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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1487/2024
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al numero 1487/2024 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Donata Parte_1 C.F._1
Pasquini
– RICORRENTE–
CONTRO
(C.F. ) P_ C.F._2
– RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, accertato tutto quanto in premessa dedotto e
prodotto, contrariis rejectis, condannare il Sig. : 1) a versare alla Sig.ra l'importo P_ Parte_1
dell'assegno per il nucleo familiare (cd. assegni familiari) percepito dal 01/07/2021 al 28/02/2022 per € 2.493,36,
ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso
oltre interessi al saggio legale dal 01/03/2022 al saldo;
2) a rimborsare alla Sig.ra la somma Parte_1
di € 8.073,81, versata sino al 03/06/2024 dalla ricorrente per il pagamento delle rate mensili, pattuite per la
restituzione del mutuo ipotecario stipulato con Banco Popolare Società Cooperativa (poi Banco BPM) Rogito
Notaio Dr. del 23/06/2016 (Rep. 141049 – Racc. 25784) ovvero quella maggiore o minore Persona_1
somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi al saggio legale
dal pagamento delle singole rate al saldo;
3) a rimborsare alla Sig.ra la propria quota parte, Parte_1
pari al 50%, delle rate mensili, pattuite per la restituzione del mutuo stipulato con Banco Popolare Società
Cooperativa (poi Banco BPM) Rogito Notaio Dr. del 23/06/2016 (Rep. 141049 – Racc. 25784), Persona_1
con scadenza successiva al 03/06/2024 sino all'estinzione del mutuo, che verranno corrisposte al mutuante dalla
Sig.ra 4) a corrispondere alla Sig.ra anche ai sensi dell'art. 4, c.1, dl.132/14 conv Pt_1 Parte_1 2 con mm.ii dalla L. 162/14 in considerazione della mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita, una
somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 1 e/o 3, cpc. In ogni caso con vittoria di spese e
compensi di lite, da rimborsare allo Stato quanto a spese e compensi professionali maturati fino al 20/01/25 (fase
di studio, fase di attivazione, fase istruttoria/di trattazione); da rimborsare alla Sig.ra quanto Parte_1
a compensi professionali maturati dopo il 20/01/25 (fase decisionale).Si allega nota delle spese giudiziali da
rimborsare alla Sig.ra con riserva di presentare, con separato ed apposito deposito nel fascicolo Pt_1
telematico di causa, istanza di liquidazione della quota di spese giudiziali a carico dello Stato”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. chiede la condanna dell'ex coniuge, all'adempimento delle Parte_1 P_
obbligazioni derivanti dallo scioglimento del matrimonio, dichiarato con sentenza n. 76/2022 del
20.01.2022 da questo Tribunale (R.G. n. 2073/2021), su conclusioni congiunte delle parti.
In particolare, secondo le allegazioni di cui all'atto introduttivo, , in violazione delle P_
condizioni di divorzio:
- non ha corrisposto alla odierna ricorrente gli assegni familiari nonché l'assegno unico universale ex L. 46/2021 e D.lgs. n. 230/2021 riscossi dall' (per € 2.493,36); CP_2
- non ha pagato le rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare, costringendo la ad anticipare detti importi (dal mese di febbraio 2022) Pt_1
onde evitare che l'Istituto di Credito intraprendesse azioni esecutive sull'immobile (per € 8.073,81).
La ricorrente chiede altresì la condanna del quale coobbligato in solido verso Banco BPM, a P_
rimborsarle il 50% delle rate mensili pattuite nel contratto di mutuo ipotecario del 23/06/2016, ove corrisposte per intero da sé medesima (c.d. condanna condizionale).
Formula altresì domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (primo e/o terzo comma), in considerazione della mancata risposta del all'invito alla negoziazione assistita. P_
2. Fissata per il giorno 06.11.2024 l'udienza di comparizione delle parti, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di . P_
Venivano richieste all' ex art. 213 c.p.c. informazioni scritte relative all'autorizzazione rilasciata a CP_2
a percepire l'assegno per il nucleo famigliare per il periodo 01.07.2021 – 28.02.2022, con P_
l'indicazione dell'importo di detto assegno. 3 Con comunicazione PEC del 07.11.2024, l'Istituto ottemperava alla richiesta.
All'udienza del 24.4.2025, parte ricorrente ha discusso la causa come da verbale che precede e la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
È stata versata in atti la sentenza n. 76/2022, pubblicata in data 20.01.2022 (R.G. n. 2073/2021), con la quale questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.08.2011 a
GA (Moldavia) tra i coniugi e sulla base delle condizioni P_ Parte_1
concordate tra le parti e cristallizzate nel verbale d'udienza del 20.01.2022 (doc. n. 1).
Più nel dettaglio, le parti rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni, integralmente recepite dal Tribunale: “Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio
celebrato a GA (Moldavia) il 5 agosto 2011, tra nato E- (Moldavia) il 22 aprile P_
1983, e nata GA (Moldavia) il 28 marzo 1985, assegnando alla il diritto Parte_1 CP_3
di abitazione nella casa familiare e affidando i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente
presso la madre e diritto del padre di vederli e tenerli con sé nei tempi che concorderà con la madre, tenendo
conto dei loro impegni scolastici e sociali, in caso di disaccordo il padre terrà con sé i figli come stabiliranno i
Servizi Sociali del Comune di Arezzo, i cui suggerimenti le parti dichiarano che seguiranno pedissequamente. In
una prima fase viene assolutamente escluso il pernottamento dei figli presso il padre, che avverrà quando lo
stabiliranno i Servizi Sociali e comunque quando sarà ripristinato il migliore rapporto dei figli con il padre.
Vorrà inoltre il Tribunale porre a carico del l'obbligo di versare entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di P_
contributo al mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di Euro 500,00 rivalutabile annualmente in
base agli indici forniti dall'I.S.T.A.I., olire alla metà delle spese straordinarie, previamente concordate e
documentate. Per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dal Protocollo sottoscritto l'11 marzo
2016 e attualmente vigente presso il Tribunale di Arezzo, che le parti dichiarano espressamente di conoscere.
Qualora uno dei coniugi dovesse anticipare per le spese straordinarie somme ulteriori rispetto al 50%, di questi
esborsi si dovrà tenere conto nella determinazione del successivo assegno di mantenimento ordinario dei fighi.
Gli assegni familiari (o assegno unico) saranno riscossi per intero, anche con eventuali arretrati, dalla madre,
quale genitore collocatario dei figli minorenni. Il si obbliga a pagare per intero le rate, anche arretrate, di P_
Euro 298,96 mensili, del mutuo ipotecario gravante sull'immobile destinato a casa familiare, mentre la Pt_1
si obbliga a pagare per intero le rate del finanziamento di Euro 239,44, fino all'estinzione del finanziamento, che
avverrà tra circa un anno e mezzo. Dopo l'estinzione del finanziamento le rate del mutuo saranno pagate al 50% 4 da entrambe le parti. Poiché medio tempore la ha anticipato le rate del mutuo non pagate dal Pt_1 P_
forfetizzando il debito in Euro 1.000,00, il restituirà questo importo pagando per intero le rate del mutuo P_
fino ad estinzione del debito […]. Voglia altresì il Tribunale dichiarare interamente compensate le spese
processuali tra le parti. Le parti dichiarano di rinunciare anticipatamente all'impugnazione della sentenza, ai
fini del suo immediato passaggio in giudicato”.
Più nello specifico, quanto alle singole “voci” di credito, risulta quanto segue.
4.1. Assegni famigliari
L' di Montevarchi (AR) ha fornito la seguente risposta alla richiesta di informazioni da parte di CP_2
questo Tribunale: “in data 08/02/2022 il sig. presentava per il tramite del Patronato domanda P_
telematica Anf lavoratori dipendenti aziende attive per il periodo dal 01/07/2021 al 28/02/2022. rilevato che il
nucleo alla data del 01/07/2021 era composta dal sig. dal coniuge e dai due figli minori e che i redditi P_
dichiarati dai due coniugi erano corretti, si è provveduto in data 15/02/2022 ad accogliere la domanda. In base al
reddito dichiarato (€ 14.915 per il sig. e € 2117 per il coniuge), la procedura automatizzata ha provveduto P_
a calcolare l'importo anf mensile spettante in € 311,67”.
Detta risposta conferma la documentazione già versata in atti dalla ricorrente (cfr. docc. nn. 2, 3 e 4).
Di talché emerge che nel periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022 ha ricevuto direttamente in P_
busta paga dal proprio datore di lavoro, quale sostituto di imposta, la somma complessiva di €
2.493,36 (311,67 per complessivi mesi 8), a titolo di assegno per nucleo familiare.
Detto importo, come stabilito nelle condizioni di divorzio, avrebbe dovuto essere versato alla odierna ricorrente;
non risulta che ciò sia avvenuto.
A ciò consegue che deve essere condannato alla refusione dell'importo di € 2.493,36, oltre P_
interessi dal dì del dovuto sino al saldo.
4.2. Importi relativi al contratto di mutuo
Come detto, nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e recepite dal Tribunale, “il Sig. si P_
obbliga a pagare per intero le rate, anche arretrate, di € 298,96 mensili del mutuo ipotecario gravante
sull'immobile destinato a casa familiare, mentre la si obbliga a pagare per intero le rate del Pt_1
finanziamento di € 239,44 fino all'estinzione del finanziamento,che avverrà tra circa un anno e mezzo. Dopo
l'estinzione del finanziamento le rate del mutuo saranno pagate al 50% da entrambe le parti. Poiché medio
tempore la ha anticipato le rate del mutuo non pagate dal forfettizzando il debito in €uro Pt_1 P_
1.000,00, il restituirà questo importo pagando per intero le rate del mutuo fino ad estinzione del debito”. P_ 5 Il si obbligava a pagare per intero le rate, anche già scadute, del mutuo ipotecario contratto con P_
il Banco Popolare Società Cooperativa (atto a rogito del notaio di Arezzo, rep. n. Persona_1
141049, racc. n. 25784 del 23.06.2016, registrato ad Arezzo il 05.07.2016, al n. 4841, serie 1T - doc. n. 6),
pari ad € 298,96 mensili, importo che risulta dal piano di ammortamento versato in atti.
