Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 3
Il decreto di archiviazione di un procedimento penale, emesso ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen. abrogato, non esclude, se sopravviene una causa estintiva del reato - nella specie prescrizione- che il giudice civile proceda ad accertamento dell'esistenza di esso per liquidare il danno morale, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ..
L'omologazione di una pista da sci, collaudata per cinque anni, compiuta dalla F.I.S.I. per accertarne, attraverso un proprio tecnico, la conformità alla regolamentazione tecnica dalla stessa dettata per le gare di sci, è direttamente imputabile al C.O.N.I., al quale sono istituzionalmente demandate le funzioni di regolamentazione, controllo e coordinamento, ai sensi dell'arte. 3 della legge 14 febbraio 1942 n. 426, delle varie attivatì sportive che si svolgono in Italia, e che esso esercita attraverso le Federazioni Nazionali, in qualità' di suoi organi - in tali attivatì aventi pertanto natura pubblicistica - e non rientra invece nella autonomia tecnica - organizzativa - di natura privata - di ciascuna Federazione di una singola gara. Di conseguenza il rilascio del relativo certificato di omologazione nazionale da parte di questa ultima rende responsabile direttamente il C.O.N.I. per i danni riportati da un concorrente a seguito di incidente verificatosi per mancato rispetto, invece, di prescrizioni tecniche, aventi natura di norme interne (quali la mancanza di zone di caduta, all' esterno delle curve, prive di ostacoli, e idonea protezione di quelli contro i quali i concorrenti possono esser proiettati).
Per il principio dell'unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve esser proposta in via incidentale nello stesso processo e perciò, se il ricorso è per Cassazione, nell'atto contenente il controricorso; in ogni caso, non essendo tale formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo. Pertanto è inammissibile il ricorso proposto oltre il termine di quaranta giorni dall'ultima notifica del primo ricorso per Cassazione e tale principio non trova deroga neanche nel caso di impugnazione adesiva a quella principale.
Commentario • 1
- 1. Incidente sci: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6400 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO C.O.N.I., in persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 48, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PALLADINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (F.I.S.I.); in persona del Presidente in carica geom. Carlo Valentino, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNINI GIULIO presso ZI LU, che lo difende unitamente all'avvocato LU ZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
RA MA, RA IO, IN TI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PATTI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
IS RAIBL, PESAMOSCA LUCIANO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 02382/98 proposto da:
PESAMOSCA LUCIANO, US RAIBL, in persona del Presidente in carica sigor Gianpaolo Piccoli, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LU ZI, che li difende unitamente all'avvocato GIULIO GIOVANNINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RA MA, RA IO, IN TI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PATTI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n^ 10498/98 proposto da:
RA MA, RA IO, IN TI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PATTI, che li difende, con procura speciale del dott. Notaio LIno CHERSI, TRIESTE 23/3/1998 repertorio N.26430
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
FED ITAL SPORT INVERNALI SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LU ZI, che la difende, con procura speciale del dott. Notaio dott. Ferrante CAZZANIGA DONESMONDI MILANO 14/9/98 rep. n.53.043. - resistente -
avverso la sentenza n. 275/97 della Corte d'Appello di TRIESTE, emessa il 12/3/97 depositata il 20/06/97; RG.383/95. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato ALFONSO PALLADINO;
udito l'Avvocato LU ZI;
udito l'Avvocato SALVATORE PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso, previa riunione dei ricorsi rigetto del ricorso principale ed inammissibilità dei ricorsi incidentali.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione del 10 agosto 1989 IL AC ed i suoi genitori, GI AC e RT IN, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Tolmezzo il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (ON), la ZI Italiana Sport Invernali (SI), il Comitato di zona Camico-LIno della SI, la Unione Sportiva AI e Luciano SA, sia in proprio che quale presidente della U.S. AI, e la Star s.p.a., chiedendo l'affermazione di responsabilità e la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alle gravi lesioni subite dall'attrice IL AC il 31 gennaio 1981 nel corso delle prove per una gara di sci programmata per il giorno successivo sulla pista Jof del lago di Cave di Predil.
