Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 1
Non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l'erroneo convincimento dell'agente circa l'obbligo di denunciare il possesso dell'arma all'autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e non possono quindi essere ricondotte alla disciplina di cui all'art. 47, terzo comma, cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 697 - Detenzione abusiva di armihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2014, n. 33875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33875 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
33 875 / 1 4 33875 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 389 Nicola Milo Luigi Lanza UP - 26/03/2014 R.G.N. 31632/2013 Guglielmo Leo -Relatore - Giorgio Fidelbo Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da o nell'interesse di RR CO, nato a [...] il [...] NN US NE Yolande, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 488 del 22/04/2013 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il Difensore dei ricorrenti, avv. Giuseppa Rivoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 22/04/2013, con la quale salva una riduzione di pena per entrambi gli interessati - è stata - confermata la decisione di condanna assunta dal Giudice per le indagini l preliminari del locale Tribunale nei confronti di CO RR e NN US. Entrambi sono imputati d'aver trasportato due panetti di cocaina del peso lordo di oltre due chilogrammi (1.581 grammi netti, per oltre 10.500 dosi medie), ed il solo RR è imputato anche della detenzione illegale di alcune armi, rinvenute in uno sgabuzzino contiguo all'abitazione di Messina nella quale la coppia viveva all'epoca dei fatti. Lo stupefacente era occultato sotto i sedili posteriori reclinati dell'auto condotta da RR, assoggettata a controllo, all'alba del 20/07/2012, dopo lo sbarco a Messina dal traghetto proveniente dalla Calabria. L'imputato avrebbe poi affermato oltreché l'estraneità ai fatti della compagna, presente al suo -fianco nella vettura che si era prestato a ritirare lo stupefacente a Roma per portarlo in Sicilia, dietro compenso di 2.000,00 euro. La OU aveva invece dichiarato d'essere partita da Messina, la mattina del 19 luglio, con il compagno, per raggiungere Ostia, da dove la coppia sarebbe ripartita quasi subito, dopo una breve separazione durante la quale la donna si era occupata di far passeggiare i suoi cani. Non avrebbe fatto domande sulle ragioni della trasferta. Proprio a proposito della OU si diffonde in modo particolare l'impugnata sentenza, ponendo in rilievo come la ricorrente non abbia fornito alcuna logica spiegazione della trasferta, come non sia plausibile che non avesse notato i due voluminosi involucri caricati in macchina, come vi sia contraddizione tra le dichiarazioni dei due imputati circa il luogo esattamente raggiunto nel Lazio (Ostia secondo la donna, un locale di Roma secondo l'uomo). Quanto al RR, ed alla sua tesi secondo la quale le numerose armi sequestrate sarebbero state da lui legittimamente acquistate in Svizzera, la Corte ha osservato che, a prescindere dalla sua credibilità, tale assunto sarebbe irrilevante, non escludendo il dolo l'ignoranza sui precetti concernenti l'obbligo di denuncia del possesso di armi sul territorio nazionale. Infine, i Giudici dell'appello hanno ritenuto che la mera contestualità dei delitti non avrebbe giustificato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati in materia di armi e quello concernente gli stupefacenti.
2. Con un primo motivo di ricorso il Difensore del RR denuncia violazione della legge penale sostanziale (art. 73 del d.P.R. n. 309/1990) e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta destinazione commerciale dello stupefacente in sequestro, che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto e motivato sul solo dato ponderale. Con un secondo motivo viene dedotta una violazione della legge penale sostanziale, con riguardo all'art. 47 cod. pen. ed alla fattispecie incriminatricⓇ in 2 le materia di armi. L'illegittimità sarebbe un «elemento normativo del fatto>>, e dunque l'errore sulla medesima escluderebbe il dolo. In effetti, l'errore del RR sarebbe caduto su una norma extrapenale, e rileverebbe appunto a norma dell'art. 47 cod. pen. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe valutato una possibile qualificazione dei fatti a norma dell'art. 697 cod. pen. Con un terzo motivo si denuncia violazione di legge, anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, relativamente alla decisione della Corte messinese di non riconoscere attenuanti generiche in favore del RR (cui è contestata la recidiva reiterata, specifica per il delitto concernente le armi). Sarebbero stati ipotizzati contatti non provati con la criminalità organizzata, e non sarebbe stato correttamente apprezzato il comportamento del RR, definito "collaborativo" in quanto avrebbe egli stesso mostrato le armi ai militari operanti. Con un quarto motivo si denuncia violazione di legge in merito al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, posto che la stessa Corte avrebbe considerato il RR quale persona inserita in un contesto criminale di livello, e si sarebbe dunque contraddetta assumendo che non fosse programmata, anche solo eventualmente, la concomitante detenzione di armi e droga.
