Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3122
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del diritto di esigere la somma

    Il Comune non ha fornito prova della notifica dell'atto di accertamento presupposto, rendendo impossibile la verifica della regolarità e tempestività dell'iter tributario.

  • Accolto
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    Il Comune non ha fornito prova della notifica dell'atto di accertamento che avrebbe dovuto precedere l'intimazione, rendendo l'iter tributario irregolare.

  • Accolto
    Nulla è dovuto

    L'accoglimento del ricorso per prescrizione e omessa notifica dell'atto presupposto comporta che nulla sia dovuto.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Atteso l'esito del giudizio e le ragioni della pronuncia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite del giudizio le spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3122
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo