CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. n.177/2024
Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Annalisa GIUSTI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 16.05.2024, e vertente tra la società (appellante-opponente) contro , Parte_1 Controparte_1
Ministero del Lavoro e delle Controparte_2
Politiche Sociali – Ispettorato Nazionale del Lavoro – Sede Territoriale di Pesaro (appellati), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°40/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 04.03.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.05.2024, l'appellante società ha impugnato la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con la quale, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, è stata accolta solo parzialmente la domanda di accertamento negativo degli obblighi contributivi ed assicurativi scaturenti dal verbale unico di accertamento e notificazione n.2019-154742-PCON-1 del 22.09.2021, redatto dall' Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Pesaro e Urbino a seguito dell'ispezione iniziata in data 29.08.2019 e notificato alla Parte_1
quale coobbligata in solido in data 15.10.2021 e al responsabile aziendale – trasgressore, CP_3
, in data 09.11.2021, nonché del provvedimento di recupero contributivo in data
[...] CP_4
1 23.02.2022 e del provvedimento di variazione del rapporto assicurativo inerente al codice ditta n. CP_5
19757016/61, datato 30.11.2021. In dettaglio, con il predetto verbale era stato accertato l'erroneo inquadramento contrattuale di n.18 lavoratori (inquadrati all'assunzione nella prima categoria contrattuale ovvero con contratti di apprendistato professionalizzante, benchè già in possesso di titoli abilitanti e/o di precedenti esperienze lavorative), il mancato assoggettamento a contribuzione di ore di lavoro straordinario non registrate nel L.U.L. (in quanto remunerate a titolo di “premio ad personam”) e l'occupazione irregolare dei lavoratori e . Persona_1 Persona_2 Persona_3
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sostenendo l'autonoma impugnabilità del verbale di accertamento e riproponendo le doglianze già sollevate nel giudizio di primo grado e solo parzialmente accolte dal Tribunale, relative all'inquadramento dei lavoratori, al lavoro straordinario non registrato ed all'occupazione irregolare, lamentando una eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e l'assenza di ulteriori riscontri probatori.
Ha quindi concluso come segue: “accogliere l'appello proposto ed in riforma parziale della sentenza impugnata … accogliere le conclusioni spiegate nel ricorso di primo grado in ordine alla dichiarazione di nullità, annullabilità e/o illegittimità del verbale conclusivo di accertamento unico della DPL di
Pesaro e Urbino per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi e dichiarare altresì nulli tutti gli atti inerenti presupposti e consequenziali, così come risultanti dallo stesso verbale unico di accertamento, e conseguentemente accertare e dichiarare l' inesistenza del credito che l' dichiara di vantare in CP_4 forza dell' accertamento indicato e pari ad euro 81.133,68, così come l' inesistenza del credito che l'
dichiara di vantare in forza dell' accertamento indicato pari ad euro 3.248,91. Con vittoria di CP_5 spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
CP_ L e l si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito all'appello, del quale hanno chiesto il CP_5
rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L si è costituito in giudizio ed ha chiesto la Controparte_6
conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la carenza della propria legittimazione passiva.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui ha accolto le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di difetto di interesse ad agire sollevate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di . CP_6
Il motivo non è fondato, atteso che il verbale di contestazione di illecito amministrativo (in materia di lavoro o altre, eccezion fatta, salvo per le violazioni in materia di circolazione stradale) non è suscettibile di autonoma impugnazione prima dell'eventuale emissione, da parte dell'ente accertatore dell'illecito
2 amministrativo, di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art.18 legge n°689/1981. Il giudizio di opposizione alla medesima, regolato dagli artt.22 ss. legge n°689/1981, rappresenta infatti l'unica sede in cui fare valere eventuali vizi di legittimità, di merito o di fondatezza del titolo impugnato e degli accertamenti che hanno condotto alla sua adozione.
Va infatti considerato che dal verbale ispettivo possono scaturire due tipi di provvedimenti: quelli dell'Ispettorato del Lavoro, relativi alla applicazione delle sanzioni amministrative, che confluiscono nell'ordinanza ingiunzione, e quelli degli enti previdenziali, miranti a recuperare i contributi omessi.
