE penalmente rilevanti, sono state dichiarate inammissibili, assumendo l'esistenza di una preclusione al loro esame in conseguenza dell'intervenuta archiviazione delle denunce a carico del magistrato accusato. Secondo il giudice a quo, per effetto dell'ordinanza di archiviazione difetterebbe il della esistenza del giudicato penale sulla responsabilità del magistrato e vi sarebbe il presupposto contrario, rappresentato dall'esito positivo presupposto Deduce al riguardo il ricorrente che la mancanza di giudicato penale non delle indagini svolte in sede penale. comporta ex se de plano la inammissibilità delle domande risarcitorie, l'assenza di tale giudicato avrebbe, infatti, come unica conseguenza la impossibilità di proporre azione risarcitoria diretta e senza il filtro dell'ammissibilità nei confronti del magistrato, ma non l'azione risarcitoria contro lo Stato. 13 Anche a ritenere sussistente la necessità di sottoporre alla verifica di ammissibilità le domande risarcitorie proposte solamente contro lo Stato e fondate su illeciti di natura penale, il giudice a quo non avrebbe potuto limitare tale verifica di ammissibilità alla sola mera rilevanza dell'assenza di un giudicato penale, implicando tale verifica un quid pluris rispetto alla constatazione della inesistenza di un giudicato penale. La circostanza che le denunce, presentate in sede penale contro l'operato della VO, siano state archiviate, non impedirebbe, poi, l'accertamento della condotta dolosa che il ricorrente ritiene sia stata tenuta da della esistenza di fattispecie delittuose, non contenendo il decreto di archiviazione statuizioni che - in via incidentale detto magistrato, né l'accertamento possano pregiudicare i diritti della parte offesa. Non potrebbero, infine, accogliersi risultati interpretativi che per la proposizione delle domande risarcitorie correlate a condotte connotate da dolo ( penale e/o civile) introducano ( prevedendo tra le ipotesi di inammissibilità l'intervenuta archiviazione delle denunce a carico del magistrato) maggiori ostacoli rispetto a quanto previsto in caso di domande risarcitorie correlate a condotte caratterizzate da sola colpa. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione della L. 117/88 - Omesso esame di domande e omesso esame di motivi di reclamo - Violazione degli artt. 52 e 53 c.p.c. - Violazione dell'art. 323 c.p. - Violazione dell'art. 2043 Deduce il ricorrente che nell'assolvimento dell'obbligo di rapporto, su lui gravante quale direttore generale provvisorio dell'IACP di Catania, aveva C.C.. presentato, nei primi mesi del 1994, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale etneo denunce ed esposti vari a carico del Commissario dell'ente, ing. rilievo penale (tentativo di storno di fondi TU, relativi a fatti che potevano 14 CER, illecita attribuzione di funzioni superiori a dipendenti, conferimenti di incarichi esterni in assenza di presupposti di legge e di prefissazione di criteri di L'indagine su denunce ed esposti fu affidata al sostituto procuratore d.ssa Marisa scelta). VO, che le avviò soltanto dopo che, a seguito di reiterati solleciti e richieste di avocazione alla Procura Generale, quest'ultima ebbe a chiederle conto dello stato L'inerzia della d.ssa VO era stata rappresentata dal NE anche alla delle indagini. Commissione regionale antimafia. Con nota del 22.3.95 la VO forni alla Procura generale le proprie giustificazioni sui ritardi, anticipando “la chiave che essa avrebbe utilizzato nell'indirizzare le indagini: muovendosi nell'ottica di considerare il demunciante avv. NE come un grafomane e qualificando già sin da allora le demence (prima della stessa effettuazione delle indagini) come calunniose". In data 22.6.95 la VO richiese al GIP l'archiviazione di tutte le denunce riguardanti l'operato del commissario TU, attribuendo nel contesto di tale richiesta all'Avv. NE un "vero e proprio delirio di rivalsa" (pag.2) e “una personalità grafomane” (pag. 6). Analoghe espressioni furono usate dalla VO in un atto non processuale: nella nota del 22.3.95, con la quale forni giustificazioni alla Procura Generale circa il ritardo nelle indagini, qualificando l'avv. NE "grafomane” e In data 22.1.96 la VO richiese il rinvio a giudizio del NE, contestandogli "calunniatore". per ognuna delle denunce da lui presentate contro il commissario TU ( e da essa archiviate) altrettanti reati di calunnia. 