Sentenza 1 marzo 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2025REG.PROV.COLL.
N. 08956/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8956 del 2021, proposto da
Orizzonti del Lago s.r.l, Prohome s.a.s. di Aichner Invest s.r.l. e C, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Barbara Bissoli, Matteo Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Toscolano Maderno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, Sonia Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sonia Allocca in Roma, viale Tiziano n. 108;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e IA, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima) n. 198/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Toscolano Maderno e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto l’atto di appello in esame, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del TAR IA n. 198/21;
- rilevato che, con memoria depositata in data 7.1.2025, l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della lite;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità dell’appello;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO