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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1759/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1759/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Josée Maria Josephina van Wezel (C.F. ) del Foro di Bergamo C.F._2
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gianandrea Controparte_1 C.F._3
Luigi Cipriani (C.F. ) del Foro di Milano C.F._4
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
e contro ora Controparte_2 [...]
(C.F. – P.I. del Gruppo IVA Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
) con il patrocinio dell'avv. Massimo Alinovi (C.F. del Foro di P.IVA_2 C.F._5
Parma
TERZA CHIAMATA APPELLATA
Avverso la sentenza n. 350/2022 emessa dal Tribunale di Parma
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, ai sensi degli articoli 356 e 279 c.p.c. impartire con ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa ai sensi degli articoli 356 e 279 c.p.c. impartire con ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa ai sensi degli articoli 191 e seguenti c.p.c. ed accogliere le seguenti istanze istruttorie:
• Ai sensi dell'art. 356 c.p.c. disporre l'assunzione della prova provvedendo a norma degli articoli 191 e seguenti, accogliendo le istanze contenute nei seguenti atti di parte attrice in primo grado (e qui sopra ripetute): 1) nell'atto di citazione, 2) nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
“secondo” termine con tutti documenti ivi nominati e depositati con buste separate (3) e nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. “terzo” termine (controprova).
• in subordine si insiste per l'ammissione delle prove richieste nell'atto di citazione e delle istanze a prova contraria di cui alla propria memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. terzo termine.
In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione di primo grado e qui di seguito riformulate:
• Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità̀, contrattuale e extracontrattuale, del gestore dell'agriturismo Terra Antica, il signor , in ordine alla produzione Controparte_1 del sinistro del 9 giugno 2011 in premessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. e/o secondo gli articoli 1175 e 1375 del codice civile, e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, attuali e futuri, conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice (che si stimano in almeno 18 punti di invalidità̀ permanente) comprensivi del danno biologico e morale - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno allo stipendio e alla pensione nella misura in cui verrà̀ verificata in corso di causa o, in subordine, valutato in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
• Chiede altresì̀ la condanna al pagamento degli interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme, con quantificazione annua degli interessi compensativi al tasso annuale non inferiore al 3% o ad altro diverso determinato dal Giudice. In ogni caso, condannare parti appellati al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
L'appellato/appellante incidentale ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione, così giudicare:
In via preliminare
Dichiarare improcedibile e\o inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra SI.ra Parte_2
per tutti i motivi indicati
[...]
Nel merito in via principale Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra SI.ra avverso la sentenza n.350\22 Parte_2 emessa dal Tribunale di Parma, poiché́ infondato in fatto e in diritto.
In accoglimento dello spiegato appello incidentale ed in riforma della sentenza
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, Condannare l'appellante SI.ra al pagamento delle spese del primo grado del Parte_2 giudizio
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge pagina 2 di 7 In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento integrale e\o parziale dell'appello proposto dalla SI.ra Parte_3 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione, accogliere le conclusioni precisate in primo grado in comparsa di costituzione,
La terza chiamata appellata ha concluso come segue:
Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge rigettare l'appello proposto da avverso Parte_3 la sentenza n. 350/2022 emessa dal Tribunale di Parma e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado con vittoria in favore della i spese e compensi Controparte_5 del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%. IVA e CPA rifuse come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 9 giugno 2011, la SI.ra e il marito si trovavano a Parte_3 CP_6 soggiornare presso l'agriturismo “Terra Antica”, sito in Borgo Val di Taro, il cui titolare è il SI.
, quando la SI.ra cadeva malamente, mentre, all'interno Controparte_1 Pt_2 dell'agriturismo, percorreva una pedana in legno, in tesi resa scivolosa dalla pioggia;
veniva quindi accompagnata dal marito al vicino ospedale di Borgo Val di Taro, e qui le veniva riscontrata una frattura scomposta del piatto tibiale del ginocchio;
veniva quindi sottoposta a un primo intervento chirurgico, per essere dimessa il successivo 23 di giugno.
Rientrata in patria, per una serie di complicanze, anche infettive, subiva numerosi altri interventi, e pure la protesi di anca, senza peraltro risolvere la situazione di perdurante dolore al ginocchio;
residuava quindi un grado di invalidità del 18 %, che ne comprometteva anche l'attività di lavoro.
In seguito ad un fallito tentativo di negoziazione assistita obbligatoria, avvenuto nel giugno 2016, tra la e il , il quale nel frattempo aveva provveduto a segnalare l'accaduto alla propria Pt_2 CP_1 compagnia assicuratrice, la SI.ra , in data 20 settembre 2019, notificava l'atto introduttivo del Pt_2 giudizio avanti il Tribunale di Parma, chiedendo la condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni, non patrimoniali e patrimoniali, subiti in conseguenza al sinistro.