Tale somma avrebbe dovuto essere corrisposta dall'ex marito fintanto che la non avesse Pt_1
terminato di rimborsare il finanziamento contratto con la medesima Banca (doc. n. 7, ricorrente), di cui l'ultima rata doveva essere corrisposta dopo circa un anno e mezzo dallo scioglimento del vincolo
(dalla documentazione prodotta emerge altresì che la ha estinto il diverso finanziamento per Pt_1
ristrutturazione dell'immobile con il pagamento dell'ultima rata di € 241,45 al 14/07/2023).
Successivamente le rate del mutuo ipotecario avrebbero dovuto essere pagate al 50% da ciascuna delle parti.
Tuttavia, tali importi non sono stati mai pagati dal la odierna ricorrente allega di essersi fatto P_
carico di tale obbligazione nei confronti della CP_4
Dalla documentazione in atti risulta effettivamente che la odierna ricorrente, dalla sentenza di divorzio sino al 13/04/2023 ha effettuato un giroconto mensile dal proprio conto corrente personale n.
5057 presso Banco BPM al conto corrente n. 4875 presso Banco BPM intestato al nel quale P_
l'istituto mutuante addebitava le rate del mutuo (giroconto del 07/02/22; 24/03/22; 27/04/22; 25/05/22;
28/06/22; 19/07/22; 23/08/22; 13/09/22; 14/10/22; 17/11/22; 10/01/23; 03/02/23; 28/02/23; 13/04/23); cfr.
estratti del conto corrente Banco BPM n. 5057 intestato a , ove sono evidenziate le Parte_1
operazioni di giroconto in uscita e gli estratti del conto corrente Banco BPM n. 4875 intestato al P_
[...
. Risulta altresì dalla documentazione che, a far data, dal 29/04/23 le rate del mutuo ipotecario sono state addebitate direttamente sul conto della ricorrente n.5057 (uscite del 29/04/23; 31/05/23; 30/06/23;
31/07/23; 31/08/23; 30/09/23; 02/10/23; 02/11/23; 01/12/23; 31/01/24; 29/02/24; 30/03/24, 02/04/24; 02/05/24
e 03/06/24).
Il credito deve pertanto essere così quantificato:
a) € 1.000,00 per arretrati a carico del come da sentenza;
P_
b) € 5.133,38 per n. 17 ratei mensili di mutuo corrisposti dalla sola dal 07/02/22 (prima rata Pt_1
successiva alla sentenza) al 14/07/23 (data di estinzione del prestito personale settennale del
14/07/2016);
c) € 1.640,43 pari al 50% di n. 11 ratei di mutuo corrisposti per intero dalla dal 31/07/23 al Pt_1 6 3.6.2024.
per un importo complessivo di € 7.773,81 (1000+5133,38+1640,43);
Si evince dagli estratti conto versati in atti dalla ricorrente (cfr. doc. da n. 8 a n. 12) che quest'ultima non solo ha estinto nel mese di luglio 2023 il finanziamento contratto per la ristrutturazione dell'immobile
(cfr. doc. n. 9, estratto conto corrente n. 5057, uscita del 14.07.2023 di € 241,45 “mutuo n. 2448 307573
rata 14/07/2023), ma si è interamente fatta carico anche del pagamento di quelle del mutuo ipotecario.
Più nello specifico ha corrisposto n. 22 rate in contemporanea con il pagamento dell'altro finanziamento ed ulteriori 9 rate dopo la sua estinzione tra il mese di agosto 2023 ed il maggio 2024
(escluso il mese di dicembre 2023 relativamente al quale non emergono uscite vòlte al pagamento della relativa rata).
A ciò consegue che deve essere condannato alla refusione nei confronti di P_ Parte_1
dell'importo di € 6.577,12, pari alle rate del muto ipotecario corrisposte direttamente dalla ex
[...]
coniuge contemporaneamente al pagamento dell'altro finanziamento (298,96 x 22 = 6.577,12).
Deve essere condannato al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.345.32, pari al 50% delle rate già
corrisposte dalla nel periodo tra agosto 2023 ed il maggio 2024 (298.96 x 9 = 2.690,64). Pt_1
In conclusione, parte ricorrente ha fornito prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato.
, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e non ha pertanto fornito prova di P_
fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 1584/2018: “infatti, se è vero che la
contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione
dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al
proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la
scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto,
non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto
estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto”).
4.3. La ricorrente ha altresì domandato la condanna dell'ex coniuge al rimborso della quota, pari al
50%, delle rate mensili del mutuo ipotecario stipulato in data 23.06.2016 con Banco Popolare Società
Cooperativa (oggi Banco BPM), rogito Notaio Dr. (Rep. 141049 – Racc. 25784), con Persona_1
riferimento a quelle scadute dopo il 03.06.2024 e sino alla completa estinzione del mutuo (rispetto al quale le parti sono obbligate in solido). 7 Si rammenti che, in sede di scioglimento del matrimonio, era stato stabilito che “Dopo l'estinzione del
finanziamento le rate del mutuo saranno pagate al 50% da entrambe le parti […]”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condanna del coobbligato solidale può essere pronunciata anche anticipatamente, in guisa condizionata all'effettivo adempimento da parte dell'altro obbligato, per ragioni di economia processuale (cfr. Cass. Civ. n. 1642/1999; Cass. Civ. n.
297/1994).
