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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5853 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 15 luglio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27709/2024 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Parte_1 C.F._1
Micciarelli e Fabio Franco, domiciliato presso lo studio di questi, sito in Napoli, alla Via
Battistello Caracciolo n. 12, come da procura in atti
Ricorrente
E
(c.f. p.iva ), con sede legale in Aversa (CE), alla Via Salvo CP_1 P.IVA_1
D'Acquisto n. 73, in persona del legale rappresentante p.t.
(c.f. p.iva , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Salerno, alla Via Andrea De Luca n. 24, in persona del legale rappresentante p.t.
Convenuti contumaci
OGGETTO: impugnativa di licenziamento e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di aver lavorato, con contratto a tempo determinato e mansioni di addetto al banco ortofrutta, alle dipendenze della “ (d'ora in Controparte_2 avanti dal 7.07.2022 al 4.08.2022, in seguito a cessione di ramo d'azienda da CP_3 parte della società “ , con la quale aveva precedentemente sottoscritto Parte_2 verbale di conciliazione in sede sindacale volto a risolvere la controversia avente ad oggetto TFR e differenze retributive, relativa al rapporto con la stessa intercorso dal
3.07.2020 al 30.06.2022;
- che, a partire dal 4.08.2022, per effetto di nuovo trasferimento di ramo d'azienda (rectius, affitto di ramo d'azienda, come da visura camerale allegata), il rapporto proseguiva alle
1 dipendenze della “ e si trasformava, in data 30.09.2022, in rapporto di Controparte_4 lavoro a tempo indeterminato;
- che, a partire dal 24.10.2023, in seguito a nuova cessione di ramo d'azienda (rectius, affitto di ramo d'azienda dalla la quale aveva risolto, in data 18.10.2023, il CP_3 rapporto di affitto di ramo d'azienda intercorso con la , tale rapporto Controparte_4 veniva trasferito in capo alla “ ; CP_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa dapprima preso il punto vendita sito in
Napoli, alla Piazzetta De Leva n. 1; successivamente, dal gennaio all'ottobre 2023 presso il punto vendita sito in Napoli alla via Orsi n. 62; infine, dall'ottobre 2023 fino alla cessazione del rapporto, nuovamente presso il punto vendita di Piazzetta De Leva;
- che, in data 15.05.2024, riceveva a mezzo raccomandata A/R, comunicazione di preavviso di licenziamento per giusta causa, per i fatti asseritamente occorsi in data 4.05.20224, allorché, in concorso con il collega , avrebbe marcato una confezione di Persona_1 melanzane con un peso e, quindi, un prezzo inferiore a quello effettivo;
- che, in data 30.05.2024, riceveva a mezzo mail la comunicazione dell'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, con decorrenza dall'1.06.2024;
- che tale licenziamento doveva ritenersi illegittimo, in quanto non preceduto da contestazione disciplinare, oltre che infondato, attesa l'insussistenza dei fatti posti a fondamento dello stesso, in ogni caso, a lui non attribuibili perché posti eventualmente in essere dal collega;
Persona_1
- di aver osservato, per tutta la durata del rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:30, oltre due domeniche al mese, alternate, dalle ore 08:00 alle ore 13:30, con mezza giornata di riposo settimanale, in cui il turno terminava alle ore 14:00, ovvero con due mezze giornate di riposo nelle settimane in cui lavorava di domenica;
- che aveva percepito la retribuzione di cui alle buste paga allegate, non adeguata alla quantità e alla quantità del lavoro prestato;
- che, a seguito del licenziamento, non aveva percepito alcunché a titolo di differenze retributive, reti di 13a mensilità, di ferie e permessi maturati e non goduti.
Tanto premesso, chiedeva a questo Giudice di “I. Accertare e dichiarare infondatezza della condotta disciplinare contestata al ricorrente in occasione del licenziamento intimatogli in data
30.05.2024, e per l'effetto condannare le resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegra del sig. nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento in favore di quest'ultimo Pt_1 di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata (€
1.295,05), dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, entro i limiti di legge;
accertamento della n via meramente gradata. II. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 30.05.2024, per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto condannare le resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., pagamento in favore del ricorrente di
2 un'indennità pari da 6 a 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata (€
1.295,05); III. In ogni caso, previo accertamento del diritto del al riconoscimento della Pt_1 quantità e qualità del lavoro subordinato effettivamente prestato, condannare le società resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della complessiva somma di €
17.874,33 a titolo di differenze retributive per del lavoro prestato, nonché € 2.077,42 a titolo di trattamento di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito e sino al soddisfo. IV. condannare, infine, le società resistenti al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione ai procuratori antistatari;
V. munire, come per legge, la emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.”
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituivano le società convenute, che rimanevano contumaci.
