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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/08/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Simona Gerola Giudice
Nicolo' Roberto Pavoni Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 3232/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/06/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Parte_1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)...
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, con sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco Parte_2 rispetto.
2. Nulla relativamente ai rapporti patrimoniali intercorsi tra le parti durante il matrimonio avendo le medesime già definito ogni questione con reciproca soddisfazione, con conseguente rinuncia a qualsiasi reciproca pretesa, per qualsiasi ragione o titolo.
3. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento. ...(omissis)...
6. Le spese di procedimento si intendono a carico del marito. ... (omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in PIEVE DI CORIANO (MN) in data 14/09/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIEVE DI CORIANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) pone le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 31/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Simona Gerola Giudice
Nicolo' Roberto Pavoni Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 3232/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/06/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Parte_1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)...
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, con sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco Parte_2 rispetto.
2. Nulla relativamente ai rapporti patrimoniali intercorsi tra le parti durante il matrimonio avendo le medesime già definito ogni questione con reciproca soddisfazione, con conseguente rinuncia a qualsiasi reciproca pretesa, per qualsiasi ragione o titolo.
3. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento. ...(omissis)...
6. Le spese di procedimento si intendono a carico del marito. ... (omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in PIEVE DI CORIANO (MN) in data 14/09/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PIEVE DI CORIANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) pone le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 31/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca