Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 3
Nell'azione giudiziaria, che venga proposta, a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 1067/1953, per impugnare le deliberazioni amministrative rese in materia di iscrizione all'albo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti su ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine locale, così come per le altre ipotesi in cui i consigli nazionali professionali intervengano in via amministrativa in detta materia, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al Consiglio nazionale, non al Consiglio dell'ordine locale, salva restando la facoltà di quest'ultimo di intervenire in via adesiva dipendente, tenendo conto che il suddetto ricorso configura un ricorso gerarchico, sia pure di tipo improprio e che, di conseguenza, la determinazione del Consiglio Nazionale sostituisce ed assorbe quella del Consiglio Locale, integrando l'atto amministrativo oggetto di sindacato giurisdizionale.
Il procedimento di reclamo contro le deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo ed in materia disciplinare e l'appello avverso la sentenza che (in camera di consiglio) ha pronunciato su detto reclamo, si svolgono, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 1067 del 1953, secondo il rito camerale, con conseguente applicazione dei principi generali relativi ai procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e segg. cod. proc. civ.). Ne deriva che, ai fini della tempestività dell'appello avverso la sentenza anzidetta, è sufficiente il rituale del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem" nel termine di trenta giorni stabilito dal citato art. 28, essendo irrilevante la mancata notificazione, nel medesimo termine, del ricorso stesso e del decreto di fissazione della udienza.
Il commercialista che denuncia penalmente il cliente per fatti appresi nello svolgimento del suo mandato, commette violazione del segreto professionale, assumendo una inammissibile veste di delatore. In tale fattispecie al commercialista non è applicabile l'esimente di cui all'art. 622 cod. pen. per l'esistenza di una giusta causa di rivelazione del segreto consistente nella necessità vera o presunta di non incorrere nel pericolo di essere considerato correo del cliente, stante la diversità di "ratio" della norma disciplinare e di quella penale, diretta all'inviolabilità dei segreti la seconda ed alla tutela della professione la prima, sia per la possibilità per il professionista di sottrarsi al paventato danno con la rinuncia al mandato in caso di commissione di reati da parte del cliente. Nè può ravvisarsi una giusta causa di rivelazione del segreto nell'esigenza di assicurare la scoperta e la punizione dei reati in assenza di una norma che obblighi il depositario del segreto a palesarlo (come nel caso della denuncia obbligatoria prevista dall'art. 364 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo).
Commentario • 1
- 1. Circolare del 21/03/2002 n. 25 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 21 marzo 2002
1. PREMESSA L\'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha sostituito l\'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Oggetto della giurisdizione tributaria". Tale modifica ha esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2002, l\'ambito della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, al fine di assicurare un\'uniforme tutela giurisdizionale in materia tributaria. L\'assenza di norme transitorie e di abrogazioni esplicite induce ad esaminare talune questioni, in specie per quanto concerne gli esatti limiti del disposto ampliamento della giurisdizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN ON AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 181, presso lo studio dell'avvocato ENRICO VITALIANI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PIERO DINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI PERUGIA ORVIETO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GUARDASCIONE, difeso dall'avvocato RODOLFO VALDINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUARINO, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati REMO DANOVI, LUIGI GIACOMO SCASSELLATI SFORZOLINI, giusta procura speciale per TA ES IR ND di Roma del 28/12/99 rep. n. 532955;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 16/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 06/07/99 e depositata il 26/07/99 (R.G. 9/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Enrico VITALIANI;
udito l'Avvocato Rodolfo VALDINA;
udito l'Avvocato Giuseppe GUARINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dottor IM SC IA, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Perugia, avendo svolto opera professionale per conto della società Progest Italia ed essendo venuto a conoscenza di reati commessi dai suoi amministratori, denunziava tali fatti al Procuratore della Repubblica di Perugia, originando così un procedimento penale a carico dei medesimi, che si concludeva con un patteggiamento.