Costituitisi tutti i convenuti ad eccezione del SA e chiamata in causa la Assicuratrice SP, garante della U.S. AI, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 22 marzo 1995, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della SI e del Comitato di zona Carnico-LIno della SI;
dichiarava la responsabilità ex art.2043 c.c. di Luciano SA in proprio, quale direttore di gara, della U.S. AI, quale società organizzatrice della gara, e del ON, per avere omologato la pista di gara, e pertanto condannava i tre indicati convenuti in solido a risarcire a IL AC il danno che liquidava in L. 386.836.560, con gli interessi legali dal 31 gennaio 1981, condannava gli stessi convenuti a risarcire i danni subiti da GI AC e RT IN, liquidati in L.24.258.097, con rivalutazione ed interessi;
rigettava la domanda proposta nel confronti della società Star, dichiarava che la chiamata in causa SP era tenuta a manlevare la U.S. Raibi sino alla concorrenza del massimale di polizza pari a L. 30 milioni.
Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello sia il ON, sia la U.S. AI e Luciano SA. IL AC, GI AC e RT IN resistevano ai due atti di appello, proponendo appello incidentale ed altresì appello principale nei confronti della società Star e del Comitato Regionale RI EZ LI (già Comitato Carnico-LIno). La Corte di appello di Trieste, riuniti tutti gli appelli, con sentenza depositata il 20 giugno 1997, ha confermato la pronunzia di primo grado (salvo che nella statuizione sulle spese processuali). Per ciò che rileva in questa sede la Corte territoriale:
a) ha ritenuto che l'attività di omologazione di una pista di sci era stata compiuta dalla SI quale organo del ON, tenuto conto del rapporto tra Federazioni sportive e ON anteriore alla legge 23 marzo 1981 n.91, essendo detta legge successiva al fatto per cui è
causa; ha perciò escluso la legittimazione passiva della SI e del Comitato di zona Carnico-LIno, che costituisce un ufficio periferico della SI privo di autonomia decisionale;
b) ha ritenuto che la pista omologata per la discesa libera era priva dei requisiti previsti dal regolamento tecnico della SI, ed in particolare di quelli indicati nel punto 702.1.6 (esistenza di spazi senza ostacoli, quali zone. di caduta) e nel punto 702.1.7 (protezione degli ostacoli contro i quali i concorrenti possono essere proiettati); conseguentemente ha affermato la responsabilità del ON, al quale era riferibile la omologazione della pista, del SA, quale direttore di gara, responsabile in quanto tale anche del lavoro del direttore di pista, e della U.S. AI., quale organizzatrice della gara;
ha escluso, invece, la colpa nella condotta della AC;
c) in ordine alla entità del danno, ha ritenuto che,
concretizzando il fatto il reato di lesioni colpose, andava liquidato il danno morale, determinato nella misura dell'80 % dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;
quest'ultimo danno non escludeva, poi, la liquidazione del danno da inabilità permanente e quindi del lucro cessante a seguito della futura minore capacità di guadagno della danneggiata;
infine ha confermato la liquidazione del danno subito dai genitori della medesima.
Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione il ON, che ha dedotto tre motivi, nonché Luciano SA e la U.S. AI, che hanno dedotto quattro motivi. Hanno proposto ricorso anche i consorti AC. La ZI Italiana Sport Invernali (SI) ha presentato controricorso al ricorso del ON. Tutte le dette parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione.
1.- I tre ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). 2.- Vanno dichiarati inammissibili, perché tardivi, i ricorsi proposti da Luciano SA e dalla U.S. AI, da un lato, e dal consorti AC, dall'altro.
