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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4474/2024 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4474/2024, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Santa Maria C.V., pubblicata in data 9/9/2024, n. cronologico 12596/2024, n. repertorio 2863/2024, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Massimiano P.IVA_1
Sciascia (C.F. , come da procura in atti C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_2
p.t., elett.te dom.ta in Capodrise, via Dante n.37, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Bizzarro, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 2/4/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., pubblicata in data 9/9/2024, il Tribunale di
Santa Maria C.V., decidendo sulla domanda proposta dall'
[...]
, nei confronti della società Controparte_1 [...]
volta ad ottenere la risoluzione del contratto Parte_1 R.G. n. 4474/2024 2
preliminare di compravendita in data 26/2/2020, avente ad oggetto l'immobile sito in via Umberto d'Aquino P.co Eucaliptus, meglio descritto in ricorso, per CP_1
mancato rilascio da parte delle competenti autorità della prescritta licenza autorizzativa, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di €
150.000,00, oltre accessori, così provvedeva:
“- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 26.02.2020;
- Condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro
150.000,00, oltre interessi dalla domanda;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese del contributo unificato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge".
L' proponeva appello avverso la Parte_1
suindicata decisione e conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, l'
[...]
chiedendo, sulla base dei Controparte_1
motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, così provvedersi:
“1) In via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva della impugnata ordinanza ex artt. 283 e 351 c.p.c., ricorrendone gravi motivi, rinvenibili sia nella evidente fondatezza del presente appello, le cui motivazioni implicano la nullità della sentenza gravata, che nelle gravi difficoltà operative in cui potrebbe trovarsi l'appellante in ragione dei momentanei impegni economici nel suo campo di attività che è quello immobiliare sanitario.
2) In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata voglia l'adìta Corte di Appello così provvedere:
- In accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado dalla resistente
(odierna appellante), rigettare la domanda proposta dal ricorrente (odierno appellato) e, per l'effetto, previo accertamento della nullità, ai sensi dell'art.1345 co.2° secondo periodo c.c., della clausola di cui agli artt. 4 e 8 del contratto preliminare, contenente una condizione risolutiva giuridicamente impossibile, dichiarare il grave inadempimento del ricorrente (odierno appellato) nell'attuazione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 26.02.2020;
- Accertare e dichiarare conseguentemente il diritto della resistente (odierna appellante) a recedere dal compromesso, con risoluzione ipso jure dello stesso, e R.G. n. 4474/2024 3
a trattenere la somma ricevuta come caparra di euro 150.000,00, oltre interessi dalla domanda, ai sensi dell'art.1385 co.2° c.c.;
- Condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre alle spese del contributo unificato ed al rimborso forfettario di IVA e CPA come per legge, con distrazione
a favore dell'avvocato antistatario”.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza del 12/2/2025, non essendo comparse la parti, l'istruttore rinviava, ai sensi degli artt. 181 e 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del
2/4/2025, senza assegnazione di termini per note conclusionali.
Neanche alla suindicata udienza collegiale del 2/4/2025 comparivano le parti, sicché la causa veniva riservata per la decisione.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia dell' , il Controparte_1
quale, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 181, come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n.
133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato in data 21/9/2020.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 181 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alla parte appellante.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società con atto di Parte_1
citazione notificato in data 8/10/2024, nei confronti dell
[...]
, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Controparte_1 R.G. n. 4474/2024 4
Tribunale di Santa Maria C.V., pubblicata in data 9/9/2024, n. cronologico
12596/2024, n. repertorio 2863/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia della parte appellata;
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
c) dispone che le spese di lite restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli il 16/4/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4474/2024, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Santa Maria C.V., pubblicata in data 9/9/2024, n. cronologico 12596/2024, n. repertorio 2863/2024, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'avv. Massimiano P.IVA_1
Sciascia (C.F. , come da procura in atti C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_2
p.t., elett.te dom.ta in Capodrise, via Dante n.37, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Bizzarro, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 2/4/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., pubblicata in data 9/9/2024, il Tribunale di
Santa Maria C.V., decidendo sulla domanda proposta dall'
[...]
, nei confronti della società Controparte_1 [...]
volta ad ottenere la risoluzione del contratto Parte_1 R.G. n. 4474/2024 2
preliminare di compravendita in data 26/2/2020, avente ad oggetto l'immobile sito in via Umberto d'Aquino P.co Eucaliptus, meglio descritto in ricorso, per CP_1
mancato rilascio da parte delle competenti autorità della prescritta licenza autorizzativa, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di €
150.000,00, oltre accessori, così provvedeva:
“- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 26.02.2020;
- Condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro
150.000,00, oltre interessi dalla domanda;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese del contributo unificato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge".
L' proponeva appello avverso la Parte_1
suindicata decisione e conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, l'
[...]
chiedendo, sulla base dei Controparte_1
motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, così provvedersi:
“1) In via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva della impugnata ordinanza ex artt. 283 e 351 c.p.c., ricorrendone gravi motivi, rinvenibili sia nella evidente fondatezza del presente appello, le cui motivazioni implicano la nullità della sentenza gravata, che nelle gravi difficoltà operative in cui potrebbe trovarsi l'appellante in ragione dei momentanei impegni economici nel suo campo di attività che è quello immobiliare sanitario.
2) In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata voglia l'adìta Corte di Appello così provvedere:
- In accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado dalla resistente
(odierna appellante), rigettare la domanda proposta dal ricorrente (odierno appellato) e, per l'effetto, previo accertamento della nullità, ai sensi dell'art.1345 co.2° secondo periodo c.c., della clausola di cui agli artt. 4 e 8 del contratto preliminare, contenente una condizione risolutiva giuridicamente impossibile, dichiarare il grave inadempimento del ricorrente (odierno appellato) nell'attuazione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 26.02.2020;
- Accertare e dichiarare conseguentemente il diritto della resistente (odierna appellante) a recedere dal compromesso, con risoluzione ipso jure dello stesso, e R.G. n. 4474/2024 3
a trattenere la somma ricevuta come caparra di euro 150.000,00, oltre interessi dalla domanda, ai sensi dell'art.1385 co.2° c.c.;
- Condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre alle spese del contributo unificato ed al rimborso forfettario di IVA e CPA come per legge, con distrazione
a favore dell'avvocato antistatario”.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Alla prima udienza del 12/2/2025, non essendo comparse la parti, l'istruttore rinviava, ai sensi degli artt. 181 e 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del
2/4/2025, senza assegnazione di termini per note conclusionali.
Neanche alla suindicata udienza collegiale del 2/4/2025 comparivano le parti, sicché la causa veniva riservata per la decisione.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia dell' , il Controparte_1
quale, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 181, come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n.
133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato in data 21/9/2020.
Va aggiunto che il rinvio ex art. 181 c.p.c. è stato regolarmente comunicato alla parte appellante.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società con atto di Parte_1
citazione notificato in data 8/10/2024, nei confronti dell
[...]
, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Controparte_1 R.G. n. 4474/2024 4
Tribunale di Santa Maria C.V., pubblicata in data 9/9/2024, n. cronologico
12596/2024, n. repertorio 2863/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia della parte appellata;
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
c) dispone che le spese di lite restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli il 16/4/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.