CASS
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 39132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39132 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AO SI UP - 06/11/2025 R.G.N. 23646/2025 MI SS SENTENZA sui ricorsi proposti da: QU IO nato a [...] il [...] DE AL NI nato a [...] il [...] OV ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di appello di Napoli;
in cui sono parti civili: RFI Ferrovie dello Stato e Comune di Casarano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori: l'avv. Elisa Scaroina, per la parte civile RFI, si riporta alle conclusioni del procuratore generale, e deposita conclusioni scritte e nota spese;
l'avv. Virgilio Di Meo si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 06 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 08 novembre 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha condannato AN NQ alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, con la sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, GI De AL e RO LL alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, revocando la sanzione accessoria già applicata, tutti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso da NQ e LL fino al 04/10/2017 e da De AL fino al 13/03/2018, quali partecipi al clan camorristico denominato “Moccia”. La Corte, preso atto dell’assenza di impugnazione in merito alla sussistenza del fatto e alla responsabilità per esso degli imputati, ha confermato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., e ha valutato l’applicabilità della relativa riduzione in misura prossima al massimo edittale, stante la rilevanza della collaborazione fornita dai tre appellanti, ma ha ritenuto condivisibile il giudizio di bilanciamento solo in termini di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, stante il numero e la consistenza di Penale Sent. Sez. 1 Num. 39132 Anno 2025 Presidente: IA PP Relatore: SI AO Data Udienza: 06/11/2025 queste ultime, nonché congrua la pena-base irrogata, in quanto appena superiore al minimo edittale e proporzionata al lungo periodo di commissione del reato, e congrui anche gli aumenti per continuazione applicati agli imputati De AL e LL.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso AN NQ, per mezzo del difensore avv. Virgilio Di Meo, articolando un unico motivo, GI De AL, per mezzo del difensore avv. GI Caiazzo, articolando due motivi, e RO LL, per mezzo del difensore avv. GI Caiazzo, articolando anch’egli due motivi, di contenuto identico a quelli del ricorrente De AL.
2.1. Il ricorrente NQ deduce la violazione di legge e il travisamento del fatto con riferimento all’omessa concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti e all’omessa applicazione nella misura massima della conseguente riduzione, con esclusione della recidiva. Egli collabora con la giustizia da oltre sette anni, rendendo dichiarazioni su fatti delicatissimi, auto- ed etero-accusatorie, come riconosciuto dalla sentenza impugnata che, per tale motivo, gli ha applicato la riduzione per l'attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. in misura prossima al massimo previsto. Questa valutazione doveva, però, portare anche ad un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti della premeditazione e della recidiva, soprattutto per il ravvedimento e l’assenza di pericolosità sociale dimostrati da tale collaborazione. La motivazione relativa al rigetto della richiesta di un diverso bilanciamento è generica e di fatto assente, in quanto basata sul numero e la consistenza delle aggravanti, mentre la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che la gravità del reato non esclude la concessione delle attenuanti generiche, che deve fondare su elementi favorevoli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, diversi, in questo caso, da quelli della confessione e della chiamata di correità, già valutati con la concessione dell’attenuante speciale. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato che le attenuanti generiche possono coesistere con l’attenuante della dissociazione, operando esse su piani diversi.
2.2. Il ricorrente De AL e il ricorrente LL, con il primo motivo dei loro ricorsi, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione della massima riduzione prevista per l’attenuante della dissociazione attuosa. L’attenuante, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda solo sul dato dell’utilità obiettiva della collaborazione, e non può essere ridimensionata in ragione della gravità del reato o della capacità a delinquere dell’imputato, o delle ragioni che lo hanno determinato a collaborare. Le dichiarazioni di ciascuno dei ricorrenti hanno il carattere della novità, linearità e genuinità, hanno consentito una ricostruzione molto precisa delle aree economiche sottoposte all’influenza del clan, nonché della sua struttura associativa, e sono risultate utili per evitare che l’attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori e per aiutare gli inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione dei responsabili. La Corte non ne ha tenuto conto, così minando profondamente la coerenza strutturale della sentenza e la sua intrinseca razionalità.
2.3. Con il secondo motivo dei loro ricorsi, essi deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La sentenza respinge il relativo motivo di appello solo affermando, genericamente, di condividere la valutazione del giudice di primo grado, così non esplicitando il proprio percorso logico-argomentativo, se esso tenga conto, come doveroso, della gravità del fatto ma anche del comportamento processuale di ciascuno degli imputati e delle loro personalità. 2 3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi dei tre imputati sono infondati, e devono essere rigettati.
