Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell'imputato appellante incidentale, allorquando la sua partecipazione al giudizio sia stata sollecitata da tale impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2014, n. 49718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49718 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/11/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 2068
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 23682/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE AB N. IL 26/03/1977;
avverso la sentenza n. 5212/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 30/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO Eugenia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Majo, in sostituzione dell'Avv. Benvenuti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. OL FA ricorre per cassazione censurando la sentenza emessa il 30/04/2012 dalla Corte di Appello di Firenze, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza pronunciata in primo grado nei suoi confronti per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 6 e 7, (commesso il 8/05/2007),
applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale e dichiarando inammissibile l'appello incidentale svolto dall'imputato. La condanna alla pena di mesi otto di reclusione è stata, invece, confermata.
2. La Corte di Appello ha fondato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale rilevando che il gravame non concerneva i capi o punti della decisione che avevano formato oggetto dell'appello principale, avendo il difensore dell'imputato investito il merito della decisione nonostante l'appello proposto dal Procuratore Generale tendesse a censurare il solo punto in cui era stata omessa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
3. Il ricorrente censura tale pronuncia per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, violazione degli artt. 591 e 595 c.p.p.. Il ricorrente osserva che la regola applicata dalla Corte territoriale non è codificata e costituisce un principio di matrice giurisprudenziale espresso sempre con riferimento ad impugnazioni incidentali del Pubblico Ministero, mai dell'imputato. Partendo dall'osservazione che il legislatore ha voluto mantenere una serie di rilevanti differenze tra la pubblica accusa e l'imputato, dovute alla diversità degli scopi (istituzionali e di parte) perseguiti, chiede che si tenga conto di tali differenze, desumibili ad esempio dal divieto di reformatio in peius ma dalla possibilità di riforma della sentenza in senso migliorativo pur in assenza di impugnazione dell'imputato, riconoscendo che le preclusioni previste con riferimento all'appello incidentale promosso dalla pubblica accusa non siano estensibili all'appello incidentale promosso dalla difesa;
con particolare riguardo al caso concreto, deduce che l'impugnazione del pubblico ministero, concernente il punto relativo alla sanzione accessoria, avrebbe potuto comportare una decisione peggiorativa sulla pena complessivamente intesa, devolvendo al giudice di appello un punto strettamente ancorato al riconoscimento della responsabilità penale;
b) con un secondo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza, riportandosi per relationem ai motivi di appello;
c) con un terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 592, 595, 598 e 541 c.p.p.. Il ricorrente si duole, in primo luogo, che la Corte territoriale lo abbia condannato al pagamento delle spese del giudizio a fronte della dichiarazione di inammissibilità, non dell'appello principale ma, dell'appello incidentale;
lamenta, poi, che la Corte non abbia esaminato l'assenza di giustificati motivi per compensare le spese sostenute dalla parte civile, sulla base dell'erronea applicazione dell'art. 592 c.p.p., anziché dell'art. 541 in quanto richiamato dall'art. 598 c.p.p., nonostante la devoluzione in appello degli interessi civili derivi dall'effetto estensivo previsto ope legis ai sensi dell'art. 574 c.p.p., comma 4. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Risulta necessario un breve richiamo alle più recenti vicende normative in materia. L'appello incidentale era disciplinato dall'art. 515, comma 4, del codice di rito abrogato che, tuttavia, attribuiva soltanto al pubblico ministero la facoltà di azionare questo rimedio. L'effetto, espressamente contemplato dall'articolo in questione, era quello di estendere i poteri di decisione del giudice d'appello consentendo la reformatio in peius della sentenza di primo grado;
l'appello incidentale del pubblico ministero, nella sua previgente formulazione, non perdeva efficacia in conseguenza della rinuncia dell'imputato all'appello principale.
L'istituto era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte Cost. n. 177 del 17 novembre 1971), per contrasto con gli artt. 3, 24 e 112 Cost., in base al rilievo, tra gli altri, che il mezzo di impugnazione, essendo consentito a una sola delle parti del processo, turbava l'equilibrio del contraddittorio, che si polarizza, da un lato, nell'imputato (e nel suo difensore), e dall'altro, nel pubblico ministero, "portatori di interessi solitamente contrapposti". Nell'attuale codice di rito penale l'istituto è stato reintrodotto al dichiarato fine di "scongiurare il ricorso all'impugnazione come espediente meramente dilatorio" e per fronteggiare l'esigenza di "arginare la proliferazione degli appelli" (Relazione al prog. prel. 1978, 121 e 129). Al fine di assicurare il principio della parità tra le parti, l'art. 2, direttiva n. 90, legge delega, poi tradotta nell'attuale formulazione dell'art. 595, ha riconosciuto alle "parti" il potere di proporre appello incidentale, nonché la perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità o rinuncia all'appello principale. Legittimate a proporre appello incidentale sono, dunque, tutte le parti nei confronti delle quali la legge prescrive che l'appello principale sia comunicato (pubblico ministero) o notificato (imputato e suo difensore, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Il rimedio va attivato entro il termine di quindici giorni da quello in cui la parte ha ricevuto la comunicazione o la notificazione dell'appello principale.