15 Il 21.3.96 richiese altro rinvio a giudizio del NE per il reato di calunnia in Nella richiesta di rinvio a giudizio del 22.1.96 la VO avrebbe contestato danno dei sigg. SC e Vasta. all'avv. NE di aver calunniato l'ing. TU denunciandolo di essersi appropriato di somme ex lege (art. 12 Lr. 43/94) destinate ai dipendenti, pur sapendo che questo non si era appropriato di alcuna somma. Tale accusa di calunnia sarebbe una pura invenzione del P.M., giacché dagli atti e dal tenore testuale delle demunce emergerebbe incontrastabilmente che il NE ebbe a segnalare solo il tentativo di appropriazione ( e non un'ipotesi di reato consumato ), avendo precisato che la consumazione del reato era stata impedita da lui e da In detta richiesta di rinvio a giudizio la VO avrebbe affermato che tutte le altro dirigente. denunce presentate dal NE a carico del commissario TU sarebbero state determinate da "animosità" e da "delirio di rivalsa" per aver detto commissario adottato provvedimenti di sospensione e soppressione di talune indennità corrisposte al NE. Risulterebbe, invece, dagli atti in possesso della VO per essere state le relative indagini condotte dalla stessa (proc. n. 1056/94) - che le denunce del NE nei confronti del TU risalivano agli inizi del 1994, e, perciò, ad epoca antecedente alla data di adozione dei provvedimenti La stessa VO, poi, avrebbe definito tali denunce escludendame espressamente la summenzionati. calunniosità coll'affermare che esse erano state determinate "da una certa incomprensione esistente, per ragioni non meglio individuabili, tra il Direttore generale e il commissario straordinario”. zm 16 Nel sostenere nella richiesta di rinvio a giudizio che le denunce del NE erano state determinate da "animosità" e "delirio di rivalsa" la VO avrebbe obliterato (e taciuto al GIP) tale pregressa valutazione delle denunce stesse. Con l'atto di citazione del 2.4.98, il NE aveva dedotto che, nell'operato della VO, erano ravvisabili diversi illeciti, anche di natura penale, evidenziando, in particolare, che i fatti surriportati, descritti alle pagg. da 12 a 22 e da 23 a 35 della citazione, potevano integrare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 cod. pen.( essendo evidenti gli elementi costitutivi di tale fattispecie e segnatamente la violazione dei doveri di astensione e di imparzialità) e che quelli descritti alle pagg. 22-23 integravano il delitto di cui all'art. 595, cod. pen. (risultando reiteratamente lesi l'onore e la reputazione del NE). Aveva chiesto, pertanto, di accertare la commissione di tali illeciti penali;
in subordine, con riguardo agli stessi fatti l'esistenza di una condotta dolosa rilevante ex art. 2043 cod. civ. ed ex L. 117/88; in ulteriore subordine, l'esistenza della colpa grave inescusabile di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) e c) della L. 117/88 o, quantomeno, l'esistenza di tale colpa con riferimento alle condotte descritte a pag. Con il motivo suindicato il ricorrente censura la dichiarazione della corte di 35 e 36 della citazione. merito di manifesta infondatezza delle domande in questione, dolendosi del fatto che detto giudice, anziché esaminare e valutare tutti i fatti e le circostanze indicati a dimostrazione della condotta dolosa tenuta dalla VO, si sia limitato a trattare soltanto il tema dell'obbligo di astensione del P.M. come se fosse l'unico oggetto della causa e non uno dei tanti elementi di prova del dolo, che avrebbe connotato la condotta di detto magistrato, indicati dal NE nell'atto di citazione sopra jm indicato. 17 Il giudice a quo si sarebbe, pertanto, sottratto al compito, che avrebbe dovuto assolvere, di dire se i fatti, indicati nell'atto di citazione, siano in astratto idonei a fornire la prova della esistenza di una condotta dolosa della VO. Secondo il ricorrente da tali fatti sarebbe dato desumere uno stato di tensione psicologica e di grave inimicizia della VO nei confronti del NE, preesistente ai procedimenti attivati dal magistrato nei confronti di quest'ultimo. Censura, altresì, il ricorrente l'affermazione del giudice a quo, secondo cui “tutte le richieste provenienti dall'Ufficio del P.M." sono "dettagliatamente ed adeguatamente motivate, puntuali e rispondenti alle emergenze investigative”. Tale affermazione sarebbe estranea alla fase di ammissibilità, presupponendo una valutazione piena del merito della causa, sul quale le parti non hanno interloquito, né potrebbero ancora interloquire, sicché ne risulterebbe violato il diritto di difesa ed il contraddittorio. Tale affermazione, inoltre, sarebbe del tutto gratuita, presupponendo l'esame di tutti gli incarti processuali penali, mai acquisiti dal Censura, infine, il ricorrente l'affermazione secondo cui tutte le richieste...sono tribunale di ES. state accolte dal GIP e confermate dagli organi giudiziari che successivamente si sono occupati della vicenda", deducendo che tale affermazione sarebbe dibattimentale sulle iniziative irrilevante, non essendovi stata nessuna veri Verifica Conclusivamente lamenta il ricorrente l'assoluta e totale mancanza di esame e di della VO. motivazione sulle ragioni sollevate sul punto in questione con il reclamo. