Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 2
In tema di oblazione, l'imputato originariamente condannato con decreto a pena illegale per una contravvenzione originariamente punibile con pena congiunta, ma divenuta nel frattempo punibile con pena alternativa in forza dell'attribuzione del reato alla competenza del giudice di pace, ha diritto, nel giudizio di opposizione, ad essere restituito nel termine per presentare istanza di oblazione. (Fattispecie riguardante la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza consumata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000, per la quale nel giudizio di opposizione era stata rigettata l'istanza di restituzione nei termini per presentare l'oblazione ed erano state applicate le pene previste dalla normativa istitutiva del giudice di pace).
L'oblazione facoltativa è applicabile anche alle contravvenzioni punite con pena alternativa attribuite alla competenza del giudice di pace, anche se commesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000. (Fattispecie riguardante la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2007, n. 38540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38540 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/09/2007
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1259
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 025156/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU AN, N. IL 03/09/1972;
avverso SENTENZA del 28/10/2004 TRIBUNALE di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 28.10.2004 il Giudice monocratico del Tribunale di Bologna dichiarava TU VA colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2), commesso il 23 9.2000, e lo condannava alla pena di euro 2.000,00 di ammenda oltre statuizioni accessorie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il TU personalmente, impugnazione convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell'artt.568 c.p.p., u.c., e art. 593 c.p.p., comma 3 dalla Corte di Appello
di Bologna.
Il difensore dell'imputato ha invece proposto ricorso per cassazione. Entrambi i ricorrenti hanno in primo luogo impugnato l'ordinanza in data 18.6.2004, con la quale era stata rigettata l'istanza di rimessione in termini per l'oblazione, evidenziando che, per errore del giudice che aveva emesso il decreto penale, il TU era stato condannato alla pena di giorni 10 di arresto e L. 500.000 di ammenda, pena illegale a norma della più favorevole disciplina introdotta dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, lett. c). Ma, stante la pena detentiva, nell'atto di opposizione al decreto penale non veniva formulata l'istanza di oblazione, proposta poi nel dibattimento. Entrambi i ricorrenti, con motivi identici, hanno poi censurato la declaratoria di responsabilità, il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.. Il difensore del TU ha anche chiesto l'improcedibilità dell'azione penale per particolare tenuità del fatto e ha dedotto la mancata concessione della non menzione nel casellario giudiziale (art. 175 c.p.). La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato ascritto al TU è estinto per prescrizione.
Infatti, il primo motivo di ricorso è fondato. Sul punto si osserva che l'applicazione dell'oblazione è espressamente prevista come declaratoria di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace, in quanto il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 29, comma 6 dispone che "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione". Inoltre, il richiamo dell'art. 17 dello stesso decreto ai casi previsti dall'art.411 c.p.p. (tra cui rientrano le cause di estinzione del reato) per la presentazione da parte del P.M. al giudice di pace della richiesta di archiviazione è ulteriore conferma dell'applicazione dell'oblazione anche ai reati di competenza del giudice di pace. Sul punto la Corte di Cassazione ha già ritenuto che "l'oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria, o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 58, comma 1," (Cass. 30.10.2002 n. 40121).
Ne consegue che l'oblazione ha conservato il suo carattere di norma generale, e la questione prospettata dal ricorrente nella fattispecie si pone in limiti più ristretti, riguardando in primo luogo il problema dell'estensione della possibilità per l'imputato di chiedere l'oblazione anche per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000, e poi quello più specifico della disciplina particolare in tema di opposizione a decreto penale, tenuto conto della normativa che disciplina la domanda di oblazione in relazione alla procedura per decreto.
Le due questioni vanno trattate congiuntamente, e soprattutto con la valutazione di un profilo di consequenzialità tra esse, stante l'indubbio collegamento logico.
Va rilevato che - se è vero che gli artt. 63 e 64 c.p.p., non richiamano espressamente l'art. 29, comma 6 - l'art. 64 c.p.p., comma 2, individua, comunque, l'estensione del trattamento sanzionatorio
(con il richiamo all'art. 63 c.p.p., comma 1, che a sua volta fa riferimento alle disposizioni del Titolo 2^) ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Altra disposizione importante è l'inciso "ferma l'applicabilità dell'art. 2 c.p., comma 3". La modifica al regime sanzionatorio comporta, con riferimento alla fattispecie in questione, che "quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da L. un milione e cinquecentomila (ora Euro 774,69) a cinque milioni (ora Euro 2.258,28) o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi" (art. 52, comma 2, lett. c) Decreto citato).