È altresì consolidato l'orientamento secondo cui sono ammissibili le sentenze condizionali, ossia sentenze in cui l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto
(quale, nel nostro caso, il pagamento delle rate), purché tale evento non richieda ulteriori accertamenti giudiziali di merito (cfr. Cass. Civ. n. 4809/2000: “Per il principio di economia dei giudizi sono ammesse nel
nostro ordinamento le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al determinarsi di un
determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una
controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro se e in quanto sia
giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una
determinata prestazione ed il condizionamento pure attuale di tale obbligo al verificarsi di una circostanza
ulteriore il cui avveramento si presenta differito ed incerto, purché il verificarsi di tale circostanza non debba
essere il frutto di altri accertamenti di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione ma possa essere
semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione”).
Alla luce di tali principi, la domanda è suscettibile di accoglimento;
ed infatti
- l'an ed il quantum della obbligazioni sono predeterminati: mutuo ipotecario contratto da Parte_1
e in data con Banco Popolare Società Cooperativa (poi Banco BPM) a rogito del
[...] P_
Notaio Dr. del 23.06.2016 (Rep. 141049 – Racc. 25784) che prevede con piano di Persona_1
ammortamento “alla francese” in cui l'importo delle rate risulta fisso e predeterminato (€ 298,26
mensili, con l'eccezione dell'ultima rata pari ad € 296,74, con scadenza al 30.05.2036 – cfr. doc. n. 6) ;il
è obbligato in solido e ha confermato il proprio impegno a contribuire per il 50% al pagamento P_
delle rate in sede di divorzio (cfr. sentenza n. 76/2022 del 20.01.2022 dell'intestato Tribunale – cfr. doc.
n. 1);
- la circostanza ulteriore è costituita dal regolare pagamento delle rate da parte della odierna ricorrente, circostanza che non richiede ulteriori accertamenti da merito ma la cui sussistenza potrà
essere eventualmente contestata dall'obbligato in sede di opposizione all'esecuzione. 8 deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore della attrice, del 50% delle somme da P_
essa pagate dal 30.6.2024 e di quelle pagherà in futuro, sino alla estinzione del mutuo ipotecario,
queste ultime sotto condizione dell'effettivo pagamento da parte della odierna ricorrente.
5. La domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
L'art. 4 d. l.n. 132/2014, conv. in L. 162/2014, stabilisce che L'invito a stipulare la convenzione deve indicare
l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni
dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto
dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
Nel caso in esame, il non ha effettivamente fornito alcuna risposta all'invito alla stipula della P_
convenzione di negoziazione assistita.
La disposizione sopra richiamata consente al Giudice di tenere in considerazione la mancata adesione alla negoziazione assistita;
ciò non significa, tuttavia, che vi sia un automatismo tra tale mancata adesione e la condanna ex art. 96 c.p.c., per la pronuncia della quale debbono comunque sussistere i relativi presupposti.
Per quanto riguarda la condanna ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., essa richiede la allegazione (che difetta nel caso in esame) e la prova della concreta ed effettiva sussistenza del c.d.
danno-conseguenza.
Per quanto attiene alla condanna ai sensi del terzo comma, difettano la mala fede o la colpa grave nel contegno processuale del essendo la contumacia della parte un legittimo esercizio del diritto di P_
difesa.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza (sulla cui valutazione non incide il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., meramente accessoria: Cass. 18036/2022).
Al riguardo occorre considerare che l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato,
disposta dal COA di Arezzo il 3.7.2024, è venuta meno in data 20.1.2025, con efficacia ex nunc, stante la modifica delle condizioni reddituali della parte.
Le prime tre fasi (di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria) si sono svolte dunque nel periodo durante il quale l'attrice ha goduto del beneficio del PSS;
la condanna del convenuto soccombente deve pertanto essere disposta, per tali fasi, in favore dell'Erario, senza alcuna dimidiazione (Cass.
22017/2018: In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto
patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le 9 somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al
difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che
caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario,
si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente
verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni
di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
Per quanto attiene alla fase successiva alla revoca della ammissione (quella decisionale), la condanna alle spese deve essere pronunziata in favore della parte attrice.
Le spese sono liquidate sulla base dei medi tabellari previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa;
l'utilizzo di tale scaglione discende dalla impossibilità di quantificare, allo stato, gli importi di cui alla condanna condizionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, dei seguenti importi: P_
• 2.493,36, oltre interessi al saggio legale dal 01/03/2022 al saldo;
• 7.773,81, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza delle singole rate sino al saldo;
- condanna al rimborso, in favore della ricorrente, del 50% delle rate del mutuo P_
ipotecario contratto con Banco BPM con rogito Notaio del 23.06.2016 (Rep. 141049 – Racc. Per_1
25784), già pagate a decorrere da data successiva al 3.6.2024 e di quelle che saranno pagate in futuro sino alla estinzione del mutuo, sotto condizione, quanto a quelle a scadere, dell'effettivo pagamento da parte della Pt_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite delle prime tre fasi processuali nei P_
confronti dell'Erario, liquidate in € 4.711,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite della fase decisoria nei confronti di P_
, liquidate in € 2.905,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come Parte_1 10 per legge.