Secondo l'orientamento interpretativo più volte affermato da questa Corte (v., di recente, le sentenze 3 luglio 1997 n. 5993, 11 agosto 1994 n. 7373, 19 marzo 1993 n. 3295), il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo (art.333 c.p.c.) e, perciò, nel caso del ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso (art.371 c.p.c.). Anche se questa modalità formale non può considerarsi essenziale - onde ogni ricorso successivo si converte (a prescindere dalla forma assunta, e pur se proposto con atto a sè stante) in ricorso incidentale -, la sua ammissibilità resta, comunque, condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni dall'ultima notificazione della prima impugnazione (artt. 370 e 369 c.p.c.), indipendentemente dai termini - abbreviato od annuale - di impugnazione in astratto operativi. Consegue che non è ammissibile il ricorso per cassazione che, pur tempestivo ai sensi degli artt.325 e 327 c.p.c., non sia però osservante del detto termine decadenziale di quaranta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale. Tale principio non trova limitazioni o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo, che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi.
In applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, va rilevato che l'ultima notifica del ricorso principale proposto dal ON è avvenuta il 10 ottobre 1997. Oltre il termine di quaranta giorni decorrente da tale data sono stati notificalì sia il ricorso incidentale proposto da SA e U.S. AI (spedito a mezzo posta il 31 gennaio 1998), sia il ricorso incidentale proposto dai consorti AC (spedito per posta il 29 maggio 1998).
Nelle note di udienza presentate ai sensi dell'ultimo comma dell'art.379 c.p.c. il difensore del AC ha osservato che questa parte non ricorrente può ritenersi soccombente se non in senso eventuale (e cioè nella ipotesi in cui la Cassazione accolga il ricorso del ON, dichiarando il suo difetto di legittimazione passiva), onde il ricorso da essa proposto va qualificato principale. Tale osservazione, se vale a definire il ricorso del AC come condizionato (all'accoglimento del ricorso principale del ON), non ne elimina la natura incidentale, derivante dal mero fatto che esso è stato proposto avverso una sentenza già impugnata con ricorso principale, onde è ad esso applicabile il disposto dell'art.371 c.p.c.. Nè può prospettarsi l'assenza di soccombenza, che è il presupposto necessario perché sussista l'interesse all'impugnazione. Deve, quindi, esaminarsi il contenuto del solo ricorso proposto dal ON.
3. Con il primo motivo del ricorso il ON deduce la violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamenti, e precisamente:
degli artt. 2, 3 e 5 della legge 14 febbraio 1942 n.426, dell'art.2 del D.P.R. 2 agosto 1974 n.530, dell'art.14 della legge 23 marzo 1981 n.91 e dell'art.5 del D.P.R. 29 settembre 1986 n.157, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.. Deduce, altresì, il difetto di motivazione per illogicità e contraddittorietà ex art.360 n.5 c.p.c., nonché l'erronea valutazione delle prove documentali ed il difetto di motivazione per insufficienza ed illogicità ex art. 116 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 e n.5 c.p.c.. L'ente ricorrente, premessa la distinzione tra attività pubblicistiche delle federazioni sportive, collegabili a quelle del ON, ed attività privatistiche svolte dalle stesse federazioni ed inerenti alla organizzazione delle gare sportive, sostiene che l'omologazione di una pista da sci rientra nell'attività privatistica della SI, siccome diretta ad accertare la corrispondenza in concreto di una pista ai regolamenti federali ed a controllare il luogo in cui deve svolgersi una manifestazione sportiva. Il coinvolgimento