Esaminati gli atti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'odierna udienza e, quindi, decisa con la seguente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
1)L'impugnativa di licenziamento
Con missiva inoltrata a mezzo pec alla in data 22.06.2024, cui seguiva CP_1
l'introduzione del presente giudizio, con ricorso depositato il 18.12.2024, il ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla società con comunicazione del 30.05.2024.
È necessario prendere le mosse dalla lettera con cui è stato intimato il licenziamento in esame (doc. 14 prod. ric.), o meglio, dalla contestazione disciplinare del 15.05.2024
(preavviso di licenziamento, doc. 13), il cui contenuto veniva integralmente richiamato nella successiva comunicazione di licenziamento.
Si legge nella stessa, per quanto di immediato interesse:
“Oggetto: PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO –
LICENZIAMENTO.
Gent.mo Sig. , Parte_1
Rilevato che, in data 04.05.2024, durante un Suo regolare turno di lavoro presso l'esercizio commerciale “Etè De
Leva” in Piazza Enrico De Leva n. 2, ove Lei è impiegato, in fase di ultimazione del servizio, precisamente a partire dalle ore 19.52, Lei si è prodotto in un gravissimo contegno ai danni della scrivente società che fin d'ora si riserva di agire nei suoi confronti per il reato commesso anche presso le competenti sedi.
E precisamente, Lei, addetto al banco ortofrutta, durante l'orario di lavoro, procedeva a fare
l'acquisto personale di una confezione di melanzane in gastronomia presso il banco salumeria, ove, il suo collega sig. procedeva a servirla. In particolare, il suo collega realizzava e Persona_1
3 chiudeva ermeticamente la vaschetta di di poi la poneva sulla bilancia per esternarne Parte_3 peso e prezzo, estratto dunque il corrispondente scontrino adesivo, invece di correttamente porlo sulla vaschetta in vendita, irritualmente lo attaccava su un lato della bilancia, a questo punto, con grande disinvoltura, poneva sulla bilancia un mucchio di “carta per alimenti” dell'altezza di un paio di centimetri, dunque per poi togliere ancora qualche foglio (col chiaro intento di diminuirne il peso): ebbene, solo a questo punto, evidentemente soddisfatto dello scarso peso in lettura sul display, comandava l'estrazione di un nuovo scontrino (del peso dei fogli di carta) per estrarlo e porlo sull'articolo melanzane. Nell'operare tale furto a danno della società Lei si recava presso le casse di pagamento avendo ricevuto uno scontrino non corrispondente al peso dell'articolo.
Omissis…”.
Ciò posto, non appare dubitabile che il licenziamento de quo debba essere qualificato come disciplinare. Detto licenziamento, in effetti, non integra una categoria autonoma che si affianca a quella del licenziamento per giusta causa, ma copre tutta l'area dei licenziamenti irrogati quale reazione a comportamenti inadempienti del lavoratore.
Non vi è dubbio, pertanto, che costituisca onere della convenuta fornire prova che i fatti posti a fondamento della contestazione si siano effettivamente verificati, come da consolidata giurisprudenza sul tema (“In tema di licenziamento individuale per motivi disciplinari, va ricordato che l'onere della prova della giusta causa e del giustificato motivo sono a carico del datore di lavoro, mentre spetta al giudice investito dell'impugnativa della legittimità del licenziamento di verificare l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore” Cass., sez. lav., 18 gennaio 2007, n. 1095; “In tema di licenziamento del lavoratore per giusta causa, incombe sul datore di lavoro l'onere della prova della realizzazione da parte del lavoratore di un comportamento che integri una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto ed, in particolare, di quello fiduciario, con riferimento non al fatto astrattamente considerato bensì agli aspetti concreti di esso…”Cass. Sez. Lav., sent. n. 35/2011; Cass. Sez. lav. sent. 29 gennaio
2016 n. 1758; Cass. Sent. n. 7830 del 29.03.2018).
Nel caso concreto, alcuna prova è stata fornita dalla convenuta, rimasta contumace, circa le condotte poste a fondamento della scelta recessiva.
Ne consegue che la giusta causa posta a fondamento del recesso non sussiste e il provvedimento espulsivo è dunque illegittimo.
