Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5670 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL 67 0 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA COLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 16298/98 + Dott. Pasquale Reale Presidente Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore 16299/98 Dott. MA Cicala Consigliere Cron. 16808 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 27 novembre 2001 ha pronunciato la seguente: And SU SENTENZA CAMPIONE CIVES OGGETTO 61302 sui ricorsi proposti l'1 ottobre 1998 da: IVA sanzioni rap- S.p.A. DE ER, quale incorporante ELla DEma S.p.A. in virtù di atto per notaio Pappaglione di Trento, rep. n. 72/715 rac. n. 6646, presentante legale di - società responsabili- in persona EL legale rappresentante sig. TO EL ER e LA w tà solidale/ in tran- AL e AR DE ER quali eredi di MA DE ER tutte smissibilità / rappresentate e difese in forza di procura in calce ai ricorsi dagli IVA motivazione avv.ti MA Miscali e Salvatore Patti ed elettivamente domiciliate per relationem / pre- presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Barberini, n. 3 sunzioni. ricorrenti
contro
Ministero ELle Finanze in persona EL ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale ELlo Stato 4 intimato 8 3 2 proc. n. 16298/98 + 16298/98 R.G. I avverso la sentenza ELla Commissione Tributaria Centrale sez. VIII- n. 5667/97. Udita la relazione ELle cause svolta nella pubblica udienza EL 27 novembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona EL Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo GambarELla, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Milano, a seguito di processo verbale di constata- zione redatto il 29 maggio 1986 dalla G.d.F. di Milano, che aveva e- videnziato un maggior corrispettivo di L.
2.000.000.000 nella com- pravendita di un'area industriale stipulata il 7 maggio 1982 tra la S.p.A. DEma e la Immobiliare 2G S.r.l., rettificava la dichiarazione resa dalla prima società relativamente all'anno 1982 e notificava il relativo avviso anche a MA DE ER, quale responsabile in pro- prio EL pagamento ELle correlative pene pecuniarie. Il DE ER si opponeva all'avviso e il 14 dicembre 1988 la Com- missione Tributaria di primo grado di Milano, riunito il procedimento Z a quello conseguente all'opposizione proposta anche dalla DEma S.p.A., annullava la rettifica per difetto di motivazione e la pronun- cia, appellata dall'Ufficio, era confermata il 4 maggio 1992 dalla Commissione Tributaria di secondo grado. La decisione era impugnata dall'amministrazione finanziaria e la Commissione Tributaria Centrale, in riforma ELla pronuncia, dichia- rava il 24 novembre 1997 la legittimità ELla rettifica ELla dichiara- zione. proc. n. 16298/98 + 16298/98 R.G. 2 La S.p.A. DE ER, quale incorporante ELla DEma S.p.A, e Gi- gliola AL e AR EL ER, nella qualità di eredi di MA DE ER ricorrevano con separati atti per la cassazione ELla sentenza. L'intimato Ministero ELle Finanze non si costituiva. MOTIVI DELLA DECISIONE A norma ELl'art. 335, c.p.c., va disposta la riunione di ricorsi propo- sti avverso la stessa sentenza. Le ricorrenti AL e DE ER con l'unico motivo non comune alla società DE ER hanno denunciato la nullità ELla sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 1. 7 gen- naio 1929, n. 4, ed 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., giacché sarebbe stata affermata la responsabi- lità solidale EL loro dante causa per il pagamento ELle pene pecunia- rie conseguenti alla violazione di norme tributaria addebitabili alla società, in quanto legale rappresentante ELla stessa, nonostante che la norma richiamata dall'ammi-nistrazione finanziaria a fondamento ELla relativa pretesa nei suoi confronti disciplinasse l'opposta ipotesi ELla responsabilità solidale ELla società per abusi compiuti dal suo rappresentante. La normativa sopravvenuta in materia fiscale, inoltre, avrebbe, dap- prima, sospeso con l'art.