Ravvisando in questo comportamento del dr. IA una grave violazione del segreto professionale, il locale Ordine dei Commercialisti gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per trenta giorni, e tale provvedimento era confermato dall'Ordine in sede nazionale. Avverso tale ultima decisione proponevano reclamo dinanzi al Tribunale di Perugia sia il Procuratore della Repubblica sia il IA, chiedendo il proscioglimento dell'incolpato. Nella causa interveniva il locale Ordine dei Commercialisti.
Il tribunale, con sentenza del 17 novembre 1998, accogliendo il reclamo, proscioglieva il dottor IA dall'addebito disciplinare, ritenendo che i fatti a lui ascritti costituissero sì violazione del segreto professionale, ma che tale violazione fosse giustificata dalla necessità del IA, vera o semplicemente da lui erroneamente supposta, di sottrarsi a un procedimento penale per concorso nei reati commessi dagli amministratori.
Avverso tale pronunzia proponevano appello sia l'Ordine in sede nazionale sia, in via incidentale, quello locale, sostenendo che il IA non versava nello stato di necessità ritenuto dal Tribunale, mentre il semplice timore delle conseguenze della sua collaborazione con la società non poteva indurlo alla violazione del segreto professionale. Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del reclamo.
A sua volta il IA eccepiva la tardività del gravame principale, perché proposto oltre i termini di cui all'art. 739, 2^ comma c.p.c. Nel merito ribadiva la propria necessità, non solo putativa, di denunziare gli illeciti riscontrati, al fine di non incorrere egli stesso nelle relative sanzioni penali;
ed infine eccepiva la nullità della delibera del Consiglio Nazionale, perché la composizione dell'organo era diversa da quella che aveva assegnato a sentenza il ricorso.
Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 26 luglio 1999, la Corte di Appello di Perugia, in totale riforma, rigettava il ricorso degli appellati avverso il provvedimento disciplinare irrogato dagli appellanti.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il IA, formulando quattro censure.
Resistono con controricorso il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e l'Ordine dei dottori commercialisti di Perugia e Orvieto.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, sebbene nell'epigrafe indichi come controparte il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, è stato notificato al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Perugia, ossia al pubblico ministero che ha partecipato al giudizio "a quo", onde l'integrità del contraddittorio in questa fase. Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 28, 3^ comma del D.P.R. 22 ottobre 1953, n. 1067, dell'art. 739 c.p.c. e dei principi generali in materia;
la violazione altresì
degli artt. 156 u.c. c.p.c., del combinato disposto degli artt. 342, 163 e 164 c.p.c., del combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c., nonché dell'art. 348 c.p.c. e dei principi generali in materia;
omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Si duole che erroneamente la Corte non abbia rilevato la pur eccepita tardività del gravame del Consiglio Nazionale, proposto con ricorso e non con citazione, facendo incongrua applicazione del principio di conservazione degli atti viziati. Viceversa, avendo deciso il Tribunale con sentenza, ancorché col rito camerale, l'impugnazione doveva essere proposta non solo nei termini previsti dall'art. 325 c.p.c., ma anche con l'osservanza delle forme di cui all'art. 342 c.p.c., e non già con la forma e il contenuto del reclamo, da considerare pertanto inammissibile.
La censura è infondata.
La premessa di fatto da cui bisogna prendere le mosse è che la sentenza del Tribunale è stata notificata al Consiglio Nazionale il 14 gennaio 1999 e il "reclamo" è stato depositato nella cancelleria della Corte d'appello il successivo 28 gennaio.
Orbene, dispone l'art. 28 del D.P.R. 27ottobre 1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) che "le deliberazioni del Consiglio Nazionale (...) in materia disciplinare (...) possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa" (1^ comma). A norma poi del 2^ comma, "il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato".
Ed infine il 3^ comma stabilisce che "l'appello della sentenza del Tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme". È così prevista, anche per il giudizio di appello, l'adozione del rito camerale, da introdurre dunque, al pari di quello innanzi al Tribunale, nello stesso termine di trenta giorni prescritto per l'impugnazione delle delibere consiliari.