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2 e 5 della L. 117/88 – Difetto di motivazione – Illogicità – Violazione degli artt. 40 e 41 C.P.. Am 18 Censura il ricorrente con tale motivo la dichiarazione di manifesta infondatezza delle domande correlate alle condotte connotate da colpa grave inescusabile, a) nella richiesta del 22.1.96 di rinvio a giudizio del NE per calunnia in consistenti: danno del TU, avendolo accusato di essersi appropriato di somme destinate ai dipendenti, pur sapendo che tale fatto non si era verificato. Tale imputazione di calunnia sarebbe frutto di negligenza inescusabile, perché dagli atti e dal tenore testuale delle denunce emergeva che l'attore aveva segnalato soltanto il tentativo di appropriazione e non un reato consumato;
b) in detta richiesta la VO aveva affermato che tutte le denunce, presentate dal NE, erano state determinate da “animosità” e da “delirio di rivalsa", per avere il TU adottato provvedimenti di sospensione e soppressione di talune indennità da lui godute. Tale affermazione era smentita dal fatto che le denunce del NE risalivano agli inizi del 1994 e, perciò, ad epoca antecedente all'adozione dei provvedimenti summenzionati. La VO stessa, nel definire tali denunce, ne aveva escluso la natura calunniosa, tacendo, però, nella richiesta di rinvio a giudizio del 22.1.96, tale circostanza al GIP. Deduce il ricorrente che la dichiarazione di inammissibilità delle domande su indicate si fonderebbe su rilievi che attengono al merito delle domande e che implicano lo svolgimento della fase istruttoria. La corte di merito, poi, non avrebbe detto nulla - incorrendo così nel difetto di motivazione - sul travisamento grave ed inescusabile degli atti, posto in essere dalla VO: a) con l'attribuzione l'avv. NE di avere calunniato il TU per un delitto consumato, quando il primo lo aveva denunciato soltanto per il tentativo, non riuscito per il suo intervento, di appropriarsi di somme di danaro Zm 19 destinate per legge ai dipendenti dell'IACP; b) coll'affermazione, nella richiesta di rinvio a giudizio, che il NE aveva presentato le denunce a carico del TU per “rivalsa” e “ritorsione” ai provvedimenti amministrativi lesivi da questo Circa l'affermazione della corte di merito che non vi sarebbe nesso di causalità tra la condotta del magistrato ed il danno lamentato dal ricorrente, avendo le richieste emessi. della VO nei confronti del NE trovato puntuale accoglimento da parte del a) che, in conseguenza delle iniziative della Sc avo, connotate da dolo o colpa GIP di Catania, il ricorrente deduce: grave inescusabile, oltre aver subito la lesione dei beni della personalità: onore, reputazione, stima, avrebbe perduto l'impiego. L'IACP, infatti, avrebbe considerato espressamente le richieste di rinvio a giudizio e di misura interdittiva, formulate dalla VO, quali sufficienti ragioni giustificative della risoluzione del rapporto d'impiego promunciata l'11.2.1997; b) che la valutazione del GIP non interrompe il nesso causale. Ciò perché: la circostanza che le richieste di rinvio a giudizio siano state accolte dal GIP non attribuisce alle stesse il crisma della legittimità e della legalità e non sana, in ogni caso, l'abuso e/o la distorsione che le connota e che hanno inciso sulle decisioni del GIP, indotto dalla VO in errore;
costituisce un dato sociologicamente e statisticamente accertato l'appiattimento il decreto che dispone il giudizio non si fonda su una delibazione di fondatezza del GIP alle posizioni del P.M.; dell'accusa, ma è espressione di una mera valutazione di opportunità del dibattimento, in relazione alla quale assume valore pregnant decisivo la A correttezza dell'operato e dell'onestà del P.M.; 20 che nessuna verifica dibattimentale si è ancora avuta sulle iniziative della Infine l'accertamento della sussistenza del nesso causale riguarderebbero la fase VO. 30 di merito e non quella della ammissibilità della domanda. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 5 L. 117/88 - Illogicità - Omesso esame di motivo di reclamo. La corte d'appello non avrebbe esaminato il motivo con il quale l'attuale ricorrente aveva censurato la statuizione di manifesta infondatezza, osservando che una simile formula terminativa presuppone l'allegazione di fatti in sé idonei a giustificare l'accoglimento della domanda, ma che sono "prima facie” non veri e quindi concretamente inidonei a portare al suo accoglimento. La corte di merito non avrebbe dovuto adottare tale formula decisoria, non potendosi escludere "prima facie" la verità dei fatti posti a fondamento della domanda, non essendo stata la loro verità minimamente contestata. Con riferimento alle domande risarcitorie collegate a condotte connotate da di avere dedotti veri e propri errori di tipo revocatorio, ponendo in rilievo negligenza il ricorrente precisa: come la VO abbia affermato fatti incontrastabilmente esclusi dagli atti in che la colpa della stessa devesi ritenere grave ed inescusabile, avendo suo possesso;
