Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2004, n. 32462
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Sentenza 12 luglio 2004

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Sussiste la violazione del principio devolutivo (art. 597, comma primo, cod. proc. pen.) qualora a seguito dell'impugnazione principale proposta dalla parte civile, e avente per oggetto la declaratoria di falsità di un certificato, il giudice di appello accolga l'appello incidentale dell'imputato preordinato ad ottenere una formula assolutoria più favorevole ("il fatto non sussiste" anzichè il fatto non costituisce reato"), in quanto l'appello incidentale deve inerire ai capi della sentenza investiti dall'appello principale ovvero ai punti della decisione rientranti nel medesimo capo, oggetto dell'impugnazione principale. Ne consegue che il capo non attinto dai motivi dell'appello principale proposto dalla parte civile - e, nella specie, relativo al riconoscimento della mancanza di responsabilità dell'imputato, per difetto dell'elemento psicologico del reato - non poteva essere oggetto di cognizione del giudice di secondo grado, considerato, peraltro, che la parte civile, ex art. 576 cod. proc. pen., può proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento "ai soli effetti della responsabilità civile", sicchè la statuizione relativa doveva intendersi investita della autorità di cosa giudicata, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2004, n. 32462
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32462
    Data del deposito : 12 luglio 2004

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