Del resto è ben noto il principio per cui, quando la pronuncia conclusiva di un procedimento camerale consiste in una sentenza, l'impugnativa di questa non è soggetta al termine di dieci giorni previsto per i provvedimenti camerali assunti nella forma del decreto, ma soggiace al termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.) o, in difetto di notificazione, di un anno dalla sua pubblicazione (art. 327 c. p. c. Esso riguarda tuttavia soltanto l'entità del termine e il "dies a quo", ma non anche la forma dell'atto d'impugnazione, che è il ricorso, conformemente alla regola generale dell'art. 739, 1^ comma C.P.C., a tenore del quale la Corte d'appello dev'essere adita "con ricorso". Una volta appurato che l'appello doveva proporsi con ricorso e non con la citazione richiesta, nell'ordinario rito contenzioso, dall'art. 342 c.p.c., non si vede di che cosa possa legittimamente dolersi il ricorrente, posto che il Consiglio Nazionale, usando l'intitolazione di "reclamo", invece che di "appello", è incorso al più in un'improprietà terminologica (comunque insignificante, atteso l'inequivoco contenuto di "revisio prioris instantiae" dell'atto), ma non già, ciò che più conta, in decadenza alcuna, non potendo il ricorrente pretendere l'applicazione del più breve termine perentorio di dieci giorni fissato dall'art. 739, 2^ comma c.p.c. per l'impugnazione dei provvedimenti adottati con decreto.
In tali sensi è anche uno specifico precedente di questa Corte Suprema, secondo cui il procedimento di reclamo contro le deliberazioni del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, in materia disciplinare, e l'appello avverso la sentenza che in camera di consiglio ha pronunciato su detto reclamo si svolgono, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 1067 del 1953, secondo il rito camerale, con conseguente applicazione dei principi generali relativi ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e segg. c.p.c.); onde, ai fini della tempestività dell'appello avverso la sentenza anzidetta, è sufficiente il rituale deposito del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem" nel termine di trenta giorni stabilito dal cit. art. 28, essendo irrilevante la mancata notificazione, nel medesimo termine, del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza (Cass. S.U. 13 luglio 1990 n. 7275). Col secondo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 28 del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, degli artt. 105, 325 e 334 c.p.c.,
nonché dei principi generali in materia, e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente si duole che la Corte abbia, senza motivazione alcuna, ritenuto tempestivo e ammissibile il gravame incidentale proposto, in via adesiva e autonoma, dall'Ordine dei dottori commercialisti di Perugia, già intervenuto volontariamente, con intervento adesivo dipendente, davanti al Tribunale.
Così decidendo la Corte ha trascurato che la legittimazione a partecipare al giudizio compete unicamente al Consiglio Nazionale;
che la parte la quale spiega intervento adesivo dipendente nel corso del procedimento può aderire all'impugnazione proposta dalla parte adiuvata, ma non anche impugnare autonomamente la sentenza, a meno che non si tratti di pronuncia sulle spese;
che, non applicandosi all'impugnazione incidentale del tipo adesivo la regola dell'art. 334 c.p.c., secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è consentita nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso", la stessa resta soggetta ai termini ordinari, nella specie trascorsi, posto che la decisione "de qua" è stata notificata il 14 gennaio 1999; che comunque la già ritenuta inammissibilità dell'impugnazione principale proposta dal Consiglio Nazionale travolge anche l'impugnazione adesiva di cui ora si discute;
che infine è inammissibile per tardività anche l'impugnazione autonoma avverso il capo di condanna dell'ordine alle spese del giudizio, in quanto, rispetto a quel capo, l'interesse all'impugnazione sorge, in modo diretto e immediato, dalla pronuncia stessa e l'obbligazione solidale (l'Ordine di Perugia è stato condannato in solido col Consiglio Nazionale) non comporta, sul piano processuale, ne' inscindibilità di cause ne' litisconsorzio necessario. Anche questa censura è infondata.
È bene subito avvertire che, stante l'accertata ammissibilità dell'appello principale del Consiglio Nazionale, vien meno la pretesa inammissibilità derivata ("recte" inefficacia, ai sensi dell'art. 334 cpv. c.p.c.) dell'appello incidentale del Consiglio locale dell'Ordine.
È giurisprudenza costante di questo Supremo Collegio che, emanando l'attività amministrativa reclamata dal Consiglio Nazionale (la cui deliberazione interviene all'esito di un ricorso gerarchico improprio avverso quella del Consiglio dell'Ordine: art. 44 del D.P.R. cit.), e non anche dal Consiglio locale, è il primo e non anche il secondo il contraddittore necessario chiamato a difendere, in sede giurisdizionale, il suo operato contro gli attacchi del controinteressato, quale autorità che ha emesso il provvedimento definitivo reclamato, che ha sostituito e assorbito quello originario impugnato;
mentre il Consiglio dell'Ordine locale è esclusivamente legittimato a un intervento adesivo dipendente (Cass. 25 febbraio 1990 n. 1399). Orbene, l'intervento "ad adjuvandum" determina un'ipotesi di causa inscindibile, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 331 c.p.c., configurandosi un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi d'impugnazione e persistendo l'interesse dell'interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull'esito della lite (Cass. 26 luglio 1996 n. 6760). Ciò posto, è noto che l'interventore adesivo dipendente, proprio perché litisconsorte per ragioni processuali, è abilitato all'impugnazione incidentale, a sostegno di quella proposta dalla parte adiuvata, pur dopo decorso il termine ordinario, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., in relazione all'art. 331 c.p.c. (Cass. 16 novembre 1992 n. 12273). Poiché poi il giudice di appello, quando riforma (come nella specie è accaduto) la sentenza di primo grado, deve, con giudizio complessivo, decidere sulle spese del primo e del secondo grado, anche se la statuizione sulle spese non sia stata investita da uno specifico motivo di appello, diventa superflua ogni questione sull'affermata tardività dell'appello incidentale avverso la condanna alle spese adottata dal Tribunale, non avendo avuto tale impugnazione efficienza causale sulla decisione con la quale la Corte territoriale ha regolato d'ufficio le spese di ambo i gradi, ponendole a carico dell'appellato IA.
Il terzo mezzo è basato sulla violazione degli artt. 158 e 276 c.p.c. e dei principi generali in materia di immutabilità del giudice, sulla violazione dell'art. 287 c.p.c. e sul vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte, con motivazione solo apparente, ha escluso la nullità della decisione resa dal Consiglio Nazionale, eccepita dal IA con impugnazione incidentale condizionata, sebbene sia stata adottata in una composizione diversa da quella della seduta in cui fu emessa l'ordinanza di assegnazione del ricorso a sentenza, in spregio del principio della immutabilità dell'organo giudicante nella sua identità fisica nell'intero corso del dibattimento e fino al momento della deliberazione della decisione.
Illegittima e inammissibile è altresì la procedura di correzione di errore materiale posta in essere dal Consiglio con un provvedimento depositato nella sua segreteria il 16 settembre 1998, col quale si è dato atto dell'erronea indicazione della data della decisione e della diversa composizione collegiale, e ciò per più ragioni: perché trattasi di errore determinante la nullità del provvedimento e perché detta procedura è stata intrapresa dopo che la sentenza era stata impugnata dal P.M. e senza la previa instaurazione del contraddittorio.
Nessuna di queste censure può trovare ingresso.
Il procedimento disciplinare previsto dalla legge professionale dei dottori commercialisti si suddivide in due fasi. La prima, di natura amministrativa, si svolge innanzi al Consiglio locale dell'Ordine (artt. 41 e 43 del D.P.R. n. 1067 del 1953) e si conclude con una deliberazione, avverso la quale è ammesso ricorso (gerarchico improprio, come sopra si è precisato) al Consiglio Nazionale, da parte dell'interessato e del pubblico ministero, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento emesso dal Consiglio locale. Il Consiglio Nazionale, per espressa previsione di legge, "riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave".
Terminata questa fase amministrativa, il già ricordato art. 28 del D.P.R. cit. dà facoltà alle parti (l'interessato e il pubblico ministero) di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, dando luogo così a un ordinario procedimento giurisdizionale, che nella specie è pervenuto, dopo l'appello, all'odierna fase di legittimità. La prima fase è prevista quale ineliminabile manifestazione dell'autonomia e del potere disciplinare dell'Ordine nei confronti dei suoi iscritti e risponde altresì all'esigenza pratica di definire, nella sede più idonea, attraverso una duplice articolazione di merito, la maggior parte del contenzioso;
riservandosi il ricorso all'autorità giudiziaria ai soli casi in cui non sia possibile raggiungere una soluzione soddisfacente innanzi agli organi tipicamente deputati all'esercizio di quel potere, ossia innanzi al Consiglio periferico e poi nazionale.
