Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3404
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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Massime3

Nell'azione giudiziaria, che venga proposta, a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 1067/1953, per impugnare le deliberazioni amministrative rese in materia di iscrizione all'albo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti su ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine locale, così come per le altre ipotesi in cui i consigli nazionali professionali intervengano in via amministrativa in detta materia, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al Consiglio nazionale, non al Consiglio dell'ordine locale, salva restando la facoltà di quest'ultimo di intervenire in via adesiva dipendente, tenendo conto che il suddetto ricorso configura un ricorso gerarchico, sia pure di tipo improprio e che, di conseguenza, la determinazione del Consiglio Nazionale sostituisce ed assorbe quella del Consiglio Locale, integrando l'atto amministrativo oggetto di sindacato giurisdizionale.

Il procedimento di reclamo contro le deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo ed in materia disciplinare e l'appello avverso la sentenza che (in camera di consiglio) ha pronunciato su detto reclamo, si svolgono, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 1067 del 1953, secondo il rito camerale, con conseguente applicazione dei principi generali relativi ai procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e segg. cod. proc. civ.). Ne deriva che, ai fini della tempestività dell'appello avverso la sentenza anzidetta, è sufficiente il rituale del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem" nel termine di trenta giorni stabilito dal citato art. 28, essendo irrilevante la mancata notificazione, nel medesimo termine, del ricorso stesso e del decreto di fissazione della udienza.

Il commercialista che denuncia penalmente il cliente per fatti appresi nello svolgimento del suo mandato, commette violazione del segreto professionale, assumendo una inammissibile veste di delatore. In tale fattispecie al commercialista non è applicabile l'esimente di cui all'art. 622 cod. pen. per l'esistenza di una giusta causa di rivelazione del segreto consistente nella necessità vera o presunta di non incorrere nel pericolo di essere considerato correo del cliente, stante la diversità di "ratio" della norma disciplinare e di quella penale, diretta all'inviolabilità dei segreti la seconda ed alla tutela della professione la prima, sia per la possibilità per il professionista di sottrarsi al paventato danno con la rinuncia al mandato in caso di commissione di reati da parte del cliente. Nè può ravvisarsi una giusta causa di rivelazione del segreto nell'esigenza di assicurare la scoperta e la punizione dei reati in assenza di una norma che obblighi il depositario del segreto a palesarlo (come nel caso della denuncia obbligatoria prevista dall'art. 364 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo).

Commentario1

  • 1Circolare del 21/03/2002 n. 25 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 21 marzo 2002

    1. PREMESSA L\'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha sostituito l\'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Oggetto della giurisdizione tributaria". Tale modifica ha esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2002, l\'ambito della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, al fine di assicurare un\'uniforme tutela giurisdizionale in materia tributaria. L\'assenza di norme transitorie e di abrogazioni esplicite induce ad esaminare talune questioni, in specie per quanto concerne gli esatti limiti del disposto ampliamento della giurisdizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3404
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3404
Data del deposito : 8 marzo 2001

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