2. Il ricorso proposto dall'imputato NQ è infondato. Le ragioni dell'impugnazione sono esposte in maniera confusa, in quanto in alcune parti dell'unico motivo di ricorso il ricorrente censura il giudizio di bilanciamento di mera equivalenza, anziché di prevalenza, tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, mentre in altre parti lamenta il «mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche», asseritamente motivato con la già concessa attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. Inoltre il ricorrente indica erroneamente la natura delle aggravanti, citando quelle della premeditazione e della recidiva, che non risultano contestate, mentre sono contestate, e sono state ritenute sussistenti, quelle relative alla natura armata dell'associazione criminosa di cui il ricorrente faceva parte e al finanziamento di attività economiche con i proventi delle azioni delittuose. La sentenza impugnata ha confermato la concessione delle attenuanti generiche, ed ha motivato il giudizio di loro equivalenza, e non di prevalenza, sulle aggravanti sopra indicate in ragione del numero e della consistenza di queste ultime. Tale motivazione è logica e non contraddittoria, alla luce del compendio probatorio, essendo state quelle aggravanti ritenute effettivamente sussistenti, e dimostrative di una rilevante pericolosità del clan di cui il ricorrente ha fatto parte per molti anni. Questa Corte ha affermato che «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel presente caso la motivazione è logica e congrua, laddove ha valutato particolarmente grave la condotta di partecipazione a quella specifica associazione di tipo mafioso e, pur ribadendo la sussistenza di elementi idonei per la concessione delle attenuanti generiche, ha ritenuto che essi non siano tali da poter prevalere sulla gravità della condotta. Le affermazioni del ricorrente, supportate da varie pronunce della giurisprudenza di legittimità, circa il fatto che la gravità del reato non implica l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche, o circa la mancata valorizzazione dell'importanza del contributo dichiarativo da lui fornito al processo, sono inconferenti perché relative al giudizio finalizzato alla concessione del beneficio, già effettuato in senso positivo. Nel giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., invece, correttamente il giudice contrappone agli elementi positivi, che hanno determinato la concessione delle attenuanti, gli elementi negativi rappresentati dalle aggravanti, e valuta la prevalenza degli uni o degli altri, ovvero la loro equivalenza, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali sono compresi la personalità del reo, la sua condotta successiva al reato, l'atteggiamento processuale collaborativo, ma anche la gravità del reato e l'intensità del dolo. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. 3 e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto» (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181-02). La sentenza impugnata, pertanto, deve ritenersi motivata in modo congruo e conforme a detto principio, avendo i giudici valutato, come detto, la rilevanza e gravità delle aggravanti ritenute sussistenti, tale da impedire la prevalenza su di esse delle attenuanti generiche, concesse dal giudice di primo grado per la condotta processuale collaborativa;
non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento.
3. I ricorsi proposti dai ricorrenti De AL e LL posso essere esaminati congiuntamente, stante l'identità dei loro motivi.
3.1. Il primo motivo dei due ricorsi è infondato. La sentenza, in accoglimento di uno dei motivi di appello, ha aumentato la riduzione applicata dal giudice di primo grado in relazione all'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., perché ha valutato che le loro dichiarazioni sono risultate «di rilievo» per individuare l'organigramma del clan, i suoi meccanismi operativi, i ruoli ricoperti dai suoi membri. Essa ha ritenuto congrua una riduzione «in misura prossima a quella massima prevista», ed infatti ha ridotto la pena non più di un terzo, come stabilito dal giudice di primo grado, ma di una quantità di poco inferiore alla metà della pena base, che rappresenta il massimo della riduzione prevista dalla norma. Anche il giudice di primo grado, peraltro, aveva ritenuto le loro dichiarazioni significative ma non determinanti, affermando che esse avevano «arricchito» il quadro probatorio già emerso, contribuendo quindi alla formazione della prova in ordine alla quale, però, erano stati già acquisiti elementi rilevanti. Questa Corte ha costantemente affermato che «La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso» (Sez. 2, n. 18875 del 20/04/2021, Rv. 281287), per cui logicamente la sentenza impugnata ha valutato l'entità della riduzione sulla base della concreta utilità della collaborazione resa dai due ricorrenti, che è stata ritenuta, come detto, «di rilievo» ma, evidentemente, non decisiva e determinante, tanto da meritare l'applicazione nella sua misura massima. Deve inoltre ribadirsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile se adeguatamente motivata. Con riferimento alla motivazione della misura della riduzione applicata, a seguito della concessione delle attenuanti, questa Corte ha altresì precisato che «Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo"» (Sez. 4, n. 44966 del 20/09/2017, Rv. 271524), e che «Nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima» (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Rv. 258100). La sentenza impugnata, pertanto, ha sufficientemente motivato la scelta di concedere una riduzione prossima al massimo previsto dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., e non vi sono ragioni per il suo annullamento.
