Sentenza 8 maggio 2003
Massime • 1
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi può ritenersi adempiuto quando un'arma, anche carica, venga lasciata all'interno della camera da letto di un'abitazione occupata solo da due persone adulte e posta in luogo isolato, distante circa due chilometri dal più vicino centro abitato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2003, n. 24060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24060 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario Presidente del 08/05/2003
1. Dott. BARDOVANI Paolo Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio Consigliere N. 2233
3. Dott. GRANERO Francantonio Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere N. 028331/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di CREMONA;
nei confronti di:
1)CO FR N. il 02/03/1937;
avverso SENTENZA del 03/01/2002 GIP TRIBUNALE di CREMONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Mauro FAVALLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
1 - Con sentenza del 3 gennaio 2001, il gip del tribunale di Cremona, all'esito dell'udienza preliminare, assolveva CO FR dal reato di omessa custodia di armi perché il fatto non sussiste, sul rilievo che lo stesso teneva un fucile da caccia all'interno della camera da letto appoggiato a un comodino e una carabina in un ripostiglio e che, pur essendo entrambe le armi cariche, tale circostanza era compatibile con il tentativo di furto in abitazione patito dall'imputato quattro giorni prima, col fatto che sul posto erano presenti solo persone adulte (il CO e un cugino) e che si trattava di un posto isolato.
Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica di Cremona che deduce, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, che erroneamente il giudice aveva ritenuto soddisfatto il requisito della diligenza della custodia richiesto dall'art. 20 legge 10 aprile 1975, n. 110, stante l'intrinseca pericolosità delle due armi, entrambe cariche, a nulla rilevando che l'abitazione dell'imputato fosse posta in un luogo difficilmente accessibile a terzi e che la detenzione delle armi si ricollegasse ad un pericolo di aggressione paventato dal detentore.
2 - Il ricorso non è fondato.
È senz'altro vero che l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 l. n. 110/75, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla condizione che risultino adottate le cautele che, nella specifica situazione di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 2000, n. 1868, in Cass. pen. mass. ann., 2001, n. 322, p. 629).
Sennonché, poiché la legge non indica ne' tipizza le modalità di custodia delle armi e delle munizioni, il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., Sez. 1^, 12 gennaio 1997, Sabatino, ivi, 1998, n. 568, p. 928). Tale obbligo può ritenersi senz'altro adempiuto, anche sulla base di dati di comune esperienza, quando un'arma anche carica venga lasciata dal proprietario all'interno della camera da letto di un'abitazione posta in un luogo completamente isolato distante circa due chilometri dal centro abitato ed occupata solo da lui e da un cugino, all'indomani di un tentativo di furto avvenuto quattro giorni prima. La presenza di due sole persone adulte, non abituate certamente a gesti inconsulti ed irresponsabili, come afferma la sentenza impugnata, appare rispondente a quel minimo di cautela che è necessario a dimostrare di aver rispettato il requisito della diligenza richiesto dalla norma de qua nell'interesse della sicurezza pubblica.
La sentenza deve essere pertanto annullata e gli atti rinviati ad altro gip del tribunale di Cremona per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2003