Attesa questa peculiare struttura del giudizio disciplinare, il ricorso all'autorità giudiziaria, dopo l'esaurimento della fase amministrativa, sebbene definito dall'art. 28 come impugnazione ("le deliberazioni del Consiglio Nazionale possono essere impugnate davanti al Tribunale" riveste in realtà tutt'altra natura, in quanto introduce un ordinario giudizio cognitivo di primo grado, inteso all'accertamento pieno, in fatto e in diritto, della fondatezza o meno della pretesa punitiva disciplinare, e in questo giudizio eventuali vizi della fase amministrativa rilevano non come vizi di legittimità del provvedimento impugnato, ma in quanto abbiano condizionato il contenuto della decisione impugnata, contenuto che spetta al giudice ricondurre a diritto.
Perciò non poteva nei due gradi di merito e non può adesso il ricorrente dolersi della nullità della deliberazione adottata dal Consiglio Nazionale e in genere di violazioni del contraddittorio o di altre irregolarità procedurali avvenute in quella sede. Col quarto mezzo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5 e 35 del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, dei principi generali in materia, anche con riferimento agli artt. 622, 50, 51, 52, 54 c.p. e 530 c.p.p., e dei principi generali in materia disciplinare;
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). In particolare si duole che la Corte perugina abbia erroneamente escluso l'applicabilità, in materia disciplinare, dell'esimente, ritenuta pertinente al solo ambito penale, prevista dall'art. 622 c.p., laddove anche secondo questa Corte Suprema l'esimente dello stato di necessità, pur essendo istituto proprio del diritto penale, è suscettibile di trasposizione nella materia disciplinare. La Corte di merito, prosegue il ricorrente, per escludere la sussistenza dell'esimente in questione, ha ritenuto che il professionista avesse una diversa "comoda via per sottrarsi al paventato danno", e che in ogni caso il IA, denunciando gli amministratori, non avrebbe ottenuto lo scopo di sottrarsi al pericolo, reale o presunto, di un'incriminazione, perché non si sarebbe comunque sottratto alla sanzione penale se avesse commesso degli illeciti.
Così argomentando, la Corte ha trascurato che dalla violazione del segreto professionale non è derivato alcun ingiusto nocumento, non essendo per certo ingiusto il nocumento quando la rivelazione abbia provocato la sottoposizione dell'autore di un reato al procedimento penale;
sicché non poteva essere revocata in dubbio, per ciò solo, l'esimente speciale della "giusta causa". Nemmeno avrebbe considerato la Corte che, ai sensi dell'art. 530 del nuovo c.p.p., il dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione giova all'imputato: principio questo che ben si attaglia alla presente fattispecie, attesa la fondatezza dell'iniziativa del dott. IA, autorevolmente suggerita e largamente condivisa da altri professionisti.
Infine, ad avviso del ricorrente, la Corte ha omesso, senza motivazione alcuna, l'esame delle ulteriori ragioni giustificative prospettate dal IA, tra le quali quella relativa al consenso alla sua iniziativa previamente prestato dall'amministratore della società, ossia dal soggetto che del diritto pretesamente violato poteva legittimamente disporre.
Nemmeno queste ultime censure sono meritevoli di accoglimento. La sentenza impugnata muove dalla premessa, già fatta propria dal Tribunale, secondo cui il commercialista che denuncia penalmente il cliente, per fatti appresi nello svolgimento del suo mandato, commette violazione del segreto professionale, assumendo un'inammissibile veste di delatore.