Quanto alle conseguenze di tale vulnus, occorre tenere presente che l'odierno ricorrente è stato assunto dalla con contratto in data 24.10.2023. CP_1
Ne deriva che trova applicazione nel caso concreto la nuova disciplina dettata dal d.lgs.
23/2015 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 07.03.15 (data di entrata in vigore del d.lgs. 23/2015).
L' art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, rubricato “Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa” prevede: “1.
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo
4 soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento
e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita' .
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3.”.
Deve però darsi atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194/2018, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2015 nella parte in cui determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, ed in particolare relativamente all'inciso “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio “.
In sostanza, la Corte ha affidato al Giudice la determinazione discrezionale dell'importo nell'ambito dei limiti minimi e massimi di legge.
Dalla motivazione della sentenza emergono i criteri cui deve attagliarsi la valutazione giudiziale:“ Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata
l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del
2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento
e condizioni delle parti)”.
In applicazione dei predetti principi, tenuto conto del comportamento datoriale, delle dimensioni dell'attività economica, dei dipendenti occupati (la convenuta è pacificamente
5 in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970), altresì della breve durata del rapporto di lavoro del ricorrente, appare equo nel caso concreto il riconoscimento di un'indennità pari a SEI mensilità.
In conclusione, accertata l'illegittimità del licenziamento, il rapporto di lavoro va dichiarato estinto con effetto dall'1.06.2024, data di efficacia del licenziamento, e la va condannata al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non CP_1 assoggettata a contribuzione previdenziale che si reputa congruo determinare nella misura di SEI mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.167,38 mensili come previsto come dall'ultimo cedolino paga di maggio 2024, versato in atti da parte resistente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento fino al soddisfo.
Su tale somma, avente diretta relazione causale con il rapporto di lavoro (cfr. in argomento
Cass. sent. n. 1000 del 2003), sono dovuti, ex art. 429 c.p.c., interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (data del licenziamento) sino all'effettivo soddisfo.
2)Le differenze retributive
Tanto deciso in ordine licenziamento impugnato, occorre esaminare la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, permessi e ferie non goduti, ratei di 13a mensilità e TFR.
Sul punto, occorre innanzitutto premettere che l'istante ha agito nei confronti della sulla base di una responsabilità solidale ex art.2112 c.c. asserendo il CP_1 subingresso della stessa, per effetto di plurime vicende traslative, al primo datore di lavoro, CP_3
Recita così l'art. 2112 c.c.: “In caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario.
L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento
d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
6 Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre n. 276”.
Nella fattispecie, la documentazione versata in allegato al ricorso e, in particolare, le buste paga e le visura camerali relative alle società coinvolte ( CP_3 Controparte_4
riscontrano che il rapporto di lavoro del ricorrente, instaurato con la società CP_1
“ , sin dal luglio 2020, proseguiva ininterrottamente, per effetto di Parte_2 plurime vicende di trasferimento/affitto di azienda, alle dipendenze della CP_4 dal 4.08.2022 fino al 18.10.2023, poi alle dipendenze di fino al 23.10.2023,
[...] CP_3 quindi alle dipendenze di fino al licenziamento in data 1.06.2024. CP_1
Risulta, inoltre, dalle deposizioni testimoniali raccolte la continuità della prestazione lavorativa del , di volta in volta addetto ai diversi punti vendita delle società, senza Pt_1 alcuna interruzione del rapporto di lavoro.
Si riporta di seguito la deposizione testimoniale di : Testimone_1
“Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso il punto vendita sito in via Battistello
Caracciolo, in un periodo compreso tra il 2020 ed il 2022. Non so precisare meglio il periodo. Io svolgevo mansioni di cassiera, lui era addetto al banco di ortofrutta. Nello stesso periodo il ricorrente ed io abbiamo lavorato insieme presso il punto vendita di Via Orsi. Ho lavorato anche presso il puto vendita di Piazzetta De Leva, ma non quando vi lavorava il . Successivamente Pt_1 mi sono ritrovata in un altro punto vendita con un'altra società. Ho lavorato con il anche Pt_1 presso il punto vendita di via Orsi, ma antecedentemente al 2022. Tuttavia, anche dopo il 2022, per amicizia e anche per ragioni di spesa, ogni tanto mi recavo presso il punto vendita sito in Piazzetta
De Leva, dove incontravo il . Allo stesso modo, mi sono recata talvolta presso il punto Pt_1 vendita di via Orsi, dove lo incontravo insieme ad altri colleghi. Il ricorrente gestiva il reparto ortofrutta: si occupava di pesare i prodotti indicati dai clienti, prezzandoli;
curava
l'approvvigionamento dei prodotti;
sistemava il banco con i nuovi arrivi;
si occupava inoltre della preparazione e del confezionamento delle vaschette di prodotti già lavorati (zucca a cubetti, macedonie etc.). Il ricorrente ha sempre svolto queste mansioni. L'orario di lavoro era dalle 7.30 alle
14.00, quindi faceva una pausa e poi riprendeva a lavorare dalle 16.00 alle 20.30. Il ricorrente osservava questo orario dal lunedì al sabato, con due mezze giornate libere se lavorava anche la
7 domenica, con turno fino alle 14.00; invece con una sola mezza giornata libera se non lavorava la domenica. Tanto affermo per quello che i colleghi mi raccontavano quando li andavo a trovare e perché li incontravo al lavoro negli orari che ho indicato quando andavo a trovarli. In ogni caso, gli orari che ho riferito sono quelli che osservavano tutti i dipendenti presso i punti vendita.”