Si costituiva in giudizio il SI. , il quale chiedeva, in via pregiudiziale, l'autorizzazione a CP_1 chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per Controparte_7 esserne garantito e, nel merito, contestava la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dalla attrice.
Il 9 aprile 2020 si costituiva anche la Società assicuratrice, contestando che sussistessero profili di responsabilità in capo al SI. , e asserendo che la causa del sinistro era interamente CP_1 riconducibile alla condotta posta in essere dalla SI.ra . Pt_2
Il Giudice concedeva alle parti i tre termini di legge ex art. 183, co. 6 cpc. Nel termine per memoria istruttoria previsto dall'art. 183, co. 6 n. 2 cpc, la cui scadenza era fissata al 30 aprile 2021, per asseriti problemi tecnici riguardanti la trasmissione in via telematica della mole di documenti da produrre, complessivamente eccedente i 30 Mb, che dunque ne impediva il deposito in modo unitario, la difesa attrice procedeva a depositare 3 distinti file.
All'udienza ex art. 184 cpc del 15 settembre 2021, il Giudice respingeva le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria depositata in data 28 aprile 2021 alle ore 19:46 e in data 30 aprile 2021, fissando per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies cpc l'udienza del 23 marzo 2022, assegnando i termini per il deposito di note.
Quindi il Tribunale di Parma, con la sentenza oggi impugnata, dichiarava l'inutilizzabilità della documentazione prodotta con la memoria del 28 aprile 2021 ore 19:46 e l'inammissibilità della prova pagina 3 di 7 per interrogatorio formale e per testi contenuta nella memoria del 30 aprile, respingendo la domanda proposta, per mancata prova in ordine al fatto storico e alle modalità di verificazione del sinistro, compensando le spese.
La SI.ra , con atto di citazione in appello del 21 ottobre 2022 ha impugnato la sentenza Pt_2 articolando una serie di motivi analiticamente esposti, in particolare numerati da 1) a 7), volti tutti a contestare la decisione processuale del primo giudice, che aveva rigettato le istanze istruttorie, ritenendo processualmente inammissibile il secondo e terzo deposito effettuato dalla difesa attrice nel rispetto del “secondo termine” concesso dal Giudice ex art. 183 co. 6 c.p.c., perché la norma consente il deposito in ognuno dei termini assegnati di una sola memoria, e le modalità di deposito poste in essere dalla difesa attrice non garantivano una ordinata gestione del processo.
Nel febbraio 2023 si sono costituiti, con rituale comparsa di costituzione e risposta, la Società assicuratrice, oggi terza chiamata appellata, e il SI. , che hanno chiesto il rigetto integrale CP_1 delle doglianze avanzate da parte attrice;
il SI. , inoltre, ha proposto appello incidentale, CP_1 impugnando il capo della sentenza con cui il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali, chiedendone la riforma.
-----
L'appello principale è fondato, sotto il profilo della critica alla decisione istruttoria del giudice di primo grado, ma infondato nel merito, perché le prove documentali depositate dalla difesa attrice sono irrilevanti, ai fini della ricostruzione del sinistro, e le prove orali pure irrilevanti e/o inammissibili.
Per il primo aspetto, specificamente processuale, la Corte osserva che il deposito, da parte della SI.ra
, di tre distinti atti, definiti “memorie” nel termine concesso ex art. 183, comma 6, n.2 Pt_2
(secondo termine), non rende inammissibile il secondo e terzo deposito, come ritenuto dal Tribunale, né costituisce una violazione del diritto di difesa della controparte: sul punto, si ritiene condivisibile l'assunto di parte appellante.
Aderendo, (in presenza di indici normativi inequivocabili in tale senso, tra cui vedi art.121, 131 e 156 ss cpc) ad una visione funzionale del complesso di norme che regolano il processo, inteso quale serie ordinata di atti il cui scopo ultimo è garantire la tutela dei diritti soggettivi riconosciuti dalle norme di diritto sostanziale, la Corte ritiene che, nel caso di specie, gli atti depositati dalla attrice nei termini assegnati ex art. 183, comma 6 cpc, secondo termine, siano tutti ammissibili.
Per quanto sia pacifico che parte appellante avrebbe potuto (e quindi dovuto) impiegare maggiore diligenza nell'atto concreto del deposito telematico, si osserva che delle tre “memorie” depositate ex art. 183 cpc secondo termine, una sola è effettivamente tale, mentre le altre due, al di là della formale intestazione, non costituiscono distinte “memorie”, perché non espongono richieste né argomentazioni difensive, ma si limitano ad accompagnare, e rendere possibile sul piano tecnico, il deposito dei documenti, che ciascuna di tali note semplicemente elenca.
Ricorre quindi precisamente l'ipotesi richiamata dal primo Giudice, “(...) è noto che qualora la busta telematica ecceda i 30 MB, come disposto dal DL 90/2014 secondo periodo dell'art. 51, comma 2, è consentito il deposito degli atti o dei documenti mediante l'invio di più buste telematiche (c.d. deposito multiplo), ma ciò riguarda esclusivamente le produzioni documentali e non consente la frammentazione e la proposizione in più atti delle memorie istruttorie”.
