Sentenza 21 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2004, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN NG, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FURNARI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RA LL NN NG, CASSA SAN GIACOMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 146/02 della Corte d'Appello di 2003 CATANIA, depositata il 27/02/02; 2087;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato FURNARI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei documenti prodotti ex art. 372 c.p.c., e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NG NA propose opposizione alla sentenza dichiarativa del proprio fallimento, pronunziata dal Tribunale di Catania per non avere egli provveduto al deposito delle somme occorrenti per le spese della procedura di concordato preventivo, cui era stato ammesso. il Tribunale respinse l'opposizione con sentenza del 10 luglio 1990, che, sul gravame del fallito, venne confermata dalla Corte di appello catanese con sentenza del 15 maggio 1992. Il NA ha impugnato la sentenza di appello per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 2 c.p.c. Hanno resistito la curatela e la Cassa San Giacomo, creditrice che aveva richiesto la dichiarazione di fallimento.
La medesima Corte territoriale ha, con sentenza del 27 febbraio 2002, dichiarato inammissibile l'impugnazione, osservando:
- che il NA aveva posto a fondamento dell'istanza di revocazione il riconoscimento, da parte della curatela fallimentare, della falsità di due documenti allegati alle domande di ammissione al passivo dei creditori CO ST e LV LA, riconoscimento implicito nella esclusione dal piano di riparto parziale dei due creditori, che erano stati ammessi al passivo soltanto "con riserva della prova della data certa del pagamento" (si evince dal contesto della sentenza che si trattava di pagamenti dai predetti eseguiti in favore del NA, e dei quali gli stessi pretendevano il rimborso;
inoltre il ricorso per Cassazione precisa che i due documenti consistevano in altrettante proposte contrattuali che sarebbero state spedite al LA e allo ST dalla "Impresa Edile NG NA", impresa, a dire del ricorrente, in realtà mai esistita);
- che, escludendo i due crediti dal riparto, il curatore si era limitato a constatare che i creditori non avevano fornito la prova, necessaria ai fini dell'opponibilità alla massa, della data certa dei documenti comprovanti i. crediti anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- che l'accertamento della mancanza di prova della data certa non equivale, ne' comporta riconoscimento della falsità dei documenti, essendo normale che una scrittura, per quanto priva di data certa, provenga comunque dal soggetto che ne appare l'autore;
- che, al di là della constatazione della mancanza della certezza della data dei documenti, a norma dell'art. 2704 c.c., nessun altro significato poteva essere attribuito agli atti compiuti dal curatore nell'adempimento del suo ufficio;
- che non ricorreva, pertanto, il necessario presupposto della revocazione costituito dal riconoscimento della falsità della prova in base alla quale era stata pronunziata la sentenza impugnata;
- che, infine, il riconoscimento o la prova della falsità debbono preesistere, quali prove precostituite, all'istanza di revocazione, non potendo la falsità essere accertata nel corso del relativo giudizio, onde irrilevanti erano i documenti a tal fine prodotti dall'impugnante.
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il NA con un unico motivo, illustrato da memoria.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente esclusa l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti nel presente giudizio di legittimità da parte del ricorrente.
I documenti prodotti, infatti, non attengono all'ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza (art. 372 c.p.c.). 2. - Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2704 c.c., 10 legge fall, e 395, n. 2, c.p.c, nonché "insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della scoperta delle due scritture fotomontate, poste a base della sentenza dichiarativa di fallimento", deduce:
- che la sentenza si contraddice allorché, pur riconoscendo la mancanza della data certa nelle due scritture in questione, non riconosce che esse, ai sensi dell'art. 2704 c.c., non potevano, non avendo data certa, essere poste a base della sentenza di fallimento, "ostandovi il categorico disposto dell'art. 10 della legge fallimentare e trattandosi di scritture riconosciute false dallo stesso Ufficio della Cancelleria Fallimenti, in particolare di fotocopie prive dell'originale e di veri e propri fotomontaggi";
- che, inoltre, sul punto la motivazione è carente e difettosa, in quanto "avrebbe dovuto spiegare perché i due fotomontaggi, costituiti da fotocopie prive di originale e come tali riconosciuti e certificati dalla Cancelleria della Curatela del fallimento di NA NG, non sono valsi a costituire il fondamento dell'art. 395 n. 2 c.p.c., tanto più che senza una data certa il fallimento non avrebbe potuto essere dichiarato"' in quanto, a norma dell'art. 10 cit., esso deve essere dichiarato entro l'anno dalla cessazione dell'impresa e, a norma dell'art. 5 legge fallim., è necessaria la qualità di imprenditore, nella specie desunta dai due documenti in questione;
- che "il NA venne a conoscenza delle due scritture costituite solo dalle dette fotocopie falsificate ed apocrife, tra l'altro evidentemente false in quanto scritte da computers in epoca in cui questi non erano entrati in produzione, facendosi rilasciare attestato dalla Cancelleria (v. all. n. 3), rendendosi evidente che si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la sentenza dallo stesso Ufficio della Curatela"; la sentenza, invece, non motiva adeguatamente e correttamente su tale punto decisivo, "soffermandosi solo sull'argomento della mancanza della data nei documenti impugnati, i quali senza di essa resterebbero ugualmente validi", mentre non argomenta "sulla falsità riconosciuta dallo stesso ufficio fallimentare, trattandosi di due fotocopie falsificate in quanto prive di originale ed artatamente fotomontate...". 3. - Il motivo non può essere accolto.