del ON, oltre ad essere escluso dalle norme sopra indicate, non può trarsi dal certificato di omologazione della pista che è stato rilasciato dalla SI, a seguito di attività di controllo compiuta da un suo tecnico. Il motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (sentenze 9 maggio 1986 n. 3091 e 3092; 12 luglio 1995 n. 7640), le federazioni sportive nazionali qualificate come "organi" del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (ON) dall'art.5 della legge 16 febbraio 1942 n.426 hanno una duplice natura: pubblicistica e privatistica. Il primo aspetto concerne le attività che si riconducono all'esercizio delle funzioni proprie dell'ente pubblico ON, mentre il secondo aspetto attiene alle attività in cui si esprime l'autonomia organizzativa e gestionale delle stesse federazioni. Questa autonomia è stata alle federazioni riconosciuta espressamente dall'art.14, secondo comma, della legge 23 marzo 1981 n.91 (successiva all'evento lesivo di cui si discute nella presente causa, avvenuto il 31 gennaio 1981), ma essa deve ritenersi sussistente anche prima di tale espresso riconoscimento. Ed invero la prima sentenza di questa Corte (Sez. un. 19 giugno 1968 n. 2028) che ha affermato che la qualificazione di "organi" indicata nel citato art.5 della legge n.426 del 1942 va intesa in senso tecnico e designa quindi un vero e proprio rapporto di compenetrazione tra il ON e le federazioni sportive, ha anche precisato che detti organi sono "dotati di una propria autonomia prevista dallo statuto". Questa autonomia statutaria è riconducibile alla origine delle federazioni sportive come soggetti privati e cioè come associazioni non riconosciute (Sez. un. n. 3092 del 1986). L'art. 14 della legge n.91 del 1981 e l'art.29, comma 2, delle successive norme regolamentari approvate con D.P.R 28 marzo 1986 n.157 non hanno fatto altro che riconoscere detta autonomia espressamente ed incontestabilmente. Il problema che si pone nella presente causa consiste nello stabilire se l'attività di omologazione di una pista da sci, compiuta dalla competente federazione nazionale (SI), sia riconducibile alle funzioni proprie del ON e sia quindi compiuta dalla federazione quale organo di detto ente pubblico, ovvero si tratti di attività privatistica della stessa federazione. Come ha espressamente affermato la citata sentenza delle Sez. un. 12 luglio 1995 n. 7640 (richiamata a più riprese dal ricorrente ON, avendo essa accolto un ricorso di detto ente), la legge ha attribuito al ON "poteri di regolamentazione e di controllo delle varie attività sportive che si svolgono in Italia". Ed invero l'art.3 n.2 della citata legge n.426 del 1942 indica tra i compiti del ON quelli di coordinare e disciplinare l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata.
La omologazione di una pista da sci (nel caso di specie, per "discesa allievi e ragazzi" e per la durata di cinque anni) rientra tra i poteri di controllo spettanti al ON, perché ha la funzione di accertare la conformità della pista alla regolamentazione dettata dalla, ZI italiana sport invernali (SI). Detta federazione, invero, ha emanato un regolamento tecnico per le gare di sci, che prevede i requisiti che devono possedere le piste ove le gare si svolgono. La conformità di una pista determinata ai requisiti prescritti dal regolamento è poi accertata in via generale (e cioè non per una singola gara) da un "certificato di omologazione nazionale" rilasciato dalla stessa federazione. Ambedue le attività - sia quella di emanazione del regolamento, sia quella di accertamento e controllo della regolarità della pista, con il conseguente rilascio della apposita certificazione - sono compiute dalla SI nella qualità di organo del ON, e sono quindi imputabili a detto ente.
