Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
L'appello incidentale, costituendo un tipo speciale di gravame, non determina la possibilità di restituzione in termini nei confronti della parte decaduta dal termine per proporre impugnazione. Invero, i confini dell'appello incidentale coincidono con quelli dell'appello principale, il quale, secondo il principio devolutivo, è limitato ai punti della decisione impugnata e non può estendersi alla intera sentenza. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello, accogliendo il ricorso dell'imputato, in quanto, mentre quest'ultimo aveva interposto appello chiedendo di essere assolto per mancanza dell'elemento psicologico, il PM, con il suo appello incidentale, aveva chiesto ed ottenuto l'annullamento della sentenza di primo grado, sostenendo che irritualmente era stata concessa la sospensione condizionale della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/1999, n. 7565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7565 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 15.4.1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 809
3. Dott. Sandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere N. 15248/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: OS UN, nato 21\9\1945 a Ravenna. Avverso la sentenza in data 22\1\1998 della Corte di Appello di BOLOGNA. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. V. Galgano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTE IN FATTO
Con sentenza in data 21\2\1997, il Pretore di Faenza, dichiarava OS UN, colpevole del reato di cui all'art. 483 C.P. (capo A) e dell'art. 216 Cod. d. Strada e, ritenuta la continuazione tra gli stessi lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione. Pena sospesa.
Con la sentenza impugnata del 22\1\1998, la Corte di Appello di Bologna, su appello dell'imputato e del P.G., in parziale riforma della decisione di primo grado, revocava la sospensione condizionale della pena, concessa al OS. Rigettava l'appello dell'imputato e lo condannava alle spese del giudizio.
Ricorre per cassazione il OS, deducendo un duplice motivo di annullamento.
Con il primo, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b) cpp., in relazione all'art. 595, n.2 cpp., per difetto di notificazione dell'appello incidentale del P.M., con conseguente limitazione del diritto di difesa dell'imputato.
Con il secondo motivo di annullamento, lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b) e dell'art. 595, cpp, in quanto il P.M. aveva esorbitato dai limiti dell'esercizio dell'impugnazione, proponendo una questione autonoma rispetto ai motivi proposti dall'imputato (revoca della sospensione condizionale della pena), alla quale non avrebbe potuto accedere per decorrenza dei termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Infatti, l'imputato aveva proposto appello avverso la sentenza del Pretore di Ravenna, sezione di Faenza, in data 14\4\1997 ed il relativo atto era stato comunicato alla P.G. presso la Corte di Appello di Bologna, in data 19\9\1997. Il P.G., nel termine di quindici giorni da tale comunicazione (in data 24\4\1997), aveva proposto appello incidentale.
L'appello del P.G., poi, era stato ritualmente notificato all'imputato, con il rito degli irreperibili a norma dell'art. 159 cpp., in data 3\6\1997, presso il difensore avv. Benini.
È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
Infatti, l'appello incidentale si presenta come un tipo speciale di appello e non individua la possibilità di mera restituzione in termini nei confronti della parte decaduta dal termine, per proporre impugnazione.
Ne deriva che i limiti oggettivi dell'appello incidentale coincidono con l'ambito dell'appello principale, il quale è limitato secondo il principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata e non può certamente estendersi all'intera sentenza.
Nella specie, l'impugnazione dell'imputato era limitata ad richiedere l'assoluzione per difetto dell'elemento psicologico del reato di cui all'art 483 C.P., mentre con riferimento al reato di cui all'art. 216 C.d.S. entrato in vigore pochi giorni prima, l'imputato invocava la ignoranza scusante della legge ex art. 5 C.P. Quindi, il P.G. non poteva richiedere l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 164 C.P., nella parte in cui irritualmente era stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena, avendo lo stesso riportato già due condanne a pena detentiva. La sentenza, pertanto, ai sensi dell'art. 620 cpp., va annullata senza rinvio nella parte in cui è stata revocata la concessione della sospensione condizionale della pena.
Ai sensi degli artt. 157.1, n. 5, 158 e 160, la sentenza va, altresì, annullata senza rinvio con riferimento al reato contravvenzionale di cui ali art. 216 C.d.S. (capo B della rubrica), commesso in data 22\6\1993, per essere il reato estinto in data 16\4\1998, per intervenuta prescrizione, con eliminazione della relativa pena (giorni quindici di reclusione). Pena sospesa. La sentenza va confermata nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente al reato di cui all'art. 216 C.d.S., per intervenuta prescrizione, nonché alla revoca della sospensione condizionale della pena ed elimina giorni quindici di reclusione.
Pena sospesa.
Rigetto nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999