proceduto ad un doppio esame degli atti ( sia al momento della richiesta di archiviazione delle denunce a carico del TU, sia al momento in cui contestò al NE la calunniosità delle denunce); 21 che per la antecedenza delle denunce del NE rispetto ai provvedimenti adottati in suo danno dal TU non poteva attribuirsi al primo alcun movente Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. doloso da ritorsione. Tale motivo deve essere esaminato alla luce del provvedimento, emesso dal giudice istruttore presso il Tribunale di ES in data 13-11-98 e depositato in pari data, con il quale detto giudice fissava la udienza camerale del dì 1/12/98 per la delibazione sull'ammissibilità dell'azione ex art. 5 legge n. 117/88. Il provvedimento è del seguente tenore: "sciogliendo la riserva che precede;
rilevato che, impregiudicata la questione concernente le domande non rientranti nell'ambito della legge 117/88, deve fissarsi udienza camerale per la delibazione sulla ammissibilità della azione ex art. 5 legge citata;
che la fissazione di udienza camerale non pregiudica le ragioni del ricorrente né comporta decadenza essendo state, comunque, tempestivamente formulate le relative domande eventualmente sottratte alla disciplina della legge 117/88;
P.Q.M.
fissa l'udienza camerale dell'1/12/98, ore 9,30.”. Con tale provvedimento si dava atto che il NE aveva proposto altre domande, che esulavano dall'ambito della disciplina fissata dalla legge 117/88 il per la responsabilità dei giudici, e che la fissazione della udienza camerale per giudizio di delibazione non poteva pregiudicare dette domande. Pertanto, il ricorrente ha errato nel ritenere che il giudice a quo: abbia escluso la proposizione di un'azione risarcitoria per condotte dannose imputabili agli uffici con riguardo a siffatta azione abbia emesso una di segreteria e di cancelleria;
sia entrato nel merito affermando che i magistrati accusati al NE non avevano poter i ingerenza sull'operato del personale promuncia di incompetenza;
22 abbia emesso declaratoria di inammissibilità della di segreteria e cancelleria;
A parte la contraddittorietà di alcune censure ( se il giudice afferma che una domanda in questione. domanda non è stata proposta, non può poi logicamente emettere su un domanda, ritenuta non proposta, una pronuncia di incompetenza), il ricorrente non ha alcun interesse a farne motivo di gravame, in quanto, tenendo anche conto del surriportato provvedimento del G.I. del Tribunale di ES, la parte del provvedimento impugnato, censurata con il primo motivo, non va intesa nel senso indicato dal ricorrente stesso, ma va intesa esclusivamente nel senso che costituiscono oggetto del giudizio di ammissibilità soltanto le domande proposte nei confronti dei soli magistrati, restando impregiudicata la valutazione delle ulteriori domande dirette contro altri soggetti. La corte di appello, infatti, parla di “oggetto del giudizio” di cui deve occuparsi 16 a seguito di reclamo del provvedimento emesso da quel tribunale", vale a dire di oggetto del solo giudizio di verifica della ammissibilità delle azioni ex legge 117/88, promosse nei confronti dei soli magistrati, restando, quindi, impregiudicata ogni altra domanda non rientrante nell'ambito di tale giudizio. Conseguentemente devesi escludere che dette ulteriori domande siano state oggetto di una pronuncia di incompetenza o di una valutazione di merito preclusive dell'esame delle stesse nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione, dovendosi le considerazioni, svolte sul giudice competente e sul potere di ingerenza dei magistrati sul personale degli uffici di segreteria e cancelleria, valutare come un obiter dictum. Il secondo motivo ed il secondo bis, che in quanto logicamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Am 23 Il NE ha proposto, tra l'altro, azione risarcitoria in conseguenza di tre note, inviate a differenti autorità, dalla dott.ssa VO, dal dr. Busacca e dal dr. Bua, aventi contenuto lesivo della sua reputazione. Nella nota del 22.3.95, nell'informare la Procura Generale delle iniziative prese in ordine alle denunce presentate dall'avv. NE per fatti avvenuti all'interno dell'IACP, la dott.sa VO qualificò quest'ultimo come "un grafomane” ed un In analoga nota del 17.4.1996, diretta alla Procura Generale, il Procuratore Capo, "calunniatore”. dr. Busacca, nel fornire notizie sullo stato dei