Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 1
Sussiste la violazione del principio devolutivo (art. 597, comma primo, cod. proc. pen.) qualora a seguito dell'impugnazione principale proposta dalla parte civile, e avente per oggetto la declaratoria di falsità di un certificato, il giudice di appello accolga l'appello incidentale dell'imputato preordinato ad ottenere una formula assolutoria più favorevole ("il fatto non sussiste" anzichè il fatto non costituisce reato"), in quanto l'appello incidentale deve inerire ai capi della sentenza investiti dall'appello principale ovvero ai punti della decisione rientranti nel medesimo capo, oggetto dell'impugnazione principale. Ne consegue che il capo non attinto dai motivi dell'appello principale proposto dalla parte civile - e, nella specie, relativo al riconoscimento della mancanza di responsabilità dell'imputato, per difetto dell'elemento psicologico del reato - non poteva essere oggetto di cognizione del giudice di secondo grado, considerato, peraltro, che la parte civile, ex art. 576 cod. proc. pen., può proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento "ai soli effetti della responsabilità civile", sicchè la statuizione relativa doveva intendersi investita della autorità di cosa giudicata, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2004, n. 32462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32462 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 12/07/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 1237
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI MA - Consigliere - N. 003450/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
P.C. DI AN MA;
nel proc.
contro
:
1) EL RD N. IL 18/01/1939;
avverso SENTENZA del 09/10/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. U. Giuliani Balestrino;
Udito il difensore Avv. D. Riponti.
SVOLGIMENTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 15 marzo 2001 il Tribunale di Venezia in composizione monocratica assolveva TT ED, imputata del reato di cui all'art. 480 cp, perché il fatto non costituisce reato. Alla TT era contestato di avere, nella qualità di Direttore Urbanista dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Venezia, rilasciato a DI ANmaria, il 13 ottobre 1993, un certificato di destinazione urbanistica non corrispondente alla classificazione di piano del Comune di Venezia, nella parte in cui classificava il mappale fg n. 15 n. 1591 del detto Comune nella tipologia B con destinazione residenziale, essendo in realtà classificato in parte nella tipologia B con destinazione non rilevata e in parte come tipologia FA, con destinazione alberghiera.
La Corte d'appello veniva adita dalla parte civile DI AN MA ai sensi dell'art. 576 cpp con richiesta di declaratoria di falsità del certificato, richiesta invero formulata anche al giudice di primo grado che vi aveva provveduto, inaudita altera parte, con ordinanza di correzione di errore materiale, poi annullata senza rinvio per difetto del contraddittorio, dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 maggio 2003. La difesa dell'imputata TT proponeva a sua volta appello incidentale chiedendo la assoluzione della imputata con la formula "perché il fatto non sussiste".
Il giudice di appello preliminarmente affrontava la questione di inammissibilità dell'impugnazione incidentale sollevata dalla parte civile e la risolveva nel senso opposto rilevando come l'area di devoluzione dell'appello principale fosse tale da comportare l'accertamento della falsità che si richiedeva di pronunciare, evenienza a sua volta strettamente connessa con quella della formula assolutoria invocata dalla difesa della TT.
Prendendo quindi le mosse anche dalla affermazione del Tribunale secondo cui "di fatto la destinazione era residenziale, poiché la destinazione FA (alberghiera) era possibile soltanto per superfici superiori ai 200 mq, con accesso autonomo rispetto alle abitazioni, ad in atto al momento della adozione della variante e cioè nell'anno 1992", la Corte passava ad esaminare la valenza di circostanze in fatto e in diritto in virtù delle quali riteneva di non poter accogliere la richiesta declaratoria di falsità della certificazione. Conseguentemente pronunciava la assoluzione della appellante perché il fatto non sussiste, con sentenza in data 9 ottobre 2003. Avverso la sentenza assolutoria proponeva ricorso per cassazione la parte civile sostenendo:
1) la omessa motivazione in ordine alla eccepita questione di inammissibilità dell'appello incidentale della imputata;
2) la violazione di legge per essersi la Corte pronunciata oltre il devolutum e cioè sulla formula assolutoria più favorevole, evidentemente mai richiesta dalla parte civile che non vi aveva interesse;
3) 4) 5) la illogicità della motivazione ed erronea applicazione di norma extra penale ai sensi dell'art. 606 lett. e) ed a) (rectius b). Invero la sentenza della Corte si sarebbe basata sull'erroneo presupposto che all'epoca dei fatti non fosse vigente la Variante del 1992 in regime di salvaguardia mentre tale evenienza era stata affermata dal giudice di primo grado e dal perito arch. Turrin escusso nel corso della istruttoria dibattimentale di primo grado. Detta variante mutava la destinazione d'uso del Piano particolareggiato di San Marco non nella parte classificata B che rimaneva residenziale ma nella parte classificata FA che vincolava ad uso alberghiero. Il riconoscimento di tale stato di cose avrebbe comportato la lettura della tav. B2/7 della variante del 1992 nel senso che attestava che nella parte FA era presente una struttura alberghiera che andava mantenuta.