Il primo Giudice ha motivato la decisione di inammissibilità anche a tutela del diritto di difesa della controparte, dal momento che, prevedendo la legge il deposito di una sola memoria propriamente istruttoria, la controparte può nutrire la legittima convinzione che l'avversario abbia compiutamente esercitato la propria difesa con il primo deposito e che ad esso solo si debba prestare attenzione e contraddire con la memoria di replica.
pagina 4 di 7 La affermazione non è condivisibile: poiché è consentito il deposito telematico plurimo, quando lo imponga il peso dei documenti, è ovvio che la controparte deve prendere atto di tutto ciò che nei termini assegnati viene depositato, e, qualora si tratti di una unica memoria sotto il profilo contenutistico, e di più depositi documentali, non può dolersi della circostanza che il deposito sia stato effettuato in forma divisa.
Questa è l'ipotesi che ricorre nel caso in esame: non può dirsi quindi che la molteplicità dei depositi abbia cagionato pregiudizio al diritto di difesa delle controparti, dal momento che una sola è la memoria e per tutti i depositi è stato rispettato il secondo termine, del 30 aprile 2021, assegnato ex art. 183, comma 6 cpc, con ordinanza del 21 ottobre 2020.
In tal senso depone in particolare l'art. 121 cpc, già sopra richiamato, secondo cui gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo;
a conferma va richiamata la disciplina delle nullità, che esclude la declaratoria di nullità, quando l'atto, pur privo della forma richiesta, ha raggiunto il suo scopo: ciò significa che le “forme” degli atti del processo non sono previste e prescritte dalla legge per la realizzazione di un fine proprio ed autonomo, bensì sono intese e congegnate come lo strumento più idoneo per il raggiungimento di un certo risultato, il quale risultato rappresenta l'unico vero obiettivo che alla norma disciplinante la forma dell'atto interessa conseguire.
Pertanto, la intestazione dei due atti depositati dalla difesa attrice come “memoria” non comporta alcuna conseguenza, nel momento in cui si verifica che non si tratta in effetti di memorie, ma di semplici note di deposito documenti, avvenuti nel termine assegnato, così raggiungendo il loro fine.
Ciò premesso, l'appello è infondato nel merito, perché la documentazione prodotta e le prove richieste ancorchè processualmente ammissibili, non sono rilevanti, e non vi è né può essere acquisita, in ragione di quanto dedotto dalla attrice, la prova dei presupposti della responsabilità invocata.
Preliminarmente, in relazione alla domanda di accertamento della responsabilità e conseguente condanna al risarcimento dei danni, fondata sull'art. 2051 cc, si ritiene opportuno richiamare i principi elaborati da costante giurisprudenza che disciplinano la corretta ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità speciale per i danni causati da cose in custodia.
Il rapporto di vigilanza intrattenuto dal custode con la cosa fonda infatti un dovere di controllo della portata assai più vasta rispetto all'ordinario atteggiarsi dei rapporti obbligatori, comportando la presunzione di responsabilità in capo al debitore rispetto a tutti i danni che al medesimo siano riconducibili sotto il mero profilo obiettivo, al di là di un esame circa una sua rimproverabilità soggettiva secondo il parametro della diligenza imposto dagli artt. 1218 e 1176 c.c.
La custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. suppone il controllo di tutti i rischi insiti nella cosa custodita e la responsabilità che ne deriva in capo al custode riflette la scelta di addossare in capo a questi il rischio derivante dal verificarsi dei danni, a titolo di responsabilità oggettiva.
Il temperamento di uno schema così rigoroso passa attraverso l'esclusione della responsabilità del custode in mancanza di una riferibilità nemmeno oggettiva del danno al soggetto chiamato a risponderne, il che si verifica allorché difetti la prova del nesso di causalità giuridica, tra l'evento dannoso e la cosa. Spetta quindi all'attore danneggiato l'onere di allegare e dimostrare che l'evento dannoso (nel caso di specie la caduta) sia stato “causato” dalla cosa in custodia, con la precisazione che tale attività dimostrativa non può esaurirsi con la semplice e mera allegazione dell'evento dannoso in sé ma, al contrario, deve estendersi anche alla prova dell'esatta dinamica dell'incidente e, quindi del punto e della causa della caduta, per consentire (in presenza, evidentemente, di una contestazione tra le parti) di verificare l'esistenza in concreto del nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ed accertare che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
pagina 5 di 7 Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area, i.e. che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali, riferibili alla condotta dell'infortunato, o al fortuito;
ciò tanto più nel caso in cui si tratti di una persona in movimento, che proprio per la dinamica in essere, può anche autonomamente cadere, perdendo l'equilibrio, senza cause esterne.