procedimenti penali originati dalle denunce presentate dal NE, rappresentò quest'ultimo quale soggetto dotato di “personalità simile a quella di un grafomane” e mosso da “delirio quasi Infine il sostituto procuratore generale, dr. Bua, nella nota informativa inviata al paranoico di giustizia”. Ministero di Grazia e Giustizia il 2.5.96, attribuì al NE "un preoccupante delirio accusatorio” e di essere “ampiamente beneficiario del vistoso malgoverno dell'ente I.A.C.P. di Catania", nonché di essere “stato per tanto tempo comodamente ed illegalmente incaricato” delle funzioni di direttore generale Tali note, in quanto dirette a fornire soltanto notizie circa lo stato dei procedimenti dell'ente. penali conseguenti alle denunce del NE, non possono farsi rientrare nell'ambito dell'attività di indagine, che deve essere svolta dal P.M. per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (cfr. artt. 326 e 358 c.p.p.). 24 Tantomeno possono essere ricondotte all'esercizio di poteri processuali, riconosciuti dalla legge al P.M., quale parte, nella dialettica del processo e di Esse rientrano, invece, nell'attività di controllo, di carattere amministrativo ed fronte al giudice. interno, sull'osservanza da parte del pubblico ministero dei poteri-doveri inerenti all'esercizio della sua funzione;
controllo demandato dalla legge, nell'ambito dell'ufficio stesso del pubblico ministero, al Procuratore Capo della Repubblica e al Procuratore Generale, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere di avocazione, ed, esternamente, al Ministero della Giustizia, al fine dell'eventuale Dal che deriva la inammissibilità dell'azione risarcitoria, proposta per i fatti esercizio dell'azione disciplinare. summenzionati nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ( da ritenersi promossa - data la parte convenuta e la procedura seguita - ai sensi della legge 117/88), non rientrando tale azione nell'ambito di applicazione della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, disciplinando questa esclusivamente il risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Tale radicale ragione di rigetto dei motivi in esame esclude, poi, la necessità di procedere all'esame degli ulteriori profili di censura. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Deduce, in sintesi, il ricorrente che la legge 117/88 non imporrebbe il filtro preventivo di ammissibilità nelle ipotesi di azioni risarcitorie, fondate su reato del giudice, ove proposte esclusivamente nei confronti dello Stato. Tale tesi non può essere condivisa. L'ipotesi della responsabilità civile per fatti costituenti reato è disciplinata dall'art. 13 della legge 13 aprile 1988 n. 117. 25 Tale norma dispone che chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del (comma 1). danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti (comma2). Tale disposizione non contempla il filtro, rappresentato dal giudizio di a protezione dei valori di indipendenza e di ammissibilità, previsto, invece, autonomia della funzione giurisdizionale, garantiti dagli artt. da 101 a 113 della Costituzione - dal precedente art. 5 della legge n. 117/88 per le ipotesi di dolo civile, colpa grave e diniego di giustizia di cui agli artt. 2 e 3 della medesima La mancanza di un filtro, diretto a prevenire azioni risarcitorie temerarie e legge. intimidatorie, è, però, più apparente che reale, cosa che diviene evidente non appena si dia contenuto alla disciplina, cui si riferisce il menzionato art. 13, là ove dispone che "in tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie”. Le "norme ordinarie" richiamate dalla disposizione in esame -non essendo ancora all'epoca entrato in vigore l'attuale codice di procedura penale ( la legge n. 117/88 è entrata in vigore il 16 aprile 1988, mentre detto codice, approvato con d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447, è entrato in vigore un anno dopo la sua 26 pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 24 ottobre 1988) - vanno individuate nelkallora vigenti disposizioni sull'azione civile contenute nel codice di procedura penale del 1930. Tale codice, una volta iniziata l'azione penale, imponeva di esercitare l'azione risarcitoria nei confronti dell'imputato nel processo penale ed, in tale sede, poteva essere chiamato a rispondere anche il responsabile civile ( cfr. artt. da 22 a 28 c.p.p. per quanto riguarda l'azione civile;
da 91 a 106 c.p.p. per quanto riguarda la parte civile;