1.2. Le ragioni per le quali la norma è stata interpretata nel senso che oggetto dell'appello incidentale possono essere solamente i punti della sentenza censurati con l'appello principale risiedono nella funzione originaria dell'istituto, che era quella di originare la proliferazione degli appelli", scoraggiando la proposizione di appelli con scopo meramente dilatorio mediante l'introduzione della possibilità che la sentenza fosse riformata in senso peggiorativo per l'imputato. La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, richiamato la necessità, a tutela dell'esercizio del diritto di difesa, di interpretare la norma limitando l'ammissibilità dell'appello incidentale ai soli punti investiti dall'impugnazione principale, onde evitare che lo stesso si trasformasse in un mezzo di pressione volto ad indurre l'imputato alla rinuncia all'impugnazione ma, anche, al fine di sviluppare il contraddittorio sui punti della decisione devoluti all'esame del giudice di appello (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler Rv. 235699; Sez. 3^, n. 8452 del 14/06/1994, Franini, Rv. 198840; Sez. 3^, n. 5360 del 17/02/1993, Sembolini, Rv. 194224).
1.3. Dal punto di vista dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, lo scopo della norma è di consentire alla parte di sottoporre al giudice una tesi antagonista sul medesimo tema investito dall'appello principale, che non è necessariamente l'appello del pubblico ministero;
di porre, in altre parole, la parte non impugnante in posizione di parità rispetto alla parte che abbia deciso di non prestare acquiescenza al provvedimento (ipotesi di appello incidentale proposto dall'imputato avverso l'appello della parte civile si trovano in Sez. 5^, n. 33885 del 16/06/2004, Masocco, Rv. 229557; Sez. 5^, n. 32462 del 12/07/2004, Amadio, Rv. 229885). Riconoscere all'imputato la possibilità di proporre un appello incidentale non limitato ai punti della decisione investiti dall'appello del pubblico ministero contrasterebbe con l'esigenza di bilanciare il diritto di difesa con l'esigenza di speditezza del processo (Corte Cost. n. 136 del 5 maggio 2008), al quale rispondono le regole che prevedono i termini per l'impugnazione, stabiliti a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Ma sarebbe anche in contrasto con il testo della legge che, prevedendo che l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso (art. 595 c.p.p., comma 4), sancisce la particolare natura accessoria di questo mezzo di gravame.
1.4. Nè risulta conferente quanto asserito dal ricorrente in merito all'inesistenza di limiti alla riforma in senso migliorativo della sentenza in caso di assenza di impugnazione dell'imputato, dovendosi ricordare che l'art. 568 c.p.p., comma 4, richiede, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, che vi sia l'interesse ad impugnare e che l'art. 597 c.p.p., non consente al giudice dell'appello di pronunciarsi su punti della decisione non investiti dai motivi di gravame. La regola tantum devolutum quantum appellatum, in particolare, mira a regolare lo svolgimento ordinato e logico delle questioni preparatorie alla decisione finale senza che le stesse, nell'ambito di un processo che non si esaurisca per il permanere di altre questioni sub iudice, possano essere indefinitamente riproposte (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 2076401).
1.5. Con riguardo, poi, al principio di obbligatorietà dell'azione penale, richiamato nel ricorso per evidenziare la differente posizione della pubblica accusa rispetto alla parte privata, la Corte di Cassazione ha già in passato escluso la sussistenza di un contrasto con l'art. 3 Cost., ritenendo realizzata, a differenza dell'istituto disciplinato dall'abrogato codice di rito, una perfetta parità di posizioni, non necessariamente legata all'identità di poteri processuali (Sez. 2^, n. 28886 del 11/06/2003, Anselmo, Rv. 226351; Sez. 5, n. 7565 del 15/04/1999, Bosi, Rv. 213656; Sez. 3^, n. 4650 del 25/02/1999, Coppola, Rv. 213088; Sez. 3, n. 8452 del 14/06/1994, Franini, Rv. 198840). La Corte Costituzionale ha, peraltro, ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 595 c.p.p., per contrasto con l'art. 112 Cost., nella parte in cui prevede il potere del pubblico ministero di proporre appello in via incidentale, quando non abbia proposto appello principale (Corte Cost. n. 280 del 28 giugno 1995), affermando che "il potere di appello del pubblico ministero non può riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale, come se di tale obbligo fosse - nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa - una proiezione necessaria e ineludibile".