5-bis, 1. 28 febbraio 1997, n. 30, l'appli- cazione agli eredi ELle pene pecuniarie irrogate al de cuius ed avreb- be, poi, con l'art. 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, escluso la tra- smissibilità agli stessi ELl'obbligazione EL relativo pagamento. La denuncia è inammissibile. proc. n. 16298/98 + 16298/98 R.G. 3 Anche la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre nei giudizi di gravame le eccezioni e le questioni prospettate e disattese in primo grado e l'omessa riproposizione ELle medesime, salvo che queste siano rilevabili d'ufficio e non espressamente decise, preclude in relazione ad esse il ricorso per cassazione avverso la sentenza im- pugnata, in quanto la loro sopravvenuta estraneità al giudizio ne e- sclude ogni possibilità di ulteriore apprezzamento (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. civ. sez. III, sent. 8 lu- glio 2000, n. 9936; Cass. civ., sez. III, sent. 5 maggio 2000, n. 5671). Tale principio, stabilito dall'art. 346, c.p.c., operava nel giudizio tri- butario anche nella vigenza EL d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 (cfr.: Cass. civ., sez. trib., sent. 9 giugno 2000, n. 7914), ed in forza di es- so, dovendo ritenersi rinunciata nel procedimento ogni censura non specificamente riformulata nei successivi gradi personalmente dal DE ER, compresa quella in ordine alla propria responsabilità so- lidale con la società rappresentata, la relativa questione non è esami- nabile nel giudizio di cassazione neppure sotto il dedotto profilo ELla Z violazione di legge. Costituisce questione, altresì, non esaminabile quella relativa alla tra- smissibilità alle eredi ELl'obbligazione per il pagamento ELle san- zioni civili tributarie gravanti sul dante causa, benché formulata con riferimento allo jus supervenies, giacché investe il giudice di legitti- mità di un tema decidendum che, anche se in ragione ELla sopravve- nienza ELl'evento luttuoso, non ha costituito oggetto di esame nelle precedenti fasi processuali. proc. n. 16298/98 + 16298/98 R.G. 4 END Sono motivi d'impugnazione comuni ai ricorrenti, che devono essere valutati nonostante l'inerzia EL DE ER negli anteriori gradi di gravame, quelli ulteriori, con i quali la società e le eredi EL suo lega- le rappresentante hanno dedotto la nullità ELla sentenza in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando la violazione e la falsa applica- zione: a) ELl'art. 329, c.p.c., atteso che l'assunto ELla commissione tributa- ria centrale, secondo il quale non si sarebbe formato un giudicato sul- la nullità ELl'accertamento, non troverebbe alcun riscontro nei dati di fatto, perché l'amministrazione finanziaria nel proprio ricorso a- vrebbe fatto esclusivo riferimento ai requisiti ed alla rilevanza proba- toria ELla documentazione rinvenuta e nulla aveva eccepito in rela- zione alla mancanza di motivazione ELl'avviso di rettifica;
b) ELl'art. 56, d.p.r. n. 633/72, giacché la possibilità di soddisfare l'obbligo di motivazione ELl'avviso di accertamento per relationem non consentirebbe, come invece ritenuto nella decisione impugnata, il mero acritico rinvio da parte ELl'Ufficio agli elementi forniti dalla polizia tributaria, in particolare quando il processo verbale ELl'or- gano ispettivo non abbia riportato dati certi, ma illazioni scaturenti da documentazione priva di qualsiasi valore probatorio;
c) ELl'art. 63, d.p.r. n. 633/72, in quanto erroneamente la pronuncia avrebbe considerato utilizzabili per rettificare la dichiarazione ELla società elementi reperiti nel corso di un'indagine penale svolta dalla G.d.F. nei confronti di soggetti diversi dalla contribuente ed acquisiti in violazione EL segreto istruttorio e EL diritto di difesa;
proc. n. 16298/98 + 16298/98 R.G. 5 d) degli artt. 2727 e 2729, c.c., e ELl'art. 54, d.p.r. n. 633/72, poiché la commissione tributaria centrale avrebbe attribuito rilevanza sog- gettivamente ed oggettivamente probatoria ELla vicenda a documenti provenienti da terzi, benché ne avesse riconosciuto il carattere infor- male per l'assenza di firme o intestazione, e, senza alcun riscontro, avrebbe da questi desunto l'occultamento EL reale corrispettivo pa- gato, nonostante l'assenza di indizi gravi e concordanti e la logicità ELla prospettazione che sul prezzo EL suolo originariamente pattuito aveva inciso lo sconvolgimento ELl'originario programma edificato- rio cagionato da un intervento urbanistico EL comune di Firenze. Neppure tali doglianze sono ammissibili. