Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
Qualora la parte civile proponga appello principale avverso una sentenza di proscioglimento, chiedendo l'affermazione della responsabilità dell'imputato agli effetti civili, con condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese, è ammissibile l'appello incidentale dello stesso imputato, volto ad ottenere la condanna della parte civile al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, relativamente alle quali il giudice aveva omesso di provvedere, dovendosi ritenere che siffatta richiesta investa un punto - e cioè quello relativo ai rapporti tra le parti in ordine alle spese - ricompreso nell'oggetto dell'impugnazione principale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2004, n. 33885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33885 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 16/06/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA GI - Consigliere - N. 1008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 29279/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G., FA RU;
nel procedimento a carico di:
CO GI nato l'[...];
avverso la sentenza emessa il 17-3-03 dalla Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 13-11-01 il Tribunale di Asti dichiarava CO GI - imputato del reato di cui agli artt. 582, 585 c.p. (per avere colpito al capo FA RU con un sasso, cagionandogli lesioni da cui era derivata una malattia della durata di gg 5) - non punibile per avere agito in stato di legittima difesa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza dell'imputato di accollo alla parte civile delle spese processuali da lui sostenute.
Avverso tale decisione la parte civile proponeva appello chiedendo riconoscimento della responsabilità dell'imputato agli effetti civili nonché condanna del medesimo in suo favore al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese;
il CO impugnava in via incidentale la suddetta pronuncia onde ottenere, a sua volta, condanna del AT al pagamento delle spese di esso appellante. La Corte di appello di Torino, con pronuncia 17-3-03, accoglieva l'appello incidentale dell'imputato e rigettava quello della parte civile: confermava pertanto la sentenza impugnata, condannando il FA al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. La decisione di secondo grado è stata ora gravata con ricorso per Cassazione dalla parte civile nei termini infradescritti.
1 - Violazione di norme processuali per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale relativo a capo e punto diversi da quelli di cui all'appello principale.
La censura è infondata.
Secondo giurisprudenza assolutamente costante l'appello incidentale deve inerire ai capi ed ai punti della decisione oggetto di quello principale (Cass. 12-12-95 n. 12245 RV. 203709; Cass. 14-4-99 n. 0 4650 RV. 213088; Cass. 14-2-00 n. 0 1710 RV. 215339), rientrando in tali punti quelli ad essi strettamente connessi (Cass. 31-8-99 n. 10308 RV. 214271). Orbene, poiché nel caso in esame dall'eventuale accoglimento dell'appello della parte civile l'imputato, originariamente acquiescente, avrebbe potuto subire conseguenze negative in punto spese, deve ritenersi che l'appello incidentale de quo sia stato ritualmente avanzato.
In particolare può quindi affermarsi il seguente principio. Qualora la parte civile proponga appello principale avverso una sentenza di proscioglimento con richiesta di affermazione della responsabilità dell'imputato agli effetti civili e di condanna di tale soggetto al risarcimento dei danni in suo favore ed alla rifusione delle spese da lei sostenute, l'imputato è legittimato a proporre appello incidentale per ottenere la condanna della parte suddetta al pagamento delle spese di primo grado in ordine alle quali il giudicante aveva omesso di pronunciarsi: invero in tal modo l'appello incidentale ha investito un punto - quello relativo ai rapporti tra le parti in ordine alle spese - ricompreso nell'impugnazione principale.
2 - Violazione di legge per essersi applicato erroneamente l'art. 52 c.p. in assenza del suoi presupposti.
La censura si risolve in asserti di merito circa lo svolgimento della vicenda fattuale in termini diversi da quelli accertati nel provvedimento impugnato, ove del resto è stata data congrua risposta ai rilievi difensivi ora riproposti con precipuo riguardo all'iniziativa dell'aggressione da parte del FA ed alla impossibilità per il CO di altrimenti difendersi;
ne' può valere la contraria valutazione delle emergenze invocata dal ricorrente, il quale in realtà non ha evidenziato alcun vizio intrinseco di logicità. Manifestamente infondata è poi la denuncia secondo cui l'esistenza di proporzione tra aggressione e reazione sarebbe stata illegittimamente valutata in base alle conseguenze di quest'ultima: all'uopo va affermato che in tema di legittima difesa la lievità dell'esito di un comportamento concretatesi nel colpire l'originario aggressore vale a segnalare proprio il carattere tenue della violenza impiegata e quindi ben può essere considerata ai fini di un giudizio di proporzionalità. Per tutte le svolte considerazioni s'impone il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2004