Così deciso in Arezzo in data 23 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Turturro
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al numero 1487/2024 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Donata Parte_1 C.F._1
Pasquini
– RICORRENTE–
CONTRO
(C.F. ) P_ C.F._2
– RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, accertato tutto quanto in premessa dedotto e
prodotto, contrariis rejectis, condannare il Sig. : 1) a versare alla Sig.ra l'importo P_ Parte_1
dell'assegno per il nucleo familiare (cd. assegni familiari) percepito dal 01/07/2021 al 28/02/2022 per € 2.493,36,
ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso
oltre interessi al saggio legale dal 01/03/2022 al saldo;
2) a rimborsare alla Sig.ra la somma Parte_1
di € 8.073,81, versata sino al 03/06/2024 dalla ricorrente per il pagamento delle rate mensili, pattuite per la
restituzione del mutuo ipotecario stipulato con Banco Popolare Società Cooperativa (poi Banco BPM) Rogito
Notaio Dr. del 23/06/2016 (Rep. 141049 – Racc. 25784) ovvero quella maggiore o minore Persona_1
somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi al saggio legale
dal pagamento delle singole rate al saldo;
3) a rimborsare alla Sig.ra la propria quota parte, Parte_1
pari al 50%, delle rate mensili, pattuite per la restituzione del mutuo stipulato con Banco Popolare Società
Cooperativa (poi Banco BPM) Rogito Notaio Dr. del 23/06/2016 (Rep. 141049 – Racc. 25784), Persona_1
con scadenza successiva al 03/06/2024 sino all'estinzione del mutuo, che verranno corrisposte al mutuante dalla
Sig.ra 4) a corrispondere alla Sig.ra anche ai sensi dell'art. 4, c.1, dl.132/14 conv Pt_1 Parte_1 2 con mm.ii dalla L. 162/14 in considerazione della mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita, una
somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 1 e/o 3, cpc. In ogni caso con vittoria di spese e
compensi di lite, da rimborsare allo Stato quanto a spese e compensi professionali maturati fino al 20/01/25 (fase
di studio, fase di attivazione, fase istruttoria/di trattazione); da rimborsare alla Sig.ra quanto Parte_1
a compensi professionali maturati dopo il 20/01/25 (fase decisionale).Si allega nota delle spese giudiziali da
rimborsare alla Sig.ra con riserva di presentare, con separato ed apposito deposito nel fascicolo Pt_1
telematico di causa, istanza di liquidazione della quota di spese giudiziali a carico dello Stato”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. chiede la condanna dell'ex coniuge, all'adempimento delle Parte_1 P_
obbligazioni derivanti dallo scioglimento del matrimonio, dichiarato con sentenza n. 76/2022 del
20.01.2022 da questo Tribunale (R.G. n. 2073/2021), su conclusioni congiunte delle parti.
In particolare, secondo le allegazioni di cui all'atto introduttivo, , in violazione delle P_
condizioni di divorzio:
- non ha corrisposto alla odierna ricorrente gli assegni familiari nonché l'assegno unico universale ex L. 46/2021 e D.lgs. n. 230/2021 riscossi dall' (per € 2.493,36); CP_2
- non ha pagato le rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare, costringendo la ad anticipare detti importi (dal mese di febbraio 2022) Pt_1
onde evitare che l'Istituto di Credito intraprendesse azioni esecutive sull'immobile (per € 8.073,81).
La ricorrente chiede altresì la condanna del quale coobbligato in solido verso Banco BPM, a P_
rimborsarle il 50% delle rate mensili pattuite nel contratto di mutuo ipotecario del 23/06/2016, ove corrisposte per intero da sé medesima (c.d. condanna condizionale).
Formula altresì domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (primo e/o terzo comma), in considerazione della mancata risposta del all'invito alla negoziazione assistita. P_
2. Fissata per il giorno 06.11.2024 l'udienza di comparizione delle parti, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di . P_
Venivano richieste all' ex art. 213 c.p.c. informazioni scritte relative all'autorizzazione rilasciata a CP_2
a percepire l'assegno per il nucleo famigliare per il periodo 01.07.2021 – 28.02.2022, con P_
l'indicazione dell'importo di detto assegno. 3 Con comunicazione PEC del 07.11.2024, l'Istituto ottemperava alla richiesta.
All'udienza del 24.4.2025, parte ricorrente ha discusso la causa come da verbale che precede e la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
È stata versata in atti la sentenza n. 76/2022, pubblicata in data 20.01.2022 (R.G. n. 2073/2021), con la quale questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.08.2011 a
GA (Moldavia) tra i coniugi e sulla base delle condizioni P_ Parte_1
concordate tra le parti e cristallizzate nel verbale d'udienza del 20.01.2022 (doc. n. 1).
Più nel dettaglio, le parti rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni, integralmente recepite dal Tribunale: “Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio
celebrato a GA (Moldavia) il 5 agosto 2011, tra nato E- (Moldavia) il 22 aprile P_
1983, e nata GA (Moldavia) il 28 marzo 1985, assegnando alla il diritto Parte_1 CP_3
di abitazione nella casa familiare e affidando i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente
presso la madre e diritto del padre di vederli e tenerli con sé nei tempi che concorderà con la madre, tenendo
conto dei loro impegni scolastici e sociali, in caso di disaccordo il padre terrà con sé i figli come stabiliranno i
Servizi Sociali del Comune di Arezzo, i cui suggerimenti le parti dichiarano che seguiranno pedissequamente. In
una prima fase viene assolutamente escluso il pernottamento dei figli presso il padre, che avverrà quando lo
stabiliranno i Servizi Sociali e comunque quando sarà ripristinato il migliore rapporto dei figli con il padre.
