TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/12/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 855 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
UG ER e dall'Avv, UG MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
-ricorrente- contro
(c.f. ), di seguito , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv.CAPPIELLO MARCO , elettivamente domiciliata in indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 23/04/2025, ha Parte_1
evocato in giudizio l' e l proponendo il giudizio di merito relativo CP_3 CP_2
all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi iscritto a ruolo (628/2024 RGE) in suo danno da CP_2
Parte opponente ha eccepito la mancata notifica dei titoli esecutivi, la prescrizione quinquennale dei contributi, la violazione dell'articolo 8 comma 3 della legge n. 212
1 del 2000 e dell'art 2935 cc..
L' e l' ,costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_3 CP_2
contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso indicati.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d.lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché
l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che i titoli esecutivi da esaminare (avvisi di addebito), sono stati notificati a mani della ricorrente, tranne quello con n.599 2017 0001740318 000, notificato il 16/11/2017 , la cui notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 30 del D.L.
78/2010, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non recapitata per compiuta giacenza , con regolare avviso come risulta dal plico (cfr. Cass. Cassazione civile sez. lav. - 09/06/2023, n. 16423).
Passando all'eccezione di prescrizione, va premesso che al termine quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 vanno aggiunti n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21.
L'eccezione di prescrizione sollevata è fondata solo per i crediti di un avviso, in quanto:
1) l'avviso di addebito n. 599 2016 0002608972 000, è stato notificato il
02/01/2017;
2) l'avviso di addebito n. 599 2016 0000984409 000 è stato notificato il
30/05/2016;
2 3) l'avviso di addebito n. 599 2017 0001740318 000 è stato notificato il
16/11/2017;
4) l'avviso di addebito n. 599 2018 0003506081 000 è stato notificato il
21/01/2019.
Successivamente, l'agente della riscossione ha notificato intimazioni di pagamento nelle date 15/4/2022 e 26/2/2024 (per compiuta giacenza osservando le formalità di legge tra cui il deposito alla casa comunale di residenza della ricorrente al tempo, secondo quanto risulta dall'estratto anagrafico prodotto dall ). CP_3
Ebbene, tali atti non sono idonei ad interrompere la prescrizione limitatamente all'avviso di addebito n. 599 2016 0000984409 000, notificato il 30/05/2016, il cui termine quinquennale con l'allungamento per la normativa pandemica, andava a scadere il 5/4/2022.
In definitiva, vanno dichiarati prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n,
599 2016 0000984409 000, con rigetto delle altre domande.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n.599 2016 0000984409 000;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 12/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN RA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 855 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
UG ER e dall'Avv, UG MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
-ricorrente- contro
(c.f. ), di seguito , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv.CAPPIELLO MARCO , elettivamente domiciliata in indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 23/04/2025, ha Parte_1
evocato in giudizio l' e l proponendo il giudizio di merito relativo CP_3 CP_2
all'opposizione avverso il pignoramento presso terzi iscritto a ruolo (628/2024 RGE) in suo danno da CP_2
Parte opponente ha eccepito la mancata notifica dei titoli esecutivi, la prescrizione quinquennale dei contributi, la violazione dell'articolo 8 comma 3 della legge n. 212
1 del 2000 e dell'art 2935 cc..
L' e l' ,costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_3 CP_2
contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso indicati.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d.lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché
l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che i titoli esecutivi da esaminare (avvisi di addebito), sono stati notificati a mani della ricorrente, tranne quello con n.599 2017 0001740318 000, notificato il 16/11/2017 , la cui notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 30 del D.L.
78/2010, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non recapitata per compiuta giacenza , con regolare avviso come risulta dal plico (cfr. Cass. Cassazione civile sez. lav. - 09/06/2023, n. 16423).
Passando all'eccezione di prescrizione, va premesso che al termine quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 vanno aggiunti n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21.
L'eccezione di prescrizione sollevata è fondata solo per i crediti di un avviso, in quanto:
1) l'avviso di addebito n. 599 2016 0002608972 000, è stato notificato il
02/01/2017;
2) l'avviso di addebito n. 599 2016 0000984409 000 è stato notificato il
30/05/2016;
2 3) l'avviso di addebito n. 599 2017 0001740318 000 è stato notificato il
16/11/2017;
4) l'avviso di addebito n. 599 2018 0003506081 000 è stato notificato il
21/01/2019.
Successivamente, l'agente della riscossione ha notificato intimazioni di pagamento nelle date 15/4/2022 e 26/2/2024 (per compiuta giacenza osservando le formalità di legge tra cui il deposito alla casa comunale di residenza della ricorrente al tempo, secondo quanto risulta dall'estratto anagrafico prodotto dall ). CP_3
Ebbene, tali atti non sono idonei ad interrompere la prescrizione limitatamente all'avviso di addebito n. 599 2016 0000984409 000, notificato il 30/05/2016, il cui termine quinquennale con l'allungamento per la normativa pandemica, andava a scadere il 5/4/2022.
In definitiva, vanno dichiarati prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n,
599 2016 0000984409 000, con rigetto delle altre domande.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n.599 2016 0000984409 000;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 12/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN RA
3