Tale disciplina è immediatamente applicabile anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 (ed, infatti, lo steso giudice di primo grado ha applicato nei confronti del TU la sola pena dell'ammenda), stante la chiarezza delle disposizioni transitorie, che non consentono dubbi interpretativi. Essendo il reato attualmente punito con sanzione alternativa (tranne che per l'ipotesi di recidiva reiterata infraquinquennale, di cui all'art. 52, comma 3, nella specie non contestata), ed essendo l'oblazione prevista per i reati di competenza del giudice di pace, ricorrendo i presupposti per chiedere l'imputato di essere ammesso all'oblazione, riconoscendosi dallo stesso giudice di merito che si tratta di "norma certamente più favorevole", ed infine richiamando l'art. 64 c.p.p., comma 2, la disposizione sempre prevalente dell'art. 2 c.p., comma 3, non sussiste nessun presupposto per distinguere l'accesso all'oblazione ex art. 162 bis c.p., a secondo della data del commesso reato.
L'unico argomento portato a contrasto di tale interpretazione è il ricorso al principio generale procedurale secondo il quale "tempus regit actum". Tale questione coinvolge anche la valutazione della tardività o meno della richiesta di oblazione.
Come è noto, la "norma sostanziale penale" descrive i modelli legali di reato e disciplina il contenuto materiale del potere di punire dello Stato e delle condizioni per attivarne l'esercizio; la "norma processuale penale" è quella che regola le attività e gli atti destinati all'accertamento del reato ed all'applicazione delle relative sanzioni al colpevole.
L'appartenenza alla categoria processuale o sostanziale è determinata dal contenuto della norma, e non già dalla sede dove tale norma sia inserita, cosicché vi possono essere norme processuali anche nel codice penale e viceversa.
L'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p. è indubbiamente norma di carattere sostanziale, così come tutte le cause di estinzione del reato. In particolare, l'oblazione consiste in una prestazione diretta e volontaria a favore della pubblica amministrazione o perché il soggetto ritiene di essere obbligato o, perché, pur ritenendosi non obbligato, preferisce effettuare il pagamento anziché sottoporsi alle spese, alle molestie ed all'alea di un procedimento penale. Con l'oblazione, se ammessa, si ottiene una causa di impedimento al potere dello Stato di sanzionare l'imputato, anche se colpevole, bloccandosene il potere di iniziativa punitiva, essendo peraltro l'ammissione non revocabile una volta che l'oblazione è portata ad effetto.
Su tali presupposti la natura sostanziale dell'oblazione non è discutibile, e, pertanto, per il principio di cui all'art. 2 c.p., comma 3, (applicazione della disposizione più favorevole al reo, se sono diverse quella vigente al tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori), essa è applicabile anche ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto n. 274 del 2000, essendo indubbiamente il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art.52, comma 2, lett. c) norma più favorevole rispetto a quella che infligge congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 186, C.d.S., comma 2. Nello stesso senso si è anche pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza citata n. 40121/2002, nella quale il reato ascritto al ricorrente era parimenti quello di guida in stato di ebbrezza (art. 186, C.d.S., comma 2).
Ancorpiù delicata è la questione inerente al momento di presentazione della domanda di oblazione, che l'art 557 c.p.p. fissa nella proposizione dell'atto di opposizione al decreto di cui all'art. 461 c.p.p.. Il dato letterale non può però prevalere sulla ratio legis e sulla evoluzione delle norme, anche processuali, che regolano l'oblazione. Nella relazione allo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace" si legge che, stante il maggior favore della nuova disciplina sanzionatoria, un regime normativo rigidamente ispirato al tempus regit actum avrebbe potuto suscitare in questo settore, serie perplessità sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali. E poi "quand'anche infatti si aderisca all'impostazione della dottrina assolutamente dominante, e si neghi cioè rango costituzionale all'art. 2 c.p., comma 3, (applicabilità anche retroattiva della disposizione di legge più favorevole, nel caso - ricorrente in questa ipotesi - di successione di leggi penali nel tempo), sarebbe comunque difficile contrastare le censure di irragionevolezza che investirebbero una disciplina normativa la quale consenta trattamenti fortemente differenziati in relazione ai medesimi fatti, a seconda che siano commessi anteriormente ovvero successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo". Se tale è la volontà legislativa di non procurare distinzioni in ordine all'entità o al tipo della sanzione, a seconda se il reato sia commesso anteriormente o dopo l'entrata in vigore della legge in questione, non è logico ritenerne la determinazione di consentire in situazioni simili ad un soggetto di evitare proprio il dibattimento e la possibile condanna, ed a un altro di essere sottoposto a giudizio ed eventualmente condannato.