2. La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sopra richiamata (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler Rv. 235699) ha anche chiarito la distinzione concettuale tra la nozione di "capo" e la nozione di "punto" della sentenza, già ampiamente sviluppata sempre con pronuncia a Sezioni Unite nel 2000 (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239), evidenziando le conseguenze della mancata impugnazione su taluni capi della sentenza in termini di giudicato interno. L'accertamento della responsabilità e la determinazione della pena, rappresentano, nella giurisprudenza della Corte, due distinti punti della sentenza. Ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. Alla stregua della distinzione tra capi e punti della sentenza, deve ritenersi che la cosa giudicata si formi sul capo e non sul punto, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli.
2.1. Da ciò non discende, tuttavia, che l'appello incidentale non debba ritenersi limitato, oltre che ai capi, anche ai punti impugnati con l'appello principale, essendo la specificità requisito previsto a pena d'inammissibilità dell'appello dal combinato disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p., lett. a) ed essendo devoluti alla cognizione del giudice di appello, a norma dell'art. 597 c.p.p., i soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066; Sez. 4^, n. 40275 del 28/09/2006, Pozzoli, Rv. 235394; Sez. 5^, n. 13660 del 22/02/2006, Furfaro, Rv. 233982).
2.2. Se ne deve desumere che, nel caso concreto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto preclusa all'imputato la possibilità di proporre un appello incidentale concernente il punto della sentenza relativo all'accertamento della responsabilità, a fronte dell'appello principale del pubblico ministero relativo al solo punto concernente l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Ne deriva, altresì, l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
3. La prima censura del terzo motivo è infondata. È, infatti, principio interpretativo affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, condiviso dal Collegio, che la condanna al pagamento delle spese del procedimento nei confronti dell'appellante in via incidentale non debba essere disposta nel caso in cui l'impugnazione abbia perso efficacia per inammissibilità dell'appello principale o rinuncia allo stesso, non essendo assimilabile l'inefficacia alla declaratoria di rigetto o d'inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 592 c.p.p., mentre non vi è alcuna ragione per escludere la correttezza della pronuncia che abbia condannato l'appellante incidentale al pagamento delle spese processuali a seguito di pronuncia d'inammissibilità dell'appello incidentale (Sez. 3^, n. 2718 del 16/12/2009, dep. 2010, Caccavale, Rv. 245903).
4. La seconda censura del terzo motivo è infondata.
4.1. Con riguardo alla condanna dell'appellante incidentale al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, deve rimarcarsi che l'impugnazione dell'imputato estende i suoi effetti devolutivi, a norma dell'art. 574 c.p.p., comma 4, alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, indipendentemente dal fatto che l'imputato abbia proposto appello in via principale ovvero appello incidentale.
4.2. Sollecitando la parte civile a difendersi in relazione al capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile, onde evitare di subire dalla modifica del punto concernente l'affermazione di responsabilità dell'imputato una diretta ed immediata influenza negativa, l'appellante ha dato causa alle relative spese di difesa. E, posto che il diritto della parte civile alla rifusione delle spese processuali è collegato alla soccombenza dell'imputato, nell'ipotesi di impugnazione proposta dal pubblico ministero la parte civile ha diritto alla statuizione in merito al pagamento delle spese processuali sostenute in tale fase di giudizio, qualora la sua partecipazione sia stata sollecitata dall'appello incidentale dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale.
4.3. Ancorché nella sentenza non si sia fatto espresso riferimento agli artt. 598 e 541 c.p.p., la pronuncia è esente da errori in diritto in quanto ha posto le spese processuali in favore della parte civile a carico della parte soccombente;
in mancanza di espressa domanda dell'imputato di compensazione delle spese, neppure può ritenersi sussistente un difetto di motivazione sul punto (Sez. 6^, n. 7519 del 24/01/2013, Scapoli, Rv. 255124).
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato;
segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014