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto è ravvi- sabile qualora il giudice nel provvedimento da lui emesso abbia ne- gato o frainteso il significato di una norma astratta esistente o ne ab- bia státa fatta applicazione ad una fattispecie da essa non regolata, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge. Non rientrano, invece, tra gli errori di diritto le questioni inerenti alla ricostruzione ed all'apprezzamento ELla fattispecie concreta, quali il travisamento dei fatti ovvero la contraddittorietà EL ragionamento e, in genere, gli altri profili tipici previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., che concernono l'omessa o l'insufficiente motivazione ELla decisione. La precisazione assume specifico e significativo rilievo relativamente all'impugnazione ELle sentenze ELla Commissione Tributaria Cen- trale, in quanto il ricorso per la cassazione di tali decisioni, essendo proc. n. 16298/98 + 16298/98 R.G. 6 consentito in via straordinaria dall'art. 111, cost., solo per violazione di legge, può investire unicamente la violazione e la falsa applicazio- ne ELle norme regolatrici EL rapporto controverso e EL procedimen- to, ivi compreso quello davanti al giudice di terzo grado, ma non an- che il difetto di motivazione. In particolare, il ricorso non può sollecitare, anche se con il richiamo a norme di legge che si assumono violate, un sindacato di legittimità che comporti il raffronto tra i dati acquisiti al processo ed il contenu- to ELla decisione, ma soltanto quello tra gli elementi di fatto risultan- ti dalla pronuncia e la valutazione che il giudice dichiara di averne compiuto, ed il riscontro ELla connessione logica tra le diverse af- fermazioni in cui si articola la motivazione può assumere rilevanza soltanto se il suo risultato denunci l'assoluta carenza ideologica ELl'apparato argomentativo ELla sentenza (cfr.: Cass. civ., sez. III, 201 14 gennaio 2000, n. 362) e tale carenza sia dedotta a fondamento ELl'illegittimità di quest'ultima. Orbene, tutte le deduzioni comuni dei ricorrenti, pur richiamandosi ai vizi sanzionati nell'art. 360, n. 3, c.p.c., ed elencando le norme che assumono violate, hanno censurato, in realtà, il motivato apprezza- mento dei fatti contenuto nella pronuncia impugnata, che ha costitui- to il presupposto ELl'applicazione ELle medesime disposizioni nor- mative, ovvero si risolvono nell'asserzione di un travisamento dei fatti stessi o nell'omesso rilievo di una ELle ragioni ELla decisione. Per rimarcare la violazione e la falsa applicazione ELl'art. 329, c.p.c. (lett. a) la contribuente e gli eredi EL suo legale rappresentante, infat- proc. n. 16298/98 + 16298/98 R.G. 7 ti, hanno denunciato un travisamento dei dati di fatto da parte ELla Commissione Tributaria Centrale, che ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, benché l'atto non ne parlasse esplicitamente, che l'amministrazione finanziaria con il proprio gravame avesse impu- gnato il capo ELla decisione di secondo grado che aveva dichiarato la nullità ELl'accertamento tributario per difetto di motivazione. Al fine di evidenziare la violazione ELl'art. 56, d.p.r. n. 633/72 (lett. b), si sono richiamate, poi, ad un acritico rinvio per relationem ELla motivazione ELl'avviso ed alla natura di mere illazioni dei rilievi contenuti nel verbale di constatazione ELla G.d.F., che sono stati e- sclusi nella sentenza impugnata, la quale ha dato conto ELla concreta idoneità di tali atti a garantire l'esercizio EL diritto di difesa ELla contribuente, giacché il verbale di constatazione, era conosciuto dalla 211 società e gli elementi in esso contenuti, succintamente riportati nell'avviso, erano stati idonei ad assicurare una completa conoscenza degli addebiti rivolti alla società e dei loro presupposti probatori. Non hanno specificamente impugnato, inoltre (lett. c), se non relati- vamente alla sua prima parte con il richiamo all'omesso rilievo d'ufficio ELla violazione EL principio EL segreto istruttorio e EL di- ritto di difesa, l'autonoma ratio decidendi, con la quale le commis- sione tributaria ha sottolineato, con un'apprezzamento, peraltro, e- sclusivamente di fatto, la genericità ELla doglianza relativa all'irre- golarità ELle modalità di acquisizione da parte ELla G.d.F. degli e- lementi probatori utilizzati per l'accertamento e che l'assenza di pro- ve in ordine alle censure formulate non consentiva alcun vaglio in proc. n. 16298/98 + 16298/98 R.G. 8 ordine alle illegittimità lamentate nella loro acquisizione. Hanno lamentato, infine, una violazione degli artt. 2727 e 2729, c.c. e ELl'art. 54, d.p.r. n. 633/72 (lett. d), con argomenti che comportano il sindacato di una valutazione discrezionale EL giudice di merito, che non ha ravvisato non degli elementi presuntivi, ma una prova "certa e diretta" ELla falsità ELla dichiarazione resa ai fini IVA, non smentita dagli argomenti logici addotti in contrario, nel preliminare di vendita, recante l'indicazione di un prezzo di vendita superiore a quello risultante nel successivo rogito, e nei riscontri costituiti dalle risultanze di atti aventi una "evidente riferibilità" alla contribuente ed alla vicenda esaminata. All'inammissibilità di tutti i motivi d'impugnazione segue quella EL ricorso.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi li dichiara entrambi inammissibili. Così ELiberato in camera di consiglio, in Roma il 27 novembre 2001. Il presidente Il consigliere est. dr. Pasquale Reale dott. Massimo Oddo الله Il cancelliere DEPU T "19 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi 49. APR. 2002......... Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvald Ascanio proc. n. 16298/98 + 16298/98 R.G. 9