Purtuttavia la Corte si discosta dall'opinione espressa dal Tribunale, respingendo nettamente la tesi che all'appellato possa applicarsi l'esimente dell'art. 622 c.p., per l'esistenza di una giusta causa della violazione del segreto professionale, consistente nella necessità, vera o presunta, di evitare il pericolo di essere considerato correo del cliente. Questa tesi infatti, ad avviso della Corte, contiene più di un errore. Il primo è di aver trasposto ingiustificatamente il piano disciplinare su quello penale, senza considerare che la "ratio" delle due norme è diversa, genericamente preposta alla tutela della inviolabilità dei segreti la seconda, e alla tutela della professione la prima, con ovvie diversità e con diverse possibili cause di giustificazione nelle due ipotesi. Tuttavia, prosegue la sentenza, la tesi è erronea anche a voler far perno sulla necessità come causa di giustificazione ai sensi dell'art. 622 c.p.: lo stato di necessità infatti giustifica la persona che commette un illecito quando per salvarsi da un danno non ha altra strada che commettere l'illecito, mentre nella specie il professionista aveva una comoda via per sottrarsi al paventato danno, e cioè dismettere il mandato non appena si fosse accorto che gli amministratori intendevano continuare a seguire un comportamento illecito nonostante le sue esortazioni a mettersi in regola. Ma anche sotto un altro profilo la tesi del Tribunale, a giudizio della Corte, è erronea. Perde invero il carattere di illiceità un fatto, pur obiettivamente illecito, quando attraverso la commissione di tal fatto si ottenga lo scopo di sottrarsi a un pericolo, reale o presunto, ma nella specie con la denuncia il dott. IA non avrebbe ottenuto comunque tale scopo, perché, denunziando gli amministratori, egli non si sarebbe sottratto alla sanzione penale se avesse commesso degli illeciti.
La conclusione della Corte è che il IA, impaurito delle conseguenze della propria collaborazione con la società, non esitò a commettere l'illecito disciplinare contestato, nel tentativo, peraltro vano, di mettersi al riparo da tali conseguenze, ma senza preoccuparsi minimamente del danno, grave e inutile, che cagionava al cliente;
di guisa che appare ampiamente giustificato il provvedimento disciplinare contro di lui irrogato, a tutela della correttezza cui dev'essere improntato il comportamento del professionista. Così riportato quasi integralmente il pensiero della Corte di merito, osserva il Collegio che il IA impernia la sua difesa su due argomenti. Il primo è rappresentato dallo stato di necessità nel quale egli avrebbe agito, attesa l'esigenza di evitare, con una tempestiva denuncia, di essere coinvolto, a titolo di concorso, nei reati commessi dagli amministratori.
A norma dell'art. 54 c.p., "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".
Sia o no tale istituto, proprio del diritto penale, suscettibile di trasposizione anche nella materia disciplinare (ma, essendo esso un'applicazione del principio "necessitas non habet legem", non si scorgono particolari ragioni in contrario, tanto più che l'esimente in parola assume un qualche rilievo perfino nel campo della responsabilità civile: art. 2045 c.c.), sta di fatto che la Corte ne ha nettamente escluso la sussistenza con due considerazioni ineccepibili. Con la prima ha osservato che il pericolo di un coinvolgimento penale del IA era "altrimenti evitabile" con la dismissione del mandato professionale, non appena scoperte le irregolarità contabili e amministrative della società; e, con la seconda, che, in ultima analisi, la denuncia dei reati commessi dagli amministratori non garantiva affatto al IA la salvezza, perché, se fosse risultata una sua attiva partecipazione alla perpetrazione di quei reati, non sarebbe andato esente ne' dal processo ne' dalla pena.
L'accertamento degli estremi dello stato di necessità, come di ogni altra esimente generale, implica un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato della Cassazione. E nella specie il ragionamento della Corte appare congruo ed esauriente, immune da vizi logici o da errori giuridici, ed è pertanto incensurabile in questa sede. Il secondo argomento sul quale fa leva il ricorrente è quello della giusta causa, prevista come esimente speciale del reato, astrattamente configurabile a carico del IA, di cui all'art. 622 c.p., a norma del quale la rivelazione del segreto è punibile, per l'appunto, solo in assenza di una giusta causa;
e quindi operante, a maggior ragione, anche come esimente speciale dell'infrazione disciplinare integrata dalla medesima condotta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 1067 del 1953 ("i dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale").