Ebbene, con riguardo alla applicazione delle sanzioni amministrative, la legge n.689/81 è chiara nel prevedere il seguente iter procedimentale: all'accertamento (art. 13) e contestazione della sanzione (art. 14) segue la possibilità per il trasgressore del pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16); secondo tale articolo e con questa finalità sono calcolate le sanzioni conseguenti agli illeciti amministrativi contenuti nel verbale. Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta, nasce per il funzionario – ispettore l'obbligo di rapporto all'ufficio (art. 17), davanti al quale gli interessati possono far pervenire note o chiedere di essere sentiti: solo al termine di questa fase, implicante un'autonoma valutazione dell'ufficio rispetto a quella del funzionario, può essere emessa l'ordinanza ingiunzione o, in alternativa, l'archiviazione (art. 18); l'eventuale ordinanza ingiunzione può poi essere impugnata secondo il disposto dell'art. 22. Ne segue che, sotto il profilo della contestazione di illecito amministrativo, il verbale ispettivo non è immediatamente lesivo;
l'unico atto impugnabile è l'ordinanza ingiunzione la quale non è una mera quantificazione del dovuto, ma consegue ad un riesame interno delle valutazioni del funzionario, cui può partecipare l'interessato e che si può concludere anche con l'archiviazione della pratica.
Parimenti, anche i provvedimenti di diffida contenuti nel verbale ispettivo (resi ai sensi dell'art. 13
d.lgs. 124/04, con possibilità per l'interessato di pagare le sanzioni in misura minima rispetto al margine edittale a fronte del tardivo adempimento delle violazioni sanabili) non sono provvedimenti immediatamente lesivi, essendo rimessa all'ispezionato la scelta di adeguarsi o meno a tale diffida, poiché l'unica conseguenza della mancata ottemperanza alla diffida, come dimostrato in atti (doc. 3 convenuta) è la contestazione di un illecito amministrativo con l'innesco dell'iter appena descritto.
Le considerazioni svolte nell'atto di appello assumono rilievo esclusivamente con riferimento alle opposizioni in materia contributiva, in relazione alle quali è pacificamente ammessa l'autonoma impugnabilità del verbale di accertamento ispettivo, come prevede l'art. 24 terzo comma del d.lgs. 46/99, il quale consente al datore di lavoro di impugnare autonomamente l'accertamento ispettivo senza dovere attendere l'iscrizione a ruolo (che ha per oggetto non sanzioni amministrative, ma contributi previdenziali e sanzioni civili accessorie, e esula totalmente dall'alveo di applicazione della legge
3 24.11.1989 n° 681) e la conseguente notificazione dell'avviso di addebito da parte dell'ente incaricato della riscossione dei relativi importi.
Tale giudizio, come previsto dal citato art. 24 D.Lgs.46/1999, deve essere però instaurato nei confronti dell'ente previdenziale, non dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nel caso di specie, è invece oggetto di giudizio (nei confronti dell' una controversia formalmente inserita tra quelle di CP_7
cui alla legge 689/1981, la quale non può che riguardare la pretesa sanzionatoria di quest'ultimo per le infrazioni riscontrate, non già omessi versamenti di contributi previdenziali, con la conseguenza che la predetta norma non può trovare applicazione.
Ad ogni buon conto, pur qualificando la domanda come di accertamento negativo, la stessa sarebbe comunque inammissibile per mancanza d'interesse attuale alla lite: ancora nessuna pretesa sanzionatoria era stata infatti esercitata al momento della proposizione del ricorso, epoca in cui l'ordinanza ingiunzione relativa alle violazioni riscontrate ancora non era stata emessa.
L'unico rimedio specifico che la legge prevede per queste controversie è, appunto, il procedimento d'opposizione ad ordinanza ingiunzione, che consolida l'interesse all'azione e legittima la proposizione della controversia, legata a specifici criteri per la determinazione di rito applicabile e competenza per territorio. La stessa legge 689/1981, inoltre, non prevede alcuna disposizione analoga alla disposizione speciale contenuta nell'art.24, 3° comma D.Lgs. n.46/1999 in materia di pretesa contributiva degli enti previdenziali, che nel prevedere espressamente la possibilità di una controversia proposta “in prevenzione”, ne fa discendere l'effetto preclusivo per l'iscrizione a ruolo del credito.
Come ultima notazione sistematica, l'ammettere la possibilità della proposizione di una domanda d'accertamento negativo “in prevenzione” è anche contrastante con il principio processuale della concentrazione dei procedimenti poiché, non essendo previsto alcun effetto sospensivo sull'esercizio della pretesa sanzionatoria, l'ordinanza ingiunzione può essere comunque emessa, con la conseguenza che sarebbe autonomamente impugnata, giungendo così al risultato d'istituzionalizzare la duplicazione di procedimenti per la stessa controversia.
