Sentenza breve 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 22/06/2023, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2023
N. 02084/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avv. Giovan Francesco Esposito, domicilio PEC come da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, a) del provvedimento del Questore p.t. della Provincia di Palermo -OMISSIS-del 12.5.2015, notificato dalla Questura di Caserta il 26.4.2023, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
b) della comunicazione di avvio del procedimento del 26.1.2015, mai notificata al ricorrente conosciuta per effetto del richiamo contenuto nell’atto sub a); nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro in capo al sig. -OMISSIS- ed in ogni fase e grado dello stesso, anche in quella di esecuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere stato titolare del permesso di soggiorno per otto anni;
- che l’Amministrazione adottava il provvedimento impugnato, sulla base della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo -OMISSIS-
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 4 d.lgs. 286/1998, atteso il lungo lasso di tempo decorso dalla condanna; l’Amministrazione doveva valutare il comportamento sempre impeccabile tenuto dal ricorrente successivamente alla condanna, nonché i legami sociali e familiari maturati nelle more; 2) il ricorrente è presente in Italia da oltre 10 anni ove ha creato proprie relazioni e legami e in disparte tale episodio non si è mai reso destinatario di alcun tipo di rimprovero; 3) carenza di motivazione; 4) violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; 5) se tornasse in Nigeria, il ricorrente sarebbe a grave rischio;
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato;
- che, come prescritto dall’art. 4 comma 3 del d.lgs. 286/1998, “Non è ammesso in Italia lo straniero che … risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti”;
- che il ricorrente ha subito una condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990, sicché rientra pienamente nel campo di applicazione della norma;
- che, infatti, si tratta di un reato di per sé ostativo, senza che – pertanto – l’Amministrazione sia tenuta a valutare la pericolosità sociale dello straniero;
- che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, le condanne per i reati indicati devono considerarsi ex art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998 automaticamente ostative al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato, in quanto non assume alcuna rilevanza la concessione di attenuanti o la sospensione condizionale della pena, né la modalità di esecuzione della stessa (tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 28 luglio 2020, n. 4797; id. sez. III, 2 febbraio 2021, n. 955);
- che l’unica eccezione è data dalla sussistenza di comprovati legami familiari con soggetti residenti in Italia, che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, t.u. 25 luglio 1998, n. 286 (tra le tante, Tar Toscana, sez. II, 28 maggio 2021, n. 816; Tar Campania Napoli, sez. VI, 1 febbraio 2022, n. 692);
- che, nel caso di specie, i legami familiari sono semplicemente affermati ma non documentati;
- che non si può dubitare della legittimità costituzionale della norma: come stabilito dalla Corte costituzionale, il legislatore, nell’esercizio di tale discrezionalità, « può anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni», ma alla condizione che una simile previsione sia il risultato «di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell’art. 3 Cost., tra l’esigenza, da un lato, di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall’altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione » (Corte cost. 18 luglio 2013, n. 202, che, a sua volta, richiama la sentenza Corte cost., 19 maggio 2011, n. 172);
- che, di recente, la Corte costituzionale ha invece ritenuto l’automatismo ostativo costituzionalmente illegittimo per i reati di c.d. piccolo spaccio e di c.d. commercializzazione di prodotti con segni distintivi falsi, per violazione del principio di proporzionalità (C. cost. n. 88/2023);
- che, in estrema sintesi, può dirsi che l’automatismo ostativo è costituzionalmente legittimo per i reati di una certa gravità, mentre non lo è per i reati non gravi;
- che non può dubitarsi della gravità del reato commesso dal ricorrente; il diniego, pertanto, era un atto vincolato;
- che, per questo motivo, è infondata anche la censura incentrata sulla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990;
- che, infine, quanto ai pericoli che il ricorrente correrebbe se rimpatriato in Nigeria, essi potrebbero – ove dimostrati – legittimare la concessione di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria ma non possono rendere illegittimo il diniego impugnato;
- che, attesa la palese infondatezza del ricorso, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va respinta;
CHE le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 786 dell’anno 2023;
2. Rigetta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
3. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Bartolo Salone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.