L'attività di controllo svolta dalla SI, di cui si discute nella presente causa, non attiene pertanto alla organizzazione di una singola gara, onde non può essere invocato il principio affermato dalla citata sentenza di questa Corte n. 7640 del 1995, secondo cui il ON non ha alcuna competenza nella organizza ione delle singole gare sportive, che rientrano nella autonomia tecnico-organizzativa delle federazioni. È indubbio che non spetta al ON ingerirsi nell'organizzazione delle singole gare, ma, nel caso di specie, si tratta del rilascio di un attestato di conformità della pista da sci ai regolamenti tecnici federali, avente effetto generale (per la durata di cinque anni) e non riferito a singole gare. Detta attività rientra nei poteri di disciplina e di coordinamento dell'attività sportiva attribuiti al ON dal citato art.3 della legge del 1942. La sentenza impugnata ha tratto corretta conferma della legittimazione del ON - affermata sulla base delle richiamate disposizioni normative - dall'elemento di fatto che la avvenuta omologazione della pista da sci è stata comunicata alla U.S. AI (ente gestore della pista) dal "rappresentante del servizio impianti sportivi del ON, che è pertanto entrato direttamente (attraverso un suo ufficio interno) nella procedura di omologazione della pista effettuata dalla federazione. Che a compiere il collaudo della pista sia stato un tecnico della SI non fa venire meno, ovviamente, la riconducibilità di tale attività al ON, una volta che si tenga presente che la legittimazione del ON è stata affermata in relazione ad attività compiuta dalla SI quale suo organo. 4.- Con il secondo motivo del ricorso il ON deduce la erronea valutazione delle risultanze probatorie in tema di responsabilità ed il difetto di motivazione per insufficienza ed illogicità su punti decisivi della controversia (art. 116 c.p.c. e art.360 n.3 e n.5 c.p.c.). Il motivo di ricorso concerne sia la organizzazione della gara, sia la omologazione della pista. Per quanto attiene a quest'ultimo argomento, l'ente ricorrente osserva che la pista ove è avvenuto l'incidente rispettava pienamente le norme tecniche del regolamento, le quali richiedono il massimo di sicurezza, ma non la sicurezza totale, non essendo possibile collocare mezzi di sicurezza avanti a tutti gli alberi o a qualsiasi ostacolo naturale. Il motivo di ricorso è infondato.
Va, innanzitutto, osservato che le censure relative alla organizza ione della gara sono inammissibili perché la responsabilità del ON è stata affermata dalla sentenza impugnata esclusivamente per la omologazione della pista da sci, e non per l'attività di organizzazione della gara (che è stata, invece, imputata alla U.S. AI ed al presidente della stessa). Per quanto attiene alla attività di omologazione della pista, la Corte di appello ha accertato che la pista non rispettava specifiche norme del regolamento tecnico per le gare di sci, e precisamente quelle contenute nel punto 702.1.6 (necessità che, all'esterno delle curve, vi siano spazi senza ostacoli quali zone di caduta, affinché un concorrente cadendo e proiettato all'esterno non trovi del pericolo) e 702.1.7 (necessità che gli ostacoli contro i quali i concorrenti possono essere proiettati siano protetti con mezzi idonei).
Poiché trattasi di norme interne, la violazione delle stesse può assumere rilievo soltanto sotto l'aspetto del vizio di motivazione della sentenza impugnata. Ma al riguardo nessuna specifica censura è dedotta dal ricorrente, il quale si limita a contrapporre all'accertamento della Corte di appello la contraria affermazione sul pieno rispetto delle richiamate norme tecniche, invocando un giudizio che rientra negli esclusivi poteri del giudice del merito.
5.- Con il terzo motivo, relativo alla entità del danno, il ON deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.590 c.p., e degli artt.2056 e 2059 c.c., degli artt.1226 e 2043 c.c., nonché vizi di motivazione. Il ricorrente censura la corresponsione del danno morale per il reato ex art.590 c.p., osservando che detto reato era stato escluso dal decreto di archiviazione emanato dal Pretore penale, onde la Corte di appello avrebbe dovuto approfondire il tema. Eccessiva, poi, è la liquidazione di tale danno nella misura dell'80 % del danno biologico. Il ON censura, infine, la liquidazione equitativa dei danni effettuata a favore dei genitori della AC, osservando che gli esborsì da loro effettuati avrebbero dovuto essere provati mediante le relative ricevute di pagamento, onde non sussistevano i presupposti per la liquidazione equitativa. Il motivo di ricorso è infondato.
Per quanto attiene al danno morale, va osservato che la sussistenza del reato di lesioni colpose di cui all'art.590 c.p. è stata affermata dalla Corte di appello in relazione alla condotta di omologazione di una pista in difetto dei requisiti regolamentari. Tale valutazione non è preclusa dal fatto che, per lo stesso fatto, era stato emanato, in sede penale, decreto di archiviazione (art.74 vecchio c.p.p.), il quale non esclude il potere del giudice civile di accertare, ai fini risarcitori, l'esistenza del reato qualora, al momento della pronunzia civile, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (Cass. 29 gennaio 1991 n. 877), come, nel caso di specie, la prescrizione ex art. 157 c.p., già maturata al momento della sentenza del Tribunale che, nel 1995, ha ravvisato il detto reato in un fatto commesso nel 1981. Nè può ravvisarsi, nella sentenza impugnata, una insufficiente considerazione delle ragioni poste a fondamento del decreto di archiviazione, poiché tale decreto (richiamato espressamente dal ricorrente) si limita ad affermare apoditticamente che non si ravvisano estremi di reato. È corretta, pertanto, la motivazione della pronunzia impugnata in ordine alla sussistenza, nella condotta degli organi del ON, del reato di lesioni colpose, onde è dovuto il risarcimento del danno morale (art.2059 c.c.). Per quanto attiene alla liquidazione di detto danno, ampia è la motivazione adottata dalla Corte di appello, che ne ha giustificato la particolare entità con riferimento alla durata della malattia ed al grado di afflittività delle lesioni, avuto riguardo anche all'età della danneggiata. Il ricorso si limita a rilevare la eccessività della liquidazione, senza sostanzialmente censurarne le ragioni espresse a giustificazione della stessa.
In ordine ai danni subiti dai genitori della AC, va premesso che la Corte di appello ha, al riguardo, confermato la pronunzia del Tribunale, la quale ha riconosciuto dovuta, innanzitutto, la somma di L.17.258.097 risultante dai documenti giustificativi prodotti dagli attori e, altresì, la ulteriore somma di L.
7.000.000 per "spese relative alle sedute fisioterapiche ed agli accertamenti per consulti medici", che il Tribunale ha ritenuto giustificate in relazione al lungo periodo di cure ed alle prestazioni riabilitative a cui la minore infortunata fu sottoposta. Tale parte della pronunzia è stata appellata dal ON, che ha chiesto il rigetto della intera domanda per l'assenza di prova del danno (pag.20 dell'atto di appello e conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata). La Corte di appello ha ritenuto provata la esistenza del danno, anche nella parte (L.7.000.000) non coperta dai documenti giustificativi, affermando che le spese per consulti medici e sedute fisioterapiche erano verosimili, in relazione alla gravità delle lesioni ed alla lunghezza temporale delle cure, e che si poteva procedere alla liquidazione equitativa di tali spese.
Nel ricorso per cassazione il ON deduce la violazione dell'art. 1226 c.c., perché non sussistono i presupposti per la valutazione equitativa del danno a favore dei genitori della AC. La censura (che deve intendersi limitata alle menzionate L.7.000.000) è inammissibile perché preclusa dalla mancata contestazione, nel giudizio di appello, della valutazione equitativa già compiuta dal Tribunale, avendo l'appellante ON sostenuto soltanto che mancava la prova della sussistenza del danno e che l'intera domanda andava perciò rigettata.
6.- In conclusione, il ricorso principale del ON va respinto. Detto ricorrente, nonché il SA e l'U.S. AI (il cui ricorso incidentale è, come si è detto nel p. 2, inammissibile), vanno condannati in solido al pagamento a favore di IL AC, GI AC e RT IN delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese processuali tra le altre parti, e cioè tra il ricorrente ON e gli intimati SI, U.S. AI e SA (ricorso n. 12654/97), nonché tra i AC e la SI (ricorso n. 10498/98).
P.Q.M.
La Corte riunisce i tre ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibili i due ricorsi incidentali. Condanna in solido il ON, Luciano SA e la U.S. AI a pagare a IL CO, GI AC e RT IN le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 380.000= delle quali L. 10.000.000 per onorari. Compensa le spese processuali tra le altre parti.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in cancelleria il 23 giugno 1999