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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/04/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, composto dai magistrati
Dott. Marco Salvatori Presidente
Dott.ssa Silvia Capitano Giudice
Dott. Enrico Legnini Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 44-1/2024 r.g.
promosso da società a responsabilità limitata unipersonale, costituita in Italia ai sensi Parte_1
dell'art. 3 della legge 130 del 30.04.1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1,
codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. P.IVA_1
rappresentata, giusta procura speciale rilasciata dall'amministratore unico e legale rappresentante in persona dell'amministratore dott. nato a [...] Controparte_1 Controparte_2
(TV) il 28.10.1974, con atto a rogito del dott. , notaio in Pordenone, rep. 300077, Persona_1
racc. 32828 del 30.11.2018, registrata in data 03.12.2018 a Pordenone al n. 16538 serie 1T (All. A)
da con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e Controparte_3
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi
10311000961, iscritta al REA al numero MI-2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Cat. 13 D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il
10.12.2020, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Stefano
Menghini (C.F. ) e dall'Avv. Davide Sarina (C.F. ), C.F._1 C.F._2
entrambi del Foro di Milano, come da procura generale alle liti del 28 maggio 2021 a rogito del Notaio
P.IVA_ Dott. Rep. 11664 e Racc. 6589, registrata a Milano il 16 giugno 2021 al n. Persona_2
(All. B), eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Angelo Benvenuto, in Licata (AG), Piazza
Linares n. 13;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F./P.IVA ), con sede in Palma di Montechiaro (Ag) Viale Controparte_4 P.IVA_3
Gibildolce – C.da Capreria,;
DEBITRICE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società (C.F./P.IVA ), con sede in Palma di Controparte_4 P.IVA_3
Montechiaro (Ag) Viale Gibildolce – C.da Capreria;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, notifica perfezionatasi mediante deposito presso la casa comunale di Palma di Montechiaro in data 1/10/2024 nel rispetto del termine di 15 giorni anteriori all'udienza del 21/11/2024; la predetta notifica dev'essere ritenuta valida, anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 40 CCI dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n.
136, che ha disposto il tentativo di notifica mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del Controparte_5
destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario;
come accertato in sede di tentativo di inserimento da parte della Cancelleria, infatti, è risultato impossibile procedere all'inserimento nel predetto portale (dep. tel. 12/12/2024) cosicché deve ritenersi il perfezionamento della notifica mediante deposito presso la casa comunale in conformità al comma 8 dell'art. 40 in ragione dell'impossibilità della notifica telematica e dell'irreperibilità del destinatario presso la sede dell'impresa;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI poiché:
- riveste la qualifica di imprenditore commerciale ed infatti si tratta di società di capitali esercente attività prevalente nel settore dei “villaggi turistici”;
- il debitore non si è costituito in giudizio e non ha fornito dimostrazione dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCI per essere qualificato come impresa minore;
risulta in ogni caso il superamento certo del requisito dimensionale relativo all'indebitamento in quanto risultano debiti verso l'Erario per ben 8.238.767,86(dep. tel. 3/9/2024) e verso la parte ricorrente per € 2.344.480,98;
rilevato che il creditore istante è munito di legittimazione attiva in quanto ha acquistato (doc.
1-2 di parte ricorrente), nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge
130/1999 relativa a crediti ceduti dalle banche appartenenti al Gruppo , in forza di Controparte_6
contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 20.04.2018, il credito verso l'odierna società resistente, vantato da per Controparte_7
l'importo di € 2.344.480,98, quale residuo credito vantato in forza dell'atto di utilizzo relativo al mutuo n. 17.283/6.328 del 02.07.2009 di € 3.068.000,00 (Rep. N. 18.255, Racc. n. 7.033), stipulato ai sensi del D. lgs. 1 settembre 1993 n.385 (artt. 38 e seg.), munito di formula esecutiva, apposta in data 14.07.2009, conseguente al contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria del 15.11.2007
(Rep. n. 17.283, Racc. n. 6.328), entrambi a rogito del Notaio Dott. (Notaio in Persona_3
Mussomeli); ritenuto che la società versi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_4
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- l'inadempimento dell'obbligazione vantata dalla società ricorrente;
- l'esistenza di un ingente indebitamento verso l'Erario iscritto al ruolo dell'Agente della
Riscossione per € 8.238.767,86, anche relativo a debiti molto risalenti nel tempo (v. doc. dep.
tel. 3/9/2024);
- il mancato deposito dei bilanci al Registro delle imprese sin dall'anno 2011 (visura camerale,
dep. tel. 26/08/2024);
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF , Controparte_4 P.IVA_3
con sede legale in Palma di Montechiaro (AG) Viale Gibildolce – C.da Capreria;
nomina
il dott. Enrico Legnini Giudice Delegato per la procedura
nomina
Curatore il dott. iscritto all'Elenco dei Gestori della crisi d'impresa al N. 762 del Persona_4
31/03/2023, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 3 luglio 2025, ad ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enrico Legnini Marco Salvatori