Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6400
CASS
Sentenza 23 giugno 1999

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Il decreto di archiviazione di un procedimento penale, emesso ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen. abrogato, non esclude, se sopravviene una causa estintiva del reato - nella specie prescrizione- che il giudice civile proceda ad accertamento dell'esistenza di esso per liquidare il danno morale, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ..

L'omologazione di una pista da sci, collaudata per cinque anni, compiuta dalla F.I.S.I. per accertarne, attraverso un proprio tecnico, la conformità alla regolamentazione tecnica dalla stessa dettata per le gare di sci, è direttamente imputabile al C.O.N.I., al quale sono istituzionalmente demandate le funzioni di regolamentazione, controllo e coordinamento, ai sensi dell'arte. 3 della legge 14 febbraio 1942 n. 426, delle varie attivatì sportive che si svolgono in Italia, e che esso esercita attraverso le Federazioni Nazionali, in qualità' di suoi organi - in tali attivatì aventi pertanto natura pubblicistica - e non rientra invece nella autonomia tecnica - organizzativa - di natura privata - di ciascuna Federazione di una singola gara. Di conseguenza il rilascio del relativo certificato di omologazione nazionale da parte di questa ultima rende responsabile direttamente il C.O.N.I. per i danni riportati da un concorrente a seguito di incidente verificatosi per mancato rispetto, invece, di prescrizioni tecniche, aventi natura di norme interne (quali la mancanza di zone di caduta, all' esterno delle curve, prive di ostacoli, e idonea protezione di quelli contro i quali i concorrenti possono esser proiettati).

Per il principio dell'unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve esser proposta in via incidentale nello stesso processo e perciò, se il ricorso è per Cassazione, nell'atto contenente il controricorso; in ogni caso, non essendo tale formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo. Pertanto è inammissibile il ricorso proposto oltre il termine di quaranta giorni dall'ultima notifica del primo ricorso per Cassazione e tale principio non trova deroga neanche nel caso di impugnazione adesiva a quella principale.

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  • 1Incidente sci: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 aprile 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6400
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6400
Data del deposito : 23 giugno 1999

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