Vorrà inoltre il Tribunale porre a carico del l'obbligo di versare entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di P_
contributo al mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di Euro 500,00 rivalutabile annualmente in
base agli indici forniti dall'I.S.T.A.I., olire alla metà delle spese straordinarie, previamente concordate e
documentate. Per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dal Protocollo sottoscritto l'11 marzo
2016 e attualmente vigente presso il Tribunale di Arezzo, che le parti dichiarano espressamente di conoscere.
Qualora uno dei coniugi dovesse anticipare per le spese straordinarie somme ulteriori rispetto al 50%, di questi
esborsi si dovrà tenere conto nella determinazione del successivo assegno di mantenimento ordinario dei fighi.
Gli assegni familiari (o assegno unico) saranno riscossi per intero, anche con eventuali arretrati, dalla madre,
quale genitore collocatario dei figli minorenni. Il si obbliga a pagare per intero le rate, anche arretrate, di P_
Euro 298,96 mensili, del mutuo ipotecario gravante sull'immobile destinato a casa familiare, mentre la Pt_1
si obbliga a pagare per intero le rate del finanziamento di Euro 239,44, fino all'estinzione del finanziamento, che
avverrà tra circa un anno e mezzo. Dopo l'estinzione del finanziamento le rate del mutuo saranno pagate al 50% 4 da entrambe le parti. Poiché medio tempore la ha anticipato le rate del mutuo non pagate dal Pt_1 P_
forfetizzando il debito in Euro 1.000,00, il restituirà questo importo pagando per intero le rate del mutuo P_
fino ad estinzione del debito […]. Voglia altresì il Tribunale dichiarare interamente compensate le spese
processuali tra le parti. Le parti dichiarano di rinunciare anticipatamente all'impugnazione della sentenza, ai
fini del suo immediato passaggio in giudicato”.
Più nello specifico, quanto alle singole “voci” di credito, risulta quanto segue.
4.1. Assegni famigliari
L' di Montevarchi (AR) ha fornito la seguente risposta alla richiesta di informazioni da parte di CP_2
questo Tribunale: “in data 08/02/2022 il sig. presentava per il tramite del Patronato domanda P_
telematica Anf lavoratori dipendenti aziende attive per il periodo dal 01/07/2021 al 28/02/2022. rilevato che il
nucleo alla data del 01/07/2021 era composta dal sig. dal coniuge e dai due figli minori e che i redditi P_
dichiarati dai due coniugi erano corretti, si è provveduto in data 15/02/2022 ad accogliere la domanda. In base al
reddito dichiarato (€ 14.915 per il sig. e € 2117 per il coniuge), la procedura automatizzata ha provveduto P_
a calcolare l'importo anf mensile spettante in € 311,67”.
Detta risposta conferma la documentazione già versata in atti dalla ricorrente (cfr. docc. nn. 2, 3 e 4).
Di talché emerge che nel periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022 ha ricevuto direttamente in P_
busta paga dal proprio datore di lavoro, quale sostituto di imposta, la somma complessiva di €
2.493,36 (311,67 per complessivi mesi 8), a titolo di assegno per nucleo familiare.
Detto importo, come stabilito nelle condizioni di divorzio, avrebbe dovuto essere versato alla odierna ricorrente;
non risulta che ciò sia avvenuto.
A ciò consegue che deve essere condannato alla refusione dell'importo di € 2.493,36, oltre P_
interessi dal dì del dovuto sino al saldo.
4.2. Importi relativi al contratto di mutuo
Come detto, nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e recepite dal Tribunale, “il Sig. si P_
obbliga a pagare per intero le rate, anche arretrate, di € 298,96 mensili del mutuo ipotecario gravante
sull'immobile destinato a casa familiare, mentre la si obbliga a pagare per intero le rate del Pt_1
finanziamento di € 239,44 fino all'estinzione del finanziamento,che avverrà tra circa un anno e mezzo. Dopo
l'estinzione del finanziamento le rate del mutuo saranno pagate al 50% da entrambe le parti. Poiché medio
tempore la ha anticipato le rate del mutuo non pagate dal forfettizzando il debito in €uro Pt_1 P_
1.000,00, il restituirà questo importo pagando per intero le rate del mutuo fino ad estinzione del debito”. P_ 5 Il si obbligava a pagare per intero le rate, anche già scadute, del mutuo ipotecario contratto con P_
il Banco Popolare Società Cooperativa (atto a rogito del notaio di Arezzo, rep. n. Persona_1
141049, racc. n. 25784 del 23.06.2016, registrato ad Arezzo il 05.07.2016, al n. 4841, serie 1T - doc. n. 6),
pari ad € 298,96 mensili, importo che risulta dal piano di ammortamento versato in atti.