3. Il 5/08/2013 anche RR ha proposto personalmente ricorso, riproducendo per altro, anche testualmente, le doglianze già espresse nel ricorso del suo Difensore.
4. Nell'interesse di NN US si deduce violazione di legge (art. 110 cod. pen. in relazione agli artt. 192 e 546, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.), nonché vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta responsabilità concorsuale della ricorrente per il fatto ascritto al suo convivente. La Corte territoriale avrebbe ipotizzato la consapevolezza della donna, circa la presenza della droga in auto, solo per l'inverosimiglianza della soluzione opposta, senza alcuna concreta specificazione di un siffatto ragionamento astratto. Avrebbe trascurato che il reclinamento dei sedili era normale, data la presenza di cani a bordo dell'auto, e che anche una "gita fuori porta" poteva considerarsi credibile, dato il periodo estivo. Avrebbe trascurato la mancanza di prove della presenza della imputata al momento della consegna dello stupefacente. Avrebbe trascurato le dichiarazioni liberatorie del RR. In ogni caso, anche dando per ammessa l'ipotizzata consapevolezza, la Corte avrebbe completamente omesso di indicare il contributo causale che l'interessata avrebbe recato al fatto concorsuale ipotizzato dall'accusa. Nella specie, in realtà, potrebbe al più ricorrere un caso di connivenza non punibile. 3 les CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati e, in larga parte, proposti per motivi non consentiti dalla legge, cioè pertinenti al merito della decisione assunta dalla Corte territoriale. Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed anche di una somma ulteriore, in favore della Cassa delle ammende, che la Corte, valutate le circostanze del caso concreto, stima di quantificare in 1.000,00 euro per ciascuno degli stessi ricorrenti.
2. L'infondatezza è conclamata quanto alle censure difensive concernenti l'intervenuta condanna di RR per l'illecita detenzione ed il trasporto della sostanza stupefacente.
2.1. Si è voluto addirittura far questione sulla destinazione commerciale della cocaina, come se il Giudice avesse trascurato о scartato incautamente l'eventualità che il ricorrente detenesse oltre diecimila dosi singole di cocaina per il proprio personale consumo. Non è vero affatto ad ogni modo che la Corte - - territoriale si sia fondata sul solo dato ponderale» (ampiamente sufficiente) per enunciare il proprio assunto. Si è notato in aggiunta al fianco del dato - costituito dall'enorme valore commerciale della cocaina sequestrata come lo stesso RR avesse riferito d'avere accettato un incarico da corriere, circostanza che naturalmente config gerebbe con la pretesa destinazione della droga all'interessato. Dietro l'esile copertura d'un preteso vizio motivazionale, si tratta di una censura in fatto, e particolarmente temeraria.
2.2. Rilievi analoghi, anche in punto di temerarietà dell'impugnazione, possono svolgersi relativamente al delitto di illegale detenzione di armi. -soggetto pluripregiudicato, anche per violazione della legge sulle RR deteneva consapevolmente una specie di arsenale (un fucile a pompa, armi due revolver, decine di munizioni), ed ha sostenuto di avere importato le armi dalla Svizzera, ignorando che avrebbe avuto l'obbligo di denunciarne il possesso. L'idea che un narcotrafficante di rilievo, già condannato per delitti concernenti le armi, potesse davvero considerare lecita la condotta indicata parrebbe francamente improponibile, pur essendo stata proposta. Nondimeno, la Corte territoriale ha preso in specifica considerazione la tesi difensiva, notando come, sul piano oggettivo, la tesi stessa non varrebbe ad escludere la detenzione in assenza della dovuta denuncia del possesso (e della importazione) all'autorità competente. Sul piano soggettivo, l'ipotetico errore sulla disciplina che regola la 4 l detenzione di armi da fuoco sarebbe stato comunque inescusabile, e dunque irrilevante nella prospettiva dell'art. 5 cod. pen., poiché tale disciplina integra il precetto penale, cioè ne costituisce il presupposto fondante, e non può dunque ricondursi alla previsione del comma 3 dell'art. 47 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 10805 del 10/06/1986, rv. 173937; Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 20/06/1986, rv. 173743). Quanto alla prospettata qualificazione dei fatti ex art. 697 cod. pen., si tratta di una tesi così palesemente priva di fondamento, quanto alle armi da fuoco, la cui illecita detenzione è specificamente punita a norma della legge n. 895/1967, che l'omessa considerazione ad opera della Corte territoriale non assume alcun rilievo in punto di adeguatezza della motivazione.
