Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/2018, n. 28908
CASS
Sentenza 27 settembre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, si è pronunciata su un ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, la quale aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di lesioni lievi, riqualificato dal Tribunale di primo grado rispetto all'originaria imputazione di lesioni personali gravi. L'imputato, tramite il proprio difensore, aveva sollevato due motivi di ricorso: il primo, concernente la violazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 274/2000, sostenendo che il Tribunale, una volta riqualificato il fatto come lesioni semplici, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice di pace; il secondo, subordinato, lamentava la violazione dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo, poiché, a seguito della riqualificazione, non gli era stato concesso un termine per porre in essere le condotte riparatorie, pur avendolo richiesto tempestivamente. La Quinta Sezione, rilevando un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 48 d.lgs. n. 274/2000 in relazione agli artt. 23 e 521 c.p.p., aveva rimesso gli atti alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione se, in caso di riqualificazione del fatto da parte del tribunale in un reato di competenza del giudice di pace, debba essere dichiarata l'incompetenza ai sensi dell'art. 48 cit. La parte civile aveva depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.

Le Sezioni Unite hanno innanzitutto chiarito che l'art. 48 del d.lgs. n. 274/2000, il quale impone al giudice "togato" di dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice di pace in ogni stato e grado del processo, costituisce una norma derogatoria rispetto al regime generale di cui all'art. 23, comma 2, c.p.p., che prevede la rilevabilità dell'incompetenza per materia per eccesso solo entro termini di decadenza. Hanno quindi rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nel caso di specie, la competenza del tribunale fosse stata originariamente correttamente individuata, poiché l'azione penale era stata esercitata per lesioni personali gravi, rientranti nella sua cognizione. La successiva riqualificazione in lesioni lievi, di competenza del giudice di pace, era intervenuta a seguito di acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo (consulenza medico-legale), determinando l'operatività del principio della perpetuatio iurisdictionis, che radica la competenza del giudice "superiore" quando l'attribuzione iniziale sia stata corretta. Quanto al secondo motivo, le Sezioni Unite hanno affermato che, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 274/2000, anche nei casi in cui i reati di competenza del giudice di pace vengano giudicati da un giudice diverso, trovano applicazione gli istituti propri di tale giurisdizione, comprese le condotte riparatorie di cui all'art. 35. Tuttavia, hanno ritenuto la richiesta tardiva, poiché formulata solo in sede di conclusioni, a dibattimento chiuso, anziché subito dopo l'accertamento peritale che aveva giustificato la riqualificazione, e in assenza di prova del risarcimento del danno. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Massime1

L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis" purché il reato gli sia stato correttamente attribuito "ab origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo.

Commentari5

  • 1Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del Giudice di Pace: rimessa la questione alle Sezioni Unite
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Art. 23 c.p.p. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5La Cassazione interviene in materia di incompetenza a trattare i reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/2018, n. 28908
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28908
Data del deposito : 27 settembre 2018

Testo completo