Tanto premesso circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c., occorre esaminare la debenza delle voci retributive di cui il ricorrente chiede la condanna al pagamento della
CP_1
Il ricorrente ha dimostrato di aver lavorato con prestazione di lavoro eccedentario rispetto a quanto indicato nel contratto e nelle buste paga allegate.
In particolare, ciò ha trovato riscontro nella documentazione contenente i turni di lavoro
(cfr. all. 10), recanti il timbro della società datrice in calce, dunque facenti fede circa la provenienza datoriale, in assenza di specifica contestazione, oltre che nelle dichiarazioni rese dalla teste (“L'orario di lavoro era dalle 7.30 alle 14.00, quindi faceva una Testimone_1 pausa e poi riprendeva a lavorare dalle 16.00 alle 20.30. Il ricorrente osservava questo orario dal lunedì al sabato, con due mezze giornate libere se lavorava anche la domenica, con turno fino alle
14.00; invece con una sola mezza giornata libera se non lavorava la domenica. Tanto affermo per quello che i colleghi mi raccontavano quando li andavo a trovare e perché li incontravo al lavoro negli orari che ho indicato quando andavo a trovarli. In ogni caso, gli orari che ho riferito sono quelli che osservavano tutti i dipendenti presso i punti vendita”).
In conclusione, sulla scorta di tutto il materiale probatorio esaminato, deve ritenersi provato che il rapporto di lavoro del ricorrente, instaurato con la società “ Parte_2
, sin dal luglio 2020, proseguiva ininterrottamente, per effetto di plurime vicende di
[...] trasferimento/affitto di azienda, alle dipendenze della dal 4.08.2022 fino Controparte_4 al 18.10.2023, poi alle dipendenze di fino al 23.10.2023, quindi alle dipendenze di CP_3 fino al licenziamento in data 1.06.2024 con le mansioni dedotte e secondo CP_1
l'orario indicato in ricorso.
Tanto determina la fondatezza, ex art. 2112 c.c., delle domande a contenuto economico avanzate nei confronti dell'ultima cessionaria CP_1
Una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Tanto non è stato fatto, nel caso in esame, stante la contumacia della convenuta.
Il ricorrente ha affermato in ricorso di aver ricevuto la retribuzione di cui alle buste paga in atti, non adeguata alla quantità del lavoro prestato sin qui accertato. Ne consegue che, stante l'accertamento della prestazione di lavoro in misura superiore a quella stabilita dal contratto, sono dovute le differenze retributive a titolo di lavoro straordinario.
Sono altresì dovute le differenze retributive per i ratei di 13a mensilità, ferie e permessi
8 maturati e non goduti, e trattamento di fine rapporto.
In ordine al quantum, appaiono condivisibili i conteggi allegati al ricorso, correttamente sviluppati sulla scorta dei documenti di provenienza datoriale (buste paga) e dei criteri economici e normativi del CCNL di settore.
Pertanto, la va condannata al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma complessiva di € 19.951,75, di cui € € 2.077,42 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
19.951,75, a titolo di differenze retributive, di cui € 2.077,42 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a dalla convenuta Parte_1
e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro con effetto dall'1.06.2024 CP_1
e condanna la al pagamento di un'indennità non assoggettata a CP_1 contribuzione previdenziale determinata nella misura di SEI mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come individuata in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (1.06.2024) sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta nel resto il ricorso;
-condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2700,00 a titolo di onorario, oltre spese forfettarie e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 15.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 15 luglio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27709/2024 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Parte_1 C.F._1
Micciarelli e Fabio Franco, domiciliato presso lo studio di questi, sito in Napoli, alla Via
Battistello Caracciolo n. 12, come da procura in atti
Ricorrente
E
(c.f. p.iva ), con sede legale in Aversa (CE), alla Via Salvo CP_1 P.IVA_1
D'Acquisto n. 73, in persona del legale rappresentante p.t.
