Sentenza 30 maggio 2014
Massime • 1
L'esistenza di una sentenza penale revocabile, che affermi fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione; ai fini, invece, dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2014, n. 31263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31263 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/05/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 732
Dott. LOCATELLI PP - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 37488/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO;
nei confronti di:
CC LD N. IL 10/07/1959;
inoltre:
CC LD N. IL 10/07/1959;
avverso la sentenza n. 241/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 28/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito per la parte civile l'Avv. Bachetti Massimo che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 12.4.2000 della Corte di assise di Roma, confermata dalla Corte di assise di appello di Roma con sentenza del 20.4.2001, irrevocabile, LI AL veniva dichiarato colpevole dei seguenti delitti: A) concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione di AN PP, commesso in Manerbio ed altri luoghi dal 17.6.1997 fino al 9.2.1998; A bis) concorso nel reato di sequestro di persona in danno di CO AD IN, commesso all'atto della materiale apprensione del coniuge convivente AN PP;
C) concorso nel delitto di omicidio volontario aggravato dell'ispettore della Polizia di Stato DO Samuele, appartenente ai NOCS, contro il quale veniva esplosa una serie di colpi con un fucile mitragliatore tipo LA, commesso in località Riofreddo del Comune di Arsoli (Roma) il 17.10.1997;
D) concorso nella detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile mitragliatore tipo LA, di rivoltelle e pistole semiautomatiche;
E) concorso nel delitto di furto aggravato di una autovettura Lancia Thema e di una autovettura Fiat Croma utilizzate per la commissione del sequestro di persona. Per l'effetto, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, lo condannava alla pena complessiva di anni 25 di reclusione.
Con istanza del 8.2.2012 il condannato LI AL chiedeva la revisione della sentenza in riferimento alla condanna per il delitto di omicidio volontario aggravato di cui al capo C), ritenendo la sussistenza della ipotesi prevista dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) in quanto, con sentenza del 14.12.2005 della Corte di assise di Roma, confermata con sentenza del 16.11.2007 della Corte di assise di appello di Roma, irrevocabile a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale, il coimputato giudicato separatamente AR NN era stato assolto per non aver commesso il fatto dal medesimo reato di omicidio volontario dell'ispettore DO, essendo stato accertato che la vittima era stata attinta da un solo proiettile esploso da un arma cal. 9 parabellum da distanza ravvicinata non superiore ad un metro e risultando che le armi in uso agli imputati erano incompatibili con l'arma ed il proiettile con cui fu colpito l'ispettore DO.
Con sentenza del 28.12.2012 la Corte di appello di Perugia, quale giudice della revisione, revocava la sentenza di condanna emessa il 12.4.2000 dalla Corte di assise di Roma, confermata da Corte di assise di appello di Roma il 20.4.2001, irrevocabile, limitatamente al capo C), assolvendo LI AL dal reato di omicidio volontario aggravato di DO AL per non aver commesso il fatto;
rideterminava a suo carico la pena per i restanti reati in anni 22 di reclusione.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia l'Avvocatura dello Stato, costituitasi parte civile per il Ministero dell'Interno, propone ricorso per i soli interessi civili formulando i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato la preliminare eccezione di inammissibilità della richiesta di revisione formulata dal condannato in violazione del disposto dell'art. 633 cod. proc. pen., non contenendo l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano;
2) l'esercizio del potere integrativo di ufficio di cui all'art. 603 cod. proc. pen. manifesta all'evidenza che la Corte territoriale ha ritenuto insufficiente l'istanza di revisione ai fini del decidere, e dimostra lo stravolgimento dell'istituto della revisione trasformato da un giudizio sulla inconciliabilità dei fatti in un riesame sulla inconciliabilità di giudicati;
3) violazione dell'art. 636 cod. proc. pen. e vizio della motivazione: nell'accogliere l'istanza di revisione la Corte di appello ripropone acriticamente le conclusioni assolutorie raggiunte nei procedimenti a carico di AR NN, ritenendo erroneamente che nel caso di giudizio di revisione per contrasto di giudicati il giudice della revisione non debba procedere alla rivalutazione del materiale probatorio;
al contrario nel giudizio di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. a) la sentenza irrevocabile che attesti fatti inconciliabili non può essere acriticamente recepita dal giudice della revisione: ne discende che la sentenza impugnata è viziata poiché priva di motivazione ovvero con motivazione apparente.
Avverso la sentenza del giudice della revisione anche il difensore dell'imputato propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 630 e 133 cod. pen. e vizio della motivazione: la riduzione di soli 3 anni effettuata dalla Corte appare ingiusta poiché eccessivamente esigua;
2) differenza di trattamento sanzionatorio manifestamente ingiusta rispetto al coimputato AR NN, condannato alla pena di anni 12 di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso della parte civile è infondato.
1. La Corte di appello ha correttamente ritenuto che, al fine di dare ingresso al giudizio di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a) è sufficiente l'allegazione delle sentenze indicative della sussistenza della dedotta inconciliabilità di giudicati (art. 633 c.p.p., comma 2), essendo riservato alla fase del giudizio dibattimentale l'assunzione delle prove ritenute necessarie per il giudizio circa la ricorrenza di una situazione probatoria che imponga la revoca della sentenza di condanna.