Tale somma avrebbe dovuto essere corrisposta dall'ex marito fintanto che la non avesse Pt_1
terminato di rimborsare il finanziamento contratto con la medesima Banca (doc. n. 7, ricorrente), di cui l'ultima rata doveva essere corrisposta dopo circa un anno e mezzo dallo scioglimento del vincolo
(dalla documentazione prodotta emerge altresì che la ha estinto il diverso finanziamento per Pt_1
ristrutturazione dell'immobile con il pagamento dell'ultima rata di € 241,45 al 14/07/2023).
Successivamente le rate del mutuo ipotecario avrebbero dovuto essere pagate al 50% da ciascuna delle parti.
Tuttavia, tali importi non sono stati mai pagati dal la odierna ricorrente allega di essersi fatto P_
carico di tale obbligazione nei confronti della CP_4
Dalla documentazione in atti risulta effettivamente che la odierna ricorrente, dalla sentenza di divorzio sino al 13/04/2023 ha effettuato un giroconto mensile dal proprio conto corrente personale n.
5057 presso Banco BPM al conto corrente n. 4875 presso Banco BPM intestato al nel quale P_
l'istituto mutuante addebitava le rate del mutuo (giroconto del 07/02/22; 24/03/22; 27/04/22; 25/05/22;
28/06/22; 19/07/22; 23/08/22; 13/09/22; 14/10/22; 17/11/22; 10/01/23; 03/02/23; 28/02/23; 13/04/23); cfr.
estratti del conto corrente Banco BPM n. 5057 intestato a , ove sono evidenziate le Parte_1
operazioni di giroconto in uscita e gli estratti del conto corrente Banco BPM n. 4875 intestato al P_
[...
. Risulta altresì dalla documentazione che, a far data, dal 29/04/23 le rate del mutuo ipotecario sono state addebitate direttamente sul conto della ricorrente n.5057 (uscite del 29/04/23; 31/05/23; 30/06/23;
31/07/23; 31/08/23; 30/09/23; 02/10/23; 02/11/23; 01/12/23; 31/01/24; 29/02/24; 30/03/24, 02/04/24; 02/05/24
e 03/06/24).
Il credito deve pertanto essere così quantificato:
a) € 1.000,00 per arretrati a carico del come da sentenza;
P_
b) € 5.133,38 per n. 17 ratei mensili di mutuo corrisposti dalla sola dal 07/02/22 (prima rata Pt_1
successiva alla sentenza) al 14/07/23 (data di estinzione del prestito personale settennale del
14/07/2016);
c) € 1.640,43 pari al 50% di n. 11 ratei di mutuo corrisposti per intero dalla dal 31/07/23 al Pt_1 6 3.6.2024.
per un importo complessivo di € 7.773,81 (1000+5133,38+1640,43);
Si evince dagli estratti conto versati in atti dalla ricorrente (cfr. doc. da n. 8 a n. 12) che quest'ultima non solo ha estinto nel mese di luglio 2023 il finanziamento contratto per la ristrutturazione dell'immobile
(cfr. doc. n. 9, estratto conto corrente n. 5057, uscita del 14.07.2023 di € 241,45 “mutuo n. 2448 307573
rata 14/07/2023), ma si è interamente fatta carico anche del pagamento di quelle del mutuo ipotecario.
Più nello specifico ha corrisposto n. 22 rate in contemporanea con il pagamento dell'altro finanziamento ed ulteriori 9 rate dopo la sua estinzione tra il mese di agosto 2023 ed il maggio 2024
(escluso il mese di dicembre 2023 relativamente al quale non emergono uscite vòlte al pagamento della relativa rata).
A ciò consegue che deve essere condannato alla refusione nei confronti di P_ Parte_1
dell'importo di € 6.577,12, pari alle rate del muto ipotecario corrisposte direttamente dalla ex
[...]
coniuge contemporaneamente al pagamento dell'altro finanziamento (298,96 x 22 = 6.577,12).
Deve essere condannato al pagamento dell'ulteriore importo di € 1.345.32, pari al 50% delle rate già
corrisposte dalla nel periodo tra agosto 2023 ed il maggio 2024 (298.96 x 9 = 2.690,64). Pt_1
In conclusione, parte ricorrente ha fornito prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato.
, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e non ha pertanto fornito prova di P_
fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 1584/2018: “infatti, se è vero che la
contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione
dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al
proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la
scelta – per l'appunto, processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto,
non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto
estintivo del diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto”).
4.3. La ricorrente ha altresì domandato la condanna dell'ex coniuge al rimborso della quota, pari al
50%, delle rate mensili del mutuo ipotecario stipulato in data 23.06.2016 con Banco Popolare Società
Cooperativa (oggi Banco BPM), rogito Notaio Dr. (Rep. 141049 – Racc. 25784), con Persona_1
riferimento a quelle scadute dopo il 03.06.2024 e sino alla completa estinzione del mutuo (rispetto al quale le parti sono obbligate in solido). 7 Si rammenti che, in sede di scioglimento del matrimonio, era stato stabilito che “Dopo l'estinzione del
finanziamento le rate del mutuo saranno pagate al 50% da entrambe le parti […]”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condanna del coobbligato solidale può essere pronunciata anche anticipatamente, in guisa condizionata all'effettivo adempimento da parte dell'altro obbligato, per ragioni di economia processuale (cfr. Cass. Civ. n. 1642/1999; Cass. Civ. n.
297/1994).