In verità tanto la sentenza impugnata quanto il ricorrente tendono a trattare indifferentemente l'esimente generale e quella speciale, trascurandone gli elementi distintivi. Se dunque da un lato la Corte ha inteso escludere lo stato di necessità con una motivazione che abbraccia, per implicito, anche l'esimente speciale della giusta causa (negando in pari tempo, altrettanto implicitamente, è bene soggiungere, anche il semplice dubbio o l'errore dell'agente sull'esistenza del primo o della seconda);
dall'altro è possibile, nel motivo in esame, discernere un'autonoma considerazione di tale giusta causa, la quale, a giudizio del ricorrente, consisterebbe nell'esigenza, sovraordinata rispetto al segreto professionale, di assicurare la scoperta e la punizione dei reati.
Questa tesi è, in diritto, del tutto destituita di fondamento. Sussiste la giusta causa della rivelazione quando questa possa trovare giustificazione, diretta o indiretta, in una norma giuridica, la quale, di carattere imperativo, obblighi il depositario del segreto a palesarlo (come nel caso della denuncia obbligatoria, prevista dall'art. 364 c.p., dei delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo, la cui eccezionale gravità dà ragione della deroga) ; ovvero, di carattere permissivo, attribuisca al professionista la semplice facoltà, senza imporre l'obbligo, di rivelare il segreto.
Certo è che non potrebbe il IA invocare la facoltà che ha ogni cittadino, in quanto tale, di denunciare i reati, giacché il cittadino, allorché rivesta un'ulteriore, specifica qualità, che gli imponga, per l'appartenenza ad una determinata istituzione, di osservare il segreto professionale, perde quella facoltà, restando vincolato al segreto, in assenza di diverse disposizioni di legge, sempre e in ogni caso, anche se, a causa dell'indicata qualità, sia venuto a conoscenza di un reato.
Nessun soccorso nemmeno potrebbe ricevere il IA dalle disposizioni processuali (art. 351 c.p.p. abrogato, oggi sostituito dall'art. 200 c.p.p., e art. 249 c.p.c., dichiarati applicabili ai dottori commercialisti, con talune eccezioni che qui non interessano. dall'art. 1 della legge 5 dicembre 1987 n. 507), le quali prevedono un'astensione dal deporre, costruita dal legislatore non come dovere ma come diritto e in quanto tale rinunciabile a discrezione del professionista;
perché, a parte ogni diversa considerazione, altro è scegliere liberamente di deporre in un procedimento penale già in corso per essere venuta l'autorità giudiziaria a conoscenza "aliunde" di un reato;
altro è, come nel caso del IA, assumere l'iniziativa di riferire all'autorità giudiziaria la "notitia criminis" appresa nell'esplicazione del mandato professionale, e quindi nel pieno del rapporto fiduciario col cliente. Resta pertanto confermato che la condotta del IA non trova alcuna giustificazione normativa.
Per quanto concerne infine l'asserito consenso dell'amministratore IM alla rivelazione del segreto, la questione è inammissibile per novità. Di essa infatti la sentenza impugnata non si occupa, ne' il ricorrente deduce di averla sottoposta al giudice del gravame e di non aver ricevuto risposta, ma solo afferma di averla prospettata "avanti il Tribunale", nulla chiarendo a riguardo del giudizio di secondo grado.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, se di una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente evita una statuizione di inammissibilità, per novità, della censura, soltanto se asserisca di aver dedotto la questione davanti al giudice "a quo" e nello stesso tempo indichi in quale atto e in quale momento del giudizio precedente l'abbia fatto, così da dare al Collegio il modo di controllare, "ex actis", la veridicità di tale asserzione prima di passare al merito (Cass. 13 novembre 1996 n. 9941). Per quanto attiene alla prova testimoniale, della cui mancata ammissione pur sembrerebbe dolersi il ricorrente, non può apprezzarsene la decisività, perché non se ne conosce l'oggetto, non essendo state specificamente indicate le relative circostanze, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 17 giugno 1995 n. 6863). Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001