Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 2
Non deve essere disposta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nei confronti dell'appellante in via incidentale nel caso in cui l'impugnazione abbia perso efficacia per inammissibilità dell'appello principale o rinuncia allo stesso, non essendo assimilabile l'inefficacia alla declaratoria di rigetto o d'inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 592 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che tale situazione è equiparabile all'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non comportando l'"inefficacia" alcuna soccombenza dell'impugnante).
L'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza emessa in giudizio abbreviato e per detto organo non appellabile non è superata, dopo la riqualificazione in ricorso per cassazione, dalla proposizione da parte dell'imputato di un appello solamente incidentale, a sua volta inefficace in ragione dell'innammissibilità dell'appello principale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2009, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 16/12/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2268
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 26551/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pavia;
nei confronti di:
CA IC, nato a [...] il 4 dicembre del 1969;
avverso la sentenza del tribunale di Pavia del 5 agosto del 2008, nonché sull'appello incidentale proposto dal predetto CA avverso la medesima sentenza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il procuratore generale nella persona del Dr. Siniscalchi Antonio, il quale ha concluso per la conversione del ricorso del pubblico ministero in appello con trasmissione atti alla Corte d'appello;
udito il difensore avv. Gnocchi Fabrizio il quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso del pubblico ministero;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue.
IN FATTO
Il tribunale di Pavia, con sentenza del 5 agosto del 2008,condannava con il rito abbreviato CA IC alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e L. 20.000 di multa, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, per avere detenuto a fine di spaccio grammi 420 di cocaina.
La sentenza era appellata sia del pubblico ministero che dall'imputato: dal primo in via principale, dal secondo in via incidentale.
Il primo censurava la decisione nella parte relativa al trattamento sanzionatorio perché si era determinata la pena base in anni sette di reclusione ossia in misura prossima al minimo edittale nonché nella parte relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche che non potevano essere concesse per i precedenti specifici.
Il secondo deduceva l'inammissibilità dell'appello del pubblico Ministero, sosteneva che le generiche potevano essere concesse;
che la pena era comunque congrua e chiedeva nel merito la propria assoluzione.
La Corte territoriale convettiva l'appello del pubblico ministero in ricorso ex art. 568 c.p.p. e disponeva la trasmissione degli atti a quest'ufficio.
IN DIRITTO
Le due impugnazioni sono entrambe inammissibili. La Corte territoriale ha convertito l'appello proposto in via principale dal pubblico ministero in ricorso,applicando l'ultimo comma dell'art. 568 c.p.p. e disponendo la trasmissione degli atti a quest'ufficio, senza rendersi conto che la sentenza era stata impugnata anche dall'imputatola pure in via incidentale. Quindi la norma astrattamente applicabile alla fattispecie non era l'art. 568 c.p.p., bensì l'art. 580 c.p.p. in forza del quale, quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi d'impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12, (tale inciso è stato aggiunto con la L. n. 46 del 2000, art. 7), il ricorso per Cassazione si converte in appello.
Secondo autorevole dottrina il meccanismo di conversione previsto da tale norma presuppone una sentenza tutta astrattamente appellabile mentre se nella sua interezza o per alcuni capi non sia soggettivamente o oggettivamente appellabile essa non potrebbe divenire in toto impugnabile con l'appello solo perché altri soggetti sono legittimati a proporlo. Diversamente opinando, secondo tale dottrina, si violerebbero gli artt. 443, 448 e 568 c.p.p. e l'istituto della conversione, da strumento utile alla conservazione degli effetti giuridici dell'atto, sarebbe fatto assurgere a fonte di produzione giuridica rendendo legittima e consentita un'impugnazione preclusa per legge. Quindi, per tale dottrina, il meccanismo di cui all'art. 580 c.p.p. non potrebbe operare per il giudizio abbreviato essendo previsti dei limiti all'appellabilità delle sentenze. D'altra parte l'art. 568 c.p.p. ammette la conversione del ricorso in appello solo per i provvedimenti che siano astrattamente appellabili. Questa Corte, invece, per ragioni di economia processuale, ritiene ammissibile la conversione anche nel giudizio abbreviato. In proposito si è statuito che il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza da lui inappellabile si converte in appello ove l'imputato risulti appellante nei confronti dello stesso capo o di diversi capi del provvedimento (cfr per tutte Cass. 25 settembre del 2002, Ruberto, rv. 223788; 9 aprile del 2004, Sgarrae;
Cass sez. Un. 18 giugno 1993, Rabiti), Tuttavia, per superare le obiezioni della dottrina, si è però precisato che la conversione del ricorso in appello non autorizza il pubblico ministero a proporre questioni non deducibili come vizi di legittimità.
