Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2009, n. 2718
CASS
Sentenza 16 dicembre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Non deve essere disposta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nei confronti dell'appellante in via incidentale nel caso in cui l'impugnazione abbia perso efficacia per inammissibilità dell'appello principale o rinuncia allo stesso, non essendo assimilabile l'inefficacia alla declaratoria di rigetto o d'inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 592 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che tale situazione è equiparabile all'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non comportando l'"inefficacia" alcuna soccombenza dell'impugnante).

L'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza emessa in giudizio abbreviato e per detto organo non appellabile non è superata, dopo la riqualificazione in ricorso per cassazione, dalla proposizione da parte dell'imputato di un appello solamente incidentale, a sua volta inefficace in ragione dell'innammissibilità dell'appello principale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2009, n. 2718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2718
    Data del deposito : 16 dicembre 2009

    Testo completo