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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3122/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19662/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casavatore
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47000002025 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3043/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: 1 Richieste delle parti
Ricorrente: Il ricorrente come sopra rapp.to, difeso e dom.to
RICORRE
alla On.le Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di NAPOLI rassegnando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la Nominativo_2 / Nominativo_3 dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione del presente procedimento
2) dichiarare che Nulla è dovuto al Comune di Casoria in riferimento all'avviso di accertamento impugnato relativo alla Tari presuntivamente non pagata per l'anno 2019
3) condannare il Comune di Casoria al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto e notificato al Comune di Casavatore (Na) il ricorrente Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2019 n. 47/2025 notificato il 07/11/2025 per insussistenza di presupposti di legge poiché insiste in violazione dell'articolo 2948, n. 4 del Codice Civile, cioè oltre i termini previsti dalla legge sulla prescrizione, esecutorietà del credito intimato e notificazione deducendo l'intervenuta prescrizione in quanto l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2019 n. 47/2025 è stata notificato il 07/11/2025 ed è nullo per la sopravvenuta prescrizione della pretesa tributaria dell'Ente Comune per il trascorrere del termine previsto dall'articolo 2948, n. 4 del Codice Civile.
A sostegno del ricorso la parte istante deduce la omessa notifica dell'atto presupposto e la decadenza annuale del ruolo con intervenuta prescrizione del diritto di esigere la somma riportata nell'intimazione di pagamento esecutivo e conclude chiedendo annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.
Il Comune di Casavatore (Na) benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio. All'udienza di discussione, sentite le parti presenti, si decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. 2 A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Comune ha adottato il sistema dell'autoliquidazione per la liquidazione della TARI, il che comporta che il contribuente deve versare alle prescritte scadenze auto calcolando l'importo del tributo.
Il mancato rispetto delle scadenze fa scattare l'omissione da accertare con apposito avviso di accertamento e irrogazione della sanzione.
La notifica dell'avviso di accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato o è stato pagato in maniera insufficiente. Il riferimento all'annualità è comunque quella di competenza del tributo, ed in caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento, l'ingiunzione o la cartella di pagamento debbono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è diventato definitivo.
Che questo sia il procedimento di riscossione adottato dall'ente (nell'ambito dei possibili schemi procedimentali previsti dalla legge stabilità 2013 e successive modifiche) è confermato dalla circostanza che l'ingiunzione impugnata in questa sede tributaria reca l'indicazione dell'atto prodromico presupposto, individuato in un supposto avviso di accertamento notificato in precedenza, del quale, però, non viene fornita prova.
Il ricorrente contesta l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, il predetto procedimento tributario è strutturato in modo che l'atto di accertamento è presupposto di validità della successiva ingiunzione.
Il Comune pur ritualmente citato rimaneva contumace.
Mancando la prova della notifica dell'atto di accertamento che avrebbe dovuto precedere l'intimazione, ai fini della regolarità del procedimento tributario e, non essendosi costituito il Comune, non è stata fornita alcuna prova della eventuale prodromica notificazione che costituisce il fondamento della pretesa dell'Ente impositore, in tal modo rendendo impossibile la verifica in merito alla regolarità e tempestività dell'iter tributario normativamente previsto.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto.
Atteso l'esito del giudizio e le ragioni della pronuncia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite del giudizio le spese processuali.
3
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato.
Compensa integralmente tra le parti costituite del giudizio le spese processuali.
Così deciso in Napoli, in data 16 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
4
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19662/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casavatore
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47000002025 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3043/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: 1 Richieste delle parti
Ricorrente: Il ricorrente come sopra rapp.to, difeso e dom.to
RICORRE
alla On.le Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di NAPOLI rassegnando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la Nominativo_2 / Nominativo_3 dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione del presente procedimento
2) dichiarare che Nulla è dovuto al Comune di Casoria in riferimento all'avviso di accertamento impugnato relativo alla Tari presuntivamente non pagata per l'anno 2019
3) condannare il Comune di Casoria al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto e notificato al Comune di Casavatore (Na) il ricorrente Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2019 n. 47/2025 notificato il 07/11/2025 per insussistenza di presupposti di legge poiché insiste in violazione dell'articolo 2948, n. 4 del Codice Civile, cioè oltre i termini previsti dalla legge sulla prescrizione, esecutorietà del credito intimato e notificazione deducendo l'intervenuta prescrizione in quanto l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2019 n. 47/2025 è stata notificato il 07/11/2025 ed è nullo per la sopravvenuta prescrizione della pretesa tributaria dell'Ente Comune per il trascorrere del termine previsto dall'articolo 2948, n. 4 del Codice Civile.
A sostegno del ricorso la parte istante deduce la omessa notifica dell'atto presupposto e la decadenza annuale del ruolo con intervenuta prescrizione del diritto di esigere la somma riportata nell'intimazione di pagamento esecutivo e conclude chiedendo annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.
Il Comune di Casavatore (Na) benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio. All'udienza di discussione, sentite le parti presenti, si decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. 2 A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Comune ha adottato il sistema dell'autoliquidazione per la liquidazione della TARI, il che comporta che il contribuente deve versare alle prescritte scadenze auto calcolando l'importo del tributo.
Il mancato rispetto delle scadenze fa scattare l'omissione da accertare con apposito avviso di accertamento e irrogazione della sanzione.
La notifica dell'avviso di accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato o è stato pagato in maniera insufficiente. Il riferimento all'annualità è comunque quella di competenza del tributo, ed in caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento, l'ingiunzione o la cartella di pagamento debbono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è diventato definitivo.
Che questo sia il procedimento di riscossione adottato dall'ente (nell'ambito dei possibili schemi procedimentali previsti dalla legge stabilità 2013 e successive modifiche) è confermato dalla circostanza che l'ingiunzione impugnata in questa sede tributaria reca l'indicazione dell'atto prodromico presupposto, individuato in un supposto avviso di accertamento notificato in precedenza, del quale, però, non viene fornita prova.
Il ricorrente contesta l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, il predetto procedimento tributario è strutturato in modo che l'atto di accertamento è presupposto di validità della successiva ingiunzione.
Il Comune pur ritualmente citato rimaneva contumace.
Mancando la prova della notifica dell'atto di accertamento che avrebbe dovuto precedere l'intimazione, ai fini della regolarità del procedimento tributario e, non essendosi costituito il Comune, non è stata fornita alcuna prova della eventuale prodromica notificazione che costituisce il fondamento della pretesa dell'Ente impositore, in tal modo rendendo impossibile la verifica in merito alla regolarità e tempestività dell'iter tributario normativamente previsto.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto.
Atteso l'esito del giudizio e le ragioni della pronuncia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite del giudizio le spese processuali.
3
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato.
Compensa integralmente tra le parti costituite del giudizio le spese processuali.
Così deciso in Napoli, in data 16 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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