Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4726 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE04726/01 Oggetto Risoluzione del contratto per inadempimento Composta dagli Ill.mi Magistrati: R.G.N. 10752/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 10143 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Consigliere Rep. 1643 Dott. Francesco TRIFONE AMATUCCI - Rel. Consigliere Ud. 22/12/00 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente CONTA SENTENZA R opia studio dal g IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: perdate 3000 COPAN ITALIA SPA, (già Copan S.r.l.), in persona del suo 30 MAR 2001 legale rappresentante Giorgio Triva, elettivamente 3000 domiciliata in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato GIOVANNI VERUSIO che la difende STEFANO BALESTRIERI, giusta unitamente all'avvocato 00519643 delega in atti;
- ricorrente
contro
TANGHETTI SRL, in persona dell'amministratore Unico Signora Fontana Aurora, elettivamente domiciliata in 2000 ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 1, presso lo studio 2068 dell'avvocato GIOVANNA DETTORI MASALA, che la difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE unitamente all'avvocato ALBERTO FERRARESE, giusta Richiesta copia studio dal Sig. BUGLIELL delega in atti;
3000 per diritti L.
- controricorrente -
14. GIU 2001-... IL CANCELLIERE n. 624/97 della Corte d'Appello di avversO la sentenza BRESCIA, Sez. Seconda Civile emessa il 29/10/1997, LIRE 1500 depositata il 12/12/97; RG.1095/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Alfonso E267198 AMATUCCI;
E267139 udito l'Avvocato GIOVANNA DETTORI MASALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il Richiest copia dal Sig. TO LE rigetto del ricorso. per dirit!! 3000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ROUL 2001 IL CANCELLIERF Nel 1989 la s.r.l. Tanghetti, premesso che con scrittura privata del 27 luglio 1978 la s.r.l. Copan si era impegnata a rilasciare taluni capannoni concessile in locazione in attesa del completamento dei lavori di LIRE 1500 edificazione di altri capannoni entro la medesima area ed a prendere dunque in locazione i nuovi, la convenne in giudizio chiedendone la condanna all'adempimento 0991963 delle obbligazioni assunte ed al risarcimento del dan- LIRE 1500 no. La convenuta resistette esponendo che la propria obbligazione di trasferirsi nei nuovi capannoni con 0391364 2 contestuale liberazione di quelli in atto detenuti era subordinata al loro completamento stata espressamente ed alla esecuzione di tutte le opere specificamente elencate in contratto. Sostenne, in particolare, che alla data della notificazione dell'atto introduttivo i nuovi capannoni non avevano ancora conseguito l'agibilità e che non erano stati completati gli im- pianti elettrici per il telefono ed il citofono, l'illuminazione interna ed esterna, l'asfaltatura dell'area scoperta, quest'ultima di particolare impor- tanza in relazione all'attività svolta dalla Copan. Af- erafermò, dunque, che l'inadempimento addebitatole giustificato da quello della controparte, nel quale trovava causa, e chiese che la domanda fosse rigettata, in via riconvenzionale instando per la condanna dell'attrice al pagamento della penale di L. 200.000 al giorno, cui la s.r.l. Tanghetti si era obbligata per l'ipotesi di ritardo nell'esecuzione delle opere sud- dette. Alla prima udienza l'attrice, modificando la doman- da come s'era riservata di fare, chiese la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. Espletata consulenza tecnica d'ufficio ed assunte prove testimoniali, con sentenza del 3.10.1995 l'adito tribunale di Brescia accolse la domanda di risoluzione, 3 respinse quella riconvenzionale e condannò la Copan s.r.l. al rilascio dei capannoni detenuti, oltre al ri- sarcimento del danno. La corte d'appello di Brescia, decidendo con sen- tenza n. 624/97 sul gravame principale della Copan e su quello incidentale della Tanghetti, dolutasi dell'omessa pronuncia in ordine al rilascio degli spazi comuni, ha rigettato il primo ed accolto il secondo. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione al Copan s.r.l., affidandosi ad un unico motivo, cui la Tanghetti s.r.l. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE E' dedotta violazione e falsa applicazione1. dell'art. 1460 C.C. in tema di eccezione di iandempi- mento, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Svolte talune preliminari considerazioni sull'esigenza che, per gli effetti della norma citata, il comportamento delle parti sia comparativamente valu- tato, la ricorrente si duole che la corte territoriale, là dove ha ritenuto che sia la sistemazione provvisoria che quella definitiva erano prive delle caratteristiche che la s.r.l. Copan aveva addotto a giustificazione del suo rifiuto di trasferirsi nei nuovi locali e che dun- que l'unico suo interesse era quello di lucrare la pe- 4 nale pattuita, abbia omesso di considerare che l'inadempimento dell'attrice frustrava irrimediabilmen- te le aspettative della convenuta, cui non era dato al- tro modo per tutelare le proprie ragioni se non quello di rifiutare temporaneamente il trasferimento. La corte aveva del pari errato valutando come mar- ginali gli inadempimenti della Tanghetti in contrasto con il rilievo che le parti avevano preventivamente esecuzione delle conferito alla perfetta e minuziosa opere richieste.
2. La censura è infondata. La corte territoriale ha escluso che nell'atteggiamento della Copan fosse ravvisabile il re- quisito della buona fede, alla cui ricorrenza il secon- come correttamente rile- do comma dell'art. 1460 c.c. condiziona la legittimità vato nella sentenza gravata del rifiuto dell'adempimento consentito dal primo com- ma. На in particolare ritenuto che gli inadempimenti della Tanghetti, che la Copan aveva allegato quali ra- gioni ostative al proprio adempimento, о non sussiste- amministrativa vano (come per l'autorizzazione l'illuminazione, del cui mancato all'abitabilità e per completamento alla data del 30.6.1989 mancava la pro- va), ovvero non erano comunque tali da condizionare il 5 proprio adempimento (come per l'asfaltatura, per il ci- tofono e per il cancello, dei quali anche i locali in atto occupati erano privi), sicché il rifiuto della Co- pan di adempiere appariva contrario a buona fede ed esclusivamente volto a lucrare la penale di L. 200.000 per ogni giorno di ritardo (peraltro dalla corte esclu- so). La corte di merito, in puntuale applicazione dei principi dettati da questa corte (cfr., tra le altre, Cass., n- 1537/96) in ordine alla valenza del richiamo del principio di buona fede nell'art. 1460, comma 2, C.C., ha dunque valutato la fondatezza dell'eccezione di inadempimento (della Copan) secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'inadempimento della parte che aveva domandato la risoluzione (Tanghetti) ed ha ritenuto che questo non fosse tale da giustificare il rifiuto della Copan. La violazione di legge è, pertanto, palesemente in- sussistente. E la motivazione è assolutamente congrua, avendo la corte d'appello dato ampio conto delle ragioni della decisione in esito all'analitico e del tutto esaustivo esame delle circostanze del caso, il cui apprezzamento esclusivamente compete al giudice del merito.
3. Il ricorso va dunque respinto. 6 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese, che liquida in L. 124.200 oltre a L.
6.000.000 per onorari. Roma, 22 dicembre 2000 Il consigliere estensore Il presidente Any liame Andi ng I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 40000 Oggi, li 30. MAR. 2001 290000 A DIC. IL CANCELLIERE M E Giovanni Giambattista R P U S E I N O Z A UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 22 MAG 200dari 4 lerie Registrato in de Can 24173 290.000 versate S. DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servizi Il Responsabile Servizi FILIPPO) (D.ssa Maria Grazia (lire Cludiziari (Dr. M. RACCHINI) 7