In tale ottica, dunque, è sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore con una certa precisione la dinamica dell'evento, ovvero la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo della caduta.
Applicando i principi richiamati alla fattispecie oggetto d'esame, si rileva che nella citazione in primo grado la descrizione della caduta è totalmente generica, poiché si riferisce solo di un “pavimento scivoloso”, allegando un documento fotografico in cui è visibile la pedana di legno sverniciato, rustica, e all'apparenza solida e piuttosto ruvida, quindi tendenzialmente non scivolosa, anche quando bagnata.
Nel documento n.2 prodotto dalla attrice in primo grado, e ridepositato in appello, è riportata la dichiarazione resa dal marito, in sede stragiudiziale: in un inglese facilmente comprensibile, (as the path changes from stone to turns to do something (take a picture or say something to me) Per_1
Her foot slips on the wet wood and she falls on her knee and starts to scream), da cui si ricava che mentre i coniugi percorrevano il marciapiede, dapprima in pietra, poi in legno, la signora si girò, per fare qualcosa, forse fotografare, o forse dire qualcosa al marito, quando scivolò sul legno bagnato, cadendo sul ginocchio e gridando.
Articolando le prove dirette, la difesa attrice ha poi formulato il seguente capitolo: “Vero che la signora , camminando sulla pedana di legno faceva un passo da parte per scattare una foto CP_8 (alle tute…) e scivolava cadendo in ginocchio e all'indietro”, così descrivendo la attrice che si spostava a lato nell'atto di fotografare, e quindi era distratta, e, poggiando il piede in un punto a lato
(non individuato), incorreva nella caduta.
Ad avviso della Corte, non è possibile in questa condizione accertare nella cosa in custodia la effettiva causa della caduta;
le descrizioni del fatto allegate dalla difesa attrice, in citazione estremamente generica, in sede probatoria più dettagliate ma tra loro leggermente diverse, hanno in comune un dato, ossia che la caduta è avvenuta a seguito di un movimento improvviso della interessata, che forse si è spostata, o forse si è girata, ma in ogni caso non guardava dove metteva i piedi, in quel momento.
La stessa appellante ammette l'utilizzo di espressioni poco efficaci per descrivere la dinamica della caduta: “La sottoscritta si è forse espressa male quando ha descritto la dinamica della caduta ma il signor teste oculare, avrebbe potuto/potrà spiegare meglio: la dichiarazione di un teste CP_9 oculare avrebbe potuto confermare che la scivolata era dovuto al pavimento sdrucciolevole (la causalità)”.
Tuttavia la deposizione di un teste, da una parte non può certamente estendersi a valutazioni, ma deve riferire sui fatti, inoltre deve riferire su fatti previamente allegati, per il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte.
Quindi, a fronte delle complessive emergenze neppure la deposizione del teste potrebbe sciogliere il dubbio in ordine alla causa effettiva della caduta.
Conclusivamente: parte appellante non ha assolto all'onere probatorio, di cui era gravata, e la domanda ex art.2051 cc va respinta.
Ne deriva, come logica conseguenza, che a maggior ragione non si può riconoscere la responsabilità colposa ex art. 2043 cc, in quanto anche tale responsabilità richiede, oltre alla dimostrazione della pagina 6 di 7 condotta colposa di parte appellante, che in effetti non è allegata, la prova del nesso di causa tra la suddetta condotta e l'evento dannoso: prova nella specie del tutto mancante, per le ragioni già in precedenza esposte.
Ogni altra questione in tema di quantum della pretesa risarcitoria deve, per ovvie ragioni, ritenersi assorbita.
L'appello incidentale è fondato.
Parte appellata ha impugnato il capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali, pur rigettando la domanda proposta dall'allora attrice
(oggi appellante); nell'appello rileva che non sussistono i presupposti, nel caso di specie, descritti ex art. 92 cpc.
La doglianza è fondata: la decisione di compensare le spese di primo grado non si giustifica, alla luce di una valutazione complessiva della vicenda giudiziale oggetto d'esame, che vede integralmente soccombente la attrice, in assenza delle fattispecie eccezionali e derogatorie contemplate dall'art. 92 cpc, che neppure la difesa appellante allega;
per le medesime ragioni anche le spese dell'appello si pongono a carico della parte soccombente.
Quanto detto vale sia per le spese del convenuto che della assicurazione, terza chiamata: non è infatti contestata la sussistenza ed efficacia del rapporto assicurativo, e quindi il convenuto ha legittimamente chiamato nel giudizio la assicurazione, e la soccombenza va integralmente addebitata alla attrice, odierna appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della prima decisione, che conferma nel resto, condanna la SI.ra al Pt_2 pagamento delle spese processuali a favore del SI. e della compagnia assicurativa, che CP_1 liquida per ciascuna delle controparti in €.7.800,00 per il primo grado e 7.000,00 per il secondo grado, a titolo di compensi, oltre esborsi ed accessori di legge sui compensi.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1759/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Josée Maria Josephina van Wezel (C.F. ) del Foro di Bergamo C.F._2
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gianandrea Controparte_1 C.F._3
Luigi Cipriani (C.F. ) del Foro di Milano C.F._4
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
e contro ora Controparte_2 [...]