E l'ipotesi non si riferisce solo al caso se il reato sia stato commesso prima o dopo l'entrata in vigore della Legge, ma anche a situazioni identiche (reato comunque commesso prima dell'entrata in vigore della Legge), e cioè ad un dato incerto, come la sollecita emissione di un decreto penale, che metterebbe il soggetto destinatario in una posizione deteriore rispetto a colui, che ha commesso identico reato, nello stesso periodo di tempo, ma che usufruisce di un termine più ampio per chiedere l'oblazione per effetto di una minore speditezza processuale.
Ne consegue che dalla volontà legislativa di uniformare il trattamento sanzionatorio, si trae la conclusione che il legislatore non abbia inteso procurare distinzioni in ordine all'applicazione di una causa di estinzione del reato, che peraltro si verificherebbe solo per l'oblazione, non riservandosi diversità di trattamento, ad esempio, per la prescrizione o per l'amnistia.
Inoltre, sarebbe contrastante ritenere in primis che il favor rei si applica alla norma principale di carattere sostanziale, e cioè l'art. 162 bis c.p., e negarlo in base ad altra norma (art. 557 c.p.p.). Una diversa interpretazione creerebbe anche forti dubbi di costituzionalità per contrasto con l'art. 3 Cost.. Nella fattispecie, è peraltro pacifico, che il ricorrente ben può essere stato indotto in errore dalla pena illegale inflitta dal giudice che ha emesso il decreto penale, comminando anche la pena dell'arresto.
Inoltre, alla prima udienza dibattimentale del 18.6.2004, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso all'oblazione, proponendo quindi l'istanza in tempo utile, almeno per essere rimesso in termini, valutate due circostanze, e cioè che la pena illegale inflitta con il decreto penale costituiva un error del giudice, e che i tempi ristretti per proporre opposizione ben possono non avere consentito una individuazione tempestiva di tale errore. Altro argomento che conforta quanto esposto è l'introduzione, con la L. n. 479 del 1999, art. 53, nell'art. 141 disp. att. c.p.p., che regola il procedimento di oblazione, del comma 4 bis, il quale dispone che "in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato".
La norma, diversa per presupposto, si ispira, però, al medesimo principio che si intende affermare, e cioè che se la domanda di oblazione non è stata tempestivamente chiesta per fatto non imputabile all'imputato, quest'ultimo viene rimesso in termini per domandarla.
Ancor più rilevante è la fattispecie che riguarda il ricorrente, che diversamente sarebbe danneggiato non dalla inesatta imputazione iniziale, ma dall'incompletezza di una norma più favorevole. Nè osta il divieto del ricorso all'analogia legis, versando nell'ipotesi di cui all'art. 12 preleggi, comma 2 per non essere stata prevista specificamente la fattispecie in remissione in termini per fatto non addebitabile all'imputato, a differenza di altra simile, e trattandosi di analogia in bonam partem.
L'orientamento succitato è confortato da precedenti giurisprudenziali, specifico quello della sentenza n. 29978 del 5.6.2003 riv. 225774; analoghi quelli delle sentenze n. 7383 del 12.5.2000 riv. 216275, e n. 42937 del 24.10.2002 riv. 223092. La sentenza impugnata non viene, però, annullata con rinvio per nuovo esame, in quanto il termine di prescrizione di anni quattro e mesi sei a norma dell'art. 157 c.p., n. 5 e art. 160 c.p. previgenti, applicabile perché più favorevole rispetto all'attuale (L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2) è scaduto fin dal 23.3.2005, per cui viene emessa sentenza di annullamento senza rinvio ai sensi dell'art.620 c.p.p.. L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe gli altri motivi di ricorso e ne rende superfluo l'esame.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007