da 107 a 123 c.p.p. per quanto riguarda l'azione nei confronti del Qualora il danneggiato non avesse voluto promuovere l'azione civile in sede responsabile civile). penale, avrebbe dovuto attendere l'esito definitivo del processo penale. L'art. 24 c.p.p. prevedeva, infatti, che l'azione civile per il risarcimento del danno, proposta anteriormente al procedimento penale, dovesse rimanere sospesa, se il danneggiato non avesse voluto avvalersi della facoltà di trasferirla nel processo penale, fino a quando non fosse stata pronunciata nell'istruzione sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio sentenza irrevocabile ovvero fosse divenuto esecutivo il decreto penale di condanna (art. 3, L'art. 27 c.p.p. stabiliva che la sentenza penal irrevocabile di condanna e il decréto cpv., c.p.p). di condanna divenuto esecutivo avevano autorità di cosa giudicata, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato. Tale disciplina comportava, in altre parole, la pregiudizialità dell'azione penale nei confronti dell'azione civile e rendeva superfluo, con riferimento alle ipotesi di responsabilità disciplimate dal citato art. 13, il preventivo giudizio di ammissibilità 27 dell'azione civile nei confronti del magistrato, fungendo da filtro - valendo ad escludere azioni risarcitorie pretestuose ed intimidatorie nei confronti del magistrato - lo stesso esercizio dell'azione penale. Essendo questa la ragione, per cui l'art. 13 della legge n. 117/88 non contempla espressamente un qualche filtro all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del magistrato, devesi fondatamente ritenere che, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l'azione risarcitoria, proposta ai sensi del menzionato art. 13, può essere esercitata soltanto in sede penale, mediante costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale, e, direttamente in sede civile, solo dopo che sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato Soltanto in tali casi, infatti, l'azione penale può fungere da filtro all'esercizio passata in giudicato. dell'azione civile e, soltanto inteso nei limiti indicati, l'art. 13 in questione può ritenersi in armonia con gli articoli della Costituzione diretti a garantire l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del magistrato. La Corte Costituzionale ha, infatti, riconosciuto "il rilievo costituzionale di un meccanismo di filtro della domanda giudiziale, diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, perché un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie ed intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. da 101 a 113 della Costituzione nel più ampio quadro di quelle condizioni e limiti della responsabilità dei magistrati, che la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono” (cfr. sentenze Corte Costituzionale: n. 2 del 1968; n. 26 del 1987; n. 468 del 1990). 28 Pertanto, devesi condividere l'orientamento espresso da questa corte nella sentenza n. 12170 del 1990, resa a sezioni unite, secondo la quale l'art. 13 della legge n. 117/88 non ha innovato a quanto previsto dal previgente art. 56, comma 3, c.p.c., che escludeva l'onere di chiedere l'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia e, quindi, la necessità di tale filtro, nel caso in cui l'azione risarcitoria nei confronti del magistrato venisse esercitata mediante costituzione di parte civile nel processo penale o dopo sentenza penale di condanna passata in cosa giudicata. I suindicati limiti di applicabilità della responsabilità solidale del magistrato e dello Stato, prevista dall'art. 13 della legge n. 117/88, valgono, poi, non solo se l'azione risarcitoria viene promossa nei confronti del solo magistrato oppure congiuntamente nei confronti del magistrato e dello Stato, ma anche nella ipotesi in cui detta azione venga proposta nei confronti del solo Stato. L'art. 28 della Costituzione - come fatto chiaramente palese dalla locuzione "la responsabilità civile si estende allo Stato - prevede la responsabilità dello Stato, per gli atti compiuti da funzionari o dipendenti (quindi anche da magistrati) in violazione di diritti, con i limiti previsti dalle norme che li riguardano (cfr. in tal senso le sentenze n. 2 del 1968 e n. 123 del 1972 della Corte Costituzionale); perciò là dove è responsabile il magistrato, lo sarà negli stessi limiti anche lo Stato. Pertanto l'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 117/88 può essere esercitata anche contro lo Stato: in sede penale mediante costituzione di parte civile nei confronti del magistrato-imputato e citazione dello Stato, quale responsabile civile, ai sensi dell'art. 83 del nuovo codice di procedura penale;
