Sentenza 11 giugno 2003
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 595 cod. proc. pen. in relazione all'art. 443, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui preclude al P.M. la proposizione dell'appello incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna emessa in esito al giudizio abbreviato, in quanto il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del P.M. e quelli dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2003, n. 28886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28886 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Di Jorio Giorgio Presidente
1. Dott. Fenu Luigi Consigliere
2. Dott. Pagano Filiberto Consigliere
3. Dott. Massera Maurizio Consigliere
4. Dott. Casucci Giuliano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso Corte d'Appello di Venezia, nei confronti di:
1) NS MO, nato il [...];
2) Li US SI, nato il [...];
3) CO EL, nato l'[...];
avverso sentenza del 22/11/2002, Corte d'Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Fenu Luigi;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Iannelli, sostituto, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito il difensore Avv. Enrico Falcolini di Roma per il CO, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
PREMESSA
Con sentenza resa in data 7 dicembre 2001 il GUP - Tribunale di Verona ha pronunciato la condanna di MO NS, EL CO e SI Li US per il reato continuato di rapina e furto aggravato alle rispettive pene di quattro anni di reclusione e Lire 8 milioni di multa;
cinque anni e Lire 8.200.000 e tre anni, tre mesi di reclusione e Lire 4 milioni di multa, concesse al Li US le circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale provvedimento hanno proposto impugnazione gli imputati, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
il P.M. ha prodotto appello incidentale limitatamente alle posizioni del CO e del Li US, sollevando eccezione di incostituzionalità dell'art. 595 cod. proc. pen., nella parte in cui preclude al pubblico ministero la proposizione dell'appello incidentale.
La Corte di Appello di Venezia ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità e l'inammissibilità dell'appello incidentale. Quindi con la sentenza in epigrafe ha confermato quella di prima istanza.
Ricorrono ora per Cassazione il Procuratore generale e gli imputati. Il Procuratore generale censura l'ordinanza e la sentenza e ne chiede l'annullamento, previa eventuale proposizione della stessa eccezione di incostituzionalità. Gli imputati deducono la nullità della sentenza, l'NS per mancanza/manifesta illogicità della motivazione;
il CO per violazione di norme processuali, avendo la Corte veneziana dovuto provvedere con rito ordinario a seguito dell'appello del P.M.; infine, il Li US ha lamentato l'incongruità del trattamento sanzionatorio, segnatamente il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti, per poter pervenire alla sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta e infondato lo stesso ricorso del Procuratore generale. Palesemente infondati sono i ricorsi degli imputati.
A) Ricorso del Procuratore Generale.
1) La tesi espressa dal ricorrente pubblico riguarda essenzialmente il venir meno del fondamento razionale della norma di cui all'art. 595 in relazione all'art. 443 comma terzo cod. proc. pen., una volta introdotta la nuova disciplina sul giudizio abbreviato, che esclude il consenso del P.M. essendo stato abrogato l'art. 439 dall'art. 28 legge 16/12/1999 n. 479. Ovviamente, perché si pervenga alla estensione dell'appello incidentale anche all'ipotesi del giudizio abbreviato, occorre prospettare il contrasto della norma con l'art.111 Cost., segnatamente per il principio della parità delle parti,
onde il ricorrente ha inteso riproporre la questione, che era stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza della Corte di Appello 4 ottobre 2002, impugnata contestualmente alla sentenza. Il Procuratore Generale muove dalla pronuncia delle Sezioni Unite, 18 giugno 1993, Raciti, la quale ha sancito che "Il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale. Ne consegue che nel giudizio abbreviato il p.m. non può proporre appello quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443 comma terzo cod. proc. pen., mentre analogamente al "patteggiamento" l'imputato non può proporre appello incidentale nell'ipotesi in cui la relativa decisione sia stata appellata dal p.m. ai sensi dell'art. 448 comma secondo cod. proc. pen.". Nel testo della sentenza è svolto il seguente argomento: "A ben vedere, il limite dell'appello nel giudizio abbreviato, come anche nel patteggiamento, si ricollega alla volontà delle parti, perciò è da ritenere che il p.m. nel dare il consenso al procedimento speciale rinunci al potere di proporre in taluni casi appello e questa rinuncia non risulta in alcun modo subordinata alla mancata proposizione dell'appello da parte dell'imputato; ne' è vero che quando l'imputato propone appello la rinuncia, ai fini dell'economica processuale, diventa inutile, perché essa serve comunque a ridurre le questioni di merito deducibili nei confronti della sentenza emessa nel giudizio abbreviato e di riflesso a ridurre anche le occasioni di ricorso per cassazione. Del resto le sentenze di condanna anche se emesse nel giudizio abbreviato, sono prevedibilmente destinate ad essere impugnate dall'imputato, sicché non avrebbe avuto senso escludere nei confronti di esse l'appello del p.m. se a questo fosse stato consentito l'appello incidentale". Orbene, i profili di illegittimità costituzionale riguarderebbero sostanzialmente la ragionevolezza di una norma, e della sua interpretazione, che riguarda "la difformità delle situazioni giuridiche connesse al gravame principale e a quello incidentale", soprattutto nei casi in cui - come quello di specie - l'impugnazione non riguarda la materia della prova, ma unicamente il trattamento sanzionatorio.
