Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente ma è, tuttavia, necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione.
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- 2. Art. 630 - Casi di revisionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Casi di revisione (art. 630) È costituzionalmente illegittimo l'art. 630 nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1 CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte costituzionale, sentenza 113/2011). È ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l'imputato al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2015, n. 10405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10405 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 13/01/2015
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 70
Dott. SETTEMBRE AN - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 34493/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
TU CO N. IL 16/01/1966;
avverso la sentenza n. 610/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 14/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per CO RA, l'avv. Minerva Paola, che si è associata alle richieste del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Brescia ha revocato, su istanza del condannato, la sentenza pronunciata, ex art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 24 maggio 2011 nei confronti di CO RA per il reato di cui agli artt. 110 e 216 L. Fall. in relazione all'art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. e lo ha assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Il giudizio di revisione era stato introdotto dal condannato dopo che il coimputato EG AN - nei cui confronti si era proceduto con rito ordinario - era stato assolto dalla medesima imputazione perché il fatto non sussiste. L'accusa mossa ai due era quella di aver cagionato il fallimento della società Publitimeanimazioni srl per effetto di operazioni dolose, consistite nella prosecuzione dell'impresa quando - nel 2003 - il patrimonio netto della società era già negativo. Il EG è stato assolto perché, sulla base di una consulenza tecnica di parte, il tribunale di Milano ha ritenuto che il patrimonio netto della società non fosse - nel 2003 - negativo, in quanto era corretta l'imputazione agli anni 2002-2003 dei ricavi maturati dalla società in relazione a due contratti di concessione, aventi durata quinquennale, stipulati, nel 2002 e nel 2003, con la partecipata CC, in cui era stabilito che la concessionaria versasse, una tantum, una somma prestabilita.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, il quale, con unico motivo, censura la sentenza per violazione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), artt. 631 e 634 cod. proc. pen., artt. 216 e 223 L. Fall.. Ad avviso del Pubblico
Ministero non ricorre, nella specie, l'ipotesi di cui all'art. 630, comma 1, lett. a) (inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile), in quanto il criterio di valutazione nei due giudizi (patteggiamento e giudizio ordinario) è diverso e tale, pertanto, da condurre fisiologicamente ad esiti opposti. Inoltre, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non deve essere intesa in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva inconciliabilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze, mentre, nel caso di specie, vi è stata solo una diversa valutazione circa la penale rilevanza dei fatti accertati.
Infine, perché la valutazione giuridica operata dal Tribunale in sede ordinaria è da ritenere errata.
3. Con memoria depositata in data 22/12/2014 CO RA ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che il contrasto di giudicati, cui si riferisce l'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), sussiste anche tra l'accertamento contenuto in una sentenza di patteggiamento e quello contenuto in una sentenza emessa a seguito di giudizio ordinario, in quanto l'art. 629 cod. proc. pen., come modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134,
prevede espressamente la revisione "delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2" (in questo senso, Cass., Sez. 4, 21.12.2010, n. 2635, Rv. 249621), il ricorso è fondato perché la "inconciliabilità" non si riferisce, in questo caso, ai "fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna", bensì alla loro valutazione.
Questo Collegio condivide pienamente l'orientamento - cui si rifanno entrambe le parti processuali - secondo cui la lett. a) citata fa riferimento non ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni ma all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza (della cui revisione si tratta), allorché si tratta di fatti che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile. Nel caso di specie, il fatto storico è rappresentato dalla stipula, da parte di Publitimeanimazioni srl, di due contratti di concessione con la CC (concessionaria), da cui sono maturati ricavi a favore della concedente. In base a quale criterio si dovessero imputare i ricavi (se in base al criterio della competenza o a quello di cassa) rappresenta una valutazione rimessa all'organo giudicante, da effettuare sulla base della complessa normativa - civilistica e fiscale - applicabile alla fattispecie, dai cui esiti è dipeso il giudizio sulla consistenza - nel 2003 - del patrimonio netto della società e, per l'effetto, la stessa esistenza del reato.
Questa distinzione (tra fatti e giudizi o valutazioni) ha una sua ragion d'essere perché, se la differenza di valutazioni è connaturata all'attività giurisdizionale che trova il suo momento conclusivo in un apprezzamento - logicamente motivato ma discrezionale - sul materiale probatorio acquisito al processo, l'ordinamento non può invece consentire che i fatti, il cui accertamento costituisce la premessa del giudizio, siano ritenuti esistenti da un giudice e inesistenti da un altro giudice. Insomma la realtà fattuale posta a fondamento delle decisioni giudiziarie deve essere incontrovertibile;
la valutazione di questa realtà può invece essere diversa. È quindi inevitabile che, fermi restando i fatti accertati nei diversi processi, giudici diversi possano apprezzarli diversamente (in questo senso, Cass., sez. 4, n. 8135 del 25/10/2001, Rv 221098; sez. 6, n. 15796 del 4/4/2014; sez. 6, n. 20029 del 27/2/2014; sez. 5, n. 3914 del 17/11/2011; sez. 2, n. 12809 del 11/3/2011). Nel caso di specie, quindi, "i fatti" che sono alla base delle due pronunce sono gli stessi;
è cambiata, nel secondo giudizio, solo la loro valutazione. E che le cose stiano così è confermato dal fatto che nessuna nuova prova è stata acquisita nel secondo giudizio, che si è arricchito solo di una consulenza tecnica, la quale, per sua natura, ha carattere valutativo;
ed è sulla base di detta consulenza - e della normativa secondaria in essa richiamata - che il Tribunale di Milano si è convinto della correttezza della imputazione dei ricavi operata dal EG. Non può condividersi, pertanto, la conclusione della Corte d'appello di Brescia, secondo cui nella specie "la divergenza tra le due pronunce attenga proprio alla sussistenza di un fatto specifico, ovvero la corrispondenza o meno del bilancio relativo al 2003 alla realtà economica della società", giacché quella "corrispondenza" non è un fatto storico, ma un giudizio dipendente dall'interpretazione della normativa, civilistica e fiscale (non solo quella fiscale, quindi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Milano e dalla Corte bresciana), applicabile ai negozi giuridici che vengono in considerazione nel caso di specie.
Va poi sottolineata un'altra rilevante circostanza costituita dalla scelta di CO RA di optare per il patteggiamento. Se, per quanto si è detto, non è la natura del giudizio prescelto che condiziona la praticabilità della revisione, non può sottacersi che i criteri di valutazione del materiale di indagine sono, nel patteggiamento, diversi da quelli che regolano la valutazione della prova nel dibattimento (o nel giudizio abbreviato), posto che, nel primo caso, la valutazione del giudice avviene "sulla base degli atti" ed è diretta ad escludere la sussistenza di una causa di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre, nel secondo caso, la cognizione del giudice è completa ed è diretta alla valutazione di ogni aspetto della reiudicanda. Ne consegue - a maggior ragione - che non possono essere i giudizi formulati intorno alla capacità dimostrativa delle prove - o, peggio ancora, intorno all'interpretazione delle norme - che possono fondare una domanda di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), invocato nella specie.
Alle considerazioni svolte consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza di revisione impugnata. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015