Sulla base di queste considerazioni, in linea con quanto statuito dal primo giudice, la domanda proposta nei confronti dell' va dunque ritenuta Controparte_6
inammissibile, per carenza di interesse ad agire in capo all'appellante.
***
2.- Con il secondo (articolato) motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza Parte_1
CP_ impugnata nella parte in cui, in relazione alle pretese dell' e dell' ha ritenuto parzialmente CP_5 fondata quella correlata alla denunciata riduttività dell'inquadramento professionale dei lavoratori.
Il motivo non è fondato.
4 Va premesso che sulla base delle declaratorie contrattuali del C.C.N.L. dell'Industria Metalmeccanica
(pacificamente applicabile), rientrano nella prima categoria contrattuale i “lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali” ma solo un
“periodo minimo di pratica”, nella seconda categoria i “lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare” e nella terza categoria i “lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”. Il tratto differenziale è quindi costituito dalla circostanza che nella prima categoria non è richiesto il possesso di alcuna pregressa conoscenza professionale (cioè che si tratti di lavoratori privi di titoli abilitativi ed alla prima esperienza professionale), nella seconda categoria sono richieste conoscenze professionali di livello “elementare” (cioè conseguite con un breve periodo di pratica), mentre nella terza categoria sono richieste conoscenze professionali specifiche attestate da titoli abilitativi ovvero acquisite in precedenti esperienze lavorative.
Sulla base di tale premessa, e di quanto dichiarato dai lavoratori agli ispettori dell' il primo CP_7
giudice ha proceduto ad una accurata disamina della posizione di ciascuno di essi, giungendo alla conclusione della riduttività dell'inquadramento nella prima categoria contrattuale dei lavoratori CP_8
, , e
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
(risultati tutti in possesso di una specifica preparazione derivante da titoli posseduti o da
[...]
precedenti esperienze lavorative), nonché dell'inquadramento nella seconda categoria contrattuale del prestatore (in possesso di conoscenze professionali di tipo elementare acquisite nella Persona_10
pregressa esperienza lavorativa di idraulico).
Ebbene, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe eccessivamente valorizzato le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori. La doglianza non è condivisa dal Collegio, dal momento che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva sono in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro.
Le stesse, pertanto, vanno ritenute maggiormente attendibili rispetto ad eventuali deposizioni testimoniali di valenza contraria che possano essere rese dagli stessi lavoratori in giudizio, a distanza di tempo dall'accesso ispettivo, stante la ipotizzabile sussistenza di successivi condizionamenti da parte del datore di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 17774/2015; Cass. Sez. Lav., n. 10983 del 09.05.2013; Cass. Sez. Lav.,
n. 8849 dell'11.04.2013; Cass. Sez. Lav., n. 16293 del 12.07.2010).
5 Ebbene, ritiene il Collegio che nella fattispecie la ha inquadrato tutti i lavoratori Parte_1
nella prima categoria, mentre dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva che alcuni dei lavoratori interrogati erano già in possesso di titoli abilitativi ovvero aveva già maturato precedenti esperienze professionali. A tale oggettiva circostanza, alla quale non sono stati contrapposti elementi istruttori di valenza contraria, non può che conseguire la palese riduttività nell'inquadramento nella prima categoria contrattuale, nella quale, si ripete, possono essere inquadrati esclusivamente i lavoratori privi di titoli abilitativi ed alla prima esperienza professionale. Ne segue l'infondatezza del motivo di appello proposto.
Va precisato che nessun rilievo può essere accordato alla circostanza, dedotta dall'appellante, che il lavoratore ha conciliato la sua posizione lavorativa con la atteso il Persona_7 Parte_1 principio di diritto univocamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte per cui “in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all'art.12 della legge
30 aprile 1969, n.153, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con
l'instaurazione del rapporto di lavoro ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti” (cfr. per tutte Cass. sent. n. 2642 del 05/02/2014). Ne segue che l'obbligazione contributiva (di natura pubblicistica ed indisponibile) è da ritenersi del tutto autonoma ed indipendente rispetto all'obbligazione retributiva, per cui nessun rilievo può accordarsi all'accordo transattivo intervenuto tra datore di lavoro e lavoratore in ordine alla vertenza tra di essi insorta quanto agli obblighi retributivi.
Sulla scorta di tali considerazioni, il secondo motivo di gravame va dunque disatteso.
***
3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondati i rilievi ispettivi correlati all'omesso assoggettamento a contribuzione del lavoro straordinario non registrato nel L.U.L. e remunerato sotto forma di “premio ad personam”.