(C.F. – P.I. del Gruppo IVA Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
) con il patrocinio dell'avv. Massimo Alinovi (C.F. del Foro di P.IVA_2 C.F._5
Parma
TERZA CHIAMATA APPELLATA
Avverso la sentenza n. 350/2022 emessa dal Tribunale di Parma
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, ai sensi degli articoli 356 e 279 c.p.c. impartire con ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa ai sensi degli articoli 356 e 279 c.p.c. impartire con ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa ai sensi degli articoli 191 e seguenti c.p.c. ed accogliere le seguenti istanze istruttorie:
• Ai sensi dell'art. 356 c.p.c. disporre l'assunzione della prova provvedendo a norma degli articoli 191 e seguenti, accogliendo le istanze contenute nei seguenti atti di parte attrice in primo grado (e qui sopra ripetute): 1) nell'atto di citazione, 2) nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
“secondo” termine con tutti documenti ivi nominati e depositati con buste separate (3) e nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. “terzo” termine (controprova).
• in subordine si insiste per l'ammissione delle prove richieste nell'atto di citazione e delle istanze a prova contraria di cui alla propria memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. terzo termine.
In via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione di primo grado e qui di seguito riformulate:
• Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità̀, contrattuale e extracontrattuale, del gestore dell'agriturismo Terra Antica, il signor , in ordine alla produzione Controparte_1 del sinistro del 9 giugno 2011 in premessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. e/o secondo gli articoli 1175 e 1375 del codice civile, e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, attuali e futuri, conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice (che si stimano in almeno 18 punti di invalidità̀ permanente) comprensivi del danno biologico e morale - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno allo stipendio e alla pensione nella misura in cui verrà̀ verificata in corso di causa o, in subordine, valutato in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
• Chiede altresì̀ la condanna al pagamento degli interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme, con quantificazione annua degli interessi compensativi al tasso annuale non inferiore al 3% o ad altro diverso determinato dal Giudice. In ogni caso, condannare parti appellati al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
L'appellato/appellante incidentale ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione, così giudicare:
In via preliminare
Dichiarare improcedibile e\o inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra SI.ra Parte_2
per tutti i motivi indicati
[...]
Nel merito in via principale Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra SI.ra avverso la sentenza n.350\22 Parte_2 emessa dal Tribunale di Parma, poiché́ infondato in fatto e in diritto.
In accoglimento dello spiegato appello incidentale ed in riforma della sentenza
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, Condannare l'appellante SI.ra al pagamento delle spese del primo grado del Parte_2 giudizio
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge pagina 2 di 7 In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento integrale e\o parziale dell'appello proposto dalla SI.ra Parte_3 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione, accogliere le conclusioni precisate in primo grado in comparsa di costituzione,
La terza chiamata appellata ha concluso come segue:
Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge rigettare l'appello proposto da avverso Parte_3 la sentenza n. 350/2022 emessa dal Tribunale di Parma e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado con vittoria in favore della i spese e compensi Controparte_5 del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%. IVA e CPA rifuse come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 9 giugno 2011, la SI.ra e il marito si trovavano a Parte_3 CP_6 soggiornare presso l'agriturismo “Terra Antica”, sito in Borgo Val di Taro, il cui titolare è il SI.
, quando la SI.ra cadeva malamente, mentre, all'interno Controparte_1 Pt_2 dell'agriturismo, percorreva una pedana in legno, in tesi resa scivolosa dalla pioggia;
veniva quindi accompagnata dal marito al vicino ospedale di Borgo Val di Taro, e qui le veniva riscontrata una frattura scomposta del piatto tibiale del ginocchio;
veniva quindi sottoposta a un primo intervento chirurgico, per essere dimessa il successivo 23 di giugno.
Rientrata in patria, per una serie di complicanze, anche infettive, subiva numerosi altri interventi, e pure la protesi di anca, senza peraltro risolvere la situazione di perdurante dolore al ginocchio;
residuava quindi un grado di invalidità del 18 %, che ne comprometteva anche l'attività di lavoro.
In seguito ad un fallito tentativo di negoziazione assistita obbligatoria, avvenuto nel giugno 2016, tra la e il , il quale nel frattempo aveva provveduto a segnalare l'accaduto alla propria Pt_2 CP_1 compagnia assicuratrice, la SI.ra , in data 20 settembre 2019, notificava l'atto introduttivo del Pt_2 giudizio avanti il Tribunale di Parma, chiedendo la condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni, non patrimoniali e patrimoniali, subiti in conseguenza al sinistro.