2) Ciò premesso, questa Corte rileva che, in merito ai profili indicati dal ricorrente, la Corte costituzionale è stata già investita anteriormente all'introduzione delle novelle e della modifica dell'art. 111 Cost.. Con sentenza 24 maggio 1994 n. 98, Cendretto, la Corte costituzionale ha ritenuto "infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 e 595 - nella parte in cui non consentono al p.m. in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.". Con tale pronuncia è stato preso in considerazione anche il nesso tra potere di impugnazione principale e potere di impugnazione incidentale e ritenuto che il trattamento diversificato relativamente alle parti del processo penale avrebbe rilevanza sotto il profilo della "ragionevolezza", soltanto "se venisse messo in qualche modo in discussione l'art. 24 Cost. il quale però ... non riguarda i poteri del p.m.". In altri termini, se in talune fasi del processo l'organo di accusa trovasi per così dire in vantaggio rispetto alla difesa, non può ritenersi irragionevole che il legislatore, allo scopo di realizzare a pieno il diritto di difesa costituzionalmente garantito e ristabilire la parità processuale, munisca in altre fasi l'imputato di altri poteri cui non debbano necessariamente corrispondere simmetrici poteri del p.m., fatte salve ovviamente le posizioni a questi costituzionalmente garantite ai fini del complessivo assolvimento della questione. Ciò in relazione all'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato. Quanto all'art. 112 Cost., rilevava la Corte che il potere di impugnazione del p.m. non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Si è dunque in presenza di principi che escludono per sè la fondatezza della tesi del ricorrente, sia sul nesso tra potere di impugnazione principale e potere di impugnazione incidentale, sia sulla asserita asimmetria dei poteri delle parti.
Il principio espresso dalla Corte è stato esteso anche all'attuale disciplina del giudizio abbreviato e in riferimento all'art. 111 Cost. Con ordinanza 3-21 dicembre 2001 n. 421 la Corte ha respinto l'eccezione di illegittimità dell'art. 443 comma 3 nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato. Ha chiamato al proposito il principio costantemente seguito per il quale "la parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato", onde "ha escluso la fondatezza della questione osservando come la norma impugnata si ponga in linea con l'obiettivo di una rapida definizione dei processi celebrati con il rito abbreviato, il quale, a sua volta, implica una decisione fondata, in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del contraddittorio". Il principio è stato ancora ribadito nella più recente ordinanza 8-16 luglio 2002 n. 347, la quale ha risolto negativamente la questione che si basava anche sulla mancata giustificazione della non appellabilità da parte del p.m., una volta eliminato il presupposto del consenso del pubblico ministero ai fini dell'accesso al giudizio abbreviato, tenuto anche conto del principio di parità delle parti.
In definitiva, non sembrano a questa Corte fondati gli argomenti addotti dal Procuratore Generale ricorrente, avendo già il giudice delle leggi scrutinato la compatibilità della norma processuale con l'art. 111 Cost. e questa stessa Corte affermato, a sezioni unite, con la sentenza Rabiti avanti menzionata, l'esclusione sia dell'appello principale che di quello incidentale da parte del p.m. secondo un principio di "ragionevolezza", su cui, sia pure incidentalmente la stessa Corte costituzionale si è espressa demandando appunto al giudice ordinario l'interpretazione della norma.
B) Ricorsi degli imputati.
1) Sul trattamento sanzionatorio riservato all'NS, la Corte di merito si è adeguatamente espressa, assumendo che non poteva applicarsi l'art. 114 cod. pen., ne' era giustificata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché il comportamento processuale, connotato dalla ammissione del fatto, non poteva essere valutato positivamente al fine di concedere le attenuanti, dal momento che dette ammissioni, erano intese a "occultare e travisare i fatti al fine di attenuare l'importanza della sua partecipazione alla vicenda criminosa".
Tali argomenti, la cui logicità non va disconosciuta, non sono sindacabili in questa sede.
2) Del tutto infondata, e anche non agevolmente spiegabile, è la questione, prospettata dal ricorrente CO relativa alla necessità di procedere col rito ordinario una volta intervenuto l'appello del p.m. - peraltro dichiarato inammissibile anteriormente alla discussione - che avrebbe comportato una diversa posizione degli imputati, ai quali dovevano essere riconosciute le garanzie del rito ordinario.
È di piena evidenza l'inammissibilità del ricorso.
3) Quanto al ricorso del Li US, ne va rilevata la genericità, essendosi il ricorrente limitato a una censura della decisione senza specifici riferimenti alle argomentazioni della Corte di merito. Le quali appaiono esaurienti e prive di vizi logici, nel delineare la congruità delle valutazioni del giudice di prima istanza. Alla inammissibilità dei ricorsi degli imputati consegue l'onere solidale delle spese e - per evidenti profili di colpa nel produrre l'impugnazione, perché pretestuosa e non correlata con le esplicitazioni del giudice censurato, la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende dell'equa somma di 600 euro ciascuno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale di Venezia e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dallo stesso sollevata.
Dichiara inammissibili i ricorsi dell'NS, del Li US e del CO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 600 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, l'11 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 LUGLIO 2003.