Anche tale motivo non è fondato, avendo il primo giudice fatto corretto riferimento alle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori , Persona_5 Persona_11 Parte_2 Persona_6
e , i quali hanno tutti unanimemente confermato che la voce Parte_3 Persona_12 retributiva “premio ad personam” ricomprendeva il corrispettivo del lavoro straordinario prestato nel corso del mese. Trattasi di dichiarazioni sulla cui attendibilità non vi è ragionevole motivo di dubitare in ragione della diretta conoscenza dei fatti, dotate di logica congruità, tra loro pienamente compatibili e
6 che trovano conferma nell'ulteriore circostanza che, a differenza di quanto avviene con il superminimo
(che di regola è di importo fisso, salvo riassorbimenti), il “premio ad personam” era nella fattispecie di importo variabile (in quanto evidentemente parametrato alla quantità di ore di lavoro prestate).
Tanto basta per disattendere anche il terzo motivo di gravame.
***
4.- Quanto ai due rapporti di lavoro irregolare con i prestatori e Persona_1 Persona_2
oggetto del quarto motivo di gravame, le dichiarazioni rese in sede ispettiva appaiono sufficienti ai fini della prova della prestazione di attività lavorativa, nella misura rilevata dagli ispettori, in epoca antecedente alla formale assunzione.
Per il lavoratore (otto giornate lavorative in nero), tale conclusione trova Persona_1
ulteriore conferma nella circostanza che in data 20.02.2017, prima della formale assunzione (avvenuta il
02.03.207), il lavoratore è stato sottoposto a controllo stradale dai Carabinieri di Castelraimondo all'uscita da un supermercato della zona in cui aveva appena effettuato un intervento manutentivo.
Nessun rilievo può essere accordato alla circostanza che il lavoratore abbia Persona_1 conciliato la sua vertenza con la atteso che, come si è detto, l'obbligazione Parte_1
contributiva (di natura pubblicistica ed indisponibile) è del tutto autonoma ed indipendente rispetto all'obbligazione retributiva, “sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti”.
Per il lavoratore (un solo giorno lavorativo in nero), a nulla rileva la circostanza che il Persona_2
datore di lavoro abbia consentito al prestatore di prestare attività lavorativa in data 14.02.2020, prima della assunzione (avvenuta il successivo 17.02.2020), al solo fine di poter prendere coscienza delle condizioni lavorative proposte, dal momento che il periodo di prova rientra pur sempre nel rapporto di lavoro e deve essere quindi successivo alla formale assunzione.
Il motivo va pertanto respinto.
***
5.- E' invece parzialmente fondato il quinto motivo di gravame, relativo alla condanna alle spese di lite del primo grado.
Come è noto, alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di
7 novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (ovvero
“sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – v. Corte Cost. n.77/2018).
Nella fattispecie, con riguardo alla domanda (inammissibile) proposta nei confronti dell
[...]
, non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per la Controparte_6
compensazione delle spese, stante la soccombenza integrale della società odierna appellante, che ha proposto la domanda in difetto di un interesse attuale ad agire. Ne segue che, con riguardo all' la CP_7
condanna al pagamento integrale delle spese di lite, a norma dell'art. 91 c.p.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte ingiustamente evocata in giudizio, che ha dovuto svolgere un'attività processuale per difendere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I,
25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, sarebbe ingiustamente pregiudicata dalla compensazione
(anche solo parziale) delle spese di lite. Deve dunque ritenersi legittima e giustificata, nei confronti dell' l'integrale applicazione, per entrambi i gradi del giudizio, del principio di soccombenza di CP_7 cui all'art.91 c.p.c.. CP_ A differenti conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo all' ed all' atteso che, in CP_5 applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., deve ritenersi che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio, attesa la reciproca soccombenza (posto che solo alcune delle pretese contributive sono risultate fondate) e tenuto conto anche dell'esito complessivo del giudizio e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate.
***
6.- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata, nei termini di cui al dispositivo .
In linea con quanto esposto in ordine al quinto motivo di gravame, e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza nei
CP_ confronti dell' e vengono integralmente compensate nei riguardi dell' e dell' CP_7 CP_5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il CP_ resto rimane ferma, dichiara compensate le spese di lite del primo grado nei confronti dell' e dell CP_5
8 - condanna l'appellante a rifondere all le spese Controparte_6
del presente grado, che liquida in complessivi €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
CP_
- dichiara compensate le spese di lite del presente grado nei confronti dell' e dell' CP_5
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
9