Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6942/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.3.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.3.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento viene deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in per- sona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6942/2022, avente ad oggetto: lesione perso-
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(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Bonito (c.f.:
[...]
), presso lo studio del quale elett.te domicilia in Avellino alla C.F._1
via Campane n. 18, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
(c.f.: e (c. f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco Diana, presso il cui C.F._3
studio elettivamente domiciliano in Villa di Briano alla via Socrate, in virtù di procura in atti;
- Appellate - nonché
, (c.f.: CP_3 C.F._4
- Appellata contumace -
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 17.3.25 trattata con modalità cartolare
Per le appellate costituite: come da comparsa di costituzione e risposta e note re- lative all'udienza del 17.3.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 01 giugno 2022, le sig.re Parte_2
e convenivano dinanzi al Giudice di Pace di S. Maria Capua
[...] Parte_3
Vetere la e la signora , per sentirli condannare al Parte_1 CP_3
risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in San
Marcellino (CE), alla Via Campo dei Fiori, in data 16 giugno 2020, alle ore 13:30-
14:30 circa.
Le parti attoree in primo grado, a fondamento della propria domanda, hanno de- dotto che la proprietaria e conducente del veicolo Fiat 500 tg. FK078EM, sig.ra
[...]
, uscendo in retromarcia da un luogo privato, non si avvedeva della pre- CP_3
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senza delle attrici che stavano camminando sulla strada investendole e scaraven- tandole a terra.
Le attrici hanno precisato che in conseguenza del sinistro riportavano lesioni per le quali venivano accompagnate presso il P.S dell'Ospedale di Marcianise.
All'udienza istruttoria, veniva raccolta la deposizione dell'unico teste indicato dal- le attrici, signora , escussa all' udienza del 06.10.2022. Testimone_1
All'esito dell'escussione testimoniale, il Giudice di Pace, ritenuta la necessità e l'opportunità di avvalersi di una consulenza medico-legale, nominava quale CTU, il Dott. Persona_1
Con sentenza n. 4071/2023 il Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere, in perso- na del Dott. , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Per_2
dalle attrici ha così provveduto:
“Dichiara la contumacia di . CP_3
Dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500 tg.
FK078EM di proprietà di del sinistro in oggetto. CP_3
Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice la somma di € 15.025,12 ed Controparte_1
€ 14.962,73 in favore di il tutto all'attualità oltre interessi legali Parte_3
dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Agli attori spetta, inoltre, il rimborso delle spese di CTU medico-legale come da decreto di nomina. Condanna, inoltre, per il principio di soccombenza, i detti convenuti al pagamento, in solido, delle spese di lite distraendole a favore del procuratore costituito avv. Francesco Dia- na in € 4.300,00 di cui: € 600,00 per spese ed € 3.700,00 per diritti ed onorari.
Oltre iva ed cpa e 15% come per legge.”
Avverso la predetta pronuncia (sentenza n. 4071/2023 del Giudice di pace di Santa
Maria Capua Vetere) la ha proposto il presente appello. sen- Parte_1
tenza n. 4071/2023.
La compagnia assicurativa, nell'impugnare la sentenza di primo grado, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) sospendere preliminarmente l'esecutività della sentenza di primo grado, ex artt. 283 e 351 c.p.c., per tutti i motivi sopra specificati e disporre la restituzione di tutte le somme percepite dagli appellanti;
b) riformare integralmente la impugnata sentenza di primo grado e, in accogli- mento del proposto appello, rigettare le domande poiché infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate, per motivi di cui al presente gravame, con vittoria di
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spese e competenze del doppio grado di giudizio;
c) in via subordinata, rideterminare l'ammontare del danno riducendone il quan- tum alla sola misura del pregiudizio concretamente ed effettivamente provato, escludendo in ogni caso, per le ragioni evidenziate, il risarcimento del danno mo- rale e di ogni altra voce non dovuta e non adeguatamente dimostrata nell'an e nel quantum;
d) sempre in via subordinata, anche nella denegata ipotesi di conferma della sen- tenza impugnata, riformare per i motivi esposti, il capo impugnato sulla regola- mentazione delle spese di lite, disponendo la compensazione integrale o parziale delle stesse, in ogni caso riducendo quelle non necessarie o superflue, e commisu- rando le stesse a tutti i criteri e ai parametri di cui alla normativa vigente ex D.M.
n. 55/14;
e) in caso di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza di primo gra- do, condannare gli appellati alla restituzione delle somme percepite dalla conve- nuta Compagnia come precisate nei conteggi in allegato;
f) emettere ogni altro provvedimento, anche istruttorio, che in relazione ai fatti di causa il Tribunale adito riterrà opportuno disporre d'ufficio.”
Si sono costituite nel presente giudizio e , con- Parte_3 Controparte_1
testando le ragioni poste a fondamento dell'appello e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, vista la carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, di- chiarare inammissibile l'appello formulato con vittoria delle spese del grado, ol- tre IVA e CPA come per legge, ai sottoscritti avvocati anticipatari;
- In subordine ritenere fondati i motivi su esposti e per l'effetto rigettare l'appello proposto e confermare la decisione del Giudice di Pace di SANTA MARIA CA-
PUA VETERE qui impugnata;
- In ogni caso voglia condannare la appellante alla refusione delle spese del pre- sente grado, oltre IVA e CPA come per legge, al sottoscritto avvocato anticipata- rio”.
