Articolo 14 della Legge 13 aprile 1988, n. 117
Articolo 13Articolo 15
Versione
16 aprile 1988
Art. 14. Riparazione per errori giudiziari 1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.
Entrata in vigore il 16 aprile 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente