Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
RE PY RALICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Salerno - prima sezione civile - in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 6231/2020
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Parte 1
Francesca Carbone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Rossi in
Salerno al Corso Giuseppe Garibaldi, n. 8
attrice
CONTRO
risposta, dall'Avv. Luigi Santopietro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia
(SA) alla Via Domodossola, n. 78
convenuto -
Avente ad oggetto: domanda restituzione immobile.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Parte 1Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., esponeva: a) di essere proprietaria dell'immobile ubicato in Salerno alla Via Giovan Battista Amendola n. 91, identificato al NCEU del
Comune di Salerno al foglio 35, particella 681, sub 68, giusta atto di compravendita per Notaio Persona 1 del 16.06.1969 - Rep. 3132 - Racc. 1162; b) che, per far fronte a problemi personale acconsentiva ad accoglierlo presso detta abitazione;
c) che, a seguitodel figlio, Controparte 1
"della morte del coniuge, e di sopravvenuti problemi di salute, l'attrice era Persona 2
costretta a trasferirsi presso l'abitazione della figlia, Persona 3 fissando la
residenza presso l'abitazione della stessa in Agropoli (SA) alla Via delle Ginestre n. 9; d) che volendo vendere l'immobile, l'attrice richiedeva più volte, da ultimo a mezzo raccomandata a.r. n.
15326358634-3 del 07/08.05.2020, al figlio di rilasciarlo;
e) che, nonostante diffida stragiudiziale del
3 agosto 2020, l'attrice non riusciva a rientrare nella disponibilità dell'immobile che continuava ad essere detenuto sine titulo dal figlio Controparte 1 dal giugno 2019; f) che l'illegittima occupazione da parte del Sig. Controparte_1 pregiudicava da oltre un anno l'interesse dell'attrice alla vendita del cespite immobiliare, avendo peraltro ricevuto una valida offerta per l'acquisto. Conseguentemente adiva il Tribunale di Salerno con ricorso ai sensi dell'art. 702bis cod. proc. civ.
affinché, accertata e dichiarata l'illegittima detenzione dell'immobile di sua proprietà da parte del
Sig. Controparte_1 gli ordinasse di rilasciarlo, condannandolo al pagamento delle spese di "
giudizio con attribuzione al procuratore costituito per l'anticipo fattone.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 deducendo di non occupare l'immobile illegittimamente ma in virtù di un accordo raggiunto con la madre Sig.ra
Parte_1 e, peraltro, di corrispondere dal giugno 2019 un canone di locazione mensile di €
200,00, oltre a provvedere alle spese di gestione e manutenzione ordinaria. Aggiungeva che detto accordo traeva origine dalla circostanza che per anni, sino alla morte del padre ed al trasferimento della madre ad Agropoli, egli aveva accudito in via pressocché esclusiva i genitori.
Conseguentemente chiedeva rigettarsi la domanda attrice, previo accertamento della sussistenza di un contratto di locazione intercorso fra le parti, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della ricorrente, con un canone mensile di € 200,00.
Disposto il passaggio dal rito sommario a quello ordinario, assegnato termine per la proposizione della domanda di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., svolta attività istruttoria consistente nell'espletamento di prova testimoniale, la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza ex art. 281sexies cod. proc. civ. del 13 gennaio 2025,
previo ritiro in Camera di Consiglio per la deliberazione, era decisa con contestuale deposito della sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi la procedibilità della domanda, stante l'avvenuto espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr.; verbale negativo di mediazione protocollo n. 11/2021 del
14 maggio 2021 depositato telematicamente da parte attrice in data 1 luglio 2021).
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento. L'attrice agisce in giudizio per recuperare la disponibilità dell'immobile in cui coabitava con il figlio,
Sig. Controparte_1 il quale, nonostante le reiterate richieste di rilascio, ha continuato ad occuparlo rifiutandone la restituzione. Il convenuto, costituitosi, ha eccepito la sussistenza di un contratto di locazione deducendo di avere corrisposto il canone mensile di € 200,00, oltre a provvedere al pagamento delle spese di gestione e manutenzione ordinaria.
Detta eccezione non può trovare accoglimento, atteso che, per costante e risalente giurisprudenza (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 17 settembre 2015, n. 18214), il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta è affetto da nullità rilevabile d'ufficio dal giudice, con la conseguenza che,
anche laddove nella fattispecie fra le parti fosse intercorso un contratto di locazione verbale, lo stesso si profilerebbe come nullo.
Costituisce circostanza pacifica che nell'immobile in questione, di proprietà dell'attrice, come da atto di compravendita per Notar Persona 1 rep. n. 3132 · Racc. n. 1162 - del 16 giugno 1969
-
depositato telematicamente), la stessa abbia abitato sino al giugno 2019 ospitandovi il figlio, odierno convenuto. Il rapporto di ospitalità intercorso fra le parti va dunque ricondotto nell'alveo del contratto di comodato gratuito con conseguente diritto della comodante ad ottenere la restituzione immediata del bene in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (ex art. 1809 c.c., comma 2).
La Suprema Corte ha ravvisato nell'età avanzata dei genitori «di per sé portatrice di inevitabili problemi di salute e della conseguente necessità di fronteggiare maggiori spese» un fattore decisivo per chiedere la restituzione della casa prestata al figlio a titolo di comodato. ciò ancor di più quando il figlio è adulto e, quindi, non più bisognoso di mantenimento (Cass. Civ., 3 Luglio 2018, n. 17332).
Facendo applicazione dell'esposto principio alla fattispecie in esame, deve rilevarsi come l'età
dell'attrice (nata il [...]) e la circostanza addotta di voler vendere l'immobile per realizzare liquidi per provvedere al proprio mantenimento, rappresentino un giusto motivo che determina l'accoglimento della domanda di restituzione dell'immobile, con conseguente condanna del convenuto al rilascio, libero da persone e da cose, nel termine, che si ritiene congruo, di mesi tre con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza. Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., con condanna del convenuto al rimborso degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv.
Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G.
6231/2020-uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: a) condanna il convenuto al rilascio libero da persone Controparte_1
e da cose, in favore dell'attrice dell'immobile di proprietà di quest'ultima, ubicato Parte 1
in Salerno alla Via Giovan Battista Amendola n. 91, identificato al NCEU del Comune di Salerno al foglio 35, particella 681, sub 68, disponendo che lo stesso avvenga nel termine di mesi tre con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
b) condanna il convenuto Controparte 1
al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 4.089,00, di cui € 280,00
per esborsi ed € 3.809,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA, nonché rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione, per espressa dichiarazione di anticipo, al procuratore costituito di parte attrice, Avv. FRANCESCA CARBONE.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno, lì 13 gennaio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino