Sentenza 25 febbraio 1999
Massime • 1
L'appello incidentale deve essere limitato ai capi ed ai punti dell'appello principale ; detto principio pur non espressamente affermato in una specifica norma si desume dal sistema processuale nel suo complesso nonché da alcune disposizione previste dal vigente codice di rito, prima fra tutte dall'art.595 per il quale l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale. Detta disposizione, infatti, non avrebbe senso se l'appello incidentale potesse avere un contenuto devolutivo più ampio e comunque autonomo rispetto all'appello principale ; inoltre, ove ciò fosse comunque consentito e l'appello incidentale fosse, pertanto, autonomo rispetto a quello principale, sarebbero vanificati i termini per proporre impugnazione, tassativamente stabiliti a pena di decadenza dal codice di rito, posto che la proposizione dell'appello principale equivarrebbe a rimettere in termini tutte le altre parti , al di fuori di una specifica previsione. Alla luce di questo nuovo ordine sistematico appare, altresì, chiaro che nel vigente codice di rito è cambiata la ratio dell'appello incidentale, il quale non ha più una funzione deterrente dell'appello principale dell'imputato ma più semplicemente una funzione antagonista dell'appello proposto dalle altre parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/1999, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 25.2.199
Dott. Renato ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N. 649
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 46761/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OP GI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 19.10.1998 dalla corte di appello di Salerno. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Albano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 7.10 1997 il pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, dichiarava GI CO colpevole:
a) del reato di cui all'art. 4, comma 4, della legge 13.12.1989 n.401, per aver tenuto nell'esercizio pubblico da lui gestito un giuoco d'azzardo mediante due apparecchi elettronici videopoker;
b) del reato di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. per aver detenuto nell'esercizio pubblico suddetto due apparecchi elettronici vietati (i suddetti videopoker): accertati in Postiglione il 18.1.1995. Per l'effetto, il pretore, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i due reati, condannava il CO alla pena di due mesi di arresto e lire 200.000 di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale.
2 - Avverso la sentenza proponeva appello il procuratore generale di Salerno, deducendo che il fatto sub a) doveva essere qualificato come contravvenzione di cui agli artt. 718 e 719 n. 2 c.p., e che dovevano comunque applicarsi la pena accessoria e la confisca. L'imputato proponeva appello incidentale, chiedendo l'assoluzione o in subordine la riduzione della pena.
3 - La corte di appello di Salerno, con sentenza del 19.10.1998, accoglieva l'appello del pubblico ministero, mentre respingeva l'appello dell'imputato in punto di responsabilità, considerato che i limiti dell'appello incidentale sono segnati dai capi e punti della sentenza investiti dall'appello principale - che nella specie era riferito solo alla qualificazione giuridica del fatto contestato sub a).
Per l'effetto, riqualificato il fatto sub a) come reato di cui agli artt. 718 e 719 n. 2 c.p., e ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante di cui all'art. 719 c.p., la corte rideterminava la pena in due mesi di arresto e lire 300.000 di ammenda, ordinando la confisca degli apparecchi da giuoco e la pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il Mattino", e confermando la sospensione condizionale della pena. Inoltre dichiarava non doversi procedere per il reato sub b) perché estinto per prescrizione.
4 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo tre motivi, appresso esposti e valutati.
Motivi della decisione
5 - Col primo motivo il ricorrente denuncia nullità assoluta della sentenza, giacché la corte di merito ha celebrato il dibattimento nonostante l'assenza del difensore di fiducia, che aveva dichiarato di aderire allo stato di agitazione della classe forense. La doglianza è infondata.
La corte territoriale ha legittimamente celebrato il dibattimento, osservando correttamente che nel bilanciamento tra l'interesse del difensore di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati e l'interesse alla sollecita amministrazione della giustizia doveva prevalere quest'ultimo, attesa la prossima prescrizione dei reati (la giurisprudenza sul punto è assolutamente costante).
6 - Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 595 c.p.p., sostenendo che - in assenza di espressa disposizione - è
illegittimo ritenere l'appello incidentale limitato al capo e al punto della sentenza oggetto dell'appello principale. Anche questa censura non può essere accolta.
La giurisprudenza a cui il ricorrente implicitamente si riferisce è rimasta nettamente minoritaria e non può essere condivisa (Cass. Sez. II, n. 5521 del 12.5.1992, ud. 19.3.1992, Cersosimo, rv. 190364). Infatti, la dipendenza dell'appello incidentale da quello principale, in base alla quale l'appello incidentale deve essere limitato ai capi e punti della sentenza investiti dall'appello principale, anche se non espressamente affermata da una specifica norma, si desume indirettamente ma inequivocamente da alcune disposizioni positive del codice di rito vigente e dal sistema processuale nel suo complesso.
Anzitutto, il quarto comma dell'art. 595 c.p.p., disponendo che l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso, stabilisce chiaramente un nesso funzionale tra le due impugnazioni, che non può non riguardare logicamente sia l'ammissibilità sia il contenuto devolutivo delle stesse. Alla luce di questa disposizione, insomma, non avrebbe senso la perdita di efficacia dell'appello incidentale, ad esempio, per la rinuncia all'appello principale, se il primo potesse avere un contenuto devolutivo più ampio e autonomo rispetto al contenuto devolutivo del secondo.
In secondo luogo, se l'appello incidentale potesse avere un ambito devolutivo indipendente e più ampio di quello dell'appello principale, verrebbero ad essere vanificati i termini per proporre impugnazione, tassativamente fissati a pena di decadenza dal codice di rito: è infatti evidente che la proposizione dell'appello principale, di fatto, rimetterrebbe in termini per impugnare tutte le altre parti, al di fuori di qualsiasi specifica previsione. In conclusione, la differente disciplina dell'istituto introdotta dal codice vigente (il codice del 1930 restringeva al pubblico ministero l'appello incidentale, e lo rendeva autonomo dalla rinuncia dell'imputato all'appello principale;
mentre il codice vigente estende l'appello incidentale a tutte le parti, e lo fa dipendere dalla validità e persistenza dell'appello principale) indica chiaramente che è cambiata la ratio dell'appello incidentale, il quale non ha più una funzione deterrente dell'appello principale dell'imputato, ma ha più semplicemente una funzione antagonista dell'appello proposto dalle altre parti.
7 - Infine, con l'ultimo motivo, l'imputato deduce erronea applicazione della norma incriminatrice, giacché mancava la prova che gli apparecchi sequestrati fossero d'azzardo e non da intrattenimento.
La censura è inammissibile, non solo perché si risolve in una valutazione delle risultanze processuali che non ha ingresso in sede di legittimità, ma anzitutto perché esula dai limiti devolutivi dell'appello principale proposto dal pubblico ministero.
8 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999