Ed invece nel certificato oggetto della imputazione la destinazione ad uso alberghiero era stata omessa.
La correttezza della tesi era dimostrata anche dal rilievo che la TT aveva, nella qualità rilasciato alla DI il 25 settembre 1995 e il 13 febbraio 1996 altri due certificati di destinazione d'uso dove si leggeva che "La variante al PRG per il centro storico di Venezia, ora in regime di salvaguardia, nella tav. B1/27 classifica il mappale in oggetto parte come tipo B, scheda n. 3, parte come tipo FA, scheda n. 9". La tavola B2/7 delle destinazioni d'uso della variante vincolerebbe la parte del mappale 1591 classificata come FA ad attività ricettive e lo stesso giudice di prime cure aveva affermato che il certificato avrebbe dovuto riportare la duplice classificazione.
In data 24 giugno 2004 TT ED faceva pervenire via fax (seguita dall'originale) una memoria nella quale chiedeva il rigetto dei motivi sub 1) e 2) in quanto la limitazione dell'effetto devolutivo opererebbe soltanto con riferimento ai capi ma, all'interno del capo impugnato in via principale, la cognizione del giudice di appello sarebbe senza limiti.
Deduceva la inammissibilità degli altri motivi di ricorso in quanto attinenti al merito.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato. Con il primo motivo, la parte civile deduce la mancanza di una ordinanza della Corte di merito dichiarativa della inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato, sollecitata da essa stessa. Orbene, occorre rilevare che la omissione, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, non comporta sanzioni processuali. Il vizio di motivazione di una ordinanza dibattimentale e, a maggior ragione, la omissione della decisione immediata, con ordinanza, di una questione del genere di quella dedotta dalla parte civile - questione diversa da quella della dichiarazione della contumacia - non può mai tradursi nella nullità del giudizio, specie quando, come nel caso in esame il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva elaborandone l'apparato giustificativo (Sez. un, 21 giugno 2000, Primavera). La Corte d'appello nella sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che l'hanno indotta ritenere ammissibile l'appello incidentale dell'imputato, osservando che col gravame, questi aveva sollecitato l'assoluzione con la formula più ampia in stretta dipendenza con la questione oggetto del gravame principale;
che era quella della declaratoria di falsità del certificato di destinazione urbanistica, omessa dal giudice di primo grado e impugnabile anche autonomamente secondo la previsione dell'art. 537 comma 3 cpp. Con il secondo motivo la parte civile deduce la inosservanza delle norme processuali sull'effetto devolutivo della impugnazione, essendosi la Corte territoriale pronunciata su un tema - la formula assolutoria più favorevole richiesta dall'imputato già assolto per difetto di dolo - non rimessole con i motivi del ricorso principale:
questo infatti tendeva unicamente ad ottenere la declaratoria di falsità del certificato oggetto della imputazione, in linea col tenore della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto implicitamente tale falsità senza dichiararla espressamente, tanto è vero che aveva assolto la TT per mancanza dell'elemento psicologico del reato.
Invero la doglianza è condivisibile.
La norma dell'art. 595 cpp non pone espressamente un limite alle questioni proponibili con l'appello incidentale ma si desume da più ordini di ragioni che debba individuarsi un rapporto di continenza tra l'oggetto dell'appello principale e quello introdotto successivamente ai sensi della norma citata. L'ultimo comma dell'art. 595 infatti, già esprime un rapporto di dipendenza funzionale tra i due gravami introducendo la regola della perdita di efficacia di quello incidentale in caso di inammissibilità di quello principale o di rinuncia allo stesso Per di più, come costantemente osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, ragionando diversamente ed ammettendo la possibilità di un appello incidentale atto ad introdurre temi nuovi e ulteriori rispetto a quello principale, si verrebbe a vanificare il principio della decadenza dalla impugnazione proposta oltre i termini ordinari previsti dalla legge. (Cass. 25 febbraio 1999, Coppola, CED 213088; Cass. 2 dicembre 1999, Cucito, CED, 215339).
Si è in altri termini sottolineata la funzione dell'appello incidentale non come deterrente dell'appello principale, ma antagonista dello stesso, al fine di impedire che con il primo sia richiesta, con una sostanziale e ingiustificata rimessione in termini, quello che avrebbe dovuto essere richiesto facendo ricorso ad una procedura non utilizzata invece dalla parte. E il suddetto limite va individuato con riferimento al capo della sentenza investito dall'appello principale, pur ammettendosi una diversità di oggetto tra i due gravami, nel senso che l'appello incidentale può riguardare anche punti della decisione rientranti nel medesimo capo oggetto della impugnazione principale. Ciò all'evidente fine di scongiurare il rischio che con il gravame ex art. 595 cpp si finisca per fornire alla parte un'arma dialettica del tutto spuntata e in buona sostanza improduttiva di un effettivo contrasto delle iniziative processuali avversarie.