3.2. Anche il secondo motivo dei ricorsi proposti da questi due imputati è infondato, per le ragioni esposte in relazione al ricorso proposto dal coimputato NQ. La sentenza impugnata non si è limitata a conformarsi alla decisione del giudice di primo grado, ma ha esposto la propria motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, 4 valutando che «il numero e la consistenza delle circostanze aggravanti in contestazione … non consentono di pervenire ad un giudizio di prevalenza delle une sulle altre». Tale motivazione è logica, congrua e sufficiente, in quanto fonda la decisione sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in particolare su quello della gravità del fatto, dedotta dalle sue modalità, come delineate dalle aggravanti ritenute sussistenti, gravità che incide sulla valutazione della prevalenza o sulla mera equivalenza, su queste ultime, delle circostanze attenuanti concesse. La sentenza, infatti, si è conformata al principio giurisprudenziale esposto dalla pronuncia Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181-02, sopra richiamata. Deve anche ribadirsi che, come ritenuto da Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931, il giudizio di comparazione tra le circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non è censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. L'impegno motivazionale, peraltro, deve essere verificato in relazione alla natura dell'argomento e, secondo questa Corte, «Ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione. (Fattispecie in cui il giudice ha proceduto ad una valutazione di mera equivalenza tra le circostanze concorrenti)» (Sez. 2,n. 36265 del 08/07/2010, Rv. 248535). La sentenza impugnata, pertanto, deve ritenersi motivata in modo congruo e conforme, e si sottrae perciò al sindacato di legittimità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedonon i ricorsi devono pertanto essere respinti, e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Non deve, invece, essere pronunciata la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile intervenuta, in applicazione del principio secondo cui «In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame» (Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280519). Nel presente caso l'oggetto dei ricorsi, relativo solo al trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della riduzione per l'attenuante speciale già riconosciuta e al giudizio di bilanciamento tra circostanze, non incide in alcun modo sulla valutazione dell'entità del risarcimento spettante alla parte civile RFI, che è stata effettuata con precipuo riferimento alle condotte di altri imputati, ed impone pertanto di escludere il diritto di questa alla rifusione delle spese sostenute in questa fase del giudizio (vedi anche Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, dep. 2024, Rv. 285697).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AO SI PP IA 5
in cui sono parti civili: RFI Ferrovie dello Stato e Comune di Casarano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori: l'avv. Elisa Scaroina, per la parte civile RFI, si riporta alle conclusioni del procuratore generale, e deposita conclusioni scritte e nota spese;
l'avv. Virgilio Di Meo si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 06 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 08 novembre 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha condannato AN NQ alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, con la sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, GI De AL e RO LL alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, revocando la sanzione accessoria già applicata, tutti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso da NQ e LL fino al 04/10/2017 e da De AL fino al 13/03/2018, quali partecipi al clan camorristico denominato “Moccia”. La Corte, preso atto dell’assenza di impugnazione in merito alla sussistenza del fatto e alla responsabilità per esso degli imputati, ha confermato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., e ha valutato l’applicabilità della relativa riduzione in misura prossima al massimo edittale, stante la rilevanza della collaborazione fornita dai tre appellanti, ma ha ritenuto condivisibile il giudizio di bilanciamento solo in termini di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, stante il numero e la consistenza di Penale Sent. Sez. 1 Num. 39132 Anno 2025 Presidente: IA PP Relatore: SI AO Data Udienza: 06/11/2025 queste ultime, nonché congrua la pena-base irrogata, in quanto appena superiore al minimo edittale e proporzionata al lungo periodo di commissione del reato, e congrui anche gli aumenti per continuazione applicati agli imputati De AL e LL.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso AN NQ, per mezzo del difensore avv. Virgilio Di Meo, articolando un unico motivo, GI De AL, per mezzo del difensore avv. GI Caiazzo, articolando due motivi, e RO LL, per mezzo del difensore avv. GI Caiazzo, articolando anch’egli due motivi, di contenuto identico a quelli del ricorrente De AL.