direttamente in sede civile e solo in tale ipotesi lo Stato potrebbe essere - autonomamente indipendentemente dalla azione di ir convenuto anche 29 responsabilità nei confronti del magistrato - citando in giudizio lo Stato dopo l'intervento di una sentenza penale di condanna del magistrato passata in giudicato. La disciplina di cui all'art. 13 surriportata non può più trovare, invece, applicazione quando il danneggiato dal fatto costituente reato, commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, proponga - cosa che il nuovo codice di procedura penale consente ( argomenta ex comma 2 art. 75 nuovo c.p.p.) - l'azione risarcitoria direttamente in sede civile. In tal caso, mancando il filtro costituito dall'azione penale, l'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere proposta secondo la procedura dettata dall'art. 4 della legge n. 117 del 1988, ed è soggetta, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio del giudice, al filtro costituito dal giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 della 1. n. 117/88 (cfr. in tal senso cass. n. 8952/95; cass. n. 11044/98). Né per escludere la necessità di tale filtro possono essere invocate, come fatto dal ricorrente, le sentenze n. 468/90 della Corte Costituzionale e n. 11044/98 della ZI, riferendosi entrambe a situazioni antecedenti all'entrata in vigore (in data 16 aprile 1988) della legge n.117/88. Con la sentenza n. 468/90 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988 (data di entrata in vigore della legge n. 117), e proposti successivamente al 7 aprile 1988 ( data di efficacia della abrogazione referendaria della precedente disciplina sulla responsabilità dei 1/36 c.p.c. relativo all'autorizzazione giudici e, quindi, anche dell'antico zm 30 all'esercizio dell'azione risarcitoria del Ministro di Grazia Giustizia), non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità. Con la sentenza n. 11044/98 la Corte di cassazione, sulla base di detta pronuncia, ha ritenuto non applicabile la verifica di non manifesta infondatezza della domanda risarcitoria, promossa successivamente al 7 aprile 1988 per fatti anteriori al 16 aprile 1988, qualora tale domanda sia diretta nei confronti dello Stato (nella specie la domanda era stata proposta nei confronti del Ministero di Grazia e Da tali due sentenze non può trarsi, pertanto, la conclusione della inapplicabilità Giustizia). del filtro di cui all'art. 5 della legge n. 117 a domande di risarcimento del danno, proposte direttamente in sede civile prescindendo dall'azione penale, per fatti, costituenti illecito penale, commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni dopo l'entrata in vigore della legge predetta, avendo questa carattere profondamente innovativo rispetto alla precedente disciplina sulla responsabilità dei giudici. Anche il quarto motivo è infondato. La corte di merito non si è limitata ad affermare erroneamente che la domanda di risarcimento del danno per fatto del magistrato penalmente rilevante è inammissibile, perché non preceduta da un giudicato. La corte di merito ha anche affermato che il NE non può vantare, “per fatti da lui denunciati come illeciti penali commessi da un magistrato”, “nessun diritto al risarcimento di danni asseritamente ingiusti" "perché i fatti demunziati hanno formato oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica presso Tribunale di ES, sfociata nell'ordinanza di archiviazione del 22.11.1996" edil 31 -per quanto riguarda l'accusa di avere adottato atti dell'Ufficio (in particolare richieste di archiviazione di denunce presentate contro l'ing. TU) in inoltre violazione dell'obbligo di astensione, fatto che integrerebbe il delitto di cui all'art. 3 323 c.p. - perché “l'obbligo di astensione vale esclusivamente per il giudice e non anche per il P.M., il quale non è limitato nella sua attività dalle ragioni di incompatibilità previste per il giudice, non può essere ricusato né ha l'obbligo di astenersi, se non per gravi ragioni di convenienza, nella specie non ravvisabili”. Tale ulteriore motivazione, con la quale il tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria fondata su fatti asseriti penalmente rilevanti, ancorché sintetica, appare congrua e giuridicamente corretta. L'esistenza di un decreto di archiviazione, se non preclude l'accertamento del reato in sede civile nel giudizio di responsabilità fondato su illecito penale del magistrato, non può essere ignorata al fine della accertamento della manifesta infondatezza, o meno, della domanda di risarcimento del danno, trattandosi di provvedimento che, come si evince dagli artt. 408 e 409 del c.p.p., viene adottato qualora la notizia di reato sia infondata. Il giudice, pertanto, nel concorso di altri convincenti elementi, giustamente ha dato rilevanza al provvedimento di archiviazione del giudice penale, per pervenire alla conclusione di manifesta infondatezza della domanda summenzionata. Va, infatti, posto in rilievo che il giudice a quo non ha basato tale conclusione sul solo fatto della intervenuta archiviazione, ma la ha anche fondata sulla giuridica inesistenza inesistenza di un obbligo di astensione del pubblico ministero - ritenuta correttamente, atteso che l'art. 52, primo comma, c.p.p. dispone che il magistrato del pubblico ministero ha facoltà ( non è, quindi, obbligato) di 32 astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza - nonché sulla mancanza di gravi ragioni di convenienza per astenersi. A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione del giudice a quo (cfr. pag. 8 fine e 9 inizio), che non può dar luogo a responsabilità del magistrato l'attività di valutazione del fatto e delle prove, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 117/88. Anche il quinto ed il sesto motivo, che in quanto logicamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Le espressioni ed i fatti addebitati alla d.ssa VO devono essere esaminati alla luce del fondamentale principio della obbligatorietà dell'azione penale. Essendo stata accolta dal giudice la richiesta di archiviazione delle numerose denunce presentate dall'avv. NE, il pubblico ministero, dott.ssa VO, non poteva sottrarsi all'obbligo di procedere contro lo stesso per il delitto di calunnia. Pertanto, non si può fondatamente sostenere che tale obbligatoria iniziativa sia stata adottata dalla VO, perché animata da sentimenti di grave inimicizia nei confronti del NE. Né maggior rilievo può attribuirsi al fatto che, nel richiedere l'archiviazione delle numerose denunce da lui presentate, la dott.ssa VO abbia qualificato l'avv. NE come “grafomane" ed affermato che questo, nel denunciare il commissario dell'IACP, ing. TU, fosse mosso “da un vero e proprio delirio di rivalsa", trattandosi di valutazioni, emesse in relazione alle numerose denunce presentate, alle indagini espletate, in funzione del provvedimento richiesto e rientranti, quindi, nell'ambito di valutazioni di fatti e prove, che non possono fondare, per espressa previsione normativa, un'azione di responsabilità per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2 della legge n. 117/88. 33 A ciò si aggiunga che la richiesta di rinvio a giudizio del NE per il contestato reato di calunnia ai danni del TU, come evidenziato dal giudice a quo, è stata accolta dal GIP, che ha emesso decreto di citazione a giudizio, ed il GIP ha emesso verosimilmente tale provvedimento dopo avere vagliato tutti gli atti, comprese le denunce presentate dal NE, atteso che per il disposto dell'art. 416, comma 2, del c.p.p., con il deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero è tenuto a trasmettere, oltre la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari, il fascicolo contenente la notizia di Perciò neppure si può fondatamente sostenere che la dott.ssa VO abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'avv. NE per calunnia, senza che la demuncia o le denunce contro il TU avessero un contenuto, che poteva essere considerato reato. calunnioso, essendo detti atti passati anche al vaglio del GIP, che ne ha dato una Secondo il ricorrente la corte di merito non avrebbe esaminato il motivo con il conforme valutazione. Infine pure il settimo motivo è infondato. quale aveva censurato la statuizione del primo giudice di manifesta infondatezza. Detto giudice non avrebbe dovuto adottare tale formula decisoria, non potendosi escludere "prima facie” la verità dei fatti posti a fondamento della domanda, non Ritiene il collegio che la corte di appello abbia implicitamente esaminato tale essendo stata la loro verità minimamente contestata. profilo di censura nell'affermare, senza negarne l'accadimento, che i fatti esposti dall'avv. NE non potevano essere ricondotti sotto le fattispecie disciplinate dalla legge n. 117/88, indicandone le specifiche ragioni. 34 Per quanto precede il ricorso deve essere respinto ed il provvedimento impugnato, il cui dispositivo è conforme a diritto, confermato, anche se ne deve essere in parte corretta, nei termini summenzionati, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Il ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannato a motivazione. rimborsare all'amministrazione controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore della lite e della complessità delle questioni dibattute, appare giusto liquidare in lire 20.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 20.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 27 settembre 2001. Francescoth fiorit Il Presidente Nacciol- 4 Consigliere estensore of секо CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE 9 Depositato in Cancelleria Andrea Bianchi 1 A T , D 22 FEB. 2002 I A R S , D A E ' O P L A L S L IL CANCELLIERE T L I E S G O N D O B A G I P S O M I N A E D A S E D I , A E E O T R G O N T T G E S T I S E I E G L R I E R D A L O L E D 353 5