Sentenza 31 marzo 2008
Massime • 1
Il divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili posto dall'art. 649 cod. proc. pen. non vincola il giudice chiamato a rivalutare il medesimo fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nello stesso reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2008, n. 16649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16649 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 31/03/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - N. 367
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 018741/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO LI, N. IL 16/04/1968;
avverso SENTENZA del 18/12/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore avv. Liuzzo Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 22-6-2005 il Tribunale di Patti dichiarava CO NA responsabile del reato ex artt. 110, 633 e 639 bis c.p., per avere invaso e occupato l'alloggio di proprietà dello
I.A.C.P. di Messina, sito in contrada Grazia Pal. n. 14 int. 1 del Comune di Naso, condannandola - previa concessione delle generiche - alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione (fatto accertato in Naso il 19-1-2001). Con la stessa sentenza assolveva invece, l'altro imputato IN OR dal medesimo reato per non avere commesso il fatto.
Con sentenza in data 18-12-2006 la Corte di appello di Messina confermava la condanna dell'CO osservando che: 1) era infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di GI CH, verificatore dello I.A.C.P., il quale aveva constatato che l'alloggio in questione (il cui originario assegnatario era deceduto) era occupato dai coniugi IN- CO, in quanto non si trattava di dichiarazioni rese nel processo;
2) anche se il verificatore si era limitato a ricevere dalla donna presente nell'alloggio le generalità corrispondenti alla persona dell'CO e degli altri componenti della famiglia, senza aver cura di fare esibirsi un documento di identità, la certezza dell'identificazione della persona dell'CO si conseguiva in base alla circostanza che la medesima aveva indicato, nell'atto di opposizione a decreto penale, la propria residenza nello stesso alloggio e che nel medesimo luogo le era stato notificato il decreto di citazione a giudizio;
3) era certo, dunque, che l'imputata abitava nell'alloggio e, poiché la stessa non aveva un titolo che l'abilitasse all'occupazione, doveva ritenersi accertata la responsabilità per il reato in rubrica;
4) le ragioni (non condivise dalla Corte di appello) per cui il IN era stato assolto in primo grado, con sentenza passata in giudicato per difetto di appello del P.M., non valevano a discriminare la condotta dell'DI che presentava incontestabili connotazione di antigiuridicità; 5) neppure la circostanza che in un primo procedimento, definito con decreto penale non opposto, fosse stato imputato solo il marito, poteva far ritenere l'CO estranea all'invasione.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione DI NA, per mezzo del difensore, formulando i seguenti motivi. - Violazione di legge in riferimento agli artt. 62, 192, 195 c.p.p. e art. 220 disp. att. c.p.p., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, omessa e contraddittoria motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) - Con il primo motivo si reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'ispettore dello I.A.C.P., sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione;
si deduce che, ai sensi dell'art. 220 disp. att. c.p.p., erano applicabili le norme sull'acquisizione delle fonti di prova previste dal codice di rito, stante l'equiparazione del procedimento amministrativo a quello penale e considerata l'emersione, già al momento dell'accesso del predetto ispettore, di indizi di reità.
- Violazione di legge in riferimento all'art. 192 c.p.p. in comb. disp. con l'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, omessa e contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione - Con il secondo motivo si deduce, che non vi è la prova del fatto contestato, avendo la stessa Corte territoriale rilevato che l'ispettore dello I.A.C.P. non ebbe cura di farsi esibire un documento di identità.
- Violazione di legge in riferimento all'art. 633 c.p., difetto di motivazione, motivazione contraddittoria - Con il terzo motivo si deduce che il IN era già stato giudicato individualmente per il reato in questione, per cui il fatto doveva essere attribuito esclusivamente al medesimo;
la semplice presenza nell'immobile occupato di una persona identificata nell'CO, non sarebbe sufficiente, in mancanza di una rigorosa prova all'azione invasiva, per ascrivere il fatto in concorso all'imputata.
- Prescrizione - Con il quarto motivo si deduce che, a volere ritenere l'imputata concorrente con il IN, il reato risulterebbe estinto per prescrizione anche nei riguardi dell'CO.
2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero - a tacere del fatto che, come si vedrà di seguito, sussistono elementi indiziari di tale spessore da convincere dell'occupazione dell'alloggio da parte dell'CO quand'anche si ritenesse inutilizzabile la deposizione dell'ispettore dello I.A.C.P. - il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia dato, sia pur in maniera sintetica, una corretta risposta in ordine all'eccezione di inutilizzabilità di siffatta deposizione, osservando che si trattava di dichiarazioni extra processum. Invero - a prescindere dal rilevare se, al momento del controllo da parte del funzionario dell'ente, fossero emersi o meno "indizi di reato" rilevanti ai sensi dell'art.220 disp. att. c.p.p. - è assorbente la considerazione che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato rese nel corso del procedimento, sancito dall'art. 62 c.p.p., deve intendersi quale divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese "all'interno" del procedimento e non semplicemente "durante" il procedimento, riferendosi al caso di non espletata documentazione formale delle dichiarazioni dell'imputato, carenza alla quale il legislatore non vuole possa ovviarsi attraverso fonti testimoniali surrogatone;
per converso siffatto divieto non è operante nel caso in cui le dichiarazioni siano rese al di fuori del procedimento, poiché in quest'ultima ipotesi la testimonianza nel suo contenuto specifico assume il valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova.