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Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valu- tazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivol- ta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostru- zione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
In ogni caso, l'appello in esame è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. per- ché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema
Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibili- tà, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appel- lo, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ri- cordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che
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non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quan- tum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente de- dotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel com- plesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del
10/02/2006).
Motivi di appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cas- sazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piutto- sto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esamina- re previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Fatta tale precisazione, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado possono ritener- si condivisibili.
Infatti, le risultanze istruttorie relative al giudizio di primo grado non sono state
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correttamente valutate dal Giudice di Pace nella misura in cui lo stesso ha ritenuto la prova testimoniale in grado di per sé idonea alla ricostruzione dei fatti di cui è causa.
Il giudice di pace afferma: “Nel merito, il teste ha confermato la dinamica del si- nistro così come esposta nell'atto di citazione;
in particolare il teste precisava che
i pedoni a seguito dell'investimento lamentavano dolori…Appare evidente la re- sponsabilità di quale conducente e proprietario del veicolo Fiat CP_3
500 tg. FK078EM per non osservato quanto norma e prudenza impongono”.
Orbene, la teste ha dichiarato quanto segue : (…)AD: “ricordo Testimone_1
di aver assistito all'incidente di cui è causa che è avvenuto verso la metà di giu- gno del 2020 in San Marcellino alla via dei campo dei fiori;
(…)AD: io mi trova- vo Fuori al caseificio Franzese quando ho visto un'auto Fiat 500 di colore verde che faceva manovra di retromarcia per uscire da un'area privata e nel fare ciò andava ad investire le signore che attraversavano l'area pedonale AD
(….)preciso che mi trovavo proprio di fronte al cancello dove è avvenuto l'inve- stimento AD(…) ricordo che le due donne investite percorrevano la via campo dei fiori in direzione centro e la Fiat 500 ha urtato le stesse con la parte posterio- re, mentre le due donne venivano colpite sul lato sinistro e cadevano a terra sul lato destro(…)AD: preciso che le due donne camminavano a piedi in fila india- na(…)AD: dopo l'investimento sia io che la conducente della Fiat 500 ci siamo fermati per prestare soccorso(…) AD: ricordo che le due donne si lamentavano per forti dolori alla parte destra del corpo precisamente spalla, ginocchio e cavi- glia.(…) AD : finché non sono stata sul luogo dell'incidente non sono intervenute le autorità(….)AD : ricordo che sul posto arrivò un parente della donna investi- ta che provvide a prestarle soccorso penso accompagnandole in ospedale(…)
AD : io lasciai il mio recapito telefonico ad una delle signore investite ed infatti dalla stessa sono stata contattata per l'attuale testimonianza(…)AD: ricordo che non pioveva(…)”.
Orbene, l'esposizione dei fatti è chiaramente scarna e generica pertanto, alla luce del contenuto della stessa, non possono condividersi le conclusioni a cui è perve- nuto il giudice di primo grado.
Infatti, non viene precisata la direzione di marcia del veicolo Fiat 500, non viene dichiarato a che altezza di via Campo dei Fiori si sia verificato l'incidente, né è precisato il punto di impatto tra il veicolo Fiat 500 e le attrici, né infine alcuna di- chiarazione è stata rilasciata in merito a quale sia il lato in cui si sarebbe verificata
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la caduta al suolo delle attrici.
Tra l'altro, a parere di questo giudice, la dichiarazione testimoniale in esame deve essere valutata con particolare rigore sia in ragione del fatto che è stato escusso un unico testimone, sia in virtù della considerazione che l'investimento avrebbe coin- volto ben due pedoni, che avrebbero riportato lesioni rilevanti, in seguito allo stes- so, in base alla prospettazione dei fatti offerta dalla parte attrice.
Va altresì considerato che alla genericità della dichiarazione resa dall'unica testi- monianza assunta nel corso del giudizio si aggiunge anche la circostanza che sul luogo dell'incidente non sia sopravvenuta alcuna autorità, nonostante siano stati investiti due pedoni e nonostante gli stessi abbiano riportato lesioni di non poco conto.
Pertanto, deve affermarsi che non sia stata raggiunta in giudizio prova adeguata e sufficiente in merito alla verificazione del sinistro, alla precisa dinamica dello stesso e ai profili di responsabilità delle parti coinvolte, nonché in merito alla sus- sistenza del nesso causale tra le lesioni per le quali si chiede il risarcimento e il si- nistro oggetto di causa.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere rifor- mata la sentenza impugnata, con rigetto della domanda di risarcimento formulata nel primo grado del giudizio.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
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Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese proces- suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
Le spese occorse per la consulenza medico-legale vanno poste a carico degli odierni appellati.
Essendo stata formulata specifica domanda, le appellate vanno condannate alla re- stituzione degli importi percepiti in esecuzione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da e Controparte_1 Parte_3
;
[...]
• condanna e al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_3 dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
• condanna e al pagamento, in favore Controparte_1 Parte_3 dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
3.809,00 per onorari ed in € 804,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
• condanna e alla restituzione, in favore Controparte_1 Parte_3 dell'appellante, degli importi percepiti in esecuzione della sentenza impugnata;
• pone le spese occorse per la CTU a carico di e Controparte_1 Parte_3
.
[...]
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.25
Il Giudice
Maria Del Prete
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