2. L'art. 636 c.p.p., comma 2 stabilisce che "nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione" il diritto alla prova nel processo di revisione si esercita secondo le modalità previste per il dibattimento nel giudizio di primo grado, consentendo non solo alla parte che propone l'istanza di formulare le proprie richieste di prove, ma anche al pubblico ministero e alla eventuale parte civile di articolare prove contrarie e allo stesso Collegio giudicante di assumere d'ufficio, ai sensi dell'art. art. 507 c.p.p., mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari (conforme Sez. 6, n. 47099 del 10/7/2007, Raccanello Fiori, non massimata).
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato nei termini di seguito indicati.
L'esistenza di una sentenza penale irrevocabile, che afferma fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione in riferimento al caso previsto dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a).
Diversamente, ai fini dell'accoglimento, in esito al giudizio, della richiesta di revisione con revoca della sentenza di condanna a norma dell'art. 637 cod. proc. pen. è necessario che il giudice della revisione, oltrepassando la mera constatazione del contrasto di giudicati, proceda ad un rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna impugnata, raffrontandolo con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto. Al termine di tale operazione valutativa propria del giudizio di cognizione, il giudice della revisione potrà pervenire ad opposte conclusioni: ritenere che, nonostante la novità della sopravvenuta sentenza irrevocabile contrastante, il compendio probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna impugnata conservi la valenza necessaria per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen., con conseguente rigetto della richiesta di revisione;
ovvero ritenere che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso, risultando mancante, insufficiente o contraddittorio ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 con conseguente accoglimento della richiesta di revisione e revoca della sentenza di condanna.
Nel caso in esame si osserva che ineccepibilmente la richiesta di revisione è stata ritenuta ammissibile per l'esistenza di un contrasto di giudicati e che nel conseguente giudizio la Corte di appello di Perugia, nonostante abbia in premessa teorizzato (erroneamente) di doversi arrestare alla mera constatazione della esistenza di tale contrasto, in concreto ha proceduto all'apprezzamento congiunto dei dati fattuali e delle risultanze probatorie emergenti dai procedimenti conclusi con le sentenze in conflitto.
In particolare il giudice della revisione ha ripercorso i fatti posti a fondamento della sentenza di condanna di LI, secondo cui nel conflitto a fuoco in cui perse la vita l'ispettore DO furono utilizzati esclusivamente il fucile LA con il quale fece fuoco il complice RO AR (a suo volta deceduto) ed il fucile Imi GA con il quale fece fuoco l'agente OR, e l'ispettore DO venne colpito da uno dei colpi esplosi con il fucile kalashnikov da una distanza di circa 20-25 metri;
ha quindi esaminato i fatti posto a fondamento della sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti del coimputato AR la quale, anche tramite lo svolgimento di una perizia collegiale, aveva accertato che l'ispettore DO era stato colpito da un solo proiettile cal. 9 parabellum esploso da distanza ravvicinata non superiore a un metro, il luogo in cui era caduto l'ispettore era inconciliabile con la posizione assunta da RO AR nel corso della sparatoria e il proiettile che aveva ucciso l'ispettore non era compatibile con l'arma con la quale RO AR aveva fatto fuoco. Sulla base del nuovo quadro probatorio, formatosi a seguito della acquisizione e valutazione dei dati fattuali contenuti nella sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato AR, la Corte di appello di Perugia ha ritenuto che fossero venute meno le condizioni necessarie per la conferma della sentenza di condanna. Essendo dunque presente un sia pure sintetico apparato argomentativo con cui si è giustificato l'accoglimento della ricostruzione del fatto operata dalla sentenza che ha assolto AR, l'impugnata sentenza del giudice della revisione non è affetta dai denunciati vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione. D'altra parte la ricorrente parte civile esaurisce le proprie doglianze nella censura del "metodo" adottato dalla Corte di appello per pervenire alla pronuncia della sentenza impugnata, ma omette di indicare quali siano, concretamente, le risultanze probatorie che il giudice della revisione avrebbe omesso di esaminare o esaminato illogicamente, le quali, se correttamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre alla opposta pronuncia di rigetto della richiesta di revisione, ne' sviluppa alcuna specifica critica alla ricostruzione del fatto operata dalla sentenza assolutoria.
Il ricorso del difensore dell'imputato è infondato.
1. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di procedere ad una rideterminazione complessiva della pena sul rilievo che il giudice della revisione doveva limitarsi alla eliminazione della pena irrogata per la sentenza di condanna revocata relativa al reato di omicidio, pari nel caso in esame all'aumento di pena di anni tre di reclusione, applicato in continuazione sulla pena base inflitta per il reato ritenuto più grave di sequestro di persona a scopo di estorsione.
La decisione è giuridicamente corretta, posto che la richiesta di revisione ha avuto ad oggetto esclusivamente il capo della sentenza di condanna relativo alla imputazione di omicidio volontario, mentre i restanti capi della sentenza sono coperti dal giudicato.
2. La censura di "disparità di trattamento sanzionatorio" rispetto al coimputato AR, è inammissibile. A norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso , con la conseguenza che non ha alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento con altro caso più o meno analogo (Sez. 3, n. 1629 del 09/04/1997 Amaro, Rv. 208515; conforme Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247261 secondo cui la doglianza che configuri semplicemente un contrasto di giudizi esula dai motivi di ricorso per cassazione tipicamente e tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.). A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014