2.1. Il ricorrente NQ deduce la violazione di legge e il travisamento del fatto con riferimento all’omessa concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti e all’omessa applicazione nella misura massima della conseguente riduzione, con esclusione della recidiva. Egli collabora con la giustizia da oltre sette anni, rendendo dichiarazioni su fatti delicatissimi, auto- ed etero-accusatorie, come riconosciuto dalla sentenza impugnata che, per tale motivo, gli ha applicato la riduzione per l'attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. in misura prossima al massimo previsto. Questa valutazione doveva, però, portare anche ad un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti della premeditazione e della recidiva, soprattutto per il ravvedimento e l’assenza di pericolosità sociale dimostrati da tale collaborazione. La motivazione relativa al rigetto della richiesta di un diverso bilanciamento è generica e di fatto assente, in quanto basata sul numero e la consistenza delle aggravanti, mentre la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che la gravità del reato non esclude la concessione delle attenuanti generiche, che deve fondare su elementi favorevoli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, diversi, in questo caso, da quelli della confessione e della chiamata di correità, già valutati con la concessione dell’attenuante speciale. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato che le attenuanti generiche possono coesistere con l’attenuante della dissociazione, operando esse su piani diversi.
2.2. Il ricorrente De AL e il ricorrente LL, con il primo motivo dei loro ricorsi, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione della massima riduzione prevista per l’attenuante della dissociazione attuosa. L’attenuante, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda solo sul dato dell’utilità obiettiva della collaborazione, e non può essere ridimensionata in ragione della gravità del reato o della capacità a delinquere dell’imputato, o delle ragioni che lo hanno determinato a collaborare. Le dichiarazioni di ciascuno dei ricorrenti hanno il carattere della novità, linearità e genuinità, hanno consentito una ricostruzione molto precisa delle aree economiche sottoposte all’influenza del clan, nonché della sua struttura associativa, e sono risultate utili per evitare che l’attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori e per aiutare gli inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione dei responsabili. La Corte non ne ha tenuto conto, così minando profondamente la coerenza strutturale della sentenza e la sua intrinseca razionalità.
2.3. Con il secondo motivo dei loro ricorsi, essi deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La sentenza respinge il relativo motivo di appello solo affermando, genericamente, di condividere la valutazione del giudice di primo grado, così non esplicitando il proprio percorso logico-argomentativo, se esso tenga conto, come doveroso, della gravità del fatto ma anche del comportamento processuale di ciascuno degli imputati e delle loro personalità. 2 3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi dei tre imputati sono infondati, e devono essere rigettati.
2. Il ricorso proposto dall'imputato NQ è infondato. Le ragioni dell'impugnazione sono esposte in maniera confusa, in quanto in alcune parti dell'unico motivo di ricorso il ricorrente censura il giudizio di bilanciamento di mera equivalenza, anziché di prevalenza, tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, mentre in altre parti lamenta il «mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche», asseritamente motivato con la già concessa attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. Inoltre il ricorrente indica erroneamente la natura delle aggravanti, citando quelle della premeditazione e della recidiva, che non risultano contestate, mentre sono contestate, e sono state ritenute sussistenti, quelle relative alla natura armata dell'associazione criminosa di cui il ricorrente faceva parte e al finanziamento di attività economiche con i proventi delle azioni delittuose. La sentenza impugnata ha confermato la concessione delle attenuanti generiche, ed ha motivato il giudizio di loro equivalenza, e non di prevalenza, sulle aggravanti sopra indicate in ragione del numero e della consistenza di queste ultime. Tale motivazione è logica e non contraddittoria, alla luce del compendio probatorio, essendo state quelle aggravanti ritenute effettivamente sussistenti, e dimostrative di una rilevante pericolosità del clan di cui il ricorrente ha fatto parte per molti anni. Questa Corte ha affermato che «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel presente caso la motivazione è logica e congrua, laddove ha valutato particolarmente grave la condotta di partecipazione a quella specifica associazione di tipo mafioso e, pur ribadendo la sussistenza di elementi idonei per la concessione delle attenuanti generiche, ha ritenuto che essi non siano tali da poter prevalere sulla gravità della condotta. Le affermazioni del ricorrente, supportate da varie pronunce della giurisprudenza di legittimità, circa il fatto che la gravità del reato non implica l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche, o circa la mancata valorizzazione dell'importanza del contributo dichiarativo da lui fornito al processo, sono inconferenti perché relative al giudizio finalizzato alla concessione del beneficio, già effettuato in senso positivo. Nel giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., invece, correttamente il giudice contrappone agli elementi positivi, che hanno determinato la concessione delle attenuanti, gli elementi negativi rappresentati dalle aggravanti, e valuta la prevalenza degli uni o degli altri, ovvero la loro equivalenza, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali sono compresi la personalità del reo, la sua condotta successiva al reato, l'atteggiamento processuale collaborativo, ma anche la gravità del reato e l'intensità del dolo. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. 3 e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto» (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181-02). La sentenza impugnata, pertanto, deve ritenersi motivata in modo congruo e conforme a detto principio, avendo i giudici valutato, come detto, la rilevanza e gravità delle aggravanti ritenute sussistenti, tale da impedire la prevalenza su di esse delle attenuanti generiche, concesse dal giudice di primo grado per la condotta processuale collaborativa;
non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento.