Da tale premessa discende il rilievo che il capo relativo al riconoscimento della mancanza di responsabilità in capo alla TI per difetto dell'elemento psicologico del reato, non attinto dai motivi dell'appello principale proposto dalla parte civile, non poteva essere oggetto di cognizione del giudice di secondo grado in ragione della preclusione processuale posta dall'art. 597 cpp e la statuizione relativa doveva intendersi investita della autorità di cosa giudicata, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, al riguardo, posto in evidenza come per capo di una sentenza - quello cioè sul quale si forma la cosa giudicata a differenza che sui singoli punti della decisione - debba intendersi l'ambito devoluto alla disamina di tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli (Sez. un. 19 gennaio 2000, Tuzzolino, CED 216239). D'altra parte la norma dell'art. 537, specificamente evocata dalla parte civile in sede di appello, disciplina la impugnazione "autonoma" della pronuncia (o della omessa pronuncia) riguardante la falsità del documento.
L'art. 576 c.p.p., poi, rende evidente che anche l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è ammessa "ai soli effetti della responsabilità civile" dal che consegue, come più volte osservato da questa Corte, che la impugnativa che la parte civile è legittimata a proporre in virtù della norma citata risulta circoscritta al medesimo oggetto e presenta gli stessi limiti della azione civile che la predetta parte è abilitata a esercitare nel processo civile. Da ciò discende che tale impugnazione può investire solo le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili, con l'assoluto rispetto della intangibilità del giudicato penale (Cass. sez. 2^, 3 giugno 1996 (dep. 6 novembre 1996), Petrillo).
Avrebbe dunque dovuto essere rilevata la causa di inammissibilità dell'appello incidentale dal momento che, comunque, l'eventuale accoglimento dell'appello principale, con la possibilità della declaratoria di falsità della certificazione, non avrebbe riverberato alcun diretto effetto negativo sulla posizione processuale della imputata, assolta con ampia formula. In altri termini resta esclusa, nel caso di specie, la ravvisabilità del logico collegamento fra la parte della sentenza investita dall'appello incidentale e il punto oggetto della impugnazione principale, non potendosi affermare che la prima dipende dalla seconda.
Peraltro, l'errore commesso dalla Corte territoriale non può essere emendato in questa sede poiché l'accoglimento del motivo di ricorso si risolverebbe in una reformatio in pejus del dispositivo della sentenza che non è stata gravata da ricorso del pubblico ministero. Per quanto concerne infine i motivi sub 3), 4) e 5) deve rilevarsene la manifesta infondatezza. Con gli stessi la parte civile deduce la illogicità della motivazione ed erronea applicazione di norma extra penale, posto che per il rigetto nel merito del motivo di appello la Corte si sarebbe basata sull'erroneo presupposto che all'epoca dei fatti non fosse vigente la Variante del 1992 in regime di salvaguardia mentre tale evenienza era stata affermata dal giudice di primo grado e dal perito arch. Turrin escusso nel corso della istruttoria dibattimentale.
Invero sotto tale profilo non si ravvisa alcuna manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata dal momento che, per argomentare in ordine alla ritenuta non falsità del certificato oggetto di imputazione, la Corte si è avvalsa di una motivazione alternativa. Se, invero, ha illustrato con argomentazioni non del tutto esaustive la ritenuta non operatività della variante del 1992, è anche vero che ha formulato una ulteriore tesi, muovendo proprio dalla premessa opposta e cioè dalla operatività della detta variante (v. punto C) pag. 4), per giungere alle medesime conclusioni: e cioè quelle della sostanziale fedeltà della certificazione rilasciata allo stato effettivo dei luoghi, argomentando che la destinazione ad uso alberghiero, non evidenziata nel certificato, era in sostanza superflua dal momento che mancavano i presupposti di fatto perché la destinazione in questione fosse operativa.
Anche le ulteriori argomentazioni del ricorrente, riguardanti il diverso tenore di altre certificazioni amministrative rilasciate con riferimento ai medesimi luoghi, non introducono un patente elemento dimostrativo di illogicità della motivazione dal momento che non solo si tratta di censure tese alla valutazione di circostanze di fatto non devolute alla cognizione del giudice di legittimità ma, oltre a ciò, afferiscono ad un elemento valutativo non atto ad inficiare la tenuta del percorso motivazionale del giudice di secondo grado. Infatti la dedotta diversità delle modalità di redazione dei diversi certificati di destinazione d'uso non è di per sè dimostrativa della necessaria falsità di uno di essi ma attiene alla completezza o meno della informazione certificata per prima, in riferimento a particolarità ritenute non operative E ciò, senza tenere conto del fatto che la deduzione del ricorrente riguardante il diverso contenuto delle certificazioni rilasciate alla Amodio nel 1995 e nel 1996 sul medesimo mappale oggetto dell'atto contestato è stata articolata per la prima volta nei motivi di ricorso per Cassazione. Con il corollario che la valutazione di tale evenienza presupporrebbe una ricostruzione degli eventi in punto di fatto inammissibile in sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004