(c.f. p.iva , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Salerno, alla Via Andrea De Luca n. 24, in persona del legale rappresentante p.t.
Convenuti contumaci
OGGETTO: impugnativa di licenziamento e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di aver lavorato, con contratto a tempo determinato e mansioni di addetto al banco ortofrutta, alle dipendenze della “ (d'ora in Controparte_2 avanti dal 7.07.2022 al 4.08.2022, in seguito a cessione di ramo d'azienda da CP_3 parte della società “ , con la quale aveva precedentemente sottoscritto Parte_2 verbale di conciliazione in sede sindacale volto a risolvere la controversia avente ad oggetto TFR e differenze retributive, relativa al rapporto con la stessa intercorso dal
3.07.2020 al 30.06.2022;
- che, a partire dal 4.08.2022, per effetto di nuovo trasferimento di ramo d'azienda (rectius, affitto di ramo d'azienda, come da visura camerale allegata), il rapporto proseguiva alle
1 dipendenze della “ e si trasformava, in data 30.09.2022, in rapporto di Controparte_4 lavoro a tempo indeterminato;
- che, a partire dal 24.10.2023, in seguito a nuova cessione di ramo d'azienda (rectius, affitto di ramo d'azienda dalla la quale aveva risolto, in data 18.10.2023, il CP_3 rapporto di affitto di ramo d'azienda intercorso con la , tale rapporto Controparte_4 veniva trasferito in capo alla “ ; CP_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa dapprima preso il punto vendita sito in
Napoli, alla Piazzetta De Leva n. 1; successivamente, dal gennaio all'ottobre 2023 presso il punto vendita sito in Napoli alla via Orsi n. 62; infine, dall'ottobre 2023 fino alla cessazione del rapporto, nuovamente presso il punto vendita di Piazzetta De Leva;
- che, in data 15.05.2024, riceveva a mezzo raccomandata A/R, comunicazione di preavviso di licenziamento per giusta causa, per i fatti asseritamente occorsi in data 4.05.20224, allorché, in concorso con il collega , avrebbe marcato una confezione di Persona_1 melanzane con un peso e, quindi, un prezzo inferiore a quello effettivo;
- che, in data 30.05.2024, riceveva a mezzo mail la comunicazione dell'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, con decorrenza dall'1.06.2024;
- che tale licenziamento doveva ritenersi illegittimo, in quanto non preceduto da contestazione disciplinare, oltre che infondato, attesa l'insussistenza dei fatti posti a fondamento dello stesso, in ogni caso, a lui non attribuibili perché posti eventualmente in essere dal collega;
Persona_1
- di aver osservato, per tutta la durata del rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:30, oltre due domeniche al mese, alternate, dalle ore 08:00 alle ore 13:30, con mezza giornata di riposo settimanale, in cui il turno terminava alle ore 14:00, ovvero con due mezze giornate di riposo nelle settimane in cui lavorava di domenica;
- che aveva percepito la retribuzione di cui alle buste paga allegate, non adeguata alla quantità e alla quantità del lavoro prestato;
- che, a seguito del licenziamento, non aveva percepito alcunché a titolo di differenze retributive, reti di 13a mensilità, di ferie e permessi maturati e non goduti.
Tanto premesso, chiedeva a questo Giudice di “I. Accertare e dichiarare infondatezza della condotta disciplinare contestata al ricorrente in occasione del licenziamento intimatogli in data
30.05.2024, e per l'effetto condannare le resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegra del sig. nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento in favore di quest'ultimo Pt_1 di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata (€
1.295,05), dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, entro i limiti di legge;
accertamento della n via meramente gradata. II. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 30.05.2024, per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto condannare le resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., pagamento in favore del ricorrente di
2 un'indennità pari da 6 a 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata (€
1.295,05); III. In ogni caso, previo accertamento del diritto del al riconoscimento della Pt_1 quantità e qualità del lavoro subordinato effettivamente prestato, condannare le società resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della complessiva somma di €
17.874,33 a titolo di differenze retributive per del lavoro prestato, nonché € 2.077,42 a titolo di trattamento di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito e sino al soddisfo. IV. condannare, infine, le società resistenti al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione ai procuratori antistatari;
V. munire, come per legge, la emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.”
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituivano le società convenute, che rimanevano contumaci.