2.3. Esprime un giudizio di fatto, ampiamente e congruamente motivato, la decisione della Corte territoriale di non applicare attenuanti generiche in favore del RR. Il preteso «atteggiamento collaborativo» dell'imputato sarebbe consistito nell'indicare agli operanti il luogo di custodia della droga prima, e delle armi poi, prima che le stesse fossero rinvenute. Per altro dalla sentenza di prime cure, richiamata nel provvedimento impugnato, si trae conferma che la droga era semplicemente appoggiata sotto i sedili ribaltati dell'auto, e che le armi si trovavano in uno sgabuzzino di pertinenza dell'abitazione dell'imputato, cosicché sarebbero state ineluttabilmente trovate in esito a perquisizione. Nel processo, RR ha semplicemente ammesso che trasportava la cocaina, tacendo o mentendo su ogni possibile ed ulteriore aspetto dei suoi traffici. L'uso sintetico del termine elusivo», a proposito del suo atteggiamento, è sufficiente a giustificare la valutazione negativa dei Giudici di merito. Per altro verso, le caratteristiche dei fatti hanno correttamente indotto ad affermare la contiguità dell'interessato ad ambiti di criminalità organizzata (i soli in grado di gestire traffici di droga ed armi al livello in questione), pur senza specifiche informazioni, ed a porne in evidenza la pericolosità, confermata come pure la Corte ricorda - dalle recidiva specifica e reiterata.
2.4. Come accennato, ed anche per effetto della scelta processuale di RR, i Giudici di merito non hanno potuto valutare informazioni di qualche dettaglio sul contesto in cui si collocano, rispettivamente, la detenzione della droga e quella delle armi. È dunque perfettamente congrua la scelta di non riconoscere la pertinenza dei fatti contestati ad un disegno criminoso antecedente ed unitario, del quale non v'è traccia da un punto di vista logico e storico, e che avrebbe potuto fondarsi solo su di una generica illazione, come quella che sostiene, appunto, la censura difensiva al proposito. 5 Се 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse della US è manifestamente infondato, e mira ad ottenere un ribaltamento del giudizio di fatto espresso dai Giudici del merito, non consentito nella sede di legittimità. In pratica, il Difensore considera censurabile l'accoglimento della ipotesi accusatoria perché fondato «solo» sulla inverosimiglianza della spiegazione difensiva circa la presenza della ricorrente sull'auto che trasportava la droga. Giustificazione si ricordi fondata sull'idea che i ricorrenti si sarebbero mossi - - dalla Sicilia per fare una «gita» estiva, con un obiettivo a molte centinaia di chilometri, per altro indicato contraddittoriamente (Roma od Ostia), praticamente senza soste, con immediato rientro e con una fatica certamente notevolissima. Un improbabile fine di diporto che d'altronde era l'unico proponibile, in alternativa al concorso nel reato, per giustificare la presenza della US nell'ambito di una trasferta chiaramente finalizzata al trasporto della droga. Ora, quando dai fatti promana una prova logica, la verifica di attendibilità degli elementi che contrastano la prova stessa esprime una corretta applicazione del metodo legale di valutazione delle risultanze. D'altra parte la formalizzazione del criterio fondato sull'assenza di ragionevoli dubbi, per il deliberato di condanna, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello (Sez. 5, Sentenza n. 10411 del 28/01/2013, rv. 254579) La Corte territoriale, nel caso di specie, ha preso in specifica considerazione la tesi difensiva della US e del suo compagno, elencando e valorizzando le ragioni per le quali, di fronte al dato oggettivo del compossesso accertato al momento della perquisizione, ha ritenuto improponibile l'eventualità che la ricorrente fosse davvero ignara dello scopo del viaggio e, comunque, della presenza della cocaina a bordo della vettura. Non è vero neppure, e per altro verso, che la sentenza abbia omesso di specificare il ruolo concorsuale della US. L'ha fatto, pur molto sinteticamente, a partire dall'unica spiegazione logica dei fatti, e cioè l'assunzione di un ruolo di agevolazione dell'impresa criminosa «nel contesto dell'illecito e rischioso trasporto». Un ruolo logistico, dunque, ed anche una funzione di copertura, essendo chiaro che la presenza di una coppia con cani all'interno dell'auto avrebbe potuto abbattere il rischio di controlli casuali. La connivenza evocata nel ricorso difensivo - è atteggiamento riferibile al soggetto che assista al compimento del reato senza interferire nella sua 6 Ө esecuzione, e senza recare alcun contributo causale alla lesione del bene giuridico (ex multis, e da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 2805 del 22/03/2013, rv. 258953). Concetto dunque non proponibile per chi, come la OU, aveva partecipato materialmente alla trasferta, nell'accertata consapevolezza del suo scopo, senza elementi di obiettiva e significativa distinzione di ruolo rispetto al coimputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2014. Il Presidente Il Giudice estensore Nicola Milo Guglielmo Leo معاه ما Depositato in Cancelleria 3 1 LUG. 2014 SUPREMA T oggi, R IL CANCELLIERE O C Lorena Fragomeni 7