Orbene, nel caso di specie, il teste non ha riferito su "dichiarazioni" dell'imputata, che, come tali, avrebbero dovuto essere oggetto di verbalizzazione con le garanzie all'uopo previste, ma ha riportato un fatto storico e cioè il fatto di aver trovato una donna nell'alloggio di proprietà dello I.A.C.P. di cui trattasi e che questa declinò generalità corrispondenti a quella dell'CO, indicando anche i nominativi degli altri componenti della famiglia.
Per le medesime ragioni risulta inconferente il richiamo all'art. 195 c.p.p., atteso che la dichiarazione dell'ispettore si riferisce esplicitamente - per come detto - ad un fatto verificatosi, ossia al colloquio, nei termini sopra precisati, intercorso fra lo stesso e la donna presente nell'alloggio.
2.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso si esaminano congiuntamente perché strettamente connessi. Invero, come già accennato, la certezza dell'identificazione della persona rinvenuta nell'alloggio dall'ispettore dello I.A.C.P. con quella dell'odierna ricorrente risulta desunta da elementi documentali - quali la dichiarazione di residenza nello stesso alloggio, contenuta nell'atto di opposizione al decreto penale, nonché la relata di notifica attestante la ricezione dell'atto di citazione da parte dell'imputata nel medesimo luogo - che, già di per sè soli, appaiono sufficienti a supportare in termini logici e congruenti il convincimento espresso dai Giudici di merito circa l'intervenuta occupazione dell'alloggio da parte dell'imputata. E se è indubbio che la qualificazione della condotta nei termini di cui all'art. 633 c.p. presuppone l'ingresso arbitrario e richiede, poi, un quid pluris rispetto ad esso, denotando una turbativa riconducibile ad una sorta di "spoglio funzionale" occorre dire che, nel caso specifico, i Giudici nel merito non si sono limitati a rilevare la mera ®presenza¯ nell'alloggio da parte dell'imputata, ma hanno posto in evidenza come l'imputata occupasse l'immobile in via permanente (abitando nello stesso) senza essere fornita del necessario titolo abilitativo. Si tratta di una condotta che presuppone, in via induttiva, l'ingresso arbitrario e idonea a concretare quella "usurpazione", che è l'essenza del reato in oggetto.
La ricostruzione del fatto storico non è suscettibile di sindacato da parte di questa S.C., non ravvisandosi vizi di applicazione delle regole della logica o dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro. Nè la motivazione risulta inconciliabile con "atti del processo", specificamente indicati dalla ricorrente, dotati di forza esplicativa o dimostrativa tali da disarticolare l'intero ragionamento, tale non potendo ritenersi la circostanza che con decreto non opposto fosse già stato condannato, per lo stesso fatto, IN OR, marito dell'odierna ricorrente. Invero la norma di cui all'art. 649 c.p.p. pone il divieto di secondo giudizio nei confronti dell'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili, ma non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato. Ed è ciò che, per l'appunto, ha fatto la Corte territoriale, ritenendo che "anche" l'odierna ricorrente avesse occupato l'alloggio, concorrendo con il marito nella commissione del reato.
2.4. Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione motivata sul rilievo che, se l'CO deve essere ritenuta concorrente col fatto commesso dal marito e dichiarato prescritto in primo grado, anche la fattispecie criminosa contestata all'imputata, va dichiarata prescritta.
Va, innanzitutto, osservato che è errata proprio la premessa da cui muove il motivo di ricorso, giacché in primo grado non è stata affatto dichiarata la prescrizione nei confronti del coimputato, ma piuttosto è stata affermata l'insussistenza del fatto reato, per la considerazione che il IN era già stato condannato (con il richiamato decreto penale non opposto) per il medesimo reato e, cioè, per essersi introdotto arbitrariamente e aver occupato l'alloggio IACP;
donde ne è stata tratta la conseguenza che (cessati gli effetti della permanenza con la pronuncia di condanna e in difetto di nuova invasione) l'ulteriore permanenza nell'immobile non integrava il fatto di cui all'art. 633 c.p.. È appena il caso di aggiungere che il fatto che si sia ritenuta cessata la permanenza nei confronti del IN (per effetto della condanna con il decreto non opposto), non significa che la permanenza sia cessata nei confronti della concorrente nel medesimo reato per cui tale evento non si è verificato. Ciò considerato, occorre dire che il termine di prescrizione, che (in base alla normativa ante L. n. 251 del 2005, qui applicabile in ragione della data della sentenza di primo grado), è di anni sette e mesi sei non è ancora decorso.
In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008