Si costituiva in giudizio il SI. , il quale chiedeva, in via pregiudiziale, l'autorizzazione a CP_1 chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per Controparte_7 esserne garantito e, nel merito, contestava la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dalla attrice.
Il 9 aprile 2020 si costituiva anche la Società assicuratrice, contestando che sussistessero profili di responsabilità in capo al SI. , e asserendo che la causa del sinistro era interamente CP_1 riconducibile alla condotta posta in essere dalla SI.ra . Pt_2
Il Giudice concedeva alle parti i tre termini di legge ex art. 183, co. 6 cpc. Nel termine per memoria istruttoria previsto dall'art. 183, co. 6 n. 2 cpc, la cui scadenza era fissata al 30 aprile 2021, per asseriti problemi tecnici riguardanti la trasmissione in via telematica della mole di documenti da produrre, complessivamente eccedente i 30 Mb, che dunque ne impediva il deposito in modo unitario, la difesa attrice procedeva a depositare 3 distinti file.
All'udienza ex art. 184 cpc del 15 settembre 2021, il Giudice respingeva le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria depositata in data 28 aprile 2021 alle ore 19:46 e in data 30 aprile 2021, fissando per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies cpc l'udienza del 23 marzo 2022, assegnando i termini per il deposito di note.
Quindi il Tribunale di Parma, con la sentenza oggi impugnata, dichiarava l'inutilizzabilità della documentazione prodotta con la memoria del 28 aprile 2021 ore 19:46 e l'inammissibilità della prova pagina 3 di 7 per interrogatorio formale e per testi contenuta nella memoria del 30 aprile, respingendo la domanda proposta, per mancata prova in ordine al fatto storico e alle modalità di verificazione del sinistro, compensando le spese.
La SI.ra , con atto di citazione in appello del 21 ottobre 2022 ha impugnato la sentenza Pt_2 articolando una serie di motivi analiticamente esposti, in particolare numerati da 1) a 7), volti tutti a contestare la decisione processuale del primo giudice, che aveva rigettato le istanze istruttorie, ritenendo processualmente inammissibile il secondo e terzo deposito effettuato dalla difesa attrice nel rispetto del “secondo termine” concesso dal Giudice ex art. 183 co. 6 c.p.c., perché la norma consente il deposito in ognuno dei termini assegnati di una sola memoria, e le modalità di deposito poste in essere dalla difesa attrice non garantivano una ordinata gestione del processo.
Nel febbraio 2023 si sono costituiti, con rituale comparsa di costituzione e risposta, la Società assicuratrice, oggi terza chiamata appellata, e il SI. , che hanno chiesto il rigetto integrale CP_1 delle doglianze avanzate da parte attrice;
il SI. , inoltre, ha proposto appello incidentale, CP_1 impugnando il capo della sentenza con cui il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali, chiedendone la riforma.
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L'appello principale è fondato, sotto il profilo della critica alla decisione istruttoria del giudice di primo grado, ma infondato nel merito, perché le prove documentali depositate dalla difesa attrice sono irrilevanti, ai fini della ricostruzione del sinistro, e le prove orali pure irrilevanti e/o inammissibili.
Per il primo aspetto, specificamente processuale, la Corte osserva che il deposito, da parte della SI.ra
, di tre distinti atti, definiti “memorie” nel termine concesso ex art. 183, comma 6, n.2 Pt_2
(secondo termine), non rende inammissibile il secondo e terzo deposito, come ritenuto dal Tribunale, né costituisce una violazione del diritto di difesa della controparte: sul punto, si ritiene condivisibile l'assunto di parte appellante.
Aderendo, (in presenza di indici normativi inequivocabili in tale senso, tra cui vedi art.121, 131 e 156 ss cpc) ad una visione funzionale del complesso di norme che regolano il processo, inteso quale serie ordinata di atti il cui scopo ultimo è garantire la tutela dei diritti soggettivi riconosciuti dalle norme di diritto sostanziale, la Corte ritiene che, nel caso di specie, gli atti depositati dalla attrice nei termini assegnati ex art. 183, comma 6 cpc, secondo termine, siano tutti ammissibili.
Per quanto sia pacifico che parte appellante avrebbe potuto (e quindi dovuto) impiegare maggiore diligenza nell'atto concreto del deposito telematico, si osserva che delle tre “memorie” depositate ex art. 183 cpc secondo termine, una sola è effettivamente tale, mentre le altre due, al di là della formale intestazione, non costituiscono distinte “memorie”, perché non espongono richieste né argomentazioni difensive, ma si limitano ad accompagnare, e rendere possibile sul piano tecnico, il deposito dei documenti, che ciascuna di tali note semplicemente elenca.
Ricorre quindi precisamente l'ipotesi richiamata dal primo Giudice, “(...) è noto che qualora la busta telematica ecceda i 30 MB, come disposto dal DL 90/2014 secondo periodo dell'art. 51, comma 2, è consentito il deposito degli atti o dei documenti mediante l'invio di più buste telematiche (c.d. deposito multiplo), ma ciò riguarda esclusivamente le produzioni documentali e non consente la frammentazione e la proposizione in più atti delle memorie istruttorie”.