È altresì consolidato l'orientamento secondo cui sono ammissibili le sentenze condizionali, ossia sentenze in cui l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto
(quale, nel nostro caso, il pagamento delle rate), purché tale evento non richieda ulteriori accertamenti giudiziali di merito (cfr. Cass. Civ. n. 4809/2000: “Per il principio di economia dei giudizi sono ammesse nel
nostro ordinamento le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al determinarsi di un
determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una
controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro se e in quanto sia
giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una
determinata prestazione ed il condizionamento pure attuale di tale obbligo al verificarsi di una circostanza
ulteriore il cui avveramento si presenta differito ed incerto, purché il verificarsi di tale circostanza non debba
essere il frutto di altri accertamenti di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione ma possa essere
semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione”).
Alla luce di tali principi, la domanda è suscettibile di accoglimento;
ed infatti
- l'an ed il quantum della obbligazioni sono predeterminati: mutuo ipotecario contratto da Parte_1
e in data con Banco Popolare Società Cooperativa (poi Banco BPM) a rogito del
[...] P_
Notaio Dr. del 23.06.2016 (Rep. 141049 – Racc. 25784) che prevede con piano di Persona_1
ammortamento “alla francese” in cui l'importo delle rate risulta fisso e predeterminato (€ 298,26
mensili, con l'eccezione dell'ultima rata pari ad € 296,74, con scadenza al 30.05.2036 – cfr. doc. n. 6) ;il
è obbligato in solido e ha confermato il proprio impegno a contribuire per il 50% al pagamento P_
delle rate in sede di divorzio (cfr. sentenza n. 76/2022 del 20.01.2022 dell'intestato Tribunale – cfr. doc.
n. 1);
- la circostanza ulteriore è costituita dal regolare pagamento delle rate da parte della odierna ricorrente, circostanza che non richiede ulteriori accertamenti da merito ma la cui sussistenza potrà
essere eventualmente contestata dall'obbligato in sede di opposizione all'esecuzione. 8 deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore della attrice, del 50% delle somme da P_
essa pagate dal 30.6.2024 e di quelle pagherà in futuro, sino alla estinzione del mutuo ipotecario,
queste ultime sotto condizione dell'effettivo pagamento da parte della odierna ricorrente.
5. La domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
L'art. 4 d. l.n. 132/2014, conv. in L. 162/2014, stabilisce che L'invito a stipulare la convenzione deve indicare
l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni
dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto
dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
Nel caso in esame, il non ha effettivamente fornito alcuna risposta all'invito alla stipula della P_
convenzione di negoziazione assistita.
La disposizione sopra richiamata consente al Giudice di tenere in considerazione la mancata adesione alla negoziazione assistita;
ciò non significa, tuttavia, che vi sia un automatismo tra tale mancata adesione e la condanna ex art. 96 c.p.c., per la pronuncia della quale debbono comunque sussistere i relativi presupposti.
Per quanto riguarda la condanna ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., essa richiede la allegazione (che difetta nel caso in esame) e la prova della concreta ed effettiva sussistenza del c.d.
danno-conseguenza.
Per quanto attiene alla condanna ai sensi del terzo comma, difettano la mala fede o la colpa grave nel contegno processuale del essendo la contumacia della parte un legittimo esercizio del diritto di P_
difesa.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza (sulla cui valutazione non incide il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., meramente accessoria: Cass. 18036/2022).
Al riguardo occorre considerare che l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato,
disposta dal COA di Arezzo il 3.7.2024, è venuta meno in data 20.1.2025, con efficacia ex nunc, stante la modifica delle condizioni reddituali della parte.
Le prime tre fasi (di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria) si sono svolte dunque nel periodo durante il quale l'attrice ha goduto del beneficio del PSS;
la condanna del convenuto soccombente deve pertanto essere disposta, per tali fasi, in favore dell'Erario, senza alcuna dimidiazione (Cass.
22017/2018: In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto
patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le 9 somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al
difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che
caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario,
si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente
verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni
di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
Per quanto attiene alla fase successiva alla revoca della ammissione (quella decisionale), la condanna alle spese deve essere pronunziata in favore della parte attrice.
Le spese sono liquidate sulla base dei medi tabellari previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa;
l'utilizzo di tale scaglione discende dalla impossibilità di quantificare, allo stato, gli importi di cui alla condanna condizionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, dei seguenti importi: P_
• 2.493,36, oltre interessi al saggio legale dal 01/03/2022 al saldo;
• 7.773,81, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza delle singole rate sino al saldo;
- condanna al rimborso, in favore della ricorrente, del 50% delle rate del mutuo P_
ipotecario contratto con Banco BPM con rogito Notaio del 23.06.2016 (Rep. 141049 – Racc. Per_1
25784), già pagate a decorrere da data successiva al 3.6.2024 e di quelle che saranno pagate in futuro sino alla estinzione del mutuo, sotto condizione, quanto a quelle a scadere, dell'effettivo pagamento da parte della Pt_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite delle prime tre fasi processuali nei P_
confronti dell'Erario, liquidate in € 4.711,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite della fase decisoria nei confronti di P_
, liquidate in € 2.905,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come Parte_1 10 per legge.
Così deciso in Arezzo in data 23 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Turturro