Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/1999, n. 7565
CASS
Sentenza 15 aprile 1999

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L'appello incidentale, costituendo un tipo speciale di gravame, non determina la possibilità di restituzione in termini nei confronti della parte decaduta dal termine per proporre impugnazione. Invero, i confini dell'appello incidentale coincidono con quelli dell'appello principale, il quale, secondo il principio devolutivo, è limitato ai punti della decisione impugnata e non può estendersi alla intera sentenza. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello, accogliendo il ricorso dell'imputato, in quanto, mentre quest'ultimo aveva interposto appello chiedendo di essere assolto per mancanza dell'elemento psicologico, il PM, con il suo appello incidentale, aveva chiesto ed ottenuto l'annullamento della sentenza di primo grado, sostenendo che irritualmente era stata concessa la sospensione condizionale della pena).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/1999, n. 7565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7565
    Data del deposito : 15 aprile 1999

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