Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2015, n. 10405
CASS
Sentenza 13 gennaio 2015

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È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente ma è, tuttavia, necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione.

Commentari2

  • 1Art. 73 - Revisione delle sentenze
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 630 - Casi di revisione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Casi di revisione (art. 630) È costituzionalmente illegittimo l'art. 630 nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1 CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte costituzionale, sentenza 113/2011). È ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione che, decidendo anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l'imputato al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2015, n. 10405
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10405
Data del deposito : 13 gennaio 2015

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