Il primo Giudice ha motivato la decisione di inammissibilità anche a tutela del diritto di difesa della controparte, dal momento che, prevedendo la legge il deposito di una sola memoria propriamente istruttoria, la controparte può nutrire la legittima convinzione che l'avversario abbia compiutamente esercitato la propria difesa con il primo deposito e che ad esso solo si debba prestare attenzione e contraddire con la memoria di replica.
pagina 4 di 7 La affermazione non è condivisibile: poiché è consentito il deposito telematico plurimo, quando lo imponga il peso dei documenti, è ovvio che la controparte deve prendere atto di tutto ciò che nei termini assegnati viene depositato, e, qualora si tratti di una unica memoria sotto il profilo contenutistico, e di più depositi documentali, non può dolersi della circostanza che il deposito sia stato effettuato in forma divisa.
Questa è l'ipotesi che ricorre nel caso in esame: non può dirsi quindi che la molteplicità dei depositi abbia cagionato pregiudizio al diritto di difesa delle controparti, dal momento che una sola è la memoria e per tutti i depositi è stato rispettato il secondo termine, del 30 aprile 2021, assegnato ex art. 183, comma 6 cpc, con ordinanza del 21 ottobre 2020.
In tal senso depone in particolare l'art. 121 cpc, già sopra richiamato, secondo cui gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo;
a conferma va richiamata la disciplina delle nullità, che esclude la declaratoria di nullità, quando l'atto, pur privo della forma richiesta, ha raggiunto il suo scopo: ciò significa che le “forme” degli atti del processo non sono previste e prescritte dalla legge per la realizzazione di un fine proprio ed autonomo, bensì sono intese e congegnate come lo strumento più idoneo per il raggiungimento di un certo risultato, il quale risultato rappresenta l'unico vero obiettivo che alla norma disciplinante la forma dell'atto interessa conseguire.
Pertanto, la intestazione dei due atti depositati dalla difesa attrice come “memoria” non comporta alcuna conseguenza, nel momento in cui si verifica che non si tratta in effetti di memorie, ma di semplici note di deposito documenti, avvenuti nel termine assegnato, così raggiungendo il loro fine.
Ciò premesso, l'appello è infondato nel merito, perché la documentazione prodotta e le prove richieste ancorchè processualmente ammissibili, non sono rilevanti, e non vi è né può essere acquisita, in ragione di quanto dedotto dalla attrice, la prova dei presupposti della responsabilità invocata.
Preliminarmente, in relazione alla domanda di accertamento della responsabilità e conseguente condanna al risarcimento dei danni, fondata sull'art. 2051 cc, si ritiene opportuno richiamare i principi elaborati da costante giurisprudenza che disciplinano la corretta ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità speciale per i danni causati da cose in custodia.
Il rapporto di vigilanza intrattenuto dal custode con la cosa fonda infatti un dovere di controllo della portata assai più vasta rispetto all'ordinario atteggiarsi dei rapporti obbligatori, comportando la presunzione di responsabilità in capo al debitore rispetto a tutti i danni che al medesimo siano riconducibili sotto il mero profilo obiettivo, al di là di un esame circa una sua rimproverabilità soggettiva secondo il parametro della diligenza imposto dagli artt. 1218 e 1176 c.c.
La custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. suppone il controllo di tutti i rischi insiti nella cosa custodita e la responsabilità che ne deriva in capo al custode riflette la scelta di addossare in capo a questi il rischio derivante dal verificarsi dei danni, a titolo di responsabilità oggettiva.
Il temperamento di uno schema così rigoroso passa attraverso l'esclusione della responsabilità del custode in mancanza di una riferibilità nemmeno oggettiva del danno al soggetto chiamato a risponderne, il che si verifica allorché difetti la prova del nesso di causalità giuridica, tra l'evento dannoso e la cosa. Spetta quindi all'attore danneggiato l'onere di allegare e dimostrare che l'evento dannoso (nel caso di specie la caduta) sia stato “causato” dalla cosa in custodia, con la precisazione che tale attività dimostrativa non può esaurirsi con la semplice e mera allegazione dell'evento dannoso in sé ma, al contrario, deve estendersi anche alla prova dell'esatta dinamica dell'incidente e, quindi del punto e della causa della caduta, per consentire (in presenza, evidentemente, di una contestazione tra le parti) di verificare l'esistenza in concreto del nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ed accertare che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
pagina 5 di 7 Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area, i.e. che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali, riferibili alla condotta dell'infortunato, o al fortuito;
ciò tanto più nel caso in cui si tratti di una persona in movimento, che proprio per la dinamica in essere, può anche autonomamente cadere, perdendo l'equilibrio, senza cause esterne.
