Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2014, n. 49718
CASS
Sentenza 4 novembre 2014

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Nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell'imputato appellante incidentale, allorquando la sua partecipazione al giudizio sia stata sollecitata da tale impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2014, n. 49718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49718
    Data del deposito : 4 novembre 2014

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