Esaminati gli atti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'odierna udienza e, quindi, decisa con la seguente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
1)L'impugnativa di licenziamento
Con missiva inoltrata a mezzo pec alla in data 22.06.2024, cui seguiva CP_1
l'introduzione del presente giudizio, con ricorso depositato il 18.12.2024, il ricorrente ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla società con comunicazione del 30.05.2024.
È necessario prendere le mosse dalla lettera con cui è stato intimato il licenziamento in esame (doc. 14 prod. ric.), o meglio, dalla contestazione disciplinare del 15.05.2024
(preavviso di licenziamento, doc. 13), il cui contenuto veniva integralmente richiamato nella successiva comunicazione di licenziamento.
Si legge nella stessa, per quanto di immediato interesse:
“Oggetto: PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO –
LICENZIAMENTO.
Gent.mo Sig. , Parte_1
Rilevato che, in data 04.05.2024, durante un Suo regolare turno di lavoro presso l'esercizio commerciale “Etè De
Leva” in Piazza Enrico De Leva n. 2, ove Lei è impiegato, in fase di ultimazione del servizio, precisamente a partire dalle ore 19.52, Lei si è prodotto in un gravissimo contegno ai danni della scrivente società che fin d'ora si riserva di agire nei suoi confronti per il reato commesso anche presso le competenti sedi.
E precisamente, Lei, addetto al banco ortofrutta, durante l'orario di lavoro, procedeva a fare
l'acquisto personale di una confezione di melanzane in gastronomia presso il banco salumeria, ove, il suo collega sig. procedeva a servirla. In particolare, il suo collega realizzava e Persona_1
3 chiudeva ermeticamente la vaschetta di di poi la poneva sulla bilancia per esternarne Parte_3 peso e prezzo, estratto dunque il corrispondente scontrino adesivo, invece di correttamente porlo sulla vaschetta in vendita, irritualmente lo attaccava su un lato della bilancia, a questo punto, con grande disinvoltura, poneva sulla bilancia un mucchio di “carta per alimenti” dell'altezza di un paio di centimetri, dunque per poi togliere ancora qualche foglio (col chiaro intento di diminuirne il peso): ebbene, solo a questo punto, evidentemente soddisfatto dello scarso peso in lettura sul display, comandava l'estrazione di un nuovo scontrino (del peso dei fogli di carta) per estrarlo e porlo sull'articolo melanzane. Nell'operare tale furto a danno della società Lei si recava presso le casse di pagamento avendo ricevuto uno scontrino non corrispondente al peso dell'articolo.
Omissis…”.
Ciò posto, non appare dubitabile che il licenziamento de quo debba essere qualificato come disciplinare. Detto licenziamento, in effetti, non integra una categoria autonoma che si affianca a quella del licenziamento per giusta causa, ma copre tutta l'area dei licenziamenti irrogati quale reazione a comportamenti inadempienti del lavoratore.
Non vi è dubbio, pertanto, che costituisca onere della convenuta fornire prova che i fatti posti a fondamento della contestazione si siano effettivamente verificati, come da consolidata giurisprudenza sul tema (“In tema di licenziamento individuale per motivi disciplinari, va ricordato che l'onere della prova della giusta causa e del giustificato motivo sono a carico del datore di lavoro, mentre spetta al giudice investito dell'impugnativa della legittimità del licenziamento di verificare l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore” Cass., sez. lav., 18 gennaio 2007, n. 1095; “In tema di licenziamento del lavoratore per giusta causa, incombe sul datore di lavoro l'onere della prova della realizzazione da parte del lavoratore di un comportamento che integri una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto ed, in particolare, di quello fiduciario, con riferimento non al fatto astrattamente considerato bensì agli aspetti concreti di esso…”Cass. Sez. Lav., sent. n. 35/2011; Cass. Sez. lav. sent. 29 gennaio
2016 n. 1758; Cass. Sent. n. 7830 del 29.03.2018).
Nel caso concreto, alcuna prova è stata fornita dalla convenuta, rimasta contumace, circa le condotte poste a fondamento della scelta recessiva.
Ne consegue che la giusta causa posta a fondamento del recesso non sussiste e il provvedimento espulsivo è dunque illegittimo.