In tale ottica, dunque, è sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore con una certa precisione la dinamica dell'evento, ovvero la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo della caduta.
Applicando i principi richiamati alla fattispecie oggetto d'esame, si rileva che nella citazione in primo grado la descrizione della caduta è totalmente generica, poiché si riferisce solo di un “pavimento scivoloso”, allegando un documento fotografico in cui è visibile la pedana di legno sverniciato, rustica, e all'apparenza solida e piuttosto ruvida, quindi tendenzialmente non scivolosa, anche quando bagnata.
Nel documento n.2 prodotto dalla attrice in primo grado, e ridepositato in appello, è riportata la dichiarazione resa dal marito, in sede stragiudiziale: in un inglese facilmente comprensibile, (as the path changes from stone to turns to do something (take a picture or say something to me) Per_1
Her foot slips on the wet wood and she falls on her knee and starts to scream), da cui si ricava che mentre i coniugi percorrevano il marciapiede, dapprima in pietra, poi in legno, la signora si girò, per fare qualcosa, forse fotografare, o forse dire qualcosa al marito, quando scivolò sul legno bagnato, cadendo sul ginocchio e gridando.
Articolando le prove dirette, la difesa attrice ha poi formulato il seguente capitolo: “Vero che la signora , camminando sulla pedana di legno faceva un passo da parte per scattare una foto CP_8 (alle tute…) e scivolava cadendo in ginocchio e all'indietro”, così descrivendo la attrice che si spostava a lato nell'atto di fotografare, e quindi era distratta, e, poggiando il piede in un punto a lato
(non individuato), incorreva nella caduta.
Ad avviso della Corte, non è possibile in questa condizione accertare nella cosa in custodia la effettiva causa della caduta;
le descrizioni del fatto allegate dalla difesa attrice, in citazione estremamente generica, in sede probatoria più dettagliate ma tra loro leggermente diverse, hanno in comune un dato, ossia che la caduta è avvenuta a seguito di un movimento improvviso della interessata, che forse si è spostata, o forse si è girata, ma in ogni caso non guardava dove metteva i piedi, in quel momento.
La stessa appellante ammette l'utilizzo di espressioni poco efficaci per descrivere la dinamica della caduta: “La sottoscritta si è forse espressa male quando ha descritto la dinamica della caduta ma il signor teste oculare, avrebbe potuto/potrà spiegare meglio: la dichiarazione di un teste CP_9 oculare avrebbe potuto confermare che la scivolata era dovuto al pavimento sdrucciolevole (la causalità)”.
Tuttavia la deposizione di un teste, da una parte non può certamente estendersi a valutazioni, ma deve riferire sui fatti, inoltre deve riferire su fatti previamente allegati, per il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte.
Quindi, a fronte delle complessive emergenze neppure la deposizione del teste potrebbe sciogliere il dubbio in ordine alla causa effettiva della caduta.
Conclusivamente: parte appellante non ha assolto all'onere probatorio, di cui era gravata, e la domanda ex art.2051 cc va respinta.
Ne deriva, come logica conseguenza, che a maggior ragione non si può riconoscere la responsabilità colposa ex art. 2043 cc, in quanto anche tale responsabilità richiede, oltre alla dimostrazione della pagina 6 di 7 condotta colposa di parte appellante, che in effetti non è allegata, la prova del nesso di causa tra la suddetta condotta e l'evento dannoso: prova nella specie del tutto mancante, per le ragioni già in precedenza esposte.
Ogni altra questione in tema di quantum della pretesa risarcitoria deve, per ovvie ragioni, ritenersi assorbita.
L'appello incidentale è fondato.
Parte appellata ha impugnato il capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali, pur rigettando la domanda proposta dall'allora attrice
(oggi appellante); nell'appello rileva che non sussistono i presupposti, nel caso di specie, descritti ex art. 92 cpc.
La doglianza è fondata: la decisione di compensare le spese di primo grado non si giustifica, alla luce di una valutazione complessiva della vicenda giudiziale oggetto d'esame, che vede integralmente soccombente la attrice, in assenza delle fattispecie eccezionali e derogatorie contemplate dall'art. 92 cpc, che neppure la difesa appellante allega;
per le medesime ragioni anche le spese dell'appello si pongono a carico della parte soccombente.
Quanto detto vale sia per le spese del convenuto che della assicurazione, terza chiamata: non è infatti contestata la sussistenza ed efficacia del rapporto assicurativo, e quindi il convenuto ha legittimamente chiamato nel giudizio la assicurazione, e la soccombenza va integralmente addebitata alla attrice, odierna appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della prima decisione, che conferma nel resto, condanna la SI.ra al Pt_2 pagamento delle spese processuali a favore del SI. e della compagnia assicurativa, che CP_1 liquida per ciascuna delle controparti in €.7.800,00 per il primo grado e 7.000,00 per il secondo grado, a titolo di compensi, oltre esborsi ed accessori di legge sui compensi.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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