3.1. - Esso è inammissibile per la parte in cui si fonda su circostanze di fatto - quali il fotomontaggio dei documenti, l'uso inverosimile del computer in relazione alla loro data apparente, la mancanza degli originali e il relativo "riconoscimento" e "certificazione" da parte della cancelleria del tribunale fallimentare - nuove e, comunque, ininfluenti.
Quanto al primo aspetto (novità), si osserva che delle circostanze in questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, onde era onere del ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito esse fossero state allegate, riportando, se necessario, i relativi passaggi, per mettere il giudice di legittimità in condizione di valutare la ammissibilità e rilevanza della relativa deduzione sulla base della lettura del solo ricorso.
Quanto al secondo aspetto (irrilevanza), basti considerare che il NA aveva proposto domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 2, prima ipotesi, c.p.c. (per essere state, le scritture, riconosciute false dal curatore). Tale ipotesi si configura in caso di riconoscimento - e non di semplice dimostrazione - della falsità della prova, e il riconoscimento deve, in quanto tale, provenire dalla parte in favore della quale fu pronunciata la sentenza revocanda (ex multis Cass. 7576/1994, 3863/1992, 3918/1979, 1513/1973). Correttamente, dunque, la sentenza impugnata si è limitata ad accertare la mancanza del riconoscimento della falsità delle scritture da parte del curatore. Conseguentemente restano privi di rilevanza sia i diretti riferimenti del ricorrente alla falsità (piuttosto che al riconoscimento di essa) delle scritture e alla sua prova (fotomontaggio, uso del computer, mancanza degli originali, certificazioni della cancelleria), sia il riferimento al riconoscimento della falsità proveniente dalla cancelleria, la quale è cosa ben diversa dalla parte in causa (nella specie il curatore). Va inoltre rilevato, per completezza, che a maggior ragione non può in alcun modo tenersi conto della ulteriore doglianza, svolta dal ricorrente nella memoria ex art - 378 c.p.c, secondo cui la falsità delle scritture in questione sarebbe stata dichiarata dalla sentenza n. 321/02 del G.I.P. del Tribunale di Messina e risulterebbe da due perizie calligrafiche e, inoltre, penderebbe in proposito procedimento penale a carico dello ST e del LA. Riguardo a tale doglianza, infatti, alle considerazioni già svolte si aggiunge quella della estraneità di essa allo stesso ricorso (i motivi del quale la memoria ex art. 378 c.p.c. è destinata ad illustrare, non già ad integrare).
3.2. - Per il resto il motivo è infondato.
Nessun vizio, infatti, inficia la sentenza impugnata per avere ammesso, da un lato, la mancanza di data certa delle scritture e negato, dall'altro, che le stesse fossero state riconosciute false, e ciò anche se il preteso riconoscimento della falsità venga specificamente riferito (come il ricorrente chiarisce nella memoria) alla data delle scritture. La censura del ricorrente sembra scaturire dalla confusione tra eccezione di mera inopponibilità ex art. 2704 c.c. e riconoscimento della falsità del documento. Invece non solo i due concetti, ed i corrispondenti istituti giuridici, sono ben distinti in astratto (con la prima eccezione la parte si limita a far si che una scrittura non possa essere utilizzata in giudizio contro di lei per il solo fatto che la stessa non risponde a determinati requisiti di certezza quanto alla data;
con il secondo afferma, invece, la vera e propria falsità del documento, ancorché, eventualmente, limitata ad una sua parte come la data), ma la Corte territoriale ha altresì escluso che vi sia stata alcuna sovrapposizione di essi da parte del curatore nel caso concreto, avendo accertato in fatto - e il punto non è oggetto di specifica censura - che "al di là della constatazione della mancanza della certezza, a norma dell'art. 2704 c.c., della data dei documenti in questione nessun altro significato può attribuirsi agli atti compiuti dal curatore nell'adempimento del proprio ufficio. Non ricorre pertanto nella fattispecie, quale necessario presupposto della revocazione, l'asserito riconoscimento della falsità della prova in base alla quale è stata pronunziata la sentenza impugnata" (pag. 6 della sentenza impugnata).
4. - Il ricorso va dunque respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2004