Quanto alle conseguenze di tale vulnus, occorre tenere presente che l'odierno ricorrente è stato assunto dalla con contratto in data 24.10.2023. CP_1
Ne deriva che trova applicazione nel caso concreto la nuova disciplina dettata dal d.lgs.
23/2015 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 07.03.15 (data di entrata in vigore del d.lgs. 23/2015).
L' art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, rubricato “Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa” prevede: “1.
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo
4 soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento
e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita' .
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3.”.
Deve però darsi atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194/2018, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2015 nella parte in cui determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, ed in particolare relativamente all'inciso “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio “.
In sostanza, la Corte ha affidato al Giudice la determinazione discrezionale dell'importo nell'ambito dei limiti minimi e massimi di legge.
Dalla motivazione della sentenza emergono i criteri cui deve attagliarsi la valutazione giudiziale:“ Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata
l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del
2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento
e condizioni delle parti)”.
In applicazione dei predetti principi, tenuto conto del comportamento datoriale, delle dimensioni dell'attività economica, dei dipendenti occupati (la convenuta è pacificamente
5 in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970), altresì della breve durata del rapporto di lavoro del ricorrente, appare equo nel caso concreto il riconoscimento di un'indennità pari a SEI mensilità.
In conclusione, accertata l'illegittimità del licenziamento, il rapporto di lavoro va dichiarato estinto con effetto dall'1.06.2024, data di efficacia del licenziamento, e la va condannata al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non CP_1 assoggettata a contribuzione previdenziale che si reputa congruo determinare nella misura di SEI mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.167,38 mensili come previsto come dall'ultimo cedolino paga di maggio 2024, versato in atti da parte resistente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento fino al soddisfo.
Su tale somma, avente diretta relazione causale con il rapporto di lavoro (cfr. in argomento
Cass. sent. n. 1000 del 2003), sono dovuti, ex art. 429 c.p.c., interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (data del licenziamento) sino all'effettivo soddisfo.
2)Le differenze retributive
Tanto deciso in ordine licenziamento impugnato, occorre esaminare la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, permessi e ferie non goduti, ratei di 13a mensilità e TFR.
Sul punto, occorre innanzitutto premettere che l'istante ha agito nei confronti della sulla base di una responsabilità solidale ex art.2112 c.c. asserendo il CP_1 subingresso della stessa, per effetto di plurime vicende traslative, al primo datore di lavoro, CP_3
Recita così l'art. 2112 c.c.: “In caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario.
L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento
d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
6 Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre n. 276”.
Nella fattispecie, la documentazione versata in allegato al ricorso e, in particolare, le buste paga e le visura camerali relative alle società coinvolte ( CP_3 Controparte_4
riscontrano che il rapporto di lavoro del ricorrente, instaurato con la società CP_1
“ , sin dal luglio 2020, proseguiva ininterrottamente, per effetto di Parte_2 plurime vicende di trasferimento/affitto di azienda, alle dipendenze della CP_4 dal 4.08.2022 fino al 18.10.2023, poi alle dipendenze di fino al 23.10.2023,
[...] CP_3 quindi alle dipendenze di fino al licenziamento in data 1.06.2024. CP_1
Risulta, inoltre, dalle deposizioni testimoniali raccolte la continuità della prestazione lavorativa del , di volta in volta addetto ai diversi punti vendita delle società, senza Pt_1 alcuna interruzione del rapporto di lavoro.
Si riporta di seguito la deposizione testimoniale di : Testimone_1
“Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso il punto vendita sito in via Battistello
Caracciolo, in un periodo compreso tra il 2020 ed il 2022. Non so precisare meglio il periodo. Io svolgevo mansioni di cassiera, lui era addetto al banco di ortofrutta. Nello stesso periodo il ricorrente ed io abbiamo lavorato insieme presso il punto vendita di Via Orsi. Ho lavorato anche presso il puto vendita di Piazzetta De Leva, ma non quando vi lavorava il . Successivamente Pt_1 mi sono ritrovata in un altro punto vendita con un'altra società. Ho lavorato con il anche Pt_1 presso il punto vendita di via Orsi, ma antecedentemente al 2022. Tuttavia, anche dopo il 2022, per amicizia e anche per ragioni di spesa, ogni tanto mi recavo presso il punto vendita sito in Piazzetta
De Leva, dove incontravo il . Allo stesso modo, mi sono recata talvolta presso il punto Pt_1 vendita di via Orsi, dove lo incontravo insieme ad altri colleghi. Il ricorrente gestiva il reparto ortofrutta: si occupava di pesare i prodotti indicati dai clienti, prezzandoli;
curava
l'approvvigionamento dei prodotti;
sistemava il banco con i nuovi arrivi;
si occupava inoltre della preparazione e del confezionamento delle vaschette di prodotti già lavorati (zucca a cubetti, macedonie etc.). Il ricorrente ha sempre svolto queste mansioni. L'orario di lavoro era dalle 7.30 alle
14.00, quindi faceva una pausa e poi riprendeva a lavorare dalle 16.00 alle 20.30. Il ricorrente osservava questo orario dal lunedì al sabato, con due mezze giornate libere se lavorava anche la
7 domenica, con turno fino alle 14.00; invece con una sola mezza giornata libera se non lavorava la domenica. Tanto affermo per quello che i colleghi mi raccontavano quando li andavo a trovare e perché li incontravo al lavoro negli orari che ho indicato quando andavo a trovarli. In ogni caso, gli orari che ho riferito sono quelli che osservavano tutti i dipendenti presso i punti vendita.”
