Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2004, n. 33885
CASS
Sentenza 16 giugno 2004

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Qualora la parte civile proponga appello principale avverso una sentenza di proscioglimento, chiedendo l'affermazione della responsabilità dell'imputato agli effetti civili, con condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese, è ammissibile l'appello incidentale dello stesso imputato, volto ad ottenere la condanna della parte civile al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, relativamente alle quali il giudice aveva omesso di provvedere, dovendosi ritenere che siffatta richiesta investa un punto - e cioè quello relativo ai rapporti tra le parti in ordine alle spese - ricompreso nell'oggetto dell'impugnazione principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2004, n. 33885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33885
    Data del deposito : 16 giugno 2004

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