Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 4650
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Sentenza 25 febbraio 1999

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L'appello incidentale deve essere limitato ai capi ed ai punti dell'appello principale ; detto principio pur non espressamente affermato in una specifica norma si desume dal sistema processuale nel suo complesso nonché da alcune disposizione previste dal vigente codice di rito, prima fra tutte dall'art.595 per il quale l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale. Detta disposizione, infatti, non avrebbe senso se l'appello incidentale potesse avere un contenuto devolutivo più ampio e comunque autonomo rispetto all'appello principale ; inoltre, ove ciò fosse comunque consentito e l'appello incidentale fosse, pertanto, autonomo rispetto a quello principale, sarebbero vanificati i termini per proporre impugnazione, tassativamente stabiliti a pena di decadenza dal codice di rito, posto che la proposizione dell'appello principale equivarrebbe a rimettere in termini tutte le altre parti , al di fuori di una specifica previsione. Alla luce di questo nuovo ordine sistematico appare, altresì, chiaro che nel vigente codice di rito è cambiata la ratio dell'appello incidentale, il quale non ha più una funzione deterrente dell'appello principale dell'imputato ma più semplicemente una funzione antagonista dell'appello proposto dalle altre parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 4650
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4650
    Data del deposito : 25 febbraio 1999

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