In altre parole l'impugnazione del pubblico ministero viene sì esaminata dalla Corte d'appello unitamente a quella dell'imputato ,ma come ricorso e non come appello. Tale principio, affermato in relazione a fattispecie nelle quali l'imputato era appellante in via principale, non può essere applicato alle ipotesi nelle quali l'imputato è appellante in via incidentale e ciò perché il legislatore non ha previsto un'impugnazione incidentale ammissibile tutte le volte in cui la sentenza sia stata comunque impugnata in via principale, ma solo un appello incidentale che perde efficacia in caso d'inammissibilità di quello principale o di rinuncia allo stesso. Ora l'appello incidentale perde efficacia, non solo quando i motivi proposti dall'appellante principale siano inammissibili o v'è rinuncia all'impugnazione, ma anche quando l'appellante in via principale non è legittimato a presentare tale tipo d'impugnazione. In una situazione del genere, ad avviso di questo collegio, la Corte di merito deve prendere atto dell'impugnazione effettivamente proposta dal pubblico ministero e dichiararla inammissibile per difetto di legittimazione e contemporaneamente dichiarare inefficace quella incidentale dell'imputato, e ciò perché l'interpretazione di questa Corte, dianzi richiamata, presuppone che almeno una delle parti abbia proposto impugnazione principale altrimenti si verificherebbero gli inconvenienti denunciati dalla dottrina alla quale inizialmente si è fatto riferimento.
In ogni caso, nella fattispecie, quand'anche, ferma restando l'inefficacia dell'impugnazione incidentale dell'imputato, si volesse conservare l'impugnazione del pubblico ministero convertendola in ricorso, essa sarebbe ugualmente inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione del vizio di illogicità manifesta ed omessa motivazione, in realtà si denuncia l'apprezzamento del fatto da parte del tribunale relativamente al trattamento sanzionatorio, apprezzamento che non presenta vizi deducibili in questa sede. Invero il tribunale, dopo avere premesso che la recidiva specifica reiterata nel quinquennio non poteva essere esclusa perché il fatto per il quale si procede non è irrilevante, ha ritenuto di concedere le generiche, sia per adeguare la pena all'entità del fatto, posto che essa, senza le generiche equivalenti,per effetto della recidiva contestata sarebbe stata inflitta in misura inadeguata,sia perché l'unico precedente specifico era risalente nel tempo. Orbene le generiche sono state introdotte proprio allo scopo di adeguare la pena al caso concreto allorché la stessa appaia incongrua ancorché applicata nel minimo.
La valutazione del tribunale sulla non adeguatezza della pena che sarebbe stata inflitta senza la concessione delle generiche, non essendo manifestamente illogica, non può essere censurata in questa sede.
Questo collegio non ritiene di condannare l'appellante incidentale al pagamento delle spese processuali perché il disposto di cui all'art.592 c.p.p. non può essere applicato nell'ipotesi di cui all'art. 595 c.p.p., u.c.. Invero, l'art. 592 c.p.p. trova applicazione allorché
l'impugnazione incidentale venga dichiarata inammissibile o rigettata per vizi propri, ad esempio perché proposta fuori termine o per motivi generici o su punti non impugnabili in via incidentale. La diversa opinione espressa da questa Corte in qualche decisione (Cass. 22425 del 2005; 11828 del 1993) non è condivisibile perché l'inefficacia dell'impugnazione incidentale prevista dall'art. 595 c.p.p., non può essere assimilata alla pronuncia di rigetto o di inammissibilità di cui all'art. 592 c.p.p.. Invero in base all'art.595 c.p.p., l'impugnazione incidentale divenuta inefficace si considera improduttiva di qualsiasi effetto, tanto è vero che non sorge per il giudice l'obbligo di esaminarla anche se per ipotesi fosse palesemente fondata e conseguentemente non sorge per l'imputato l'obbligo di pagare le spese processuali. Invece la dichiarazione di rigetto o d'inammissibilità dell'impugnazione (principale o incidentale) di cui all'art. 592 c.p.p., presuppone comunque una situazione di soccombenza in ordine alla tempestività, ritualità o fondatezza dell'impugnazione. Per tale ragione il legislatore nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 595 c.p.p., u.c., parla d'inefficacia e non d'inammissibilità dell'impugnazione incidentale. La condanna alle spese presuppone una situazione di soccombenza e non si può parlare di soccombenza se l'impugnazione non viene esaminata per la perdita della sua efficacia. Nell'ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse, situazione questa assimilabile all'inefficacia di cui all'art. 595 c.p.p., u.c., questa Corte non dispone la condanna dell'impugnante proprio per l'assenza di una situazione di soccombenza (Cass. 14 maggio 1998 Papajani, CED 210560).
P.Q.M.
La Corte l'art. 616 c.p.p.. Dichiara inammissibili le impugnazioni del pubblico ministero e dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010