3. I ricorsi proposti dai ricorrenti De AL e LL posso essere esaminati congiuntamente, stante l'identità dei loro motivi.
3.1. Il primo motivo dei due ricorsi è infondato. La sentenza, in accoglimento di uno dei motivi di appello, ha aumentato la riduzione applicata dal giudice di primo grado in relazione all'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., perché ha valutato che le loro dichiarazioni sono risultate «di rilievo» per individuare l'organigramma del clan, i suoi meccanismi operativi, i ruoli ricoperti dai suoi membri. Essa ha ritenuto congrua una riduzione «in misura prossima a quella massima prevista», ed infatti ha ridotto la pena non più di un terzo, come stabilito dal giudice di primo grado, ma di una quantità di poco inferiore alla metà della pena base, che rappresenta il massimo della riduzione prevista dalla norma. Anche il giudice di primo grado, peraltro, aveva ritenuto le loro dichiarazioni significative ma non determinanti, affermando che esse avevano «arricchito» il quadro probatorio già emerso, contribuendo quindi alla formazione della prova in ordine alla quale, però, erano stati già acquisiti elementi rilevanti. Questa Corte ha costantemente affermato che «La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso» (Sez. 2, n. 18875 del 20/04/2021, Rv. 281287), per cui logicamente la sentenza impugnata ha valutato l'entità della riduzione sulla base della concreta utilità della collaborazione resa dai due ricorrenti, che è stata ritenuta, come detto, «di rilievo» ma, evidentemente, non decisiva e determinante, tanto da meritare l'applicazione nella sua misura massima. Deve inoltre ribadirsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile se adeguatamente motivata. Con riferimento alla motivazione della misura della riduzione applicata, a seguito della concessione delle attenuanti, questa Corte ha altresì precisato che «Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo"» (Sez. 4, n. 44966 del 20/09/2017, Rv. 271524), e che «Nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima» (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Rv. 258100). La sentenza impugnata, pertanto, ha sufficientemente motivato la scelta di concedere una riduzione prossima al massimo previsto dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., e non vi sono ragioni per il suo annullamento.
3.2. Anche il secondo motivo dei ricorsi proposti da questi due imputati è infondato, per le ragioni esposte in relazione al ricorso proposto dal coimputato NQ. La sentenza impugnata non si è limitata a conformarsi alla decisione del giudice di primo grado, ma ha esposto la propria motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, 4 valutando che «il numero e la consistenza delle circostanze aggravanti in contestazione … non consentono di pervenire ad un giudizio di prevalenza delle une sulle altre». Tale motivazione è logica, congrua e sufficiente, in quanto fonda la decisione sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in particolare su quello della gravità del fatto, dedotta dalle sue modalità, come delineate dalle aggravanti ritenute sussistenti, gravità che incide sulla valutazione della prevalenza o sulla mera equivalenza, su queste ultime, delle circostanze attenuanti concesse. La sentenza, infatti, si è conformata al principio giurisprudenziale esposto dalla pronuncia Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181-02, sopra richiamata. Deve anche ribadirsi che, come ritenuto da Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931, il giudizio di comparazione tra le circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non è censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. L'impegno motivazionale, peraltro, deve essere verificato in relazione alla natura dell'argomento e, secondo questa Corte, «Ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione. (Fattispecie in cui il giudice ha proceduto ad una valutazione di mera equivalenza tra le circostanze concorrenti)» (Sez. 2,n. 36265 del 08/07/2010, Rv. 248535). La sentenza impugnata, pertanto, deve ritenersi motivata in modo congruo e conforme, e si sottrae perciò al sindacato di legittimità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedonon i ricorsi devono pertanto essere respinti, e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Non deve, invece, essere pronunciata la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile intervenuta, in applicazione del principio secondo cui «In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame» (Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280519). Nel presente caso l'oggetto dei ricorsi, relativo solo al trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della riduzione per l'attenuante speciale già riconosciuta e al giudizio di bilanciamento tra circostanze, non incide in alcun modo sulla valutazione dell'entità del risarcimento spettante alla parte civile RFI, che è stata effettuata con precipuo riferimento alle condotte di altri imputati, ed impone pertanto di escludere il diritto di questa alla rifusione delle spese sostenute in questa fase del giudizio (vedi anche Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, dep. 2024, Rv. 285697).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AO SI PP IA 5