Sentenza 7 agosto 2012
Massime • 1
In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso cosiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., con il mezzo dell'appello. (Fattispecie relativa all'ordinanza di rigetto di una richiesta di sostituzione di misura custodiale applicata a seguito di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/08/2012, n. 32161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32161 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2012 |
Testo completo
32 16 1/ 1 2 MAE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/08/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIO ESPOSITODott. - Presidente- SENTENZA N. 15/2012 Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ROCCO MA BLAIOTTA N. 27320/2012 Dott. GUICLA MULLIRI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) NC MA N. IL 15/10/1988 avverso l'ordinanza n. 297/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 30/03/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Giuseppe, VOLPE chu he chiesto il rigetto del ricorso- Uditi difenson Avv. BIAGIO PALAMA che the chiesto l'accoglimento del ricorso- 7 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 marzo 2012 - 2 aprile 2012 la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'istanza difensiva, avanzata nell'interesse di MA CO, di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Nel rigettare la richiesta di sostituzione, la Corte territoriale riteneva del tutto adeguata la misura cautelare in atto ai criteri di scelta indicati dall'art. 275 c.p.p., rilevando, altresì, che il MA, accusato in concorso con altre persone di traffico internazionale di stupefacenti per due episodi risalenti al 1° febbraio 2010 ed al 2 agosto 2011, si trovava sottoposto a misura restrittiva a seguito del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalla Pretura di Friburgo in data 20 febbraio 2012 e del conseguente arresto eseguito dalla Polizia giudiziaria e convalidato con provvedimento presidenziale dell'8 marzo 2012. 3. Con ricorso per cassazione depositato nella Cancelleria della Corte d'appello di Lecce il 17 maggio 2012 il difensore di fiducia di CO MA ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza deducendone la nullità per erronea applicazione della legge penale a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 39 della L. n. 69/2005 e 715, comma 6, c.p.p., nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.. 3.1. Una corretta interpretazione dell'art. 39, comma 1, della L. n. 69/2005, in combinato disposto con gli artt. 700 e 715 c.p.p. imporrebbe, ad avviso del ricorrente, l'immediata revoca della misura cautelare applicata al MA, essendo ampiamente decorso il termine di quaranta giorni di cui all'art. 715, comma 6, c.p.p., stante l'identità dei presupposti richiesti sia nel caso dell'estradizione di cui all'art. 700 c.p.p., sia per la consegna in esecuzione di un m.a.e. dagli artt. 6, commi 3 e 4, lett. a), 17, comma 4 e 18, lett. t), della L. n. 69/2005. Di conseguenza, la mancata revoca della misura applicata al MA, unitamente all'assenza di valide motivazioni poste a sostegno del perdurare della misura coercitiva nonostante il decorso del termine di cui all'art. 715 c.p.p., renderebbero evidenti la violazione del disposto di cui all'art. 39 sopra citato e l'assenza di una motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile poichè, secondo il quadro dei principii delineati dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso per saltum in cassazione può esser proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, non essendo invece consentito con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell'art. 310 c.p.p., con il mezzo dell'appello (Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 17/01/2008, Rv. 239246; Sez. 2, n. 20935 del 25/05/2005, dep. 06/06/2005, Rv. 232274); solo nel prosieguo, ricorrendone le condizioni, può essere esperito il ricorso per cassazione (Sez. 1, 23 agosto 1995, Fucile, Rv. 202209; Sez. 6, 20 gennaio 1994, Bassetti ed altro, Rv. 197972; Id., 14 maggio 1993, Squatriti, Rv. 195472). Ли 1 Nel caso di specie, è evidente che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza che ha rigettato, ex art. 299 c.p.p., l'istanza difensiva di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
5. Occorre considerare, peraltro, che la questione di merito posta dal ricorrente a sostegno della richiesta declaratoria di annullamento dell'impugnata ordinanza risulta del tutto disancorata dall'iter motivazionale dell'impugnato provvedimento, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, il ricorso deve ritenersi inammissibile, risultando del tutto carente l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può di certo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, dep. 11/10/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, dep. 10/09/2007, Rv. 236945; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, dep. 19/05/2008, Rv. 240109). Il su esposto profilo di doglianza (v., supra, il par. 3.1.), pertanto, avrebbe dovuto costituire, ancor prima, oggetto di un'apposita istanza formulata dinanzi alla Corte d'appello procedente in sede di consegna passiva.
6. Per le considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro mille. La Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005. Roma, lì, 7 agosto 2012 II Consigliere estensore II Presidente dr. Antonio Esposito dr. Gaetano De Amicis v i l DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 09 AGO 2012 IL CANCELLIERE| Don. Fieriu.