Tanto premesso circa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c., occorre esaminare la debenza delle voci retributive di cui il ricorrente chiede la condanna al pagamento della
CP_1
Il ricorrente ha dimostrato di aver lavorato con prestazione di lavoro eccedentario rispetto a quanto indicato nel contratto e nelle buste paga allegate.
In particolare, ciò ha trovato riscontro nella documentazione contenente i turni di lavoro
(cfr. all. 10), recanti il timbro della società datrice in calce, dunque facenti fede circa la provenienza datoriale, in assenza di specifica contestazione, oltre che nelle dichiarazioni rese dalla teste (“L'orario di lavoro era dalle 7.30 alle 14.00, quindi faceva una Testimone_1 pausa e poi riprendeva a lavorare dalle 16.00 alle 20.30. Il ricorrente osservava questo orario dal lunedì al sabato, con due mezze giornate libere se lavorava anche la domenica, con turno fino alle
14.00; invece con una sola mezza giornata libera se non lavorava la domenica. Tanto affermo per quello che i colleghi mi raccontavano quando li andavo a trovare e perché li incontravo al lavoro negli orari che ho indicato quando andavo a trovarli. In ogni caso, gli orari che ho riferito sono quelli che osservavano tutti i dipendenti presso i punti vendita”).
In conclusione, sulla scorta di tutto il materiale probatorio esaminato, deve ritenersi provato che il rapporto di lavoro del ricorrente, instaurato con la società “ Parte_2
, sin dal luglio 2020, proseguiva ininterrottamente, per effetto di plurime vicende di
[...] trasferimento/affitto di azienda, alle dipendenze della dal 4.08.2022 fino Controparte_4 al 18.10.2023, poi alle dipendenze di fino al 23.10.2023, quindi alle dipendenze di CP_3 fino al licenziamento in data 1.06.2024 con le mansioni dedotte e secondo CP_1
l'orario indicato in ricorso.
Tanto determina la fondatezza, ex art. 2112 c.c., delle domande a contenuto economico avanzate nei confronti dell'ultima cessionaria CP_1
Una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Tanto non è stato fatto, nel caso in esame, stante la contumacia della convenuta.
Il ricorrente ha affermato in ricorso di aver ricevuto la retribuzione di cui alle buste paga in atti, non adeguata alla quantità del lavoro prestato sin qui accertato. Ne consegue che, stante l'accertamento della prestazione di lavoro in misura superiore a quella stabilita dal contratto, sono dovute le differenze retributive a titolo di lavoro straordinario.
Sono altresì dovute le differenze retributive per i ratei di 13a mensilità, ferie e permessi
8 maturati e non goduti, e trattamento di fine rapporto.
In ordine al quantum, appaiono condivisibili i conteggi allegati al ricorso, correttamente sviluppati sulla scorta dei documenti di provenienza datoriale (buste paga) e dei criteri economici e normativi del CCNL di settore.
Pertanto, la va condannata al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma complessiva di € 19.951,75, di cui € € 2.077,42 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
19.951,75, a titolo di differenze retributive, di cui € 2.077,42 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a dalla convenuta Parte_1
e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro con effetto dall'1.06.2024 CP_1
e condanna la al pagamento di un'indennità non assoggettata a CP_1 contribuzione previdenziale determinata nella misura di SEI mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come individuata in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (1.06.2024) sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta nel resto il ricorso;
-condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2700